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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 3113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3113 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3113/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 9808/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80134 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20200002035360499278585 BOLLO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20200002032020478894989
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20220002090780896190424
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002121201015240313
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20190002004330000070848
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1390/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio proposto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di Caserta con il quale aveva premesso di aver avuto conoscenza, in data 14 ottobre 2024, di fermi amministrativi su alcuni suoi veicoli mediante una visura del PRA, dalla quale emergevano alcuni provvedimenti di fermo amministrativo notificati asseritamente nel 2021, 2022 e nel 2020 provvedimenti di cui affermava di non aver mai avuto conoscenza.
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Caserta, con sentenza emessa in data 17 marzo 2025, si dichiarava territorialmente incompetente fissando termine di legge per la riassunzione della causa davanti alla Corte di giustizia tributaria provinciale di Napoli.
Riassunto il giudizio si è costituita la Regione Campania deducendo che erano state notificate al ricorrente ingiunzioni di pagamento nel 2017, 2019, 2021, 2022 precedute da altre notifiche di avvisi di accertamento nel 2014 nel 2016, 2018, e 2019.
In altri termini la Regione ha precisato che i fermi amministrativi erano dovuti al mancato pagamento di tasse auto per le annualità 2012 al 2016 non corrisposte dal ricorrente e che pertanto gli avvisi di accertamento e le notifiche delle ingiunzioni di pagamento successivi erano avvenute nel rispetto del termine triennale di prescrizione come da documentazione probatoria notificatoria prodotta in atti asserendo che la notifica dell'ultima ingiunzione di pagamento si era verificata per compiuta giacenza. All'udienza fissata per la trattazione del ricorso, tenutasi il 26 gennaio 2026, la Commissione ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Va rilevato difatti che esso ha ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di fermo amministrativo appresi dal ricorrente tramite una visura al PRA per la mancata previa notifica degli atti propedeutici.
Tale assunto risulta smentito dalla resistente Regione Campania che, con la documentazione prodotta in atti, ha dimostrato di avere ritualmente notificato gli avvisi di accertamento e le successive ingiunzioni di pagamento per il mancato pagamento di quanto dovuto dal ricorrente.
Il ricorso proposto va, quindi, dichiarato inammissibile.
La natura della decisione giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TABARRO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 9808/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80134 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20200002035360499278585 BOLLO
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20200002032020478894989
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20220002090780896190424
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002121201015240313
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20190002004330000070848
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1390/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio proposto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di Caserta con il quale aveva premesso di aver avuto conoscenza, in data 14 ottobre 2024, di fermi amministrativi su alcuni suoi veicoli mediante una visura del PRA, dalla quale emergevano alcuni provvedimenti di fermo amministrativo notificati asseritamente nel 2021, 2022 e nel 2020 provvedimenti di cui affermava di non aver mai avuto conoscenza.
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Caserta, con sentenza emessa in data 17 marzo 2025, si dichiarava territorialmente incompetente fissando termine di legge per la riassunzione della causa davanti alla Corte di giustizia tributaria provinciale di Napoli.
Riassunto il giudizio si è costituita la Regione Campania deducendo che erano state notificate al ricorrente ingiunzioni di pagamento nel 2017, 2019, 2021, 2022 precedute da altre notifiche di avvisi di accertamento nel 2014 nel 2016, 2018, e 2019.
In altri termini la Regione ha precisato che i fermi amministrativi erano dovuti al mancato pagamento di tasse auto per le annualità 2012 al 2016 non corrisposte dal ricorrente e che pertanto gli avvisi di accertamento e le notifiche delle ingiunzioni di pagamento successivi erano avvenute nel rispetto del termine triennale di prescrizione come da documentazione probatoria notificatoria prodotta in atti asserendo che la notifica dell'ultima ingiunzione di pagamento si era verificata per compiuta giacenza. All'udienza fissata per la trattazione del ricorso, tenutasi il 26 gennaio 2026, la Commissione ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Va rilevato difatti che esso ha ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di fermo amministrativo appresi dal ricorrente tramite una visura al PRA per la mancata previa notifica degli atti propedeutici.
Tale assunto risulta smentito dalla resistente Regione Campania che, con la documentazione prodotta in atti, ha dimostrato di avere ritualmente notificato gli avvisi di accertamento e le successive ingiunzioni di pagamento per il mancato pagamento di quanto dovuto dal ricorrente.
Il ricorso proposto va, quindi, dichiarato inammissibile.
La natura della decisione giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.