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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 7842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
27/11/2024, assunto in decisione in data 29/01/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata in [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato MARCHETTO MARIA ELENA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale richiesta di rimessione sul ruolo per pronuncia di divorzio
CONCLUSIONI
a) fissare il termine ex art. 127-ter c.p.c. per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza; e, allo scadere del termine,
b) rimettere la causa al Collegio affinché provveda accogliendo le seguenti conclusioni
1) Dichiarare, considerata la concorde volontà delle parti, la separazione personale dei coniugi
[...]
, C.F.: e C.F.: , i quali hanno Pt_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
pagina 1 di 4 contratto matrimonio con rito civile in LI (GE), in data 03.09.2022 (atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di LI (GE), al N. 25, Parte II, Serie C, Anno 2022), ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione per gli incombenti di rito e, omologando gli accordi delle parti, provvedere secondo quanto indicato nel prosieguo.
2) Decorsi i sei mesi prescritti dall'art. 3, comma 4, L. 898/1970 e ss.mm.ii., dichiarare lo scioglimento del matrimonio contatto tra i Signori , C.F.: e C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio con rito in LI (GE), in data 03.09.2022 C.F._2
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LI (GE), al N. 25, Parte II, Serie C, Anno
2022), ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza.
3) Dare atto che i coniugi vivranno separati, e poi divorziati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
4) Dare atto che il cane, di proprietà della signora rimarrà alla medesima ed il signor Pt_2 Pt_1 provvederà a corrispondere a quest'ultima € 150,00 mensili per il mantenimento del cane e sino al decesso dell'animale. Inoltre il signor provvederà alla corresponsione del premio assicurativo stipulato per Pt_1
l'animale e ciò sino al decesso dell'animale medesimo. Le parti concordano che il signor otrà vedere Pt_1 il cane quando torna in Italia.
5) Dare atto che la casa familiare in locazione, sita in Monza Via Reina n. 4, rimarrà nella disponibilità della signora Pt_2
6) Il signor s'impegna a corrispondere mensilmente e per i successivi 18 mesi (a decorrere da Pt_1 settembre 2024) i canoni di locazione, della predetta abitazione, pari ad € 800,00 mensili oltre le spese condominiali pari ad € 130,00 mensili per un importo mensile pari ad € 930,00.
7) Le parti concordano che, nel caso in cui la signora dovesse trasferirsi presso altra abitazione, il Pt_2 signor orrisponderà comunque per i successivi 18 mesi (a decorrere da settembre 2024) un importo Pt_1 mensile alla signora quale contributo casa, pari ad € 930,00 mensili. Le parti concordano che la Pt_2 corresponsione dei predetti canoni potrà avvenire anche in un'unica soluzione. Nel caso in cui la signora dovesse trasferirsi presso altra abitazione, il signor oncorrerà alle spese per il trasloco nella Pt_2 Pt_1 misura massima pari ad € 2.500,00, qualora si dovessero rendere necessarie.
8) Il signor 'impegna a corrispondere alla moglie la somma mensile pari ad € 105,00 per le utenze Pt_1
(luce, gas…) e per 18 mesi successivi (a decorrere dal settembre 2024);
9) Le parti concordano che tutti gli elettrodomestici ed il mobilio acquistato dai coniugi resteranno nella disponibilità della signora Pt_2
10) I signori e sono conttolari di un conto acceso presso l'Istituto Bancario “Istituto Pt_1 Pt_2
Credem” la cui giacenza ammonta ad € 10.000,00 circa;
la predetta somma rimarrà nella disponibilità della signora Pt_2 pagina 2 di 4 11) Le parti danno atto che il signor ha acquistato un auto, intestata alla moglie, per il valore di € Pt_1
16.700,00 che resterà alla medesima e di cui la signora si assumerà gli oneri di bollo e assicurazione Pt_2 precisando che il signor a già corrisposto il premio assicurativo relativamente all'anno in corso;
Pt_1
12) Il signor ascia alla signora la possibilità di utilizzare la carta american express n. 92002, Pt_1 Pt_2 che poggia sul conto di quest'ultimo, ma ciò sino alla data del divorzio (pubblicazione della sentenza).
13) Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e che non verrà stabilito alcun contributo da parte di ciascuno nei confronti dell'altro.
