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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5684 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65421/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 65421/2022 dl R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza tenuta nelle forme della trattazione scritta del 02/12/2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
CF: rappresentato e difeso in giudizio dal Prof. Parte_1 C.F._1
Avv. MO Zaccheo come in atti;
ATTORE
CONTRO in persona in persona del legale rapp.te p.t, P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in giudizio dal Prof. Avv. Fabio Dell'Aversana come in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: contratti atipici, contratti d'opera.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 02/12/2024, i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Signor giovane cantautore ha Parte_1 convenuto in giudizio la società chiedendo l'accertamento dell'inadempimento Controparte_1
contrattuale della società convenuta con conseguente dichiarazione di risoluzione di diritto dei contratti di edizione musicale, produzione musicale e management sottoscritti tra le parti, avvalendosi della clausola risolutiva espressa;
in subordine, ha chiesto che venga pronunciata ex art. 1453 c.c. la risoluzione dei medesimi contratti a causa degli inadempimenti della società convenuta ai propri obblighi contrattuali e legali, con condanna al risarcimento dei danni subiti.
In subordine, l'attore ha inoltre richiesto che venga accertata la nullità delle penali previste nei contratti di produzione musicale e management ovvero l'illegittimità e/o l'inammissibilità della richiesta del pagamento delle medesime da parte della e in via subordinata che CP_1
vengano ridotte nel loro ammontare secondo equità.
Si costituiva in giudizio la la quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea Controparte_1 ritenendo di aver adempiuto alle obbligazioni assunte e, accertato l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte della Società, ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento delle penali previste dai contratti di management e di produzione musicale.
Il Giudice all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 2 dicembre 2024 con termine per deposito conclusionali e repliche a partire dal 10 dicembre 2024.
*****
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il Sig. , in arte “Medium”, giovane cantautore, ha dedotto a fondamento della Pt_1
propria pretesa di aver affidato con tre distinti contratti a società Controparte_1
operante nel settore della edizione e produzione musicale, la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera musicale, tramite il contratto di edizione musicale stipulato il 12.10.21 (all.1 citazione “contratto di edizione musicale”), l'acquisizione da parte della società dei diritti di utilizzazione economica, dell'incisione, della registrazione, della riproduzione e della duplicazione fonografica nonché dell'utilizzazione economica delle interpretazioni e/o esecuzioni musicali e/o canore effettuate dall'artista tramite il contratto di produzione musicale sottoscritto il 04.02.22 (all.2 citazione “contratto di produzione musicale”) ed infine, la valorizzazione dell'attività artistica per assicurare la crescita professionale ed economica del cantante tramite il contratto di management sottoscritto il 06.02.22 (all.3 citazione, “contratto di management”).
Tali contratti, a parere di questo Tribunale, vanno ricondotti alla fattispecie dei contratti atipici, disciplinati da quanto previsto dalle parti, dagli usi vigenti e, con variabile relazione di combinazione o prevalenza, da elementi di negozi tipici come, nel caso di specie, il contratto d'opera. Secondo la prospettazione fornita da parte attrice, tali accordi andrebbero inoltre ricondotti nell'ambito dei contratti “collegati”, in quanto aventi un'identità soggettiva, un'identità oggettiva e un'unità di interesse economico perseguito, tutti funzionalmente preordinati alla realizzazione di un disegno unitario, ossia la valorizzazione della carriera artistica e del repertorio musicale dell'artista Sig. MO . Pt_1
A parere di questo giudicante, la ricostruzione fornita da parte attrice coglie nel segno, in quanto tutti e tre i negozi, sottoscritti a distanza di un esiguo termine temporale, risultano di fatto finalizzati a perseguire un unico interesse. Tale collegamento non dà luogo a un nuovo ed autonomo contratto, ma rappresenta un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma. In siffatte ipotesi, il collegamento determina un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, sebbene ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica, con la conseguenza che le vicende che investono un contratto (invalidità, inefficacia, risoluzione, ecc.) possono ripercuotersi sull'altro.
Fatte tali preliminari valutazioni, va analizzata la clausola risolutiva espressa di cui l'attore si è avvalso.
Sul punto, deve premettersi che risulta provato che l'attore abbia comunicato la sua volontà di avvalersi della clausola risolutiva alla società convenuta con lettera del 16.9.22 (all. 6 citazione), così rispettando il suo obbligo di comunicazione;
si rammenta infatti che la risoluzione di diritto di un contratto, prevista dalle parti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento di una determinata obbligazione, non opera automaticamente, bensì produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene, cfr.
Cass., Ord. n. 9369 del 08/04/2024).
Nella comunicazione inviata, il Sig. ha richiamato espressamente l'art. 15.2 del Pt_1 contratto di management che recita “del pari, l'artista potrà dichiarare risolto di diritto
l'accordo ove la società si rendesse inadempiente all'obbligazione prevista dall'art.4.3”, a sua volta, l'art.
4.3 recita “tutte le attività indicate ai precedenti paragrafi 4.1. 4.2. e saranno svolte dalla società tenendo in precipuo conto gli interessi personali e professionali dell'artista”. Questo giudicante ritiene che l'ultimo articolo citato sia del tutto generico, incomprensibile anche alla luce delle ulteriori previsioni contrattuali e soprattutto scollegato dalla norma richiamata, risultando di fatto indeterminato in violazione a quanto previsto dall'art. 1456 c.c.. Ed allora, applicando il principio secondo cui “la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per “gravi e reiterate violazioni” dell'altro contraente “a tutti gli obblighi” da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto” (Corte di Cassazione, sezione 3, Ordinanza 17 ottobre
2024, n. 26931), la clausola risolutiva espressa indicata all'art. 15.2 del contratto di management risulta nulla ed inefficace per la sua totale indeterminatezza e genericità.
Conseguenza diretta di tale assunto è che non potrà essere invocata la risoluzione di diritto dei contratti sottoscritti tra le parti, ma sarà compito di questo Giudice valutare il profilo della “gravità dell'inadempimento” ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento
-richiesto dall'attore in via subordinata- tenuto conto che, peraltro, parte attrice allega specifici e determinati profili di inadempimento da parte della CP_1
Gli inadempimenti contrattuali lamentati dall'attore hanno infatti riguardato:
1) la violazione degli artt.
5.4 e 6.1. n. i) del contratto di management e 14.1 del contratto di produzione musicale, secondo cui la società convenuta avrebbe dovuto sopportare tutti i costi relativi “alla realizzazione delle registrazioni”, nonché a “realizzare le registrazioni…sostenendone i relativi costi”. L'attore ha allegato i bonifici effettuati per le spese di registrazione del brano “Solitario” (euro 60,00) (all.10 citazione) e per le spese di realizzazione dei videoclip dei brani “Angeli Blu” e “Solitario”, (euro 1000,0) (all.11 citazione). Rispetto a tale inadempimento, la RA ON ha precisato di aver pagato tutte le spese di registrazione, ma l'artista avrebbe agito di propria iniziativa per una sua scelta personale. A ben vedere non risultano in atti comunicazioni scambiate tra le parti relative a tale circostanza e ciò fa presumere che effettivamente l'attore abbia sopportato per una sua personale scelta dette spese, in quanto effettivamente a carico della ed CP_1
effettivamente sostenute dalla società, come documentato dalle fatture allegate alla comparsa (ancorchè prive di numerazione e in assenza di uno specifico elenco) che certamente dimostrano l'attività di promozione svolta in favore dell'artista, comprensiva anche delle spese di registrazione e di realizzazione videoclip etc..
2) Altra violazione che l'attore contesta attiene all'art. 7 del contratto di edizione musicale, che prevede che la società convenuta avrebbe dovuto inviare i rendiconti alle scadenze previste del 31 marzo e del 30 settembre 2022 nonché per gli anni successivi. Rispetto a tale contestazione, la società convenuta si è limitata a sostenere che non era tenuta a fornire il rendiconto per importi inferiori ad euro 100,00, ma tale previsione non trova riscontro in alcuna condizione contrattuale.
3) Infine, altra violazione lamentata dall'attore riguarda gli artt.
4.2 e 4.3 del contratto di management, secondo cui la società convenuta avrebbe dovuto organizzare tour estivi, eventi all'aperto, etc.. Sul punto, l'attore ha lamentato che la non aveva CP_1
organizzato, né aveva provveduto a far organizzare o comunque ad individuare alcun contatto cui potersi rivolgere per la organizzazione di un tour estivo, o comunque di concerti o apparizioni dal vivo. In verità la società convenuta ha dimostrato che l'artista partecipò a diversi eventi come il concerto del 20.03.22 a Piazza San Giovanni in Roma
(all. 5 locandina) e al Teatro Palladium l'11.05.22 (all. 6 locandina). A ciò si aggiunga che risulta in atti il rifiuto da parte dell'artista di partecipare all'intervista e all'esibizione in studio offerta da Radio Rai1, a dimostrazione dell'attività e delle chance offerte all'artista e da questi rifiutate. Peraltro, può presumersi che la sua partecipazione a Radio Rai1 avrebbe innalzato gli ascolti e la diffusione della sua musica, aumentando il suo bacino di successo e di gradimento.
Alla luce delle considerazioni svolte sopra, questo Tribunale ritiene che le sole inadempienze comprovatamente addebitabili alla società convenuta abbiano riguardato il mancato invio dei rendiconti;
tale inadempimento, nel più ampio quadro dei rapporti diritti/doveri intercorrenti tra le parti, non possa assurgere a “grave inadempimento” addebitabile alla convenuta tale da determinare la risoluzione del contratto.
Dovendosi escludere l'inadempimento contrattuale della convenuta vanno CP_1
rigettate la domanda di risoluzione contrattuale e quella conseguenziale di risarcimento del danno avanzate dall'attore. Tutti e tre i contratti risultano peraltro, nelle more, scaduti per decorrenza del termine biennale di loro durata.
Venendo alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, si rileva che la stessa ha richiesto il pagamento delle clausole penali, con richiamo agli art. 15.4 del contratto di management e 17 del contratto di produzione musicale, per la complessiva somma di Euro
20.000,00 (euro 10.000,00 ciascuna); delle stesse clausole parte attrice ha chiesto dichiararsi la nullità, in via subordinata rispetto alla domanda di risoluzione.
Ebbene, sul punto questo Tribunale rileva che la pretesa avanzata dalla convenuta in merito alla corresponsione di tali penali sia infondata.
Premesso che la clausola penale non opera sotto forma di automatismo, va evidenziato che entrambe le penali, per come descritte negli articoli richiamati, sono previste per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento da parte dell'artista; in particolare, quella prevista nell'art.15.4 subordina il suo esercizio alla previa risoluzione del contratto su istanza della società, mentre nel caso che ci occupa la società convenuta non ha chiesto o risolto il contratto, non essendo stato lamentato a carico dell'artista alcuno specifico inadempimento. Analoghe conclusioni debbono trarsi con riferimento alla clausola penale prevista all'art. 17 del contratto di produzione musicale.
In difetto di specifiche contestazioni in ordine a profili di inadempimento addebitabili all'artista con riferimento alle prestazioni contrattualmente previste e, comunque, non essendosi avvalsa la convenuta della clausola risolutiva espressa, né avendo la stessa richiesto di risoluzione del contratto, la domanda di pagamento delle penali contrattualmente previste per l'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'artista deve essere rigettata.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da avverso Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da avverso Controparte_1 Pt_1
;
[...]
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma, 14 aprile 2025.
IL GIUDICE
W. Verusio
La bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Barbara
Ciancotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 65421/2022 dl R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza tenuta nelle forme della trattazione scritta del 02/12/2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
CF: rappresentato e difeso in giudizio dal Prof. Parte_1 C.F._1
Avv. MO Zaccheo come in atti;
ATTORE
CONTRO in persona in persona del legale rapp.te p.t, P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in giudizio dal Prof. Avv. Fabio Dell'Aversana come in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: contratti atipici, contratti d'opera.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 02/12/2024, i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Signor giovane cantautore ha Parte_1 convenuto in giudizio la società chiedendo l'accertamento dell'inadempimento Controparte_1
contrattuale della società convenuta con conseguente dichiarazione di risoluzione di diritto dei contratti di edizione musicale, produzione musicale e management sottoscritti tra le parti, avvalendosi della clausola risolutiva espressa;
in subordine, ha chiesto che venga pronunciata ex art. 1453 c.c. la risoluzione dei medesimi contratti a causa degli inadempimenti della società convenuta ai propri obblighi contrattuali e legali, con condanna al risarcimento dei danni subiti.
In subordine, l'attore ha inoltre richiesto che venga accertata la nullità delle penali previste nei contratti di produzione musicale e management ovvero l'illegittimità e/o l'inammissibilità della richiesta del pagamento delle medesime da parte della e in via subordinata che CP_1
vengano ridotte nel loro ammontare secondo equità.
Si costituiva in giudizio la la quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea Controparte_1 ritenendo di aver adempiuto alle obbligazioni assunte e, accertato l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte della Società, ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento delle penali previste dai contratti di management e di produzione musicale.
Il Giudice all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 2 dicembre 2024 con termine per deposito conclusionali e repliche a partire dal 10 dicembre 2024.
*****
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il Sig. , in arte “Medium”, giovane cantautore, ha dedotto a fondamento della Pt_1
propria pretesa di aver affidato con tre distinti contratti a società Controparte_1
operante nel settore della edizione e produzione musicale, la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera musicale, tramite il contratto di edizione musicale stipulato il 12.10.21 (all.1 citazione “contratto di edizione musicale”), l'acquisizione da parte della società dei diritti di utilizzazione economica, dell'incisione, della registrazione, della riproduzione e della duplicazione fonografica nonché dell'utilizzazione economica delle interpretazioni e/o esecuzioni musicali e/o canore effettuate dall'artista tramite il contratto di produzione musicale sottoscritto il 04.02.22 (all.2 citazione “contratto di produzione musicale”) ed infine, la valorizzazione dell'attività artistica per assicurare la crescita professionale ed economica del cantante tramite il contratto di management sottoscritto il 06.02.22 (all.3 citazione, “contratto di management”).
Tali contratti, a parere di questo Tribunale, vanno ricondotti alla fattispecie dei contratti atipici, disciplinati da quanto previsto dalle parti, dagli usi vigenti e, con variabile relazione di combinazione o prevalenza, da elementi di negozi tipici come, nel caso di specie, il contratto d'opera. Secondo la prospettazione fornita da parte attrice, tali accordi andrebbero inoltre ricondotti nell'ambito dei contratti “collegati”, in quanto aventi un'identità soggettiva, un'identità oggettiva e un'unità di interesse economico perseguito, tutti funzionalmente preordinati alla realizzazione di un disegno unitario, ossia la valorizzazione della carriera artistica e del repertorio musicale dell'artista Sig. MO . Pt_1
A parere di questo giudicante, la ricostruzione fornita da parte attrice coglie nel segno, in quanto tutti e tre i negozi, sottoscritti a distanza di un esiguo termine temporale, risultano di fatto finalizzati a perseguire un unico interesse. Tale collegamento non dà luogo a un nuovo ed autonomo contratto, ma rappresenta un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma. In siffatte ipotesi, il collegamento determina un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, sebbene ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica, con la conseguenza che le vicende che investono un contratto (invalidità, inefficacia, risoluzione, ecc.) possono ripercuotersi sull'altro.
Fatte tali preliminari valutazioni, va analizzata la clausola risolutiva espressa di cui l'attore si è avvalso.
Sul punto, deve premettersi che risulta provato che l'attore abbia comunicato la sua volontà di avvalersi della clausola risolutiva alla società convenuta con lettera del 16.9.22 (all. 6 citazione), così rispettando il suo obbligo di comunicazione;
si rammenta infatti che la risoluzione di diritto di un contratto, prevista dalle parti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento di una determinata obbligazione, non opera automaticamente, bensì produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene, cfr.
Cass., Ord. n. 9369 del 08/04/2024).
Nella comunicazione inviata, il Sig. ha richiamato espressamente l'art. 15.2 del Pt_1 contratto di management che recita “del pari, l'artista potrà dichiarare risolto di diritto
l'accordo ove la società si rendesse inadempiente all'obbligazione prevista dall'art.4.3”, a sua volta, l'art.
4.3 recita “tutte le attività indicate ai precedenti paragrafi 4.1. 4.2. e saranno svolte dalla società tenendo in precipuo conto gli interessi personali e professionali dell'artista”. Questo giudicante ritiene che l'ultimo articolo citato sia del tutto generico, incomprensibile anche alla luce delle ulteriori previsioni contrattuali e soprattutto scollegato dalla norma richiamata, risultando di fatto indeterminato in violazione a quanto previsto dall'art. 1456 c.c.. Ed allora, applicando il principio secondo cui “la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per “gravi e reiterate violazioni” dell'altro contraente “a tutti gli obblighi” da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto” (Corte di Cassazione, sezione 3, Ordinanza 17 ottobre
2024, n. 26931), la clausola risolutiva espressa indicata all'art. 15.2 del contratto di management risulta nulla ed inefficace per la sua totale indeterminatezza e genericità.
Conseguenza diretta di tale assunto è che non potrà essere invocata la risoluzione di diritto dei contratti sottoscritti tra le parti, ma sarà compito di questo Giudice valutare il profilo della “gravità dell'inadempimento” ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento
-richiesto dall'attore in via subordinata- tenuto conto che, peraltro, parte attrice allega specifici e determinati profili di inadempimento da parte della CP_1
Gli inadempimenti contrattuali lamentati dall'attore hanno infatti riguardato:
1) la violazione degli artt.
5.4 e 6.1. n. i) del contratto di management e 14.1 del contratto di produzione musicale, secondo cui la società convenuta avrebbe dovuto sopportare tutti i costi relativi “alla realizzazione delle registrazioni”, nonché a “realizzare le registrazioni…sostenendone i relativi costi”. L'attore ha allegato i bonifici effettuati per le spese di registrazione del brano “Solitario” (euro 60,00) (all.10 citazione) e per le spese di realizzazione dei videoclip dei brani “Angeli Blu” e “Solitario”, (euro 1000,0) (all.11 citazione). Rispetto a tale inadempimento, la RA ON ha precisato di aver pagato tutte le spese di registrazione, ma l'artista avrebbe agito di propria iniziativa per una sua scelta personale. A ben vedere non risultano in atti comunicazioni scambiate tra le parti relative a tale circostanza e ciò fa presumere che effettivamente l'attore abbia sopportato per una sua personale scelta dette spese, in quanto effettivamente a carico della ed CP_1
effettivamente sostenute dalla società, come documentato dalle fatture allegate alla comparsa (ancorchè prive di numerazione e in assenza di uno specifico elenco) che certamente dimostrano l'attività di promozione svolta in favore dell'artista, comprensiva anche delle spese di registrazione e di realizzazione videoclip etc..
2) Altra violazione che l'attore contesta attiene all'art. 7 del contratto di edizione musicale, che prevede che la società convenuta avrebbe dovuto inviare i rendiconti alle scadenze previste del 31 marzo e del 30 settembre 2022 nonché per gli anni successivi. Rispetto a tale contestazione, la società convenuta si è limitata a sostenere che non era tenuta a fornire il rendiconto per importi inferiori ad euro 100,00, ma tale previsione non trova riscontro in alcuna condizione contrattuale.
3) Infine, altra violazione lamentata dall'attore riguarda gli artt.
4.2 e 4.3 del contratto di management, secondo cui la società convenuta avrebbe dovuto organizzare tour estivi, eventi all'aperto, etc.. Sul punto, l'attore ha lamentato che la non aveva CP_1
organizzato, né aveva provveduto a far organizzare o comunque ad individuare alcun contatto cui potersi rivolgere per la organizzazione di un tour estivo, o comunque di concerti o apparizioni dal vivo. In verità la società convenuta ha dimostrato che l'artista partecipò a diversi eventi come il concerto del 20.03.22 a Piazza San Giovanni in Roma
(all. 5 locandina) e al Teatro Palladium l'11.05.22 (all. 6 locandina). A ciò si aggiunga che risulta in atti il rifiuto da parte dell'artista di partecipare all'intervista e all'esibizione in studio offerta da Radio Rai1, a dimostrazione dell'attività e delle chance offerte all'artista e da questi rifiutate. Peraltro, può presumersi che la sua partecipazione a Radio Rai1 avrebbe innalzato gli ascolti e la diffusione della sua musica, aumentando il suo bacino di successo e di gradimento.
Alla luce delle considerazioni svolte sopra, questo Tribunale ritiene che le sole inadempienze comprovatamente addebitabili alla società convenuta abbiano riguardato il mancato invio dei rendiconti;
tale inadempimento, nel più ampio quadro dei rapporti diritti/doveri intercorrenti tra le parti, non possa assurgere a “grave inadempimento” addebitabile alla convenuta tale da determinare la risoluzione del contratto.
Dovendosi escludere l'inadempimento contrattuale della convenuta vanno CP_1
rigettate la domanda di risoluzione contrattuale e quella conseguenziale di risarcimento del danno avanzate dall'attore. Tutti e tre i contratti risultano peraltro, nelle more, scaduti per decorrenza del termine biennale di loro durata.
Venendo alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, si rileva che la stessa ha richiesto il pagamento delle clausole penali, con richiamo agli art. 15.4 del contratto di management e 17 del contratto di produzione musicale, per la complessiva somma di Euro
20.000,00 (euro 10.000,00 ciascuna); delle stesse clausole parte attrice ha chiesto dichiararsi la nullità, in via subordinata rispetto alla domanda di risoluzione.
Ebbene, sul punto questo Tribunale rileva che la pretesa avanzata dalla convenuta in merito alla corresponsione di tali penali sia infondata.
Premesso che la clausola penale non opera sotto forma di automatismo, va evidenziato che entrambe le penali, per come descritte negli articoli richiamati, sono previste per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento da parte dell'artista; in particolare, quella prevista nell'art.15.4 subordina il suo esercizio alla previa risoluzione del contratto su istanza della società, mentre nel caso che ci occupa la società convenuta non ha chiesto o risolto il contratto, non essendo stato lamentato a carico dell'artista alcuno specifico inadempimento. Analoghe conclusioni debbono trarsi con riferimento alla clausola penale prevista all'art. 17 del contratto di produzione musicale.
In difetto di specifiche contestazioni in ordine a profili di inadempimento addebitabili all'artista con riferimento alle prestazioni contrattualmente previste e, comunque, non essendosi avvalsa la convenuta della clausola risolutiva espressa, né avendo la stessa richiesto di risoluzione del contratto, la domanda di pagamento delle penali contrattualmente previste per l'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'artista deve essere rigettata.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da avverso Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da avverso Controparte_1 Pt_1
;
[...]
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Roma, 14 aprile 2025.
IL GIUDICE
W. Verusio
La bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Barbara
Ciancotti