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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6840 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 733/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 18.11.2025 tra:
con sede sociale e direzione generale in piazza Gae Aulenti 3 Controparte_1
Tower A - 20124 Milano, capitale sociale € 21.059.536.950,48 i.v. - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario - Albo dei CP_1
Gruppi Bancari: cod. - Cod. ABI - Iscrizione al Registro delle P.IVA_1 P.IVA_1
Imprese di Milan, Monza Brianza e Lodi, codice fiscale e P. IVA n° - P.IVA_2
Aderente al Fondo e al Fondo Nazionale di Controparte_2
Garanzia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Fioretti (cod. fisc. ) in virtù di CodiceFiscale_1 procura alle liti per atto notaio di Bologna Rep. 115840 del 29 ottobre Per_1
2010 ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da
Brescia n. 9/10
- APPELLANTE - CONTRO
, corrente in Atina (FR) alla Via Pomponio Controparte_3
Attico s.n.c., codice fiscale: , in persona del suo legale rappresentante P.IVA_3 pro-tempore Sig.ra nata ad [...] il [...], C.F. ( Parte_1
), ai fini della presente procedura rappresentata e difesa CodiceFiscale_2 dall' avv. Roberto A. Catanzariti del Foro di Cassino, con studio in Isola del Liri
(FR) alla Via Pietro dell'Isola n. 8, C.F. ) giusta procura C.F._3 resa - per ogni stato e grado - nell'ambito del giudizio di primo grado rubricato al n.
4088/2015 R.G.A.C. Tribunale di Cassino e domiciliata digitalmente presso l'indirizzo Pec del nominato procuratore e difensore
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 962/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la Controparte_1 sentenza n. 962/21 con cui il Tribunale di Cassino, accogliendo le domande proposte nei suoi confronti dalla ha così Controparte_3 statuito:
“Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOT, dr. Vincenza
Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, in persona del legale rapp.te p.-t., nei Controparte_3 confronti di in persona del legale rapp.te Controparte_4
p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
pag. 2/10 b) dichiara la nullità del contratto di mutuo stipulato inter partes in data 02.12.2002 (e di ogni atto successivo), per violazione degli artt. 117 TUB e 1346 c.c. in relazione alla omessa pattuizione scritta degli oneri e spese accessorie di cui al contratto di finanziamento;
pag. 3/10 c) dichiara che la a fronte dei contratti di Controparte_3 mutuo descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio, è ancora debitrice nei confronti della della sola somma di Euro 6.539,47 da Controparte_4 considerarsi a saldo dei maggiori importi pretesi dall'Istituto di Credito in forza dei citati contratti di mutuo, secondo quanto accertato dalla CTU, cui si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ.,
2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015);
d) condanna la convenuta al pagamento delle competenze della lite che si liquidano per la metà, operata la compensazione di cui in motivazione, in euro 3.100,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
e) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
1) Nullità della sentenza, con violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4) c.p.c., per avere il
Tribunale deciso la controversia sulla base di una motivazione apparente, di mero rinvio agli accertamenti ed alle conclusioni della perizia tecnica d'ufficio, ma in realtà del tutto carente, per l'omessa motivazione in ordine alle specifiche osservazioni alla CTU formulate dalla Banca, oltre che contraddittoria rispetto al dispositivo.
2) Erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 2700 c.c., 115 e 116
c.p.c.; dell'art. 2697 c.c.; degli artt. 1346 e 117 TUB;
nonché degli artt. 1418 e 1419
c.c. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'indeterminatezza del rapporto “in relazione alla omessa pattuizione scritta degli oneri e spese accessorie di cui al contratto di finanziamento”.
3) Erroneità delle disposizioni della sentenza che accertano un residuo debito della mutuataria a saldo del rapporto in complessivi € 6.539,47 sulla base delle errate valutazioni del CTU.
pag. 4/10 4) Erroneità dell'ordinanza impugnata, con violazione degli artt. 91 e 92, c.p.c. nella parte in cui il Tribunale dispone la condanna della Banca alla refusione delle spese legali e di CTU.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, per i motivi esposti in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata:
1) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza, con violazione dell'art. 132, co. 2,
n. 4) c.p.c., per avere il Tribunale deciso la controversia sulla base di una motivazione apparente, di mero rinvio agli accertamenti ed alle conclusioni della perizia tecnica d'ufficio, ma in realtà carente, per l'omessa motivazione in ordine alle specifiche osservazioni alla CTU formulate dalla Banca, oltre che contraddittoria rispetto al dispositivo;
2) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c.; dell'art. 2697 c.c.; degli artt. 1346 e 117 TUB;
nonché degli artt. 1418 e 1419 c.c. nella parte nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'indeterminatezza del rapporto “in relazione alla omessa pattuizione scritta degli oneri e spese accessorie di cui al contratto di finanziamento”.
3) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha accertato un residuo debito della mutuataria a saldo del rapporto in complessivi € 6.539,47 sulla base delle errate valutazioni del CTU.
4) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 91 e 92, c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha disposto la condanna della alla refusione delle spese legali e di CTU;
CP_4
5) Condannare l'appellata alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio ed alla restituzione delle spese di primo grado corrisposte al legale antistatario per l'importo di complessivi € 4.271,98”
Si è costituita la società appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
pag. 5/10 “1) Rigettare l'appello proposto dalla in persona del proprio legale CP_1 rappresentante pro-tempore, siccome infondato sia in fatto che in diritto per le ragioni meglio esplicitate nella parte motiva del presente atto e per l'effetto confermare la sentenza n. 962/2021 (Rep. n. 1290/2021 del 02.07.2021) pubblicata in data
02.07.2021 emessa nel giudizio civile iscritto al n. 4088/2015 R.G.A.C. del
Tribunale di Cassino, con ogni conseguenza di legge.
2) Condannare la in persona del proprio legale rappresentante pro- CP_1 tempore , alla rifusione delle spese e degli onorari del presente grado”.
Alla udienza a trattazione scritta del 13.5.2025 la causa è stata assunta a decisione previa concessione alle parti dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Essendosi nelle more della decisione verificato il trasferimento ad altro Ufficio del precedente Presidente del Collegio, si è reso necessario rimettere la causa a nuovo ruolo per la ricostituzione del nuovo Collegio giudicante.
Alla odierna udienza sempre a trattazione scritta e sulle rinnovate conclusioni delle parti, la Corte ha messo sentenza con motivazione contestuale.
Con il primo motivo la difesa appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata a causa di una dedotta motivazione apparente da parte del Giudice di prime cure che avrebbe fatto un mero richiamo alle conclusioni del ctu. , peraltro non condivise dalla appellante e senza alcuna valida argomentazione.
Rileva il Collegio che effettivamente la sentenza impugnata si appalesa stringata ma, pur tuttavia, presenta i requisiti minimi di autosufficienza avendo comunque il
Giudicante fatto espresso richiamo alla espletata ctu. da cui si evincono le motivazioni che hanno portato all'accoglimento delle domande proposte dalla società mutuataria.
Il motivo, dunque, non è accogliibile.
Con il secondo motivo, la difesa della banca lamenta invece la erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe fatto non corretto uso del disposto dell'art. 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in particolare avendo affermato pag. 6/10 erroneamente la mancanza di prova documentale relativamente alla pattuizione intercorsa tra le parti in ordine alle spese e commissioni connesso al finanziamento, aderendo acriticamente alle conclusioni del ctu. e omettendo di evidenziare, al contrario di quanto espressamente affermato in contratto nel quale si dava atto della avvenuta consegna del foglio informativo allegato nel quale erano puntualmente richiamate tutte le suddette spese.
Effettivamente nell'atto notarile si legge espressamente che “le parti ed i fideiussori dichiarano di aver ricevuto dalla banca lo schema del contratto di finanziamento ed il foglio informativo analitico delle spese e degli oneri accessori e dichiarano altresì di avere avuto prima d'ora esatta e specifica conoscenza di tutte le clausole negli stessi contenute e di approvarle ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c.”.
La documentazione prodotta in giudizio dalla banca dimostra ampiamente tale assunto per cui la affermazione resa dalla società e recepita dal ctu. e, quindi, dal
Primo giudice, non è assolutamente condivisibile dovendosi ritenere errata la espunzione dal calcolo operato delle spese come realmente conosciute e concordate dalle parti ed ammontanti ad € 4.711,31.
L'appello, in parte qua, è quindi meritevole di accoglimento con la conseguente riforma della sentenza impugnata.
