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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/01/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata, in trattazione finale, al giorno 28.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4759 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, trattata dallo scrivente in applicazione dei criteri di gestione dell'ex ruolo-TRITTO, promossa DA
nato il giorno 4.3.1944 in TORRE del GRECO ed Parte_1 ivi residente, C.F.: elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
TORRE ANNUNZIATA alla via GINO ALFANI n.45, presso lo studio dell'avv. Salvatore BORZELLECA che lo rappresenta e difende come da procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in TREVISO al viale TRENTO e TRIESTE n.6 con l'avv. Filippo DONI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 7.7.2022 il sig. sulla scorta dell'esito negativo della fase Parte_1
“amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti
1 sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento e i benefici destinati ai portatori di disabilità con connotazione di gravità.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell il Giudice dava ingresso a CP_1 consulenza tecnica il cui responso veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto il ricorrente contestava le conclusioni peritali.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 25 luglio 2023 il sig. introduceva la domanda per il riconoscimento dei diritti Pt_1 connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica, adombrando la non esaustività del responso peritale pur favorevole ai presupposti legittimanti gli stessi.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l' che resisteva CP_1 alla avversa iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata in decisione all'esito dei chiarimenti richiesti al dr. Controparte_2
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 28.01.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La domanda, intesa nella sua accezione più ampia e quindi comprensiva anche di quella scrutinata nella fase “preventiva”, è solo parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti del seguente incedere argomentativo.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti dalla Legge n.104/1992, art. 3, comma 3°.
2 Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 3.7.2023 a fronte del decreto di “avviso” datato 28.06.2023;
◼ il ricorso giudiziale è stato iscritto al R.G. il giorno 25.07.2023 e, quindi, nei trenta giorni successivi;
◼ l'iniziativa attorea contiene la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (3)
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase “preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della
“specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase “preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia “censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
3 Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice. Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al
“dissenso” di una delle parti.
Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Quindi, se del caso, valorizzare il responso medico legale di riferimento secondo le coordinate tecniche desumibili dalle emergenze di causa. (4)
Nella fattispecie in esame il dr. ha accertato, Controparte_2
a carico del sig. una condizione menomativa Parte_1 così sintetizzata: ipovedente in esito di cataratta OD e atrofia maculare OS;
incontinenza urinaria stabilizzata;
BPCO su base enfisematosa con dispnea anche da sforzi lenti;
sindrome ansioso depressiva con deflessione del tono dell'umore; osteoartrosi generalizzata;
spondilodiscopatia anchilosante con marcata limitazione funzionale con scoliosi biconvessa dorso lombare con osteoporosi diffusa;
esiti di pregresso Basalioma labbro inferiore. Il perito annette(va) a dette patologie una percentuale invalidante pari al 100% contestualmente riconoscendo i presupposti legittimanti il
4 diritto all'indennità di accompagnamento ed ai benefici previsti dalla Legge n.104/1992, art. 3, comma 3°, a decorrere dal 4 novembre 2022. A sostegno di tale conclusione il dr. F. evidenziava quanto CP_2 segue -già- nell'elaborato della fase preventiva. Non è possibile retrodatare in maniera dettagliata tale provvedimento, in quanto da un attento esame della documentazione sanitaria agli atti, non sono emerse certificazioni antecedenti attestanti un chiaro quadro clinico complessivo di gravità tale da rendere necessaria un'assistenza continua e/o condizione clinica che potesse determinare l'impossibilità del ricorrente a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Pertanto si può concludere che il ricorrente sia andato incontro ad un aggravamento delle proprie condizioni di salute con conseguente compromissione della propria autonomia, tale da rendersi necessaria l'assistenza continua non essendo in grado di svolgere in maniera autonoma le attività della vita quotidiana datandola ragionevolmente a tre mesi antecedenti la visita peritale e pertanto a partire dal 04/11/2022 con revisione Novembre 2024.>
I rilievi attorei restano incentrati sulla mancata retrodatazione della emersione del requisito sanitario legittimante le prestazioni assistenziali evocate, asseritamente dovuta alla non corretta valutazione del corredo documentale in atti. In realtà, al netto di una ripetuta serie di considerazioni astratte e del tutto prive di riferimenti ad ipotetiche criticità vulneranti l'iter tecnico/argomentativo privilegiato dal C.T.U., il ricorrente individua nella documentazione medico-sanitaria in atti versata il dato rivelatore della risalenza nel tempo delle menomazioni legittimanti l'emersione del requisito sanitario per cui è causa. Cioè a dire.
