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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione nella causa civile iscritta al n. 1037/2024R.V.G. consensuale e promossa con ricorso congiunto da: divorzio
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 congiunto”. Borgofranco d'Ivrea Via Marini n. 37/2, c.f. , C.F._1
E
, nato a [...] il [...] residente in [...]
Torino n. 12 , c.f. C.F._2
entrambi assistiti e rappresentati dall'avvocato Alessandra Lippi ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in Ivrea (TO), Via Palestro n. 37 per delega in atti;
Conclusioni congiunte
“1. dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_2 Parte_1
[...]
2. Le figlie e manterranno la residenza presso l'abitazione materna e la Per_1 Per_2
madre provvederà al loro integrale mantenimento sino a quando le figlie non diventeranno autonome economicamente.
3.Vista l'età delle figlie, il padre concorderà direttamente con loro le modalità di visita e i giorni da trascorrere insieme anche in considerazione degli impegni delle figlie.
4.A definizione di tutti i rapporti della crisi coniugale e a tacitazione di ogni reciproca pretesa il sig. si obbliga, con effetti obbligatori con il presente verbale e Parte_2
con effetti reali a rogito, a trasferire alla moglie, , le proprie ragioni Parte_1
di comproprietà dell'immobile di civile abitazione adibito a casa coniugale, sito in
Borgofranco d'Ivrea Va Marini n. 37/2, censito come segue: al Foglio 32 mappale 353
piano T-1-2 categoria A/4 classe 2 vani 5,5 rendita catastale € 181,79 il tutto come specificato nell'atto d'acquisto da parte dei coniugi atto a rogito Controparte_1
notaio n. 38.309 Rep. N. 17.657 Racc. registrato a Ivrea il 22.11.10 al n. 1913 Per_3
mod 1T;
5.Al momento del rogito, la sig.ra dovrà corrispondere al sig. ad Parte_1 Pt_2
integrale pagamento della propria quota e quale corrispettivo per la cessione la somma onnicomprensiva di € 4.000,00 a tacitazione di qualsivoglia pretesa;
6.i coniugi danno atto che il predetto trasferimento immobiliare assume valore dirimente e funzionale alla risoluzione di tutti i rapporti della crisi matrimoniale,
convenendo che la cessione non comporterà il versamento di un corrispettivo essendo sorretto dalla causa familiare obbligandosi a dare adempimento al trasferimento comparendo avanti a1 Notaio designato dalla moglie e a spese di questa, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di omologazione del presente verbale, con i benefici di cui all'art. 19 legge n. 74/1987;
7.
Considerato che
il mutuo per l'acquisto della abitazione coniugale è ancora in essere,
la sig.ra si impegna ad accollarsi il mutuo entro la data del rogito liberando Parte_1
così il sig. da qualsivoglia obbligazione nei confronti della Banca per il pagamento Pt_2
del predetto mutuo.
8.Quanto alle autovetture, la vettura modello Lancia Y tg. FT604GE viene assegnata e attribuita in via esclusiva alla sig.ra l'autovettura modello FORD C-MAX Parte_1
Tg. DZ199FP viene assegnata e attribuita in via esclusiva al sig. ; modello Alfa Pt_2
Romeo Mito tg FN751JR, utilizzata dalla figlia intestata al padre, quest'ultimo si Per_1 impegna a trasferire la proprietà alla figlia entro il compimento del suo 26esimo Per_1
anno di età a titolo gratuito;
i costi di voltura verranno corrisposti integralmente dalla figlia.
9.Con l'esatto adempimento e il buon fine degli impegni che si originano dal presente verbale, i coniugi danno atto di aver composto ogni ragione di conflitto e di non avere tra loro più reciprocamente a pretendere, per qualsiasi ragione, titolo o causa;
10. Successivamente, ai sensi degli artt. 473 bis 49 cpc e art. 3 co. 2 lettera b, L. 898/1970
come modificata dalla legge n. 197/2022, Voglia questo Tribunale pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra la sig.ra e il sig. Parte_1 [...]
contratto in data 02.09.2001 in Borgofranco d'Ivrea registrato presso l'ufficio Pt_2
di stato civile di Borgofranco d'Ivrea al n. 5 Parte I Serie anno 2001;.”
Il P.M. ha concluso: “V°, il PM IE LI esprime parere favorevole”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 30.4.2024,
e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi (e successivamente, al verificarsi dei presupposti, anche il “divorzio). I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio in Borgofranco d'Ivrea (TO) il 02.09.2001, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
- il matrimonio è stato registrato presso l'ufficio di stato civile di Borgofranco d'Ivrea al n. 5 Parte I Serie anno 2001. (Doc. 1);
- dall'unione sono nate ad Ivrea il 22.11.2000 maggiorenne e Persona_4 Persona_5
ad Ivrea il 26.02.2004 maggiorenne, entrambe economicamente non autosufficienti
- contrasti ed incompatibilità di carattere hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
risulta impossibile, pertanto ricostituire ogni comunione materiale e spirituale.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del giorno 19
novembre 2024. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio civile in data 2 settembre 2001 in Borgofranco di Ivrea (TO), atto trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 5, parte I, in regime di comunione dei beni (doc. 1).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno concordemente regolamentato il mantenimento della prole
(essendo le due figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) ed i rapporti patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio.
Il P.M. con provvedimento trasmesso alla cancelleria dell'intestato Tribunale in data 27.5.2024 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge, venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle medesime condizioni.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile in data 2 settembre 2001 in Borgofranco di Ivrea (TO), atto trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 5, parte I, in regime di comunione dei beni – alle condizioni concordate e sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà
assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
IL PRESIDENTE
(dott. Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)