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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1907/24 del ruolo civile contenzioso, promossa da
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore rappresentata e difesa dall'avv. Sabino Fabio De Meo, procuratore domiciliatario;
Ricorrente
Contro
, in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Annamaria Nicoletta Murciano, procuratore domiciliatario;
Oggetto: Ricorso avverso Ordinanza Ingiunzione
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.03.2024 l ha proposto Parte_1
opposizione avverso le ordinanze n. 15, 16, 18, 20 del 26.02.2024 notificate il
01.02.2024; l' ordinanza n.22 del 22.02.2024 e l'ordinanza n.23 del 23.02.24
entrambe notificate il 05.03.2024 con le quali il Dirigente Responsabile del
Servizio Ambiente della Provincia di ingiungeva il pagamento CP_1
complessivo di € 21.000,00 per violazione dei limiti allo scarico negli impianti di depurazione ivi indicati. 2
Con comparsa di risposta depositata il 10.10.2024 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato e per lo Controparte_1
effetto la convalida delle ordinanze emesse.
Istruita la causa con produzione documentale, precisate le conclusioni veniva fissata l'udienza del 05.02.2025 per la discussione ed ivi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento,
Ed invero occorre premettere che nella materia in esame sebbene l'art. 135
co. 1 D.Lgs 152/06 - nel sostituire l'art. 56 D.Lgs 152/99 con riferimento alla competenza regionale nell'irrogazione delle sanzioni amministrative, con la soppressione dell'inciso "salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome" - non ha escluso il potere delle Regioni di dettare norme,
in deroga ai criteri di attribuzione della potestà sanzionatoria, attraverso la delega ad enti diversi del potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale.
Con l'entrata in vigore dal 01.01.2023 della legge della n. CP_2
32/2022 è stata sottratta tale delega alle province, riconoscendo pertanto il potere sanzionatorio in materia ambientale unicamente in capo alla Regione.
In virtù dell'art. 7 della L. R. 32/2022 risultano difatti abrogate a decorrere dal
01.01.2023 (art. 121: “La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2023”.) le lettere h) e i)
dell'art. 28 L.R. 17/2000, che aveva attribuito la funzione di irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque alle Province (“All'articolo 28,
comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 17 (Conferimento 3
funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) le lettere “h” e
“i” sono abrogate”), che hanno tuttavia conservato la delega in relazione agli atti di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo.
Poiché l'azione amministrativa è retta dal principio di legalità che prescrive l'applicazione della norma vigente al momento dell'adozione del singolo atto
(Consiglio di Stato sez. IV, 15/01/2024, n.472: “il principio tempus regit actum,
in caso di attività procedimentalizzata la quale si perfezioni attraverso il compimento di attività poste in sequenza logico-funzionale, impone che la disciplina normativa intervenuta nelle more del complessivo procedimento sia destinata a disciplinare solo le situazioni giuridiche emergenti nell'ambito delle fasi non ancora compiute al momento della propria entrata in vigore (in tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 13 ottobre 2003, n. 6185; Cons. Stato, Sez
VI, 15 aprile 2010, n. 2136; in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, sent. 26
maggio 1999, n. 694; Cons. Stato, sez. IV, 12.5.04, n. 2894; Cons. Stato, sez.
VI, 20.7.04, n. 5252; Cons. Stato. sez IV, 7 maggio 1999 n. 799). In linea con tali approdi giurisprudenziali si colloca anche la migliore dottrina, che, in relazione alla fattispecie procedimentali già chiuse, come quella di cui al presente procedimento, parla di sostanziale mutamento del principio del tempus regit actum in quello del tempus regit actionem.”), ne consegue che, in assenza di previsione di un regime transitorio eventualmente applicabile e sebbene sulla base di atti di accertamento legittimamente eseguiti dalla
Provincia sulla scorta della legislazione anteriore, al momento della pronuncia delle ordinanze oggetto di impugnazione l'ente competente all'emissione delle stesse era da tempo unicamente la , non essendo la Provincia CP_2
più titolare di alcun potere sanzionatorio a partire dal 01.01.2023. 4
Merita pertanto accoglimento l'opposizione, stante, alla luce di quanto sopra riportato, l'incompetenza della Provincia di alla emissione della CP_1
Ordinanze impugnate a seguito della entrata in vigore della Legge Regionale.