Assume il sig. che il quadro clinico posto dal perito a Pt_1 fondamento del responso medico-legale favorevole era già desumibile dai referti precedenti e coevi alla domanda amministrativa, all'uopo segnalando la pregnanza della documentazione sanitaria in data 22 settembre 2021 e 7 ottobre 2021. Il dr. avrebbe omesso di -correttamente- esaminare Controparte_2 tale supporto cartolare in tal modo giungendo a conclusioni errate per quel che concerne la individuazione del dies a quo del riscontrato requisito sanitario.
Va subito segnalato che una tale obiezione non può essere oggettivamente condivisa. Ed invero il perito ha analiticamente
5 scrutinato l'intero compendio documentale valorizzato dall'istante, ed in ogni caso la parte di esso ritenuta significativa. In particolare risultano presi in considerazione, fra i numerosi altri, tutti e due i referti menzionati nell'atto introduttivo di lite. Consegue che la domanda “post-dissenso” non si regge su lacune di tipo documentale vulneranti l'operato del dr. CP_2
Né sono individuabili lacune di tipo valutativo alla luce di un approfondimento medico legale del tutto esaustivo anche in punto di retrodatazione della emersione del requisito sanitario (cfr. supra). Potrebbe, a questo punto, aggiungersi che il C.T.U. non solo non ha ignorato i referti valorizzati dall'istante a sostegno del proprio assunto, quanto ne ha “virgolettato” i passaggi espositivi ritenuti di maggiore significazione. Passaggi incentrati proprio sul vulnus alla deambulazione e alla capacità di autonomamente gestire il quotidiano. Ciò implica, evidentemente, un giudizio medico legale su tali passaggi. Altrettanto evidentemente attestatosi sulla loro non concludenza (5)
Se non che, la questione è un'altra. Va chiarito che non è tecnicamente corretto confondere fra loro il riscontro di una determinata menomazione e la valutazione della gravità della stessa in chiave medico-legale. E, conseguentemente, giuridico-ermeneutica. Il riscontrato deficit alla deambulazione individuale o autonoma, puntualmente diagnosticato dal perito, anche se inserito nel generale, compromesso quadro clinico, ancora non si rivela concludente in quanto non delinea la gravità di quella situazione menomativa e quindi non consente la verifica medico legale del requisito sanitario richiesto dall'impianto normativo di riferimento. Né -deve necessariamente evidenziarsi- sovvengono rilievi di natura tecnica tesi ad inficiare l'analisi del compendio cartolare eseguita dal dr. CP_2
Insomma.
La situazione desumibile dalla documentazione indicata dal ricorrente, per quanto chiaramente “importante”, non portava in emersione un quadro clinico riconducibile al requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti dalla Legge n.104/1992. Solo in sede di esame obiettivo si è constatata una condizione fisica del paziente compromessa nei termini finali cristallizzati con l'elaborato consulenziale, retrodata, per le ragioni indicate, al 4 novembre 2022.
6 (6)
In ogni caso, il precedente Istruttore ha richiesto al C.T.U. chiarimenti sulle obiezioni attoree. Questi i passaggi più significativi delle precisazioni all'uopo veicolate dal dr. F. CP_2
Il riconoscimento del beneficio a tre mesi antecedenti la visita peritale tiene conto, proprio come sostiene l'Avvocato, del fatto che
“solo in via eccezionale, il superamento della soglia di invalidità può essere ancorato al momento degli accertamenti o ad epoca immediatamente precedente”. Pertanto si è provveduto a non far coincidere il riconoscimento con la data della visita peritale avvenuta il 04.02.2023 ma bensì al 04.11.2022. Per precisone, col termine
“immediatamente precedente” o “poco prima” si intende in genere, un periodo di tempo che è strettamente collegato e direttamente antecedente all'evento in questione. La durata di questo periodo può dipendere dalla natura dell'evento stesso e dalle circostanze del caso. Sia in campo legale che medico, tendenzialmente si riferisce a pochi minuti od ore antecedenti l'episodio o al massimo a qualche giorno prima. Pertanto tre mesi rispetto alla richiesta dell'Avvocato di retrodatare il beneficio di ulteriori 12 mesi, sicuramente non corrispondono ad un periodo rientrante nel concetto temporale dell'“immediatamente precedente” o del “poco prima”. In ogni caso sarebbe stato più opportuno che l'Avvocato avesse specificato cosa intendesse con tale definizione. La decisione di non riconoscere la decorrenza dalla data della domanda amministrativa (04.11.2021) è basata dalla mancanza in data antecedente ad essa, di documentazione che in maniera inconfutabile ed incontrovertibile possa accertare le condizioni sanitarie necessarie per i benefici richiesti. Nello specifico, si sottolinea che non vi è documentazione aggiuntiva successiva alla domanda amministrativa e le uniche due certificazioni che valutano in qualche modo le abilità del ricorrente (referto dott. Ambulatorio di Fisiatria Distretto 61 Persona_1
