Articolo 1 della Legge 24 dicembre 1985, n. 808
Articolo 2
Versione
23 gennaio 1986
Art. 1. Finalita' e beneficiari degli interventi

Ai fini di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore, sono autorizzati gli interventi di cui alla presente legge in relazione alla partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.
Ai sensi della presente legge sono considerati preminenti i programmi che comportino per l'industria italiana:
1) l'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria;
2) l'ampliamento dell'occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese;
3) l'accrescimento di competitivita' in campo internazionale;
4) l'accrescimento della capacita' di collaborazione con tutti i Paesi incoraggiando, in particolare, lo sviluppo di nuove intese sul piano produttivo e tecnologico tra le imprese nell'ambito della CEE;
5) l'accrescimento, per i nuovi programmi, delle quote di produzione civile rispetto a quelle militari delle imprese nazionali.
Possono accedere ai benefici della presente legge le imprese la cui attivita' principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonche' di parti degli stessi.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1986
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