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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 11169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11169 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa CE NA CI
All'esito dell'udienza del 14.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 24319/2025 R.G., promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. PEPOLI VERONICA
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: AR OC
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze del convenuto nell'a.s. CP_1
2024/2025, in forza di plurimi contratti a termine, ed ha richiesto in via giudiziale di poter usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo.
Malgrado la rituale notifica del ricorso, il non si è costituito. CP_1
Dalla documentazione depositata in atti emerge che la ricorrente è stata assunta presso l'Istituto superiore vicolo del Casal Lumbroso, Roma, nell'anno scolastico sopra indicato in forza di tre distinti contratti a tempo determinato per n. 18 h settimanali, prestando servizio di docenza in materie letterarie ininterrottamente dal 28/10/2024 sino al 30/06/2025, termine della attività didattiche.
1 Attualmente, poi, la ricorrente è inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado e presta servizio presso il medesimo Istituto superiore vicolo del Casal Lumbroso, Roma, in forza di contratto a tempo determinato con cessazione al 31/8/2026.
Sulla questione per cui è causa è intervenuta la S.C. (n. 29661 del 27/10/2023) che, all'esito del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Taranto, ha fissato i seguenti principi di diritto (per quanto qui rileva):
1) La AR OC di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della AR OC, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Sul tema si è pronunciata, inoltre, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 3 luglio 2025 nella causa C 268/24, affermando che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70 (che sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive), osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che esclude dal beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500,00 annui i docenti non di ruolo che effettuano supplenze
2 di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Pur confermando che la comparabilità delle situazioni sottoposte a trattamenti differenti è questione rimessa al giudice del rinvio, la Corte ha sottolineato, innanzitutto, che la valutazione di comparabilità deve essere effettuata non già sulla base della mera durata del contratto, ma guardando alle funzioni svolte dalle due tipologie di dipendenti le cui condizioni di impiego siano messe a confronto;
segnatamente, nel caso ad essa sottoposto, la CGUE ha dato rilievo alla sussistenza dei medesimi doveri nei confronti degli alunni e degli stessi obblighi formativi (par. 55-56 e 70), nonché alla sostanziale identità, risultante dalla valutazione del giudice del rinvio, non confutata da alcun elemento del fascicolo di causa, delle funzioni di docente, della natura del lavoro di insegnante e delle condizioni di esercizio di quest'ultimo (par. 60).
In secondo luogo, la Corte europea ha evidenziato che il solo fatto che l'attività dei supplenti di breve periodo non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una legittima ragione oggettiva ai sensi della normativa europea sopra richiamata, giacché non attiene alla natura particolare delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato, alle caratteristiche ad esse inerenti o al perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (par. 63, 67-
69).
La Corte ha quindi concluso che “ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla
Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
Ora, nel caso di specie, deve rilevarsi che i plurimi contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente senza soluzione di continuità per l'anno 2024/25 con il medesimo istituto scolastico e con pari orario di lavoro, complessivamente considerati, coprono un lasso temporale ininterrotto dal 28/10/2024 sino al termine delle attività didattiche, sicchè, in
3 assenza di idonee allegazioni del convenuto, rimasto peraltro contumace, non CP_1
appaiono sussistere ragioni oggettive che giustificano l'esclusione del diritto della ricorrente al beneficio per cui è causa, risultando pienamente comparabile la situazione lavorativa della ricorrente con la docenza a tempo indeterminato e certo “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, per come valorizzato dalla Corte di cassazione.
Accertato, inoltre, che la ricorrente ad oggi è ancora interna al sistema scolastico in quanto inserita nelle GPS e assunta con contratto a tempo determinato dal 22/09/2025 al
31/8/2026, deve dichiararsi il diritto della a fruire della “AR Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per il servizio prestato nell'anno scolastico 2024/25 per il valore nominale complessivo di € 500,00, con conseguente condanna del convenuto CP_1
all'adempimento in forma specifica e, dunque, a provvedere all'attribuzione di tale “AR”, consentendo l'accesso della docente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, nell'importo sopra indicato.
Le spese di lite si compensano integralmente fra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato depositato il giorno successivo alla dirimente pronuncia della Corte di Giustizia (che ha esteso – in astratto - il beneficio anche ai titolari di “supplenze brevi”)
P.Q.M.
Dichiara il diritto della a fruire della “AR Elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per il servizio prestato nell'anno scolastico 2024/2025 e per l'effetto condanna il CP_1
convenuto all'adempimento in forma specifica e, dunque, a provvedere all'attribuzione di tale
“AR”, consentendo l'accesso della docente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, per l'importo di € 500,00; compensa fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma 4.11.2025
Il Giudice
CE NA CI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa CE NA CI
All'esito dell'udienza del 14.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 24319/2025 R.G., promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. PEPOLI VERONICA
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: AR OC
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze del convenuto nell'a.s. CP_1
2024/2025, in forza di plurimi contratti a termine, ed ha richiesto in via giudiziale di poter usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo.