14) Spese legali verranno corrisposte interamente dal signor Pt_1
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 03.09.2022 a Parte_1 Parte_2
LI (GE);
- Dall'unione non sono nati figli;
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 29 gennaio 2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da ei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2 disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi , Parte_1 Parte_2 prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di LI (GE), per le annotazioni di legge
(atto n. 25, parte II, serie C, anno 2023);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
27/11/2024, assunto in decisione in data 29/01/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata in [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato MARCHETTO MARIA ELENA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale richiesta di rimessione sul ruolo per pronuncia di divorzio
CONCLUSIONI
a) fissare il termine ex art. 127-ter c.p.c. per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza; e, allo scadere del termine,
b) rimettere la causa al Collegio affinché provveda accogliendo le seguenti conclusioni
1) Dichiarare, considerata la concorde volontà delle parti, la separazione personale dei coniugi
[...]
, C.F.: e C.F.: , i quali hanno Pt_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
pagina 1 di 4 contratto matrimonio con rito civile in LI (GE), in data 03.09.2022 (atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di LI (GE), al N. 25, Parte II, Serie C, Anno 2022), ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione per gli incombenti di rito e, omologando gli accordi delle parti, provvedere secondo quanto indicato nel prosieguo.
2) Decorsi i sei mesi prescritti dall'art. 3, comma 4, L. 898/1970 e ss.mm.ii., dichiarare lo scioglimento del matrimonio contatto tra i Signori , C.F.: e C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio con rito in LI (GE), in data 03.09.2022 C.F._2
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LI (GE), al N. 25, Parte II, Serie C, Anno
2022), ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza.
3) Dare atto che i coniugi vivranno separati, e poi divorziati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
4) Dare atto che il cane, di proprietà della signora rimarrà alla medesima ed il signor Pt_2 Pt_1 provvederà a corrispondere a quest'ultima € 150,00 mensili per il mantenimento del cane e sino al decesso dell'animale. Inoltre il signor provvederà alla corresponsione del premio assicurativo stipulato per Pt_1
l'animale e ciò sino al decesso dell'animale medesimo. Le parti concordano che il signor otrà vedere Pt_1 il cane quando torna in Italia.
5) Dare atto che la casa familiare in locazione, sita in Monza Via Reina n. 4, rimarrà nella disponibilità della signora Pt_2
6) Il signor s'impegna a corrispondere mensilmente e per i successivi 18 mesi (a decorrere da Pt_1 settembre 2024) i canoni di locazione, della predetta abitazione, pari ad € 800,00 mensili oltre le spese condominiali pari ad € 130,00 mensili per un importo mensile pari ad € 930,00.
7) Le parti concordano che, nel caso in cui la signora dovesse trasferirsi presso altra abitazione, il Pt_2 signor orrisponderà comunque per i successivi 18 mesi (a decorrere da settembre 2024) un importo Pt_1 mensile alla signora quale contributo casa, pari ad € 930,00 mensili. Le parti concordano che la Pt_2 corresponsione dei predetti canoni potrà avvenire anche in un'unica soluzione. Nel caso in cui la signora dovesse trasferirsi presso altra abitazione, il signor oncorrerà alle spese per il trasloco nella Pt_2 Pt_1 misura massima pari ad € 2.500,00, qualora si dovessero rendere necessarie.
8) Il signor 'impegna a corrispondere alla moglie la somma mensile pari ad € 105,00 per le utenze Pt_1
(luce, gas…) e per 18 mesi successivi (a decorrere dal settembre 2024);
9) Le parti concordano che tutti gli elettrodomestici ed il mobilio acquistato dai coniugi resteranno nella disponibilità della signora Pt_2
10) I signori e sono conttolari di un conto acceso presso l'Istituto Bancario “Istituto Pt_1 Pt_2
Credem” la cui giacenza ammonta ad € 10.000,00 circa;
la predetta somma rimarrà nella disponibilità della signora Pt_2 pagina 2 di 4 11) Le parti danno atto che il signor ha acquistato un auto, intestata alla moglie, per il valore di € Pt_1
16.700,00 che resterà alla medesima e di cui la signora si assumerà gli oneri di bollo e assicurazione Pt_2 precisando che il signor a già corrisposto il premio assicurativo relativamente all'anno in corso;
Pt_1
12) Il signor ascia alla signora la possibilità di utilizzare la carta american express n. 92002, Pt_1 Pt_2 che poggia sul conto di quest'ultimo, ma ciò sino alla data del divorzio (pubblicazione della sentenza).
13) Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e che non verrà stabilito alcun contributo da parte di ciascuno nei confronti dell'altro.
14) Spese legali verranno corrisposte interamente dal signor Pt_1
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 03.09.2022 a Parte_1 Parte_2
LI (GE);
- Dall'unione non sono nati figli;
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 29 gennaio 2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da ei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2 disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi , Parte_1 Parte_2 prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di LI (GE), per le annotazioni di legge
(atto n. 25, parte II, serie C, anno 2023);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
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