ASLSALERNO del 22.9.2021 ed visita specialistica Ambulatorio di Geriatria Distretto 61 ASLSALERNO de 07.10.2021 di cui peraltro non è leggibile il nominativo del medico) risultano essere di dubbia interpretazione medico legale e quindi non sufficienti ad accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento di quanto richiesto ma rilevati in corso di visita peritale. Difatti la prima certificazione (referto dott. Ambulatorio di Fisiatria Persona_1
Distretto 61 ASLSALERNO), descrive una motilità ridotta e quindi non impossibile, con passaggi posturali semiautonomi, senza che venga
7 definito in maniera dettagliata cosa si intenda per passaggi posturali semiautonomi e se questi siano limitanti in forma continua, né lo specialista si esprime sulle AVQ del ricorrente. Inoltre lo Specialista suggerisce l'uso del girello, ma non vi è nessuna certificazione che tale girello sia stato acquisito ed utilizzato dal ricorrente il cui eventuale possesso ed uso non veniva neanche riferito in corso di visita peritale. In riferimento alla seconda certificazione, anch'essa di dubbia interpretazione, lo specialista (non individuabile) si limita, circa le abilità, ad affermare che “Necessita di assistenza delle AVQ. ADL: 2/6 IADL: 3/8”, senza specificare se trattasi di assistenza continua e di quali abilità trattasi esprimendo a mio parere un giudizio incompleto. Anch'egli rileva un “deficit della deambulazione autonoma” senza esprimere una valutazione sulla impossibilità permanente a deambulare autonomamente e con necessità di assistenza continua, ma riferendo solo di un deficit. Visto quanto sopra si conferma che non vi sono evidenze che dimostrino in maniera incontrovertibile ed inequivocabile la impossibilità (e non difficoltà) a deambulare autonomamente o a compiere autonomamente le AVQ e di necessitare di assistenza continua e permanente già all'epoca della domanda amministrativa. Infine c'è da esporre le seguenti ultime considerazioni: le certificazioni addotte dalla parte ricorrente per conto del proprio legale rappresentante non possono assurgere automaticamente a dogma incontestabile anche perché gli specialisti hanno descritto una difficoltà deambulatoria ed una generica limitazione delle AVQ senza asserire la impossibilità continua e persistente. È appena il caso di ricordare che nelle valutazioni di invalidità civile, le consulenze specialistiche servono a fornire al valutatore d'ufficio, elementi diagnostici;
le eventuali stime di una disabilità o di una difficoltà, rappresentano un parere specialistico di supporto e non un dato oggettivo incontestabile specie quando presentano un carattere di genericità. Inoltre lo specialista nell'indicare una eventuale impossibilità delle AVQ, sulla base dei dati clinici ed anamnestici, deve anche indicare quali ed in che modo siano compromesse le funzioni esplorate. Per questo motivo non sono condivisibili le considerazioni avanzate da parte ricorrente e pertanto non si sono riscontrati congrui elementi medico legali per modificare la valutazione licenziata nella Relazione di CTU oggetto di chiarimenti in riferimento alla decorrenza, che pertanto viene confermata.> (7)
Trattasi, evidentemente, di “chiarimenti” oltremodo condivisibili nella misura in cui, a seguito dell'unico approccio possibile
8 alla tematica medico-legale, confermano sul piano eminentemente
“tecnico” aspetti fattuali e documentali della vicenda assolutamente centrali, confinati dall'istante nel residuale.
I chiarimenti peritali non sono stati criticati dal sig. Pt_1 che, invece, si è soffermato sulla asserita incongruenza della prevista necessità di una revisione dell'attuale quadro clinico-menomativo. Tali obiezioni rasentano la pretestuosità.
Il mandato consulenziale non esclude(va) affatto la precisazione inerente l'ipotetica necessità di una revisione per il semplice e dirimente motivo che una tale evenienza, per quanto ipotetica, è intrinseca al contenuto e alle finalità dell'incarico, incentrato su una perimetrazione in estensione della situazione sanitaria e medico-legale. Quanto alla individuazione di una data di revisione “inattuale”, dovrebbe essere sufficiente segnalare che l'inattualità denunciata è - essa si- incoerente rispetto all'epoca in cui è stata licenziata la relazione scritta originaria. (8)
Giova, a questo punto, rammentare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, per l'indennità di accompagnamento deve ricorrere, oltre al requisito della invalidità totale, anche quello, su base alternativa, della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sub specie della impossibilità. Requisito, quest'ultimo, a più riprese rimarcato dalla Corte Regolatrice. (Cfr., ex multis: Cass. sez. lav. 20 maggio-28 luglio 2015, n.15882; Cass. sez. lav. 29 gennaio-19 marzo 2015, n.5555.) La Corte Regolatrice ha, infatti, tratteggiato i seguenti principi di diritto.