Malgrado la rituale notifica del ricorso, il non si è costituito. CP_1
Dalla documentazione depositata in atti emerge che la ricorrente è stata assunta presso l'Istituto superiore vicolo del Casal Lumbroso, Roma, nell'anno scolastico sopra indicato in forza di tre distinti contratti a tempo determinato per n. 18 h settimanali, prestando servizio di docenza in materie letterarie ininterrottamente dal 28/10/2024 sino al 30/06/2025, termine della attività didattiche.
1 Attualmente, poi, la ricorrente è inserita nella graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di II grado e presta servizio presso il medesimo Istituto superiore vicolo del Casal Lumbroso, Roma, in forza di contratto a tempo determinato con cessazione al 31/8/2026.
Sulla questione per cui è causa è intervenuta la S.C. (n. 29661 del 27/10/2023) che, all'esito del rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Taranto, ha fissato i seguenti principi di diritto (per quanto qui rileva):
1) La AR OC di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della AR OC, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Sul tema si è pronunciata, inoltre, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 3 luglio 2025 nella causa C 268/24, affermando che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70 (che sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive), osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che esclude dal beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500,00 annui i docenti non di ruolo che effettuano supplenze
2 di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Pur confermando che la comparabilità delle situazioni sottoposte a trattamenti differenti è questione rimessa al giudice del rinvio, la Corte ha sottolineato, innanzitutto, che la valutazione di comparabilità deve essere effettuata non già sulla base della mera durata del contratto, ma guardando alle funzioni svolte dalle due tipologie di dipendenti le cui condizioni di impiego siano messe a confronto;
segnatamente, nel caso ad essa sottoposto, la CGUE ha dato rilievo alla sussistenza dei medesimi doveri nei confronti degli alunni e degli stessi obblighi formativi (par. 55-56 e 70), nonché alla sostanziale identità, risultante dalla valutazione del giudice del rinvio, non confutata da alcun elemento del fascicolo di causa, delle funzioni di docente, della natura del lavoro di insegnante e delle condizioni di esercizio di quest'ultimo (par. 60).
In secondo luogo, la Corte europea ha evidenziato che il solo fatto che l'attività dei supplenti di breve periodo non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una legittima ragione oggettiva ai sensi della normativa europea sopra richiamata, giacché non attiene alla natura particolare delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato, alle caratteristiche ad esse inerenti o al perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (par. 63, 67-
69).
La Corte ha quindi concluso che “ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla
Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
Ora, nel caso di specie, deve rilevarsi che i plurimi contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente senza soluzione di continuità per l'anno 2024/25 con il medesimo istituto scolastico e con pari orario di lavoro, complessivamente considerati, coprono un lasso temporale ininterrotto dal 28/10/2024 sino al termine delle attività didattiche, sicchè, in
3 assenza di idonee allegazioni del convenuto, rimasto peraltro contumace, non CP_1
appaiono sussistere ragioni oggettive che giustificano l'esclusione del diritto della ricorrente al beneficio per cui è causa, risultando pienamente comparabile la situazione lavorativa della ricorrente con la docenza a tempo indeterminato e certo “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, per come valorizzato dalla Corte di cassazione.
Accertato, inoltre, che la ricorrente ad oggi è ancora interna al sistema scolastico in quanto inserita nelle GPS e assunta con contratto a tempo determinato dal 22/09/2025 al
31/8/2026, deve dichiararsi il diritto della a fruire della “AR Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per il servizio prestato nell'anno scolastico 2024/25 per il valore nominale complessivo di € 500,00, con conseguente condanna del convenuto CP_1
all'adempimento in forma specifica e, dunque, a provvedere all'attribuzione di tale “AR”, consentendo l'accesso della docente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, nell'importo sopra indicato.
Le spese di lite si compensano integralmente fra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato depositato il giorno successivo alla dirimente pronuncia della Corte di Giustizia (che ha esteso – in astratto - il beneficio anche ai titolari di “supplenze brevi”)
P.Q.M.
Dichiara il diritto della a fruire della “AR Elettronica per l'aggiornamento e la Parte_1 formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per il servizio prestato nell'anno scolastico 2024/2025 e per l'effetto condanna il CP_1
convenuto all'adempimento in forma specifica e, dunque, a provvedere all'attribuzione di tale
“AR”, consentendo l'accesso della docente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, per l'importo di € 500,00; compensa fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma 4.11.2025
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