Come parte integrante di detto motivo la appellante censura la sentenza anche con riferimento alla ritenuta indeterminabilità e indeterminatezza del contratto. In particolare, la doglianza attiene alle conclusioni del ctu. fatte proprie acriticamente dal Giudice di prime cure, nella parte in cui si è affermato che “il tasso applicato al piano di ammortamento non è agevolmente individuabile, anche in considerazione del fatto che il tasso Euribor varia a seconda di precisi parametri di riferimento quali: base del tasso a 360 o 365 giorni, quotazione giornaliera, mensile, trimestrale ecc..). Esso, pertanto, risulta differente a seconda dei parametri di riferimenti pattuiti....”.
Ritiene la Corte che è pacifica, dalla lettura del contratto di finanziamento e degli atti di erogazione, l'esistenza di tutti gli elementi che potevano consentire l'esatta individuazione del tasso di interesse in essi applicato da parte della società debitrice.
Infatti, secondo anche la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione,
pag. 7/10 (Ord. Sez. I^ n. 20801 del 25 luglio 2024), “in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'articolo 1346 c.c. è necessario che il saggio di interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'Istituto mutuante
(Anche Cass. N. 8028 del 2018).
Ha ancora, aggiunto la Suprema Corte che “l'applicazione del divisore 360 piuttosto che di quello 365 ha una diretta e concreta incidenza sull'ammontare degli interessi e la sua mancata indicazione comporta l'indeterminabilità degli interessi applicabili, con conseguente nullità della clausola”.
Nella fattispecie in esame, sono espressamente indicati tutti gli elementi, come sopra detto, per consentire alla società mutuataria di determinare esattamente il tasso degli interessi applicati al mutuo e soprattutto è puntualmente indicato il divisore in giorni 365.
Nel caso di specie, invece, vi è confusione tra quanto riportato nel contratto di finanziamento sorretto dal contratto di mutuo nel quale si fa riferimento al divisore di “360” e quanto poi indicato negli atti di erogazione in cui si fa riferimento al diverso divisore “365” salvo poi dichiararsi che “nel caso in cui fosse disponibile solo il suddetto parametro con divisore “360” lo stesso sarà determinato matematicamente su base “365/360”.
In sostanza vi è una assoluta indeterminatezza e indeterminabilità certa del tasso erogato dovendosi quindi condividere le conclusioni del ctu. il quale ha appunto così dichiarato: “Alla luce di tali considerazioni, si rileva la indeterminabilità del tasso con il conseguente ricorso per effetto del comma 4 dell'art. 117 TUB alla applicazione del tasso previsto nel comma 7 del medesimo art., ovvero il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti l'operazione se più favorevole al cliente”.
La censura in questa parte non è quindi meritevole di accoglimento.
Quanto alla questione della nullità parziale del contratto gli argomenti sopra esposti fanno ritenere assorbita la questione.
pag. 8/10 Con il terzo motivo si contesta la erroneità del calcolo operato dal ctu. il quale ha rideterminato la somma che la debitrice doveva alla banca alla data del 31.10.2015 in € 6.539,47.
La somma va certamente corretta in ragione dell'accoglimento del motivo del gravame inerente le spese ed oneri espressamente pattuiti dalle parti.
Ne consegue che va per intero riaccreditata la somma con la conseguenza che la somma complessiva dovuta era pari al maggior importo di € 7.669,10.
L'ultimo motivo relativo alla statuizione sulle spese va respinto essendo stato rispettato il principio della soccombenza.
Quanto alle spese del presente grado, il parziale accoglimento, sia pure in minima parte della impugnazione, fa ritenere sussistenti i giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Casino n. 962/21, così Controparte_1 provvede:
accoglie in parte all'appello e, per l'effetto, accerta e dichiara che la
[...]
., a fronte dei contratti di mutuo e di erogazione di cui è Controparte_3 causa, era ancora debitrice, alla data del 31.10.2015 nei confronti della banca della maggior somma di € 7.669,10.
Rigetta per il resto il gravame e conferma la sentenza impugnata con riferimento alle altre statuizioni.
Compensa per intero tra le parti le spese e competenze del presente grado.
Così deciso alla camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/10 pag. 10/10
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 733/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 18.11.2025 tra:
con sede sociale e direzione generale in piazza Gae Aulenti 3 Controparte_1
Tower A - 20124 Milano, capitale sociale € 21.059.536.950,48 i.v. - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario - Albo dei CP_1
Gruppi Bancari: cod. - Cod. ABI - Iscrizione al Registro delle P.IVA_1 P.IVA_1
Imprese di Milan, Monza Brianza e Lodi, codice fiscale e P. IVA n° - P.IVA_2
Aderente al Fondo e al Fondo Nazionale di Controparte_2
Garanzia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Fioretti (cod. fisc. ) in virtù di CodiceFiscale_1 procura alle liti per atto notaio di Bologna Rep. 115840 del 29 ottobre Per_1
2010 ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da
Brescia n. 9/10
- APPELLANTE - CONTRO
, corrente in Atina (FR) alla Via Pomponio Controparte_3
Attico s.n.c., codice fiscale: , in persona del suo legale rappresentante P.IVA_3 pro-tempore Sig.ra nata ad [...] il [...], C.F. ( Parte_1
), ai fini della presente procedura rappresentata e difesa CodiceFiscale_2 dall' avv. Roberto A. Catanzariti del Foro di Cassino, con studio in Isola del Liri
(FR) alla Via Pietro dell'Isola n. 8, C.F. ) giusta procura C.F._3 resa - per ogni stato e grado - nell'ambito del giudizio di primo grado rubricato al n.
4088/2015 R.G.A.C. Tribunale di Cassino e domiciliata digitalmente presso l'indirizzo Pec del nominato procuratore e difensore
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 962/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la Controparte_1 sentenza n. 962/21 con cui il Tribunale di Cassino, accogliendo le domande proposte nei suoi confronti dalla ha così Controparte_3 statuito:
“Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOT, dr. Vincenza
Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, in persona del legale rapp.te p.-t., nei Controparte_3 confronti di in persona del legale rapp.te Controparte_4
p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
pag. 2/10 b) dichiara la nullità del contratto di mutuo stipulato inter partes in data 02.12.2002 (e di ogni atto successivo), per violazione degli artt. 117 TUB e 1346 c.c. in relazione alla omessa pattuizione scritta degli oneri e spese accessorie di cui al contratto di finanziamento;
pag. 3/10 c) dichiara che la a fronte dei contratti di Controparte_3 mutuo descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio, è ancora debitrice nei confronti della della sola somma di Euro 6.539,47 da Controparte_4 considerarsi a saldo dei maggiori importi pretesi dall'Istituto di Credito in forza dei citati contratti di mutuo, secondo quanto accertato dalla CTU, cui si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ.,
2/7/2012, n. 11066; Tribunale di Cassino, sent. n. 73/2015 del 16.01.2015);
d) condanna la convenuta al pagamento delle competenze della lite che si liquidano per la metà, operata la compensazione di cui in motivazione, in euro 3.100,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
e) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
1) Nullità della sentenza, con violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4) c.p.c., per avere il
Tribunale deciso la controversia sulla base di una motivazione apparente, di mero rinvio agli accertamenti ed alle conclusioni della perizia tecnica d'ufficio, ma in realtà del tutto carente, per l'omessa motivazione in ordine alle specifiche osservazioni alla CTU formulate dalla Banca, oltre che contraddittoria rispetto al dispositivo.
2) Erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 2700 c.c., 115 e 116
c.p.c.; dell'art. 2697 c.c.; degli artt. 1346 e 117 TUB;
nonché degli artt. 1418 e 1419
c.c. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'indeterminatezza del rapporto “in relazione alla omessa pattuizione scritta degli oneri e spese accessorie di cui al contratto di finanziamento”.
3) Erroneità delle disposizioni della sentenza che accertano un residuo debito della mutuataria a saldo del rapporto in complessivi € 6.539,47 sulla base delle errate valutazioni del CTU.
pag. 4/10 4) Erroneità dell'ordinanza impugnata, con violazione degli artt. 91 e 92, c.p.c. nella parte in cui il Tribunale dispone la condanna della Banca alla refusione delle spese legali e di CTU.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, per i motivi esposti in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata:
1) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza, con violazione dell'art. 132, co. 2,
n. 4) c.p.c., per avere il Tribunale deciso la controversia sulla base di una motivazione apparente, di mero rinvio agli accertamenti ed alle conclusioni della perizia tecnica d'ufficio, ma in realtà carente, per l'omessa motivazione in ordine alle specifiche osservazioni alla CTU formulate dalla Banca, oltre che contraddittoria rispetto al dispositivo;
2) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c.; dell'art. 2697 c.c.; degli artt. 1346 e 117 TUB;
nonché degli artt. 1418 e 1419 c.c. nella parte nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'indeterminatezza del rapporto “in relazione alla omessa pattuizione scritta degli oneri e spese accessorie di cui al contratto di finanziamento”.
3) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha accertato un residuo debito della mutuataria a saldo del rapporto in complessivi € 6.539,47 sulla base delle errate valutazioni del CTU.
4) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli artt. 91 e 92, c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha disposto la condanna della alla refusione delle spese legali e di CTU;
CP_4
5) Condannare l'appellata alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio ed alla restituzione delle spese di primo grado corrisposte al legale antistatario per l'importo di complessivi € 4.271,98”
Si è costituita la società appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
pag. 5/10 “1) Rigettare l'appello proposto dalla in persona del proprio legale CP_1 rappresentante pro-tempore, siccome infondato sia in fatto che in diritto per le ragioni meglio esplicitate nella parte motiva del presente atto e per l'effetto confermare la sentenza n. 962/2021 (Rep. n. 1290/2021 del 02.07.2021) pubblicata in data
02.07.2021 emessa nel giudizio civile iscritto al n. 4088/2015 R.G.A.C. del
Tribunale di Cassino, con ogni conseguenza di legge.
2) Condannare la in persona del proprio legale rappresentante pro- CP_1 tempore , alla rifusione delle spese e degli onorari del presente grado”.
Alla udienza a trattazione scritta del 13.5.2025 la causa è stata assunta a decisione previa concessione alle parti dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Essendosi nelle more della decisione verificato il trasferimento ad altro Ufficio del precedente Presidente del Collegio, si è reso necessario rimettere la causa a nuovo ruolo per la ricostituzione del nuovo Collegio giudicante.
Alla odierna udienza sempre a trattazione scritta e sulle rinnovate conclusioni delle parti, la Corte ha messo sentenza con motivazione contestuale.
Con il primo motivo la difesa appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata a causa di una dedotta motivazione apparente da parte del Giudice di prime cure che avrebbe fatto un mero richiamo alle conclusioni del ctu. , peraltro non condivise dalla appellante e senza alcuna valida argomentazione.
Rileva il Collegio che effettivamente la sentenza impugnata si appalesa stringata ma, pur tuttavia, presenta i requisiti minimi di autosufficienza avendo comunque il
Giudicante fatto espresso richiamo alla espletata ctu. da cui si evincono le motivazioni che hanno portato all'accoglimento delle domande proposte dalla società mutuataria.
Il motivo, dunque, non è accogliibile.
Con il secondo motivo, la difesa della banca lamenta invece la erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe fatto non corretto uso del disposto dell'art. 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in particolare avendo affermato pag. 6/10 erroneamente la mancanza di prova documentale relativamente alla pattuizione intercorsa tra le parti in ordine alle spese e commissioni connesso al finanziamento, aderendo acriticamente alle conclusioni del ctu. e omettendo di evidenziare, al contrario di quanto espressamente affermato in contratto nel quale si dava atto della avvenuta consegna del foglio informativo allegato nel quale erano puntualmente richiamate tutte le suddette spese.
Effettivamente nell'atto notarile si legge espressamente che “le parti ed i fideiussori dichiarano di aver ricevuto dalla banca lo schema del contratto di finanziamento ed il foglio informativo analitico delle spese e degli oneri accessori e dichiarano altresì di avere avuto prima d'ora esatta e specifica conoscenza di tutte le clausole negli stessi contenute e di approvarle ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c.”.
La documentazione prodotta in giudizio dalla banca dimostra ampiamente tale assunto per cui la affermazione resa dalla società e recepita dal ctu. e, quindi, dal
Primo giudice, non è assolutamente condivisibile dovendosi ritenere errata la espunzione dal calcolo operato delle spese come realmente conosciute e concordate dalle parti ed ammontanti ad € 4.711,31.
L'appello, in parte qua, è quindi meritevole di accoglimento con la conseguente riforma della sentenza impugnata.
Come parte integrante di detto motivo la appellante censura la sentenza anche con riferimento alla ritenuta indeterminabilità e indeterminatezza del contratto. In particolare, la doglianza attiene alle conclusioni del ctu. fatte proprie acriticamente dal Giudice di prime cure, nella parte in cui si è affermato che “il tasso applicato al piano di ammortamento non è agevolmente individuabile, anche in considerazione del fatto che il tasso Euribor varia a seconda di precisi parametri di riferimento quali: base del tasso a 360 o 365 giorni, quotazione giornaliera, mensile, trimestrale ecc..). Esso, pertanto, risulta differente a seconda dei parametri di riferimenti pattuiti....”.
Ritiene la Corte che è pacifica, dalla lettura del contratto di finanziamento e degli atti di erogazione, l'esistenza di tutti gli elementi che potevano consentire l'esatta individuazione del tasso di interesse in essi applicato da parte della società debitrice.
Infatti, secondo anche la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione,
pag. 7/10 (Ord. Sez. I^ n. 20801 del 25 luglio 2024), “in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'articolo 1346 c.c. è necessario che il saggio di interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'Istituto mutuante
(Anche Cass. N. 8028 del 2018).
Ha ancora, aggiunto la Suprema Corte che “l'applicazione del divisore 360 piuttosto che di quello 365 ha una diretta e concreta incidenza sull'ammontare degli interessi e la sua mancata indicazione comporta l'indeterminabilità degli interessi applicabili, con conseguente nullità della clausola”.
Nella fattispecie in esame, sono espressamente indicati tutti gli elementi, come sopra detto, per consentire alla società mutuataria di determinare esattamente il tasso degli interessi applicati al mutuo e soprattutto è puntualmente indicato il divisore in giorni 365.
Nel caso di specie, invece, vi è confusione tra quanto riportato nel contratto di finanziamento sorretto dal contratto di mutuo nel quale si fa riferimento al divisore di “360” e quanto poi indicato negli atti di erogazione in cui si fa riferimento al diverso divisore “365” salvo poi dichiararsi che “nel caso in cui fosse disponibile solo il suddetto parametro con divisore “360” lo stesso sarà determinato matematicamente su base “365/360”.
In sostanza vi è una assoluta indeterminatezza e indeterminabilità certa del tasso erogato dovendosi quindi condividere le conclusioni del ctu. il quale ha appunto così dichiarato: “Alla luce di tali considerazioni, si rileva la indeterminabilità del tasso con il conseguente ricorso per effetto del comma 4 dell'art. 117 TUB alla applicazione del tasso previsto nel comma 7 del medesimo art., ovvero il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti l'operazione se più favorevole al cliente”.
La censura in questa parte non è quindi meritevole di accoglimento.
Quanto alla questione della nullità parziale del contratto gli argomenti sopra esposti fanno ritenere assorbita la questione.
pag. 8/10 Con il terzo motivo si contesta la erroneità del calcolo operato dal ctu. il quale ha rideterminato la somma che la debitrice doveva alla banca alla data del 31.10.2015 in € 6.539,47.
La somma va certamente corretta in ragione dell'accoglimento del motivo del gravame inerente le spese ed oneri espressamente pattuiti dalle parti.
Ne consegue che va per intero riaccreditata la somma con la conseguenza che la somma complessiva dovuta era pari al maggior importo di € 7.669,10.
L'ultimo motivo relativo alla statuizione sulle spese va respinto essendo stato rispettato il principio della soccombenza.
Quanto alle spese del presente grado, il parziale accoglimento, sia pure in minima parte della impugnazione, fa ritenere sussistenti i giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Casino n. 962/21, così Controparte_1 provvede:
accoglie in parte all'appello e, per l'effetto, accerta e dichiara che la
[...]
., a fronte dei contratti di mutuo e di erogazione di cui è Controparte_3 causa, era ancora debitrice, alla data del 31.10.2015 nei confronti della banca della maggior somma di € 7.669,10.
Rigetta per il resto il gravame e conferma la sentenza impugnata con riferimento alle altre statuizioni.
Compensa per intero tra le parti le spese e competenze del presente grado.
Così deciso alla camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente
Dott. Camillo Romandini
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