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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 565/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1372/2025 depositato il 02/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is.137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035376155000 TASSA RIFIUTI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035376155000 TASSA RIFIUTI 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, propone opposizione avverso la cartella di pagamento n.29520240035376155000 Opposizione già avanzata avverso la stessa cartella di pagamento in data 09.10.2024 personalmente dal
Sig.Lucifaro Ricorrente_1.
Si costituisce AD che eccepisce l'inammissibilità del ricorso perchè tardivo ai sensi dell'art.21 D.lgs
546/92 che recita:” Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”
Inoltre viola il principio del ne bis in idem,essendo già pendent innanzi questa Corte il procedimento iscritto al RG 7817/24 avente identico contenuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l Giudice monocratico, visti gli atti di causa, dichiara inammissibile il ricorso, in quanto proposto due volte contro lo stesso atto, integrando una violazione del principio del ne bis in idem, portando all'inammissibilità del secondo ricorso per il principio di consumazione dell'impugnazione (art. 358 c.p.c.), che impedisce di ricorrere due volte contro lo stesso atto . Una volta proposto il primo ricorso, la parte non può presentarne un altro, anche se nei termini, in quanto il potere di impugnazione è esaurito .
Pertanto, preso atto che il presente ricorso è successivo a quello iscritto al rg 7817/24, esso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di AD liquidate in ۥ 280,00.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1372/2025 depositato il 02/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is.137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035376155000 TASSA RIFIUTI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035376155000 TASSA RIFIUTI 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, propone opposizione avverso la cartella di pagamento n.29520240035376155000 Opposizione già avanzata avverso la stessa cartella di pagamento in data 09.10.2024 personalmente dal
Sig.Lucifaro Ricorrente_1.
Si costituisce AD che eccepisce l'inammissibilità del ricorso perchè tardivo ai sensi dell'art.21 D.lgs
546/92 che recita:” Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”
Inoltre viola il principio del ne bis in idem,essendo già pendent innanzi questa Corte il procedimento iscritto al RG 7817/24 avente identico contenuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l Giudice monocratico, visti gli atti di causa, dichiara inammissibile il ricorso, in quanto proposto due volte contro lo stesso atto, integrando una violazione del principio del ne bis in idem, portando all'inammissibilità del secondo ricorso per il principio di consumazione dell'impugnazione (art. 358 c.p.c.), che impedisce di ricorrere due volte contro lo stesso atto . Una volta proposto il primo ricorso, la parte non può presentarne un altro, anche se nei termini, in quanto il potere di impugnazione è esaurito .
Pertanto, preso atto che il presente ricorso è successivo a quello iscritto al rg 7817/24, esso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di AD liquidate in ۥ 280,00.