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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3539/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Cesira D'Anella Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3539/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] P.IVA_1 Parte_3
, con il patrocinio dell'avv. MANGIAFICO CLAUDIO e dell'avv. C.F._2
RAMELLA VALENTINA ) CORSO PORTA VITTORIA, 28 20122 C.F._3
MILANO; ) CORSO DI PORTA VITTORIA 28 Parte_4 C.F._4
20122 MILANO, elettivamente domiciliato in BASTIONI DI PORTA NUOVA 21 20123 MILANO presso il difensore avv. MANGIAFICO CLAUDIO
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEREGO Controparte_1 C.F._5
VALENTINA e dell'avv. CORTI FEDERICO VIA GUIDO D'AREZZO N.7 C.F._6
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA GUIDO D'AREZZO 7 20145 MILANO presso il difensore avv. PEREGO VALENTINA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI pagina 1 di 11 Per parte appellante
“Voglia la Corte di Appello di Milano Ill.ma, a integrale riforma della sentenza n. 9595/2023 resa dal
Tribunale di Milano - Sezione Prima Civile - in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Maria
Paola Gandolfi nel procedimento RG n. 21025/2021, pubblicata il 28 novembre 2023 e notificata in data 13 dicembre 2023, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione: respingere ogni e qualsiasi domanda proposta da nel procedimento RG n. 21025/2021 – Controparte_1
Tribunale di Milano, in quanto priva di fondamento, sia in punto di fatto sia in punto di diritto, per gli specifici motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, ordinare l'integrale restituzione in favore degli appellanti della cifra pagata all'appellato, in data 15 dicembre 2023 pari a euro 41.925,32 (doc. 2) a titolo risarcitorio, di sanzione pecuniaria, e di spese legali, oltre agli interessi legali maturati e maturandi a far tempo dal momento del pagamento e sino al momento della restituzione.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, per tutti i motivi esposti in narrativa:
Nel merito: rigettare interamente l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citava in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
e , per sentirne accertare la condotta lesiva e diffamatoria, perpetrata con la Parte_3
pubblicazione, in data 26.11.2019, di un articolo dal titolo “Lo psicologo di riferimento della sinistra:
“i sovranisti sono malati di mente”; chiedeva il risarcimento del danno, la condanna alla sanzione ex art. 12 L. 47/48 e la pubblicazione integrale della sentenza nella versione cartacea e digitale. L'attore sosteneva che:
- l'articolo, citando un'intervista di a DI TA in data 25.11.2019, riportava fra CP_1 virgolette un'espressione mai utilizzata dall'odierno appellato, e contraria al suo pensiero, e concetti estranei alle sue teorie;
conteneva espressioni lesive della sua immagine (essendo ivi stato definito “starlette della psicanalisi”).
- la richiesta di immediata rettifica, da parte dell'attore, veniva disattesa.
- reiterava la condotta diffamatoria, perché, il 28.11.2019, pubblicava un altro Parte_3
articolo, su , in cui difendeva quanto fatto con l'articolo del 26.11.2019; affermava, CP_2 infatti che: “sintetizzare con la formula “malati di mente” utilizzata alla luce del recente saggio pagina 2 di 11 dell'attore “non è così fuorviante”. Inoltre, durante la trasmissione televisiva “Otto e mezzo”, condotta da IL GR, e andata in onda il 6 gennaio 2020, affermava che Parte_3
“noto esperto di mente dice che il sovranismo è una malattia psichica”. CP_1
Si costituivano i convenuti;
citavano parti del saggio di dal titolo “Le nuove melanconie” e di CP_1
un'intervista, rilasciata dal medesimo a DI TA, in data 25.11.2019; affermavano che le espressioni di cui è causa erano frutto di una semplificazione giornalistica, oltre che di una lettura critica, e necessariamente sintetica, delle dichiarazioni dell'attore rilasciate a DI TA;
eccepivano il proprio diritto di critica e di satira (in riferimento all'espressione “starlette della psicanalisi”) garantito dall' art. 21 Cost.; affermavano che la richiesta dell'attore, ex art. 8 L. 47/48, non sarebbe stata correttamente formulata;
concludevano per il rigetto della domanda.
