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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9636 2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 9636 /2024 promossa da:
Parte_1
in qualità di legale rappresentante della
[...] [...]
rappresentati e difesi dagli Avv. ti LORENZO Parte_1
ME e AN ER
ricorrente CONTRO
- in Controparte_1 persona del Presidente Legale Rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. CRISTIANA VIVIAN
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto notificato all' Controparte_1
la
[...] Parte_1 nonché il sig. in qualità di
[...] Parte_1 legale rappresentante della Parte_1
hanno proposto opposizione alle ordinanze ingiunzione n.
[...]
1 OI-000079514 e OI 000081188 entrambe notificate il 17.7.2024 e relative al pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2015 ex articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, e ss.mm.ii., come sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.
Con la proposta opposizione, hanno eccepito la mancata notifica da parte dell' degli accertamenti prodromici e la carenza di motivazione dei CP_1 provvedimenti impugnati, l'intervenuta prescrizione del credito sanzionatorio di cui è ingiunto il pagamento, l'illegittima duplicazione dello stesso ed infine l'eccessiva onerosità dell'importo ingiunto e la sproporzionatezza rispetto alla violazione.
Hanno chiesto pertanto, previa sospensione degli atti impugnati, in accoglimento del ricorso annullare le ordinanze impugnate, in subordine annullare una delle ordinanze impugnate per i motivi esposti.
2. Si costituito in giudizio l' Controparte_1
che ha riferito che le opposte ordinanze fanno
[...] riferimento rispettivamente ai seguenti atti accertativi:
- all'atto accertativo prot. 4902.20/11/2017.0225699 regolarmente CP_1 notificato a IN DATA 5.12.2017, DOC 3 -relativo Parte_1 all'ordinanza ingiunzione OI – 000079514, DOC 2/A - recante la diffida al pagamento dei contributi a carico del lavoratore non versati in relazione alle mensilità settembre ottobre e novembre 2015;
- all' atto accertativo prot. 4902.20/11/2017.0225700 (DOC 4) CP_1 notificato alla società Parte_2
[...
[...] [
in data 15.12.2017, recante ingiunzione al pagamento in
[...] quanto delle medesime quote contributive a Parte_3 carico del lavoratore non versate dal datore di lavoro in relazione ai medesimi periodi.
Ha riferito che gli avvisi di addebito, seppure regolarmente notificati, non sono stati opposti.
Ha contestato le avverse eccezioni ed ha rilevato che la decorrenza della prescrizione debba individuarsi dal momento di entrata in vigore del D.lgs
8/2016 ovvero il 15.01.2016. Successivamente, la prescrizione è stata interrotta – con avvio di un altro quinquennio prescrizionale - dalla notifica dei provvedimenti di accertamento rispettivamente in data 5/12/2017 e
15/12/2017. Il termine prescrizionale è quindi rimasto sospeso prima per tutto il periodo di tempo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi delle sospensioni ex lege in periodo pandemico dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Infine, la prescrizione è stata nuovamente interrotta dalla notificazione delle ordinanze ingiunzione avvenuta a luglio 2024.
Ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è fondato per intervenuta prescrizione del credito azionato con le ordinanze ingiunzione opposte.
4. Deve premettersi l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione per i crediti previdenziali ed assistenziali anche rispetto alle
3 connesse sanzioni amministrative (Cass. Civ., Sez. Un., 17.11.2016, n.
23397 e n. 5076/2015; Cass. Civ., ordinanza n. 30363/2017).
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al ricorrente per il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali” (Cass. Sez. Unite, n. 50076/2015,
Corte Appello Roma Sez. Lavoro, 2.2.2018, n 310).
Pertanto, anche in seguito alla mancata impugnazione dell'avviso di accertamento emesso dall' , il termine prescrizionale resta di anni 5 CP_1
(Cass. Civ. Sez. Unite, 17.11.2016, n. 23397).
5. La prescrizione delle sanzioni oggetto dell'opposizione è decorsa dalla notifica dell'accertamento del 15.12.2017, cui deve applicarsi la sospensione per il termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983).
Si arriva quindi alla scadenza del quinquennio, del 15.3.2023.
6. La decorrenza della prescrizione dei contributi e premi è stata poi sospesa dall' art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza
4 sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La suddetta previsione è stata poi prorogata dall'articolo 11 del decreto- legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge
26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” che ha disposto al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Sono stati così complessivamente previsti due periodi di sospensione, dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni), per un totale di 311 giorni.
7. Aggiungendo la sospensione relativa al periodo covid alla scadenza del
15.3.2023, si arriva alla data del 20.1.2024, sicché alla data dalle notifica delle ordinanze ingiunzione (17.7.2024) il termine prescrizionale quinquennale era decorso.
8. Le ordinanze ingiunzione opposte per le ragioni esposte devono essere annullate, non essendo quindi dovuta la sanzione amministrativa con esse richiesta.
5 9. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara non dovuti gli importi di cui alle ordinanze ingiunzione opposte e, per l'effetto, le annulla.
Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U.
Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
6
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 02/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 9636 /2024 promossa da:
Parte_1
in qualità di legale rappresentante della
[...] [...]
rappresentati e difesi dagli Avv. ti LORENZO Parte_1
ME e AN ER
ricorrente CONTRO
- in Controparte_1 persona del Presidente Legale Rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. CRISTIANA VIVIAN
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto notificato all' Controparte_1
la
[...] Parte_1 nonché il sig. in qualità di
[...] Parte_1 legale rappresentante della Parte_1
hanno proposto opposizione alle ordinanze ingiunzione n.
[...]
1 OI-000079514 e OI 000081188 entrambe notificate il 17.7.2024 e relative al pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2015 ex articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, e ss.mm.ii., come sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.
Con la proposta opposizione, hanno eccepito la mancata notifica da parte dell' degli accertamenti prodromici e la carenza di motivazione dei CP_1 provvedimenti impugnati, l'intervenuta prescrizione del credito sanzionatorio di cui è ingiunto il pagamento, l'illegittima duplicazione dello stesso ed infine l'eccessiva onerosità dell'importo ingiunto e la sproporzionatezza rispetto alla violazione.
Hanno chiesto pertanto, previa sospensione degli atti impugnati, in accoglimento del ricorso annullare le ordinanze impugnate, in subordine annullare una delle ordinanze impugnate per i motivi esposti.
2. Si costituito in giudizio l' Controparte_1
che ha riferito che le opposte ordinanze fanno
[...] riferimento rispettivamente ai seguenti atti accertativi:
- all'atto accertativo prot. 4902.20/11/2017.0225699 regolarmente CP_1 notificato a IN DATA 5.12.2017, DOC 3 -relativo Parte_1 all'ordinanza ingiunzione OI – 000079514, DOC 2/A - recante la diffida al pagamento dei contributi a carico del lavoratore non versati in relazione alle mensilità settembre ottobre e novembre 2015;
- all' atto accertativo prot. 4902.20/11/2017.0225700 (DOC 4) CP_1 notificato alla società Parte_2
[...
[...] [
in data 15.12.2017, recante ingiunzione al pagamento in
[...] quanto delle medesime quote contributive a Parte_3 carico del lavoratore non versate dal datore di lavoro in relazione ai medesimi periodi.
Ha riferito che gli avvisi di addebito, seppure regolarmente notificati, non sono stati opposti.
Ha contestato le avverse eccezioni ed ha rilevato che la decorrenza della prescrizione debba individuarsi dal momento di entrata in vigore del D.lgs
8/2016 ovvero il 15.01.2016. Successivamente, la prescrizione è stata interrotta – con avvio di un altro quinquennio prescrizionale - dalla notifica dei provvedimenti di accertamento rispettivamente in data 5/12/2017 e
15/12/2017. Il termine prescrizionale è quindi rimasto sospeso prima per tutto il periodo di tempo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi delle sospensioni ex lege in periodo pandemico dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Infine, la prescrizione è stata nuovamente interrotta dalla notificazione delle ordinanze ingiunzione avvenuta a luglio 2024.
Ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è fondato per intervenuta prescrizione del credito azionato con le ordinanze ingiunzione opposte.
4. Deve premettersi l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione per i crediti previdenziali ed assistenziali anche rispetto alle
3 connesse sanzioni amministrative (Cass. Civ., Sez. Un., 17.11.2016, n.
23397 e n. 5076/2015; Cass. Civ., ordinanza n. 30363/2017).
In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al ricorrente per il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali” (Cass. Sez. Unite, n. 50076/2015,
Corte Appello Roma Sez. Lavoro, 2.2.2018, n 310).
Pertanto, anche in seguito alla mancata impugnazione dell'avviso di accertamento emesso dall' , il termine prescrizionale resta di anni 5 CP_1
(Cass. Civ. Sez. Unite, 17.11.2016, n. 23397).
5. La prescrizione delle sanzioni oggetto dell'opposizione è decorsa dalla notifica dell'accertamento del 15.12.2017, cui deve applicarsi la sospensione per il termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983).
Si arriva quindi alla scadenza del quinquennio, del 15.3.2023.
6. La decorrenza della prescrizione dei contributi e premi è stata poi sospesa dall' art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza
4 sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La suddetta previsione è stata poi prorogata dall'articolo 11 del decreto- legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge
26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” che ha disposto al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Sono stati così complessivamente previsti due periodi di sospensione, dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni), per un totale di 311 giorni.
7. Aggiungendo la sospensione relativa al periodo covid alla scadenza del
15.3.2023, si arriva alla data del 20.1.2024, sicché alla data dalle notifica delle ordinanze ingiunzione (17.7.2024) il termine prescrizionale quinquennale era decorso.
8. Le ordinanze ingiunzione opposte per le ragioni esposte devono essere annullate, non essendo quindi dovuta la sanzione amministrativa con esse richiesta.
5 9. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara non dovuti gli importi di cui alle ordinanze ingiunzione opposte e, per l'effetto, le annulla.
Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U.
Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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