Quanto alla spese la peculiarità della questione trattata, riguardante sanzioni irrogate prima delle abrogazione dell'art.28 co.1 lett. h) ed i) della Legge
Regionale n.17/2000 autorizza la integrale compensazione delle stesse tra le parti
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio,ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1)Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla le ordinanze n. 15, 16, 18, 20
del 26.02.2024 notificate il 01.02.2024; l' ordinanza n.22 del 22.02.2024 e l'ordinanza n.23 del 23.02.24 entrambe notificate il 05.03.2024 emesse dalla
; CP_1 CP_1
2) spese interamente compensate
Lecce, 05/02/2025
Il G.O Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1907/24 del ruolo civile contenzioso, promossa da
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore rappresentata e difesa dall'avv. Sabino Fabio De Meo, procuratore domiciliatario;
Ricorrente
Contro
, in persona del Presidente p.t. rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Annamaria Nicoletta Murciano, procuratore domiciliatario;
Oggetto: Ricorso avverso Ordinanza Ingiunzione
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.03.2024 l ha proposto Parte_1
opposizione avverso le ordinanze n. 15, 16, 18, 20 del 26.02.2024 notificate il
01.02.2024; l' ordinanza n.22 del 22.02.2024 e l'ordinanza n.23 del 23.02.24
entrambe notificate il 05.03.2024 con le quali il Dirigente Responsabile del
Servizio Ambiente della Provincia di ingiungeva il pagamento CP_1
complessivo di € 21.000,00 per violazione dei limiti allo scarico negli impianti di depurazione ivi indicati. 2
Con comparsa di risposta depositata il 10.10.2024 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato e per lo Controparte_1
effetto la convalida delle ordinanze emesse.
Istruita la causa con produzione documentale, precisate le conclusioni veniva fissata l'udienza del 05.02.2025 per la discussione ed ivi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento,
Ed invero occorre premettere che nella materia in esame sebbene l'art. 135
co. 1 D.Lgs 152/06 - nel sostituire l'art. 56 D.Lgs 152/99 con riferimento alla competenza regionale nell'irrogazione delle sanzioni amministrative, con la soppressione dell'inciso "salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome" - non ha escluso il potere delle Regioni di dettare norme,
in deroga ai criteri di attribuzione della potestà sanzionatoria, attraverso la delega ad enti diversi del potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale.
Con l'entrata in vigore dal 01.01.2023 della legge della n. CP_2
32/2022 è stata sottratta tale delega alle province, riconoscendo pertanto il potere sanzionatorio in materia ambientale unicamente in capo alla Regione.
In virtù dell'art. 7 della L. R. 32/2022 risultano difatti abrogate a decorrere dal
01.01.2023 (art. 121: “La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2023”.) le lettere h) e i)
dell'art. 28 L.R. 17/2000, che aveva attribuito la funzione di irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque alle Province (“All'articolo 28,
comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 17 (Conferimento 3
funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) le lettere “h” e
“i” sono abrogate”), che hanno tuttavia conservato la delega in relazione agli atti di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo.
Poiché l'azione amministrativa è retta dal principio di legalità che prescrive l'applicazione della norma vigente al momento dell'adozione del singolo atto
(Consiglio di Stato sez. IV, 15/01/2024, n.472: “il principio tempus regit actum,
in caso di attività procedimentalizzata la quale si perfezioni attraverso il compimento di attività poste in sequenza logico-funzionale, impone che la disciplina normativa intervenuta nelle more del complessivo procedimento sia destinata a disciplinare solo le situazioni giuridiche emergenti nell'ambito delle fasi non ancora compiute al momento della propria entrata in vigore (in tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 13 ottobre 2003, n. 6185; Cons. Stato, Sez
VI, 15 aprile 2010, n. 2136; in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, sent. 26
maggio 1999, n. 694; Cons. Stato, sez. IV, 12.5.04, n. 2894; Cons. Stato, sez.
VI, 20.7.04, n. 5252; Cons. Stato. sez IV, 7 maggio 1999 n. 799). In linea con tali approdi giurisprudenziali si colloca anche la migliore dottrina, che, in relazione alla fattispecie procedimentali già chiuse, come quella di cui al presente procedimento, parla di sostanziale mutamento del principio del tempus regit actum in quello del tempus regit actionem.”), ne consegue che, in assenza di previsione di un regime transitorio eventualmente applicabile e sebbene sulla base di atti di accertamento legittimamente eseguiti dalla
Provincia sulla scorta della legislazione anteriore, al momento della pronuncia delle ordinanze oggetto di impugnazione l'ente competente all'emissione delle stesse era da tempo unicamente la , non essendo la Provincia CP_2
più titolare di alcun potere sanzionatorio a partire dal 01.01.2023. 4
Merita pertanto accoglimento l'opposizione, stante, alla luce di quanto sopra riportato, l'incompetenza della Provincia di alla emissione della CP_1
Ordinanze impugnate a seguito della entrata in vigore della Legge Regionale.
Quanto alla spese la peculiarità della questione trattata, riguardante sanzioni irrogate prima delle abrogazione dell'art.28 co.1 lett. h) ed i) della Legge
Regionale n.17/2000 autorizza la integrale compensazione delle stesse tra le parti
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio,ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
1)Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla le ordinanze n. 15, 16, 18, 20
del 26.02.2024 notificate il 01.02.2024; l' ordinanza n.22 del 22.02.2024 e l'ordinanza n.23 del 23.02.24 entrambe notificate il 05.03.2024 emesse dalla
; CP_1 CP_1
2) spese interamente compensate
Lecce, 05/02/2025
Il G.O Marilena Caroppo