<Si è così escluso che la semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà possano integrare gli estremi per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (Cass. sez.
6 - Lav., ord. N.26092/10), ovvero che tale prestazione possa essere concessa nei casi in cui la necessità di assistenza sia determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni specifici atti della vita quotidiana …, o che la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale possa entrare a far parte della valutazione giudiziale in ordine alla verifica dei presupposti per l'affermazione dei diritti alla prestazione di cui trattasi … . Da ultimo questa Corte ha avuto modo di precisare … che “le condizioni previste dalla l. n.18 del 1980 … consistono,
9 alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori della propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici atti della vita quotidiana (fattispecie relativa a pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia.>> Così parte motiva di Cass. sez. Lav. 16 febbraio-8 maggio 2012, n.6936. Trattasi di concetti ripresi anche più recentemente. Secondo Cass. ordinanza n.8557/2018, che a sua volta richiama Cass. n.6091/2014 e Cass. n.26092/2010, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di assistenza continua sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o del difficoltoso compimento di atti della vita quotidiana. Detta impossibilità, avuto anche riguardo alla peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di evitare fin dove possibile i ricoveri in istituti di assistenza attraverso il sostegno alla famiglia di riferimento e l'agevolazione alla permanenza in essa del soggetto bisognevole di continui controlli, deve essere attuale e non meramente ipotetica. Ragione per la quale ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art 1 Lex n. 18/1990, non rilevano episodici contesti, dovendo al contrario essere verificata la loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana.
Nel medesimo solco, si cfr. altresì, ancora più recentemente, Cass. ordinanza n.4994/2021. Nella fattispecie de qua -ripetesi- solo all'atto della visita medico- legale e con retrodatazione all'aprile 2022 si è potuto riscontrare la ricorrenza dei due presupposti “qualitativi” dell'indennità di accompagnamento, il quadro clinico desunto dal perito,
10 complessivamente analizzato, portando in emersione un difetto deambulatorio e di autonomia non arginabile se non con il permanente ausilio di un accompagnatore. (9)
In definitiva, non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatore il sig. è tale da integrare gli estremi per il Parte_1 riconoscimento delle prestazioni e dei benefici evocati con decorrenza 4 novembre 2022. Trattandosi di requisiti già riconosciuti, con detta decorrenza, nella fase preventiva, del tutto ultronea si è manifestata la instaurazione del Giudizio post dissenso. Ciò implica, in una valutazione “unitaria” della controversia, che il governo delle spese di lite approda alla loro integrale compensazione.
Le spese di consulenza tecnica e quelle inerenti i “chiarimenti post-dissenso”, liquidate come da separati provvedimenti, restano a carico del resistente . CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C. e, per l'effetto,
2. accerta e dichiara la ricorrenza del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti dalla Legge n.104/1992, art. 3, comma 3°, a decorrere dal 4 novembre 2022, con segnalata opportunità di revisione;
3. dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico del resistente le spese CP_1 inerenti la consulenza tecnica espletata ed i successivi chiarimenti, liquidate come da separati provvedimenti.
TORRE ANNUNZIATA, 31/01/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata, in trattazione finale, al giorno 28.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4759 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, trattata dallo scrivente in applicazione dei criteri di gestione dell'ex ruolo-TRITTO, promossa DA
nato il giorno 4.3.1944 in TORRE del GRECO ed Parte_1 ivi residente, C.F.: elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
TORRE ANNUNZIATA alla via GINO ALFANI n.45, presso lo studio dell'avv. Salvatore BORZELLECA che lo rappresenta e difende come da procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in TREVISO al viale TRENTO e TRIESTE n.6 con l'avv. Filippo DONI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 7.7.2022 il sig. sulla scorta dell'esito negativo della fase Parte_1
“amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti
1 sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento e i benefici destinati ai portatori di disabilità con connotazione di gravità.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell il Giudice dava ingresso a CP_1 consulenza tecnica il cui responso veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto il ricorrente contestava le conclusioni peritali.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 25 luglio 2023 il sig. introduceva la domanda per il riconoscimento dei diritti Pt_1 connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica, adombrando la non esaustività del responso peritale pur favorevole ai presupposti legittimanti gli stessi.
Si costituiva anche nel Giudizio di merito l' che resisteva CP_1 alla avversa iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata in decisione all'esito dei chiarimenti richiesti al dr. Controparte_2
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 28.01.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La domanda, intesa nella sua accezione più ampia e quindi comprensiva anche di quella scrutinata nella fase “preventiva”, è solo parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti del seguente incedere argomentativo.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti dalla Legge n.104/1992, art. 3, comma 3°.