Il Tribunale, con la sentenza nr 9595/2023, pubblicata il 28.11.2023, qui impugnata, dopo avere ripercorso i principi giurisprudenziali in materia di diffamazione, diritto di critica e diritto di satira, ha affermato che l'articolo riporta fedelmente, tra virgolette, brani del saggio e dell'intervista di CP_1
interpretati con pesante critica e sarcasmo, da considerarsi legittimi ai sensi dell' art. 21 Cost;
che la definizione dell'attore quale “starlette della psicanalisi italiana” appare conforme all'esercizio del diritto di satira. Tuttavia, il titolo dell'articolo, esposto in prima pagina, ed il richiamo del medesimo titolo in seconda, a corredo dell'articolo, riportano tra virgolette, attribuendole direttamente a CA, frasi da questi mai pronunciate o scritte nel saggio. Tali frasi rappresentano una grossolana banalizzazione del complesso pensiero psicanalitico dell'attore, e risultano estranee non solo al contenuto del saggio e dell'intervista, ma a tutto il pensiero di In tal modo è stata perpetrata CP_1 una ingiustificata lesione della reputazione professionale dell'attore, ed una violazione del suo diritto all'identità personale, inteso come patrimonio etico, professionale e culturale. Non costituisce giustificazione di tale condotta, per il Tribunale, la modifica delle parole di per esigenze di CP_1
sintesi e di comprensibilità per i lettori, perché, a seguito di tale riformulazione, il pensiero dell'odierno appellato viene commutato in un banale slogan anti-sovranista, e viene presentato come gretto e non articolato, estraneo alla complessità tecnica delle tesi formulate dall'attore. La riformulazione, pertanto, rappresenta una lesione dell'identità personale, quale proiezione sociale della personalità dell'autore, obbiettivamente percepita. Ha aggiunto il Giudice di prime cure che la pubblicazione di una dichiarazione mai rilasciata, anche ove non ledesse di per sé l'onore ed il decoro dell'interessato, viola quei diritti costituzionalmente garantiti che garantiscono piena signoria su di sé. Peraltro, tale lesione risulta ammessa da nel corso d ell'intervista televisiva e nel secondo articolo (doc. 5 fasc. Parte_3
attoreo), dove riconosce che il titolo, a lui pacificamente riconducibile, è una sua sintesi semplificatoria e non attribuibile a implicitamente confermandola. CP_1
pagina 3 di 11 Quanto alla richiesta di rettifica da parte dell'attore, il Tribunale ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto, sottolineando altresì l'interesse della collettività all'informazione, ed alla formazione di una propria opinione sulla persona coinvolta nell'articolo. Tuttavia, ha affermato che tale domanda, ex art. 8 “legge stampa” non era stata formulata, dall'odierno appellato, secondo le formalità richieste dalla legge vigente, perché essa, pur se mantenut a nei limiti delle trenta righe previste dalla succitata norma, era troppo generica. Nella domanda, inoltre, è invocata la lesione, ma non indicato specificamente il contenuto e le modalità delle affermazioni da rettificare. Pertanto, il
Tribunale ha tenuto conto della mancata pubblicazione, con congrua evidenza, del chiarimento che la frase riportata nel titolo non era stata concretamente pronunciata da esclusivamente ai fini CP_1
della quantificazione del danno. Concludeva affermando che, pur riconoscendo i diritti di critica e di satira quale libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost, rimaneva non scriminata l'attribuzione della rozza e non scientifica affermazione a nel titolo, che era lesiva della reputazione CP_1
professionale e della identità personale del medesimo. Doveva pertanto essere riconosciuto a CP_1
il risarcimento del danno non patrimoniale, che non coincide con la lesione dell'interesse (in re ipsa), ma è costituito dalle conseguenze prodotte nella sfera personale del soggetto leso, sotto il profilo del turbamento psichico (sia pure transeunte) e della ripercussione negativa sulla vita sociale e relazionale.
Liquidava il risarcimento in via equitativa, ex art. 1226 c.c., in euro 25.000,00, in moneta attuale e comprensivi di interessi alla data della sentenza, oltre interessi dalla data della sentenza. Riconosceva, inoltre, all'attore una somma a titolo di riparazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 12 L. 47/48, sanzione civile che consegue al reato di diffamazione a mezzo stampa. Seguendo il criterio della soccombenza, condannava i convenuti alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, pertanto, dichiarava i convenuti responsabili di lesione alla reputazione professionale, all'identità personale ed all'immagine pubblica dell'attore, per la formulazione del titolo, e per l'attribuzione, fra virgolette, di un'affermazione mai resa da ex art. 57 c.p., e la CP_1 CP_2
responsabile ex art. 11 L. 47/48; condannava i convenuti, in solido, a risarcire all'attore i danni,
[...]
liquidati in euro 25.000,00, in moneta attuale, e, ai sensi dell' art. 12 L. 47/48, a pagare all'attore ulteriori euro 5.000,00 in moneta attuale;
il tutto oltre interessi al tasso legale, dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
ordinava la pubblicazione del dispositivo della sentenza, per una volta, su
, versione sia cartacea che digitale, a spese e cura dei convenuti;
li condannava, in solido, a CP_2
rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in euro 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge e
15% spese generali.
Proponevano appello , e l'appellato si Parte_1 Parte_3 CP_2
costituiva.
pagina 4 di 11 Il Consigliere Istruttore, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 20.5.2025, da tenersi con trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c..Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del
20.5.2025, nella camera di consiglio del 28.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno dedotto una errata valutazione da parte del
Tribunale della natura diffamatoria dei titoli censurati, con richiamo all'art. 21 Cost.. Secondo gli appellanti, la sentenza si baserebbe su di un assunto di fatto erroneo, e cioè che una frase inserita tra virgolette in un titolo sia percepita, dal lettore medio di riferimento, come affermazione effettivamente pronunziata dall'interessato; sarebbe, infatti, fatto notorio che i quotidiani siano soliti modificare, riassumendole tra virgolette, le dichiarazioni altrui, per esigenze di sintesi e per evitare il linguaggio parlato. Sia La Repubblica che DI TA avrebbero usato la stessa tecnica (rispettivamente:
"Il sovranismo è una nuova malattia, un fatto psichico"” e "Il sovranismo una Controparte_1
malattia, siamo di fronte a una patologia del confine", entrambe asseritamente frasi non pronunziate da e del tutto equivalenti a quella di cui è causa). Riportando ampi stralci degli scritti di CP_1
hanno affermato, relativamente al passaggio della sentenza, secondo il quale il concetto di CP_1 malattia mentale sarebbe perfino estraneo al pensiero teorico del che l'affermazione sarebbe CP_1 irrilevante e non veritiera, perché non negherebbe mai, nei suoi scritti, l'esistenza della CP_1
malattia mentale (e quindi la locuzione non sarebbe estranea al suo lessico) e perché sarebbe rilevante verificare se egli abbia postulato nella sua intervista un' associazione tra sovranisti e i malati mentali.
Gli appellanti hanno lamentato la mancata motivazione, sulla ricorrenza del presupposto fondante la pronunciata diffamazione, e cioè l'offesa all'onore e alla reputazione dell'appellato. Secondo gli appellanti, “rilevare che secondo il sovranismo sia una malattia mentale, non costituisce CP_1
attribuzione di alcun fatto turpe al Ad essere offesi, semmai, dovrebbero essere i politici CP_1
sovranisti e i loro seguaci.” (atto di citazione in appello, pag. 17).
