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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/12/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 2547/22 RG
Udienza del 12.12.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Molinari e Ambrosanio.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono congiuntamente come da foglio depositato telematicamente, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2547/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
La causa, in materia condominiale, ha ad oggetto l'impugnazione, da parte dell'attore, condomino del convenuto, della delibera assembleare del 6.8.22, con la quale sono state approvate le nuove tabelle millesimali e della quale il ha chiesto l'annullamento, e comunque la CP_1 modifica, denunciando diversi profili di illegittimità.
Il convenuto ha contestato le censure attoree, sostenendo al contrario la validità della delibera e chiedendo quindi il rigetto della domanda.
1 In corso di causa le parti hanno raggiunto un accodo, accogliendo in proposito una delle due proposte conciliative formulate dal Giudice, ed hanno quindi concluso congiuntamente come segue:
preso atto dell'accettazione delle parti della proposta conciliativa contenuta nel verbale di udienza del 10 settembre 2024
e consistente nel ritorno alle vecchie tabelle condominiali con rinuncia della parte attrice alla Controparte_1 ripetizione di quanto pagato in base alle tabelle impugnate, [statuire] che:
- a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, saranno nuovamente in vigore e applicate le tabelle millesimali del in uso prima dell'assemblea del 6 agosto 2022; Controparte_2
- le spese sostenute dal condomino secondo le tabelle applicate a partire dal 6 agosto 2022 Controparte_1
e fino alla pubblicazione della sentenza non sono ripetibili;
- le spese condominiali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza saranno calcolate sulla base delle tabelle in vigore precedentemente all'assemblea del 6 agosto 2022;
- le spese legali del presente giudizio sono da intendersi integralmente compensate tra le parti;
- le spese di consulenza e l'imposta di registro del presente giudizio sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Motivi della decisione
Preso atto dell'accordo delle parti, che dà vita ad una regolamentazione dei relativi rapporti nei termini concordati, le conclusioni di cui sopra vanno senz'altro accolte.
Spese compensate come da concorde richiesta delle medesime parti.
P. Q. M.
Il Tribunale accoglie le conclusioni congiunte delle parti, come riportate in motivazione;
compensa le spese;
pone a carico paritario delle parti le spese di ctu e l'imposta di registro.
EL Fornaciari
2
Udienza del 12.12.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Molinari e Ambrosanio.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono congiuntamente come da foglio depositato telematicamente, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2547/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
La causa, in materia condominiale, ha ad oggetto l'impugnazione, da parte dell'attore, condomino del convenuto, della delibera assembleare del 6.8.22, con la quale sono state approvate le nuove tabelle millesimali e della quale il ha chiesto l'annullamento, e comunque la CP_1 modifica, denunciando diversi profili di illegittimità.
Il convenuto ha contestato le censure attoree, sostenendo al contrario la validità della delibera e chiedendo quindi il rigetto della domanda.
1 In corso di causa le parti hanno raggiunto un accodo, accogliendo in proposito una delle due proposte conciliative formulate dal Giudice, ed hanno quindi concluso congiuntamente come segue:
preso atto dell'accettazione delle parti della proposta conciliativa contenuta nel verbale di udienza del 10 settembre 2024
e consistente nel ritorno alle vecchie tabelle condominiali con rinuncia della parte attrice alla Controparte_1 ripetizione di quanto pagato in base alle tabelle impugnate, [statuire] che:
- a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, saranno nuovamente in vigore e applicate le tabelle millesimali del in uso prima dell'assemblea del 6 agosto 2022; Controparte_2
- le spese sostenute dal condomino secondo le tabelle applicate a partire dal 6 agosto 2022 Controparte_1
e fino alla pubblicazione della sentenza non sono ripetibili;
- le spese condominiali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza saranno calcolate sulla base delle tabelle in vigore precedentemente all'assemblea del 6 agosto 2022;
- le spese legali del presente giudizio sono da intendersi integralmente compensate tra le parti;
- le spese di consulenza e l'imposta di registro del presente giudizio sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Motivi della decisione
Preso atto dell'accordo delle parti, che dà vita ad una regolamentazione dei relativi rapporti nei termini concordati, le conclusioni di cui sopra vanno senz'altro accolte.
Spese compensate come da concorde richiesta delle medesime parti.
P. Q. M.
Il Tribunale accoglie le conclusioni congiunte delle parti, come riportate in motivazione;
compensa le spese;
pone a carico paritario delle parti le spese di ctu e l'imposta di registro.
EL Fornaciari
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