2 Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 3.7.2023 a fronte del decreto di “avviso” datato 28.06.2023;
◼ il ricorso giudiziale è stato iscritto al R.G. il giorno 25.07.2023 e, quindi, nei trenta giorni successivi;
◼ l'iniziativa attorea contiene la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (3)
Ciò precisato, mette conto di rimarcare che nessuna norma di Legge, o principio generale di diritto, impongono la automatica rivisitazione delle conclusioni peritali e meno che mai la subitanea sostituzione del C.T.U. officiato nella fase “preventiva” sulla base dell'acritico recepimento dei rilievi attorei. Costituisce, anzi, regola decisionale ineludibile la sottoposizione a vaglio critico delle doglianze di parte ad opera del Giudice, tenuto a scrutinare l'iniziativa del ricorrente non solo sotto il profilo della
“specificità” dei motivi di “dissenso”, ma anche nell'ottica della loro rilevanza sostanziale. La regola resta desumibile anche dall'impianto normativo di settore. Recita, infatti, il 5° comma dell'art. 445 bis C.P.C. che il Giudice, già durante la fase “preventiva”, a fronte della mancata contestazione delle conclusioni peritali può in ogni caso non ratificare l'accordo in fieri ed azionare il meccanismo di cui all'art. 196 Codice di rito che, notoriamente, consente “sempre” all'istruttore di rinnovare le indagini consulenziali e, per gravi motivi, disporre la sostituzione del perito. Ciò implica, necessariamente, che una prima verifica giudiziale circa la pregnanza dell'iter tecnico seguito nella relazione consulenziale è insita nel procedimento preventivo. L'esplicitazione del passaggio normativo intervenuta a proposito dell'accordo in fieri attesta che la mancata contestazione ad opera delle parti non paralizza i poteri officiosi del Giudice. Poteri, pertanto, che rimangono integri anche laddove una delle parti abbia “censurato” le conclusioni del C.T.U. E ciò, evidentemente, sia in riferimento allo scrutinio “autonomo” del Giudice, sia, a maggior ragione, in riferimento alle doglianze di parte che -è appena il caso di rimarcare- sottintendono l'analisi preventiva dell'operato del consulente.
3 Il combinato disposto delle norme appena richiamate rende, inoltre, ineludibile l'assunto della necessità che ricorrano “gravi motivi” per la sostituzione del C.T.U. La mera contestazione delle sue conclusioni, per quanto analitica e prima facie meritevole di approfondimenti, non implica automaticamente una situazione “necessitante” la nomina di un nuovo consulente. Solo a fronte di rilievi obiettivamente interferenti in maniera dirimente con l'operato tecnico del perito il Giudice resta abilitato alla sua sostituzione. Come avviene durante un normale Giudizio di cognizione piena. Come -ancora- sta a significare il rinvio alla procedura di cui all'art. 696 bis C.P.C. contenuto nel 1° comma dell'art. 445 bis Codice di rito, procedura che “consente” a ciascuna delle parti di richiedere al Giudice l'acquisizione agli atti del processo instaurato in esito alla “non conciliazione” preventiva della relazione consulenziale. Acquisizione evidentemente che implica una sua valutazione da parte del Giudice. Del resto, la ratio dell'intervento legislativo del 2011 verrebbe alquanto svilita laddove si dovesse interpretare il relativo impianto normativo nel senso della necessità codificata di procedere sempre ed in ogni caso a nuovo accertamento peritale nel Giudizio incardinato in esito al
“dissenso” di una delle parti.
Spetta, in definitiva, al Giudice vagliare la pregnanza dell'elaborato consulenziale e scrutinare, all'esito, la fondatezza dei rilievi di parte onde verificare se gli stessi siano meritevoli di approfondimenti e, nell'affermativa, decidere attraverso quali meccanismi processuali. Quindi, se del caso, valorizzare il responso medico legale di riferimento secondo le coordinate tecniche desumibili dalle emergenze di causa. (4)
Nella fattispecie in esame il dr. ha accertato, Controparte_2
a carico del sig. una condizione menomativa Parte_1 così sintetizzata: ipovedente in esito di cataratta OD e atrofia maculare OS;
incontinenza urinaria stabilizzata;
BPCO su base enfisematosa con dispnea anche da sforzi lenti;
sindrome ansioso depressiva con deflessione del tono dell'umore; osteoartrosi generalizzata;
spondilodiscopatia anchilosante con marcata limitazione funzionale con scoliosi biconvessa dorso lombare con osteoporosi diffusa;
esiti di pregresso Basalioma labbro inferiore. Il perito annette(va) a dette patologie una percentuale invalidante pari al 100% contestualmente riconoscendo i presupposti legittimanti il
4 diritto all'indennità di accompagnamento ed ai benefici previsti dalla Legge n.104/1992, art. 3, comma 3°, a decorrere dal 4 novembre 2022. A sostegno di tale conclusione il dr. F. evidenziava quanto CP_2 segue -già- nell'elaborato della fase preventiva. Non è possibile retrodatare in maniera dettagliata tale provvedimento, in quanto da un attento esame della documentazione sanitaria agli atti, non sono emerse certificazioni antecedenti attestanti un chiaro quadro clinico complessivo di gravità tale da rendere necessaria un'assistenza continua e/o condizione clinica che potesse determinare l'impossibilità del ricorrente a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Pertanto si può concludere che il ricorrente sia andato incontro ad un aggravamento delle proprie condizioni di salute con conseguente compromissione della propria autonomia, tale da rendersi necessaria l'assistenza continua non essendo in grado di svolgere in maniera autonoma le attività della vita quotidiana datandola ragionevolmente a tre mesi antecedenti la visita peritale e pertanto a partire dal 04/11/2022 con revisione Novembre 2024.>
I rilievi attorei restano incentrati sulla mancata retrodatazione della emersione del requisito sanitario legittimante le prestazioni assistenziali evocate, asseritamente dovuta alla non corretta valutazione del corredo documentale in atti. In realtà, al netto di una ripetuta serie di considerazioni astratte e del tutto prive di riferimenti ad ipotetiche criticità vulneranti l'iter tecnico/argomentativo privilegiato dal C.T.U., il ricorrente individua nella documentazione medico-sanitaria in atti versata il dato rivelatore della risalenza nel tempo delle menomazioni legittimanti l'emersione del requisito sanitario per cui è causa. Cioè a dire.
Assume il sig. che il quadro clinico posto dal perito a Pt_1 fondamento del responso medico-legale favorevole era già desumibile dai referti precedenti e coevi alla domanda amministrativa, all'uopo segnalando la pregnanza della documentazione sanitaria in data 22 settembre 2021 e 7 ottobre 2021. Il dr. avrebbe omesso di -correttamente- esaminare Controparte_2 tale supporto cartolare in tal modo giungendo a conclusioni errate per quel che concerne la individuazione del dies a quo del riscontrato requisito sanitario.
Va subito segnalato che una tale obiezione non può essere oggettivamente condivisa. Ed invero il perito ha analiticamente
5 scrutinato l'intero compendio documentale valorizzato dall'istante, ed in ogni caso la parte di esso ritenuta significativa. In particolare risultano presi in considerazione, fra i numerosi altri, tutti e due i referti menzionati nell'atto introduttivo di lite. Consegue che la domanda “post-dissenso” non si regge su lacune di tipo documentale vulneranti l'operato del dr. CP_2
Né sono individuabili lacune di tipo valutativo alla luce di un approfondimento medico legale del tutto esaustivo anche in punto di retrodatazione della emersione del requisito sanitario (cfr. supra). Potrebbe, a questo punto, aggiungersi che il C.T.U. non solo non ha ignorato i referti valorizzati dall'istante a sostegno del proprio assunto, quanto ne ha “virgolettato” i passaggi espositivi ritenuti di maggiore significazione. Passaggi incentrati proprio sul vulnus alla deambulazione e alla capacità di autonomamente gestire il quotidiano. Ciò implica, evidentemente, un giudizio medico legale su tali passaggi. Altrettanto evidentemente attestatosi sulla loro non concludenza (5)
Se non che, la questione è un'altra. Va chiarito che non è tecnicamente corretto confondere fra loro il riscontro di una determinata menomazione e la valutazione della gravità della stessa in chiave medico-legale. E, conseguentemente, giuridico-ermeneutica. Il riscontrato deficit alla deambulazione individuale o autonoma, puntualmente diagnosticato dal perito, anche se inserito nel generale, compromesso quadro clinico, ancora non si rivela concludente in quanto non delinea la gravità di quella situazione menomativa e quindi non consente la verifica medico legale del requisito sanitario richiesto dall'impianto normativo di riferimento. Né -deve necessariamente evidenziarsi- sovvengono rilievi di natura tecnica tesi ad inficiare l'analisi del compendio cartolare eseguita dal dr. CP_2
Insomma.
La situazione desumibile dalla documentazione indicata dal ricorrente, per quanto chiaramente “importante”, non portava in emersione un quadro clinico riconducibile al requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti dalla Legge n.104/1992. Solo in sede di esame obiettivo si è constatata una condizione fisica del paziente compromessa nei termini finali cristallizzati con l'elaborato consulenziale, retrodata, per le ragioni indicate, al 4 novembre 2022.
6 (6)
In ogni caso, il precedente Istruttore ha richiesto al C.T.U. chiarimenti sulle obiezioni attoree. Questi i passaggi più significativi delle precisazioni all'uopo veicolate dal dr. F. CP_2
Il riconoscimento del beneficio a tre mesi antecedenti la visita peritale tiene conto, proprio come sostiene l'Avvocato, del fatto che
“solo in via eccezionale, il superamento della soglia di invalidità può essere ancorato al momento degli accertamenti o ad epoca immediatamente precedente”. Pertanto si è provveduto a non far coincidere il riconoscimento con la data della visita peritale avvenuta il 04.02.2023 ma bensì al 04.11.2022. Per precisone, col termine
“immediatamente precedente” o “poco prima” si intende in genere, un periodo di tempo che è strettamente collegato e direttamente antecedente all'evento in questione. La durata di questo periodo può dipendere dalla natura dell'evento stesso e dalle circostanze del caso. Sia in campo legale che medico, tendenzialmente si riferisce a pochi minuti od ore antecedenti l'episodio o al massimo a qualche giorno prima. Pertanto tre mesi rispetto alla richiesta dell'Avvocato di retrodatare il beneficio di ulteriori 12 mesi, sicuramente non corrispondono ad un periodo rientrante nel concetto temporale dell'“immediatamente precedente” o del “poco prima”. In ogni caso sarebbe stato più opportuno che l'Avvocato avesse specificato cosa intendesse con tale definizione. La decisione di non riconoscere la decorrenza dalla data della domanda amministrativa (04.11.2021) è basata dalla mancanza in data antecedente ad essa, di documentazione che in maniera inconfutabile ed incontrovertibile possa accertare le condizioni sanitarie necessarie per i benefici richiesti. Nello specifico, si sottolinea che non vi è documentazione aggiuntiva successiva alla domanda amministrativa e le uniche due certificazioni che valutano in qualche modo le abilità del ricorrente (referto dott. Ambulatorio di Fisiatria Distretto 61 Persona_1
ASLSALERNO del 22.9.2021 ed visita specialistica Ambulatorio di Geriatria Distretto 61 ASLSALERNO de 07.10.2021 di cui peraltro non è leggibile il nominativo del medico) risultano essere di dubbia interpretazione medico legale e quindi non sufficienti ad accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento di quanto richiesto ma rilevati in corso di visita peritale. Difatti la prima certificazione (referto dott. Ambulatorio di Fisiatria Persona_1
Distretto 61 ASLSALERNO), descrive una motilità ridotta e quindi non impossibile, con passaggi posturali semiautonomi, senza che venga
7 definito in maniera dettagliata cosa si intenda per passaggi posturali semiautonomi e se questi siano limitanti in forma continua, né lo specialista si esprime sulle AVQ del ricorrente. Inoltre lo Specialista suggerisce l'uso del girello, ma non vi è nessuna certificazione che tale girello sia stato acquisito ed utilizzato dal ricorrente il cui eventuale possesso ed uso non veniva neanche riferito in corso di visita peritale. In riferimento alla seconda certificazione, anch'essa di dubbia interpretazione, lo specialista (non individuabile) si limita, circa le abilità, ad affermare che “Necessita di assistenza delle AVQ. ADL: 2/6 IADL: 3/8”, senza specificare se trattasi di assistenza continua e di quali abilità trattasi esprimendo a mio parere un giudizio incompleto. Anch'egli rileva un “deficit della deambulazione autonoma” senza esprimere una valutazione sulla impossibilità permanente a deambulare autonomamente e con necessità di assistenza continua, ma riferendo solo di un deficit. Visto quanto sopra si conferma che non vi sono evidenze che dimostrino in maniera incontrovertibile ed inequivocabile la impossibilità (e non difficoltà) a deambulare autonomamente o a compiere autonomamente le AVQ e di necessitare di assistenza continua e permanente già all'epoca della domanda amministrativa. Infine c'è da esporre le seguenti ultime considerazioni: le certificazioni addotte dalla parte ricorrente per conto del proprio legale rappresentante non possono assurgere automaticamente a dogma incontestabile anche perché gli specialisti hanno descritto una difficoltà deambulatoria ed una generica limitazione delle AVQ senza asserire la impossibilità continua e persistente. È appena il caso di ricordare che nelle valutazioni di invalidità civile, le consulenze specialistiche servono a fornire al valutatore d'ufficio, elementi diagnostici;
le eventuali stime di una disabilità o di una difficoltà, rappresentano un parere specialistico di supporto e non un dato oggettivo incontestabile specie quando presentano un carattere di genericità. Inoltre lo specialista nell'indicare una eventuale impossibilità delle AVQ, sulla base dei dati clinici ed anamnestici, deve anche indicare quali ed in che modo siano compromesse le funzioni esplorate. Per questo motivo non sono condivisibili le considerazioni avanzate da parte ricorrente e pertanto non si sono riscontrati congrui elementi medico legali per modificare la valutazione licenziata nella Relazione di CTU oggetto di chiarimenti in riferimento alla decorrenza, che pertanto viene confermata.> (7)
Trattasi, evidentemente, di “chiarimenti” oltremodo condivisibili nella misura in cui, a seguito dell'unico approccio possibile
8 alla tematica medico-legale, confermano sul piano eminentemente
“tecnico” aspetti fattuali e documentali della vicenda assolutamente centrali, confinati dall'istante nel residuale.
I chiarimenti peritali non sono stati criticati dal sig. Pt_1 che, invece, si è soffermato sulla asserita incongruenza della prevista necessità di una revisione dell'attuale quadro clinico-menomativo. Tali obiezioni rasentano la pretestuosità.
Il mandato consulenziale non esclude(va) affatto la precisazione inerente l'ipotetica necessità di una revisione per il semplice e dirimente motivo che una tale evenienza, per quanto ipotetica, è intrinseca al contenuto e alle finalità dell'incarico, incentrato su una perimetrazione in estensione della situazione sanitaria e medico-legale. Quanto alla individuazione di una data di revisione “inattuale”, dovrebbe essere sufficiente segnalare che l'inattualità denunciata è - essa si- incoerente rispetto all'epoca in cui è stata licenziata la relazione scritta originaria. (8)
Giova, a questo punto, rammentare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, per l'indennità di accompagnamento deve ricorrere, oltre al requisito della invalidità totale, anche quello, su base alternativa, della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita sub specie della impossibilità. Requisito, quest'ultimo, a più riprese rimarcato dalla Corte Regolatrice. (Cfr., ex multis: Cass. sez. lav. 20 maggio-28 luglio 2015, n.15882; Cass. sez. lav. 29 gennaio-19 marzo 2015, n.5555.) La Corte Regolatrice ha, infatti, tratteggiato i seguenti principi di diritto.
<Si è così escluso che la semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà possano integrare gli estremi per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (Cass. sez.
6 - Lav., ord. N.26092/10), ovvero che tale prestazione possa essere concessa nei casi in cui la necessità di assistenza sia determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni specifici atti della vita quotidiana …, o che la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale possa entrare a far parte della valutazione giudiziale in ordine alla verifica dei presupposti per l'affermazione dei diritti alla prestazione di cui trattasi … . Da ultimo questa Corte ha avuto modo di precisare … che “le condizioni previste dalla l. n.18 del 1980 … consistono,
9 alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori della propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici atti della vita quotidiana (fattispecie relativa a pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia.>> Così parte motiva di Cass. sez. Lav. 16 febbraio-8 maggio 2012, n.6936. Trattasi di concetti ripresi anche più recentemente. Secondo Cass. ordinanza n.8557/2018, che a sua volta richiama Cass. n.6091/2014 e Cass. n.26092/2010, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di assistenza continua sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o del difficoltoso compimento di atti della vita quotidiana. Detta impossibilità, avuto anche riguardo alla peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di evitare fin dove possibile i ricoveri in istituti di assistenza attraverso il sostegno alla famiglia di riferimento e l'agevolazione alla permanenza in essa del soggetto bisognevole di continui controlli, deve essere attuale e non meramente ipotetica. Ragione per la quale ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art 1 Lex n. 18/1990, non rilevano episodici contesti, dovendo al contrario essere verificata la loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana.
Nel medesimo solco, si cfr. altresì, ancora più recentemente, Cass. ordinanza n.4994/2021. Nella fattispecie de qua -ripetesi- solo all'atto della visita medico- legale e con retrodatazione all'aprile 2022 si è potuto riscontrare la ricorrenza dei due presupposti “qualitativi” dell'indennità di accompagnamento, il quadro clinico desunto dal perito,
10 complessivamente analizzato, portando in emersione un difetto deambulatorio e di autonomia non arginabile se non con il permanente ausilio di un accompagnatore. (9)
In definitiva, non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatore il sig. è tale da integrare gli estremi per il Parte_1 riconoscimento delle prestazioni e dei benefici evocati con decorrenza 4 novembre 2022. Trattandosi di requisiti già riconosciuti, con detta decorrenza, nella fase preventiva, del tutto ultronea si è manifestata la instaurazione del Giudizio post dissenso. Ciò implica, in una valutazione “unitaria” della controversia, che il governo delle spese di lite approda alla loro integrale compensazione.
Le spese di consulenza tecnica e quelle inerenti i “chiarimenti post-dissenso”, liquidate come da separati provvedimenti, restano a carico del resistente . CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C. e, per l'effetto,
2. accerta e dichiara la ricorrenza del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti dalla Legge n.104/1992, art. 3, comma 3°, a decorrere dal 4 novembre 2022, con segnalata opportunità di revisione;
3. dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico del resistente le spese CP_1 inerenti la consulenza tecnica espletata ed i successivi chiarimenti, liquidate come da separati provvedimenti.
TORRE ANNUNZIATA, 31/01/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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