Al riguardo, l'appellato ha affermato che il motivo di appello sarebbe inammissibile ed infondato, perché non sottopone a critica alcuna la sentenza di primo grado. È oggettivo e pacifico che il dott. non abbia mai pronunciato la frase nel virgolettato, e che quella frase non possa CP_1
rappresentare, per la sua brutalità semplificatoria, neppure una sintesi del suo pensiero. La sentenza, se pure ha considerato la sintesi effettuata dagli appellanti, una “grossolana banalizzazione” del pensiero di espressione di legittimo esercizio del diritto di critica, ha ritenuto illecito l'attribuire tale CP_1
pagina 5 di 11 sintesi, nel virgolettato, a stesso, poiché un virgolettato deve necessariamente rispecchiare CP_1 fedelmente il pensiero dell'autore, mentre le espressioni usate dagli appellanti non lo rispecchiano.
Ha puntualizzato che il suo rifiuto del concetto di malattia mentale, inteso come segnale di deviazione da una supposta (inesistente) normalità, ha caratterizzato tutta la sua opera. Pertanto, attribuire all'appellato un uso stigmatizzante della malattia mentale contraddice uno dei principi cardine di tutta la sua lunga ricerca, e costituisce grave lesione della sua immagine di studioso.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza, per l'asseritamente errata valutazione della lesione del diritto all'identità personale ed all'immagine di perpetrata CP_1 nell'articolo, pubblicato in data 26.11.2019, dal titolo “Lo psicologo di riferimento della sinistra: “i sovranisti sono malati di mente”, invocando l'esercizio di un diritto ai sensi dell'art. 2 Cost.. La sentenza avrebbe errato nel considerare che il virgolettato, che non intendeva comunque essere un compendio della posizione scientifica di sulla malattia mentale, non riflette il pensiero teorico CP_1
dello psicoanalista, e nell' aggiungere che tale virgolettato non ha nulla a che vedere con il patrimonio professionale dell'appellato. Secondo gli appellanti, nell'interventista radiofonica, concessa da a DI TA, questi “ha opinabilmente utilizzato gli strumenti della clinica lacaniana per CP_1
censurare gli avversari politici, i quali sono stati apertamente definiti come affetti da una patologia psichica” (atto di citazione in appello, pag. 19) e che ciò sarebbe circostanza mai negata da CP_1
Aggiungono che “La sostanza dell'intervista di è che quest'ultimo ritiene che i sovranisti e i CP_1
loro seguaci siano da curare con la psicoanalisi, è questa, e solo questa, la convinzione professionale con la quale si deve misurare il titolo, che da questo punto di vista ne costituisce una efficace sintesi “
(atto di citazione in appello, pag. 19). Le sfumature terminologiche del pensiero attoreo, rispetto alla malattia mentale, sarebbero irrilevanti, al fine di configurare una violazione del diritto all'identità personale, perché attinenti ad un elemento di contorno, e sarebbero inidonee a qualificare CP_1
come individuo. Inoltre, essendo CA politicamente schierato, avrebbe fatto un intervento “di matrice politica”, che, come tale, sarebbe stato decodificato da tutti i commentatori, compreso l'articolista de , il quale ne avrebbe sintetizzato il contenuto secondo “la schiettezza” che ne CP_2
contraddistinguerebbe lo stile.
Al riguardo, l'appellato ha affermato che la banalizzazione del suo pensiero non si traduce in una mera sfumatura terminologica, come affermato dagli appellanti, ma costituisce una lesione dell' identità intellettuale e di pensiero dell'autore, sia perché l'attribuzione di una frase mai espressa lede la libertà di espressione del pensiero, presidiata costituzionalmente, sia perché la forma del pensiero dell'autore è stata gravemente deformata e sovvertita, con ciò ledendo la sua identità.
pagina 6 di 11 La Corte osserva, quanto al primo e al secondo motivo di appello, che è pacifico che non CP_1
abbia mai pronunciato le frasi riportate nel virgolettato, che, secondo la sentenza di primo grado, costituisce diffamazione. Il ricorso al virgolettato, nella lingua italiana, e nell'uso comune, segnala che le parole ivi incluse sono quelle esattamente pronunciate dal soggetto a cui esso è riferito.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto non solo che le parole usate dagli appellanti non sono mai state usate dall'appellato, ma anche che esse sono estranee al pensiero dello stesso, costituendo una deformazione grottesca e una grossolana banalizzazione di concetti articolati, complessi e dal contenuto non riconducibile, neanche lontanamente, all'espressione usata dalla pubblicazione. Infatti, definisce un “paradigma”, prevalente nell'”era berlusconiana”, e correlato, secondo CP_1
l'appellato, alla globalizzazione, ed alla valorizzazione del consumismo e dell'accumulazione economica, individuandone le ripercussioni nella psiche della popolazione, in generale, ed anche nella tipologia di psicopatologia prevalente in tale periodo (dipendenze, consumo eccessivo di sostanze ecc).
Compara poi tale “paradigma” a quello del periodo “sovranista”, correlato ad una chiusura verso realtà diverse, all'idea del confine, con conseguenti ripercussioni nella psiche della popolazione, in generale, ed anche nelle psicopatologie prevalenti o caratteristiche, definite da CA “del confine”
(con riferimento, ad esempio, al fenomeno dei citato dal medesimo). Mai, negli scritti Per_1 richiamati dagli appellanti, l'appellato bolla come “malati mentali” specifici individui, sulla base delle loro convinzioni politiche o ideologiche, cosa che invece gli viene attribuita, con uso delle virgolette, nelle pubblicazioni di cui è causa. Risultano inconferenti o erronei i richiami degli appellanti ad altri scritti di ed irrilevanti quelli ad altre pubblicazioni giornalistiche, estranee alla causa odierna. CP_1
I titoli censurati costituiscono espressioni diffamatorie. Sussiste infatti l'elemento oggettivo del reato di diffamazione: assenza dell'offeso, e divulgazione dell'offesa, pacifico essendo che il reato è stato commesso a mezzo stampa;
offesa alla reputazione di essendogli state attribuite affermazioni CP_1
contrastanti con il suo pensiero, sia per il contenuto, sia per la grossolana forma, e costituendo tale attribuzione una lesione della sua identità personale e professionale, espressa tramite il suo pensiero.
Sussiste altresì l'elemento soggettivo: dolo generico, cioè volontaria realizzazione della condotta da parte di un soggetto, che si è reso conto della capacità offensiva delle parole pronunciate o scritte. La condotta non risulta scriminata dall' art. 21 Cost., perché, se pure meritano di protezione i diritti di critica e di satira, quale libera manifestazione del pensiero, non può essere scriminata, tramite richiamo a tali principi, l'attribuzione all'appellato della rozza e non scientifica affermazione presente nel titolo della pubblicazione (“i sovranisti sono malati di mente”), che è lesiva della reputazione professionale e della identità personale di CP_1
pagina 7 di 11 Con il terzo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza per l'asseritamente erroneo riconoscimento di un danno non patrimoniale in capo all'appellato, ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Il
Tribunale non avrebbe fatto riferimento a presunzioni gravi, precise e concordanti, fondate su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ma solo ad una formula stereotipata, che maschererebbe un difetto di motivazione, perché nel caso di specie non esisterebbe alcun indizio utile a dimostrare l'esistenza di un danno risarcibile. Poiché è autore del saggio inserito all'interno del volume “La cura della CP_1 malattia mentale II. Il trattamento”, non potrebbe essersi prodotto alcun turbamento in capo allo stesso, in conseguenza degli scritti asseritamente diffamatori, che avrebbero riportato, correttamente, che, secondo i sovranisti sono malati di mente. CP_1
Al riguardo l'appellato ha richiamato, in primo luogo, le conseguenze dannose dell'articolo in termini di forzata esposizione ad un profluvio di messaggi aggressivi ed intimidatori, ricevuti da soggetti non identificati (doc. 7 fasc. di primo grado), oltre che a critiche espresse da soggetti noti (il CP_1
FI ), indotti in errore dalle pubblicazioni di cui è causa, come da loro stessa ammissione Per_2
(docc. 9 e 10 fasc. in primo grado). Ha altresì richiamato il fatto che responsabile di altra CP_1
pubblicazione, , prima ha pubblicato un pezzo redatto sulla falsariga di quello di cui è causa;
CP_3
successivamente ha pubblicamente ritrattato tale pezzo e si è scusato (doc. 11 fasc. . CP_1
La Corte osserva che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto integrato e provato il danno non patrimoniale subito dall'appellato, costituito dal turbamento psichico (sia pure transeunte) e dalle ripercussioni negative sulla vita sociale e relazionale. Gli appellanti hanno riformulato, come banale slogan anti-sovranista, e marchio generalizzato come “malati mentali” di tutti coloro che sostengono la cosiddetta ideologia “sovranista”, il pensiero di tutt'altro tenore e profondità dell'autore. Il risultato di tale riformulazione appare espressione di pensiero gretto e non articolato, ed estraneo alle tesi formulate da esso rappresenta una lesione della sua identità personale, quale proiezione CP_1
sociale della sua personalità. Che tale proiezione sia stata obbiettivamente percepita è, peraltro, testimoniato dalle reazioni di membri del pubblico, che hanno tempestato di messaggi, anche CP_1
minatori (circostanza mai negata dagli appellanti). Significativo è anche il fatto che almeno una persona, che conosce a fondo il dibattito culturale e filosofico su tali temi, ed è uso ad una esegesi attenta delle parole e dei concetti, il FI , risulti avere percepito le espressioni di CA, Per_2 come distorte dagli appellanti, come se questi avesse voluto marchiare come “malati di mente” tutti coloro che propugnano le “ideologie sovraniste”; significativo anche il fatto che, una volta compreso che le parole, di cui è causa, non rispecchiano il pensiero di si sia scusato per la sua CP_1 Per_2 reazione. Si deve inoltre concordare con il Tribunale sul fatto che l'attribuzione a di una CP_1
pagina 8 di 11 dichiarazione mai rilasciata, anche ove non ledesse di per sé l'onore ed il decoro dell'interessato, violerebbe quei diritti costituzionalmente garantiti che garantiscono piena signoria su di sé.
Il danno così integrato, in maniera multiforme, è pertanto meritevole di risarcimento.
Il motivo di appello pertanto è infondato.
Con il quarto motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato l'asserita erronea applicazione delle
“Tabelle Milanesi”, nella determinazione del quantum risarcitorio. Il Tribunale non avrebbe fornito una specifica motivazione in ordine agli elementi ed ai criteri adottati al fine di quantificare, in via equitativa, il danno nella cifra di € 25.000,00; secondo gli appellanti, peraltro, i parametri elaborati in tali tabelle condurrebbero a ritenere “tenue” il pregiudizio derivante dalla diffamazione riscontrata dal
Giudice di prime cure.
A ciò l'appellato ha replicato che il Tribunale ha correttamente applicato i criteri previsti al punto 3) delle Tabelle (pag. 85), che prevedono la liquidazione di un importo compreso tra euro 21.000,00 ed euro 30.000,00; anzi, avrebbero potuto essere applicati i parametri di cui al punto 4 delle tabelle.
Con il quinto motivo gli appellanti hanno lamentato l'erroneo riconoscimento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 L. 47/1948, perché non sarebbe stata provata la sussistenza della diffamazione che ne costituisce il presupposto. L'appellato ha replicato che sussistono tutti gli elementi costitutivi del reato, sia l'elemento oggettivo (assenza dell'offeso, offesa all'altrui reputazione, divulgazione dell'offesa, cioè comunicazione a più persone), che quello soggettivo (dolo generico, cioè la volontaria realizzazione della condotta, da parte di un soggetto che si sia reso conto della capacità offensiva delle parole pronunciate o scritte), quest'ultimo peraltro dimostrato dal fatto che le espressioni lesive sono state ripetute in due articoli, e ribadite nel programma televisivo a cui è intervenuto. Parte_3
La Corte osserva, quanto al quarto e quinto motivo di appello, che il Tribunale risulta avere applicato correttamente i criteri equitativi consigliati nelle Tabelle “Milanesi”. La liquidazione, effettuata dal
Tribunale, risulta congrua rispetto al danno, ed in linea con i valori rilevati dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile, che ha stilato le cosiddette Tabelle Milanesi. Risultano integrati, nel caso di specie, tutti i parametri ivi previsti per la diffamazione di media gravità. Nella odierna fattispecie, sono, infatti, presenti le seguenti caratteristiche, tutte corrispondenti ai parametri previsti nelle Tabelle per la diffamazione di media gravità, e cioè: la notorietà media dei diffamanti (sia con riferimento a che a ); la significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano Parte_3 Parte_1
personale e professionale (come più sopra motivato); la ricorrenza di più episodi diffamatori;
la significativa diffusione del mezzo diffamatorio (diffusione a livello nazionale, perché la diffamazione è stata perpetrata su testata diffusa a livello nazionale, e ribadita tramite la partecipazione di a Parte_3
pagina 9 di 11 trasmissione televisiva di rilevo nazionale); il pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale;
la natura dolosa della condotta (testimoniata dalla ripetizione, e difesa, nel secondo articolo e nella trasmissione “Otto e mezzo”, della condotta stessa da parte di ). In presenza Parte_3
di tali parametri, le Tabelle prevedono la liquidazione di somma compresa tra euro 23.498,00 ed euro
35.247,00, di talché la somma liquidata in concreto, pari ad euro 25.000,00 risulta perfettamente allineata a quanto previsto nelle Tabelle.
Egualmente congrua e motivata è l'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 L.
47/1948, essendone provato il presupposto (reato di diffamazione) ed essendo la liquidazione correttamente motivata.
I motivi di appello devono pertanto dichiararsi infondati.
Con il sesto motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione della legge, ex art. 120 c.p.c., nell'aver ordinato la pubblicazione del dispositivo della sentenza, non avendo il Tribunale motivato la decisione. Se la statuizione avesse funzione risarcitoria, affermano gli appellanti, si genererebbe a favore dell'appellato un risarcimento eccessivo;
se si valorizzasse la funzione della pubblicazione finalizzata ad evitare l'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, non ve ne sarebbe stato bisogno, essendo stato chiarito, con vari mezzi, che il virgolettato non comportava il riferire fedelmente le parole di CP_1
Quest'ultimo ha riferito, nella comparsa di costituzione e risposta, che la pubblicazione, che è pena accessoria e modalità di risarcimento del danno in forma specifica, disposta per evitare l'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, non è stata eseguita.
La Corte osserva che, essendo provata la lesione alla percezione del pensiero di prodotta CP_1
dalle pubblicazioni di cui è causa, la pubblicazione della sentenza costituisce mezzo minimo, idoneo a rettificare la percezione erroneamente ingenerata nel pubblico circa il pensiero dell'appellato. Essa, dunque, concorre a risarcire integralmente il danno;
senza di essa, tale aspetto del danno subito da sarebbe solo parzialmente risarcito, perché il risarcimento in forma pecuniaria non potrebbe CP_1 rettificare la distorta percezione del pensiero dell'autore, ingenerata nel pubblico, e determinata dalle pubblicazioni degli appellanti.
Il motivo di appello è pertanto infondato.
Alla luce di quanto sopra motivato, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Gli appellanti, in solido, devono essere condannati alla rifusione integrale delle spese di lite dell'appellato, incorse nel presente grado del giudizio. Le spese devono essere liquidate sulla base del pagina 10 di 11 DM 147/22, tenendo in considerazione il decisum, ed i valori medi di liquidazione dei compensi previsti dal Decreto stesso.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228/2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello;
Conferma integralmente la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Milano, nr 9595/2023 e pubblicata il 28.11.2023;
Condanna , e la in solido, alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_3 CP_2
di lite, per il presente grado di giudizio, in favore di che liquida in euro 6.946,00, Controparte_1
oltre iva, cpa e spese generali al 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il Consigliere relatore
Dott. Antonella Caterina Attardo
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Cesira D'Anella Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3539/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] P.IVA_1 Parte_3
, con il patrocinio dell'avv. MANGIAFICO CLAUDIO e dell'avv. C.F._2
RAMELLA VALENTINA ) CORSO PORTA VITTORIA, 28 20122 C.F._3
MILANO; ) CORSO DI PORTA VITTORIA 28 Parte_4 C.F._4
20122 MILANO, elettivamente domiciliato in BASTIONI DI PORTA NUOVA 21 20123 MILANO presso il difensore avv. MANGIAFICO CLAUDIO
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEREGO Controparte_1 C.F._5
VALENTINA e dell'avv. CORTI FEDERICO VIA GUIDO D'AREZZO N.7 C.F._6
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA GUIDO D'AREZZO 7 20145 MILANO presso il difensore avv. PEREGO VALENTINA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI pagina 1 di 11 Per parte appellante
“Voglia la Corte di Appello di Milano Ill.ma, a integrale riforma della sentenza n. 9595/2023 resa dal
Tribunale di Milano - Sezione Prima Civile - in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Maria
Paola Gandolfi nel procedimento RG n. 21025/2021, pubblicata il 28 novembre 2023 e notificata in data 13 dicembre 2023, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione: respingere ogni e qualsiasi domanda proposta da nel procedimento RG n. 21025/2021 – Controparte_1
Tribunale di Milano, in quanto priva di fondamento, sia in punto di fatto sia in punto di diritto, per gli specifici motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, ordinare l'integrale restituzione in favore degli appellanti della cifra pagata all'appellato, in data 15 dicembre 2023 pari a euro 41.925,32 (doc. 2) a titolo risarcitorio, di sanzione pecuniaria, e di spese legali, oltre agli interessi legali maturati e maturandi a far tempo dal momento del pagamento e sino al momento della restituzione.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, per tutti i motivi esposti in narrativa:
Nel merito: rigettare interamente l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO citava in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
e , per sentirne accertare la condotta lesiva e diffamatoria, perpetrata con la Parte_3
pubblicazione, in data 26.11.2019, di un articolo dal titolo “Lo psicologo di riferimento della sinistra:
“i sovranisti sono malati di mente”; chiedeva il risarcimento del danno, la condanna alla sanzione ex art. 12 L. 47/48 e la pubblicazione integrale della sentenza nella versione cartacea e digitale. L'attore sosteneva che:
- l'articolo, citando un'intervista di a DI TA in data 25.11.2019, riportava fra CP_1 virgolette un'espressione mai utilizzata dall'odierno appellato, e contraria al suo pensiero, e concetti estranei alle sue teorie;
conteneva espressioni lesive della sua immagine (essendo ivi stato definito “starlette della psicanalisi”).
- la richiesta di immediata rettifica, da parte dell'attore, veniva disattesa.
- reiterava la condotta diffamatoria, perché, il 28.11.2019, pubblicava un altro Parte_3
articolo, su , in cui difendeva quanto fatto con l'articolo del 26.11.2019; affermava, CP_2 infatti che: “sintetizzare con la formula “malati di mente” utilizzata alla luce del recente saggio pagina 2 di 11 dell'attore “non è così fuorviante”. Inoltre, durante la trasmissione televisiva “Otto e mezzo”, condotta da IL GR, e andata in onda il 6 gennaio 2020, affermava che Parte_3
“noto esperto di mente dice che il sovranismo è una malattia psichica”. CP_1
Si costituivano i convenuti;
citavano parti del saggio di dal titolo “Le nuove melanconie” e di CP_1
un'intervista, rilasciata dal medesimo a DI TA, in data 25.11.2019; affermavano che le espressioni di cui è causa erano frutto di una semplificazione giornalistica, oltre che di una lettura critica, e necessariamente sintetica, delle dichiarazioni dell'attore rilasciate a DI TA;
eccepivano il proprio diritto di critica e di satira (in riferimento all'espressione “starlette della psicanalisi”) garantito dall' art. 21 Cost.; affermavano che la richiesta dell'attore, ex art. 8 L. 47/48, non sarebbe stata correttamente formulata;
concludevano per il rigetto della domanda.
Il Tribunale, con la sentenza nr 9595/2023, pubblicata il 28.11.2023, qui impugnata, dopo avere ripercorso i principi giurisprudenziali in materia di diffamazione, diritto di critica e diritto di satira, ha affermato che l'articolo riporta fedelmente, tra virgolette, brani del saggio e dell'intervista di CP_1
interpretati con pesante critica e sarcasmo, da considerarsi legittimi ai sensi dell' art. 21 Cost;
che la definizione dell'attore quale “starlette della psicanalisi italiana” appare conforme all'esercizio del diritto di satira. Tuttavia, il titolo dell'articolo, esposto in prima pagina, ed il richiamo del medesimo titolo in seconda, a corredo dell'articolo, riportano tra virgolette, attribuendole direttamente a CA, frasi da questi mai pronunciate o scritte nel saggio. Tali frasi rappresentano una grossolana banalizzazione del complesso pensiero psicanalitico dell'attore, e risultano estranee non solo al contenuto del saggio e dell'intervista, ma a tutto il pensiero di In tal modo è stata perpetrata CP_1 una ingiustificata lesione della reputazione professionale dell'attore, ed una violazione del suo diritto all'identità personale, inteso come patrimonio etico, professionale e culturale. Non costituisce giustificazione di tale condotta, per il Tribunale, la modifica delle parole di per esigenze di CP_1
sintesi e di comprensibilità per i lettori, perché, a seguito di tale riformulazione, il pensiero dell'odierno appellato viene commutato in un banale slogan anti-sovranista, e viene presentato come gretto e non articolato, estraneo alla complessità tecnica delle tesi formulate dall'attore. La riformulazione, pertanto, rappresenta una lesione dell'identità personale, quale proiezione sociale della personalità dell'autore, obbiettivamente percepita. Ha aggiunto il Giudice di prime cure che la pubblicazione di una dichiarazione mai rilasciata, anche ove non ledesse di per sé l'onore ed il decoro dell'interessato, viola quei diritti costituzionalmente garantiti che garantiscono piena signoria su di sé. Peraltro, tale lesione risulta ammessa da nel corso d ell'intervista televisiva e nel secondo articolo (doc. 5 fasc. Parte_3
attoreo), dove riconosce che il titolo, a lui pacificamente riconducibile, è una sua sintesi semplificatoria e non attribuibile a implicitamente confermandola. CP_1
pagina 3 di 11 Quanto alla richiesta di rettifica da parte dell'attore, il Tribunale ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto, sottolineando altresì l'interesse della collettività all'informazione, ed alla formazione di una propria opinione sulla persona coinvolta nell'articolo. Tuttavia, ha affermato che tale domanda, ex art. 8 “legge stampa” non era stata formulata, dall'odierno appellato, secondo le formalità richieste dalla legge vigente, perché essa, pur se mantenut a nei limiti delle trenta righe previste dalla succitata norma, era troppo generica. Nella domanda, inoltre, è invocata la lesione, ma non indicato specificamente il contenuto e le modalità delle affermazioni da rettificare. Pertanto, il
Tribunale ha tenuto conto della mancata pubblicazione, con congrua evidenza, del chiarimento che la frase riportata nel titolo non era stata concretamente pronunciata da esclusivamente ai fini CP_1
della quantificazione del danno. Concludeva affermando che, pur riconoscendo i diritti di critica e di satira quale libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost, rimaneva non scriminata l'attribuzione della rozza e non scientifica affermazione a nel titolo, che era lesiva della reputazione CP_1
professionale e della identità personale del medesimo. Doveva pertanto essere riconosciuto a CP_1
il risarcimento del danno non patrimoniale, che non coincide con la lesione dell'interesse (in re ipsa), ma è costituito dalle conseguenze prodotte nella sfera personale del soggetto leso, sotto il profilo del turbamento psichico (sia pure transeunte) e della ripercussione negativa sulla vita sociale e relazionale.
Liquidava il risarcimento in via equitativa, ex art. 1226 c.c., in euro 25.000,00, in moneta attuale e comprensivi di interessi alla data della sentenza, oltre interessi dalla data della sentenza. Riconosceva, inoltre, all'attore una somma a titolo di riparazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 12 L. 47/48, sanzione civile che consegue al reato di diffamazione a mezzo stampa. Seguendo il criterio della soccombenza, condannava i convenuti alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, pertanto, dichiarava i convenuti responsabili di lesione alla reputazione professionale, all'identità personale ed all'immagine pubblica dell'attore, per la formulazione del titolo, e per l'attribuzione, fra virgolette, di un'affermazione mai resa da ex art. 57 c.p., e la CP_1 CP_2
responsabile ex art. 11 L. 47/48; condannava i convenuti, in solido, a risarcire all'attore i danni,
[...]
liquidati in euro 25.000,00, in moneta attuale, e, ai sensi dell' art. 12 L. 47/48, a pagare all'attore ulteriori euro 5.000,00 in moneta attuale;
il tutto oltre interessi al tasso legale, dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
ordinava la pubblicazione del dispositivo della sentenza, per una volta, su
, versione sia cartacea che digitale, a spese e cura dei convenuti;
li condannava, in solido, a CP_2
rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in euro 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge e
15% spese generali.
Proponevano appello , e l'appellato si Parte_1 Parte_3 CP_2
costituiva.
pagina 4 di 11 Il Consigliere Istruttore, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 20.5.2025, da tenersi con trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c..Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del
20.5.2025, nella camera di consiglio del 28.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, gli appellanti hanno dedotto una errata valutazione da parte del
Tribunale della natura diffamatoria dei titoli censurati, con richiamo all'art. 21 Cost.. Secondo gli appellanti, la sentenza si baserebbe su di un assunto di fatto erroneo, e cioè che una frase inserita tra virgolette in un titolo sia percepita, dal lettore medio di riferimento, come affermazione effettivamente pronunziata dall'interessato; sarebbe, infatti, fatto notorio che i quotidiani siano soliti modificare, riassumendole tra virgolette, le dichiarazioni altrui, per esigenze di sintesi e per evitare il linguaggio parlato. Sia La Repubblica che DI TA avrebbero usato la stessa tecnica (rispettivamente:
"Il sovranismo è una nuova malattia, un fatto psichico"” e "Il sovranismo una Controparte_1
malattia, siamo di fronte a una patologia del confine", entrambe asseritamente frasi non pronunziate da e del tutto equivalenti a quella di cui è causa). Riportando ampi stralci degli scritti di CP_1
hanno affermato, relativamente al passaggio della sentenza, secondo il quale il concetto di CP_1 malattia mentale sarebbe perfino estraneo al pensiero teorico del che l'affermazione sarebbe CP_1 irrilevante e non veritiera, perché non negherebbe mai, nei suoi scritti, l'esistenza della CP_1
malattia mentale (e quindi la locuzione non sarebbe estranea al suo lessico) e perché sarebbe rilevante verificare se egli abbia postulato nella sua intervista un' associazione tra sovranisti e i malati mentali.
Gli appellanti hanno lamentato la mancata motivazione, sulla ricorrenza del presupposto fondante la pronunciata diffamazione, e cioè l'offesa all'onore e alla reputazione dell'appellato. Secondo gli appellanti, “rilevare che secondo il sovranismo sia una malattia mentale, non costituisce CP_1
attribuzione di alcun fatto turpe al Ad essere offesi, semmai, dovrebbero essere i politici CP_1
sovranisti e i loro seguaci.” (atto di citazione in appello, pag. 17).
Al riguardo, l'appellato ha affermato che il motivo di appello sarebbe inammissibile ed infondato, perché non sottopone a critica alcuna la sentenza di primo grado. È oggettivo e pacifico che il dott. non abbia mai pronunciato la frase nel virgolettato, e che quella frase non possa CP_1
rappresentare, per la sua brutalità semplificatoria, neppure una sintesi del suo pensiero. La sentenza, se pure ha considerato la sintesi effettuata dagli appellanti, una “grossolana banalizzazione” del pensiero di espressione di legittimo esercizio del diritto di critica, ha ritenuto illecito l'attribuire tale CP_1
pagina 5 di 11 sintesi, nel virgolettato, a stesso, poiché un virgolettato deve necessariamente rispecchiare CP_1 fedelmente il pensiero dell'autore, mentre le espressioni usate dagli appellanti non lo rispecchiano.
Ha puntualizzato che il suo rifiuto del concetto di malattia mentale, inteso come segnale di deviazione da una supposta (inesistente) normalità, ha caratterizzato tutta la sua opera. Pertanto, attribuire all'appellato un uso stigmatizzante della malattia mentale contraddice uno dei principi cardine di tutta la sua lunga ricerca, e costituisce grave lesione della sua immagine di studioso.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza, per l'asseritamente errata valutazione della lesione del diritto all'identità personale ed all'immagine di perpetrata CP_1 nell'articolo, pubblicato in data 26.11.2019, dal titolo “Lo psicologo di riferimento della sinistra: “i sovranisti sono malati di mente”, invocando l'esercizio di un diritto ai sensi dell'art. 2 Cost.. La sentenza avrebbe errato nel considerare che il virgolettato, che non intendeva comunque essere un compendio della posizione scientifica di sulla malattia mentale, non riflette il pensiero teorico CP_1
dello psicoanalista, e nell' aggiungere che tale virgolettato non ha nulla a che vedere con il patrimonio professionale dell'appellato. Secondo gli appellanti, nell'interventista radiofonica, concessa da a DI TA, questi “ha opinabilmente utilizzato gli strumenti della clinica lacaniana per CP_1
censurare gli avversari politici, i quali sono stati apertamente definiti come affetti da una patologia psichica” (atto di citazione in appello, pag. 19) e che ciò sarebbe circostanza mai negata da CP_1
Aggiungono che “La sostanza dell'intervista di è che quest'ultimo ritiene che i sovranisti e i CP_1
loro seguaci siano da curare con la psicoanalisi, è questa, e solo questa, la convinzione professionale con la quale si deve misurare il titolo, che da questo punto di vista ne costituisce una efficace sintesi “
(atto di citazione in appello, pag. 19). Le sfumature terminologiche del pensiero attoreo, rispetto alla malattia mentale, sarebbero irrilevanti, al fine di configurare una violazione del diritto all'identità personale, perché attinenti ad un elemento di contorno, e sarebbero inidonee a qualificare CP_1
come individuo. Inoltre, essendo CA politicamente schierato, avrebbe fatto un intervento “di matrice politica”, che, come tale, sarebbe stato decodificato da tutti i commentatori, compreso l'articolista de , il quale ne avrebbe sintetizzato il contenuto secondo “la schiettezza” che ne CP_2
contraddistinguerebbe lo stile.
Al riguardo, l'appellato ha affermato che la banalizzazione del suo pensiero non si traduce in una mera sfumatura terminologica, come affermato dagli appellanti, ma costituisce una lesione dell' identità intellettuale e di pensiero dell'autore, sia perché l'attribuzione di una frase mai espressa lede la libertà di espressione del pensiero, presidiata costituzionalmente, sia perché la forma del pensiero dell'autore è stata gravemente deformata e sovvertita, con ciò ledendo la sua identità.
pagina 6 di 11 La Corte osserva, quanto al primo e al secondo motivo di appello, che è pacifico che non CP_1
abbia mai pronunciato le frasi riportate nel virgolettato, che, secondo la sentenza di primo grado, costituisce diffamazione. Il ricorso al virgolettato, nella lingua italiana, e nell'uso comune, segnala che le parole ivi incluse sono quelle esattamente pronunciate dal soggetto a cui esso è riferito.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto non solo che le parole usate dagli appellanti non sono mai state usate dall'appellato, ma anche che esse sono estranee al pensiero dello stesso, costituendo una deformazione grottesca e una grossolana banalizzazione di concetti articolati, complessi e dal contenuto non riconducibile, neanche lontanamente, all'espressione usata dalla pubblicazione. Infatti, definisce un “paradigma”, prevalente nell'”era berlusconiana”, e correlato, secondo CP_1
l'appellato, alla globalizzazione, ed alla valorizzazione del consumismo e dell'accumulazione economica, individuandone le ripercussioni nella psiche della popolazione, in generale, ed anche nella tipologia di psicopatologia prevalente in tale periodo (dipendenze, consumo eccessivo di sostanze ecc).
Compara poi tale “paradigma” a quello del periodo “sovranista”, correlato ad una chiusura verso realtà diverse, all'idea del confine, con conseguenti ripercussioni nella psiche della popolazione, in generale, ed anche nelle psicopatologie prevalenti o caratteristiche, definite da CA “del confine”
(con riferimento, ad esempio, al fenomeno dei citato dal medesimo). Mai, negli scritti Per_1 richiamati dagli appellanti, l'appellato bolla come “malati mentali” specifici individui, sulla base delle loro convinzioni politiche o ideologiche, cosa che invece gli viene attribuita, con uso delle virgolette, nelle pubblicazioni di cui è causa. Risultano inconferenti o erronei i richiami degli appellanti ad altri scritti di ed irrilevanti quelli ad altre pubblicazioni giornalistiche, estranee alla causa odierna. CP_1
I titoli censurati costituiscono espressioni diffamatorie. Sussiste infatti l'elemento oggettivo del reato di diffamazione: assenza dell'offeso, e divulgazione dell'offesa, pacifico essendo che il reato è stato commesso a mezzo stampa;
offesa alla reputazione di essendogli state attribuite affermazioni CP_1
contrastanti con il suo pensiero, sia per il contenuto, sia per la grossolana forma, e costituendo tale attribuzione una lesione della sua identità personale e professionale, espressa tramite il suo pensiero.
Sussiste altresì l'elemento soggettivo: dolo generico, cioè volontaria realizzazione della condotta da parte di un soggetto, che si è reso conto della capacità offensiva delle parole pronunciate o scritte. La condotta non risulta scriminata dall' art. 21 Cost., perché, se pure meritano di protezione i diritti di critica e di satira, quale libera manifestazione del pensiero, non può essere scriminata, tramite richiamo a tali principi, l'attribuzione all'appellato della rozza e non scientifica affermazione presente nel titolo della pubblicazione (“i sovranisti sono malati di mente”), che è lesiva della reputazione professionale e della identità personale di CP_1
pagina 7 di 11 Con il terzo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza per l'asseritamente erroneo riconoscimento di un danno non patrimoniale in capo all'appellato, ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Il
Tribunale non avrebbe fatto riferimento a presunzioni gravi, precise e concordanti, fondate su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ma solo ad una formula stereotipata, che maschererebbe un difetto di motivazione, perché nel caso di specie non esisterebbe alcun indizio utile a dimostrare l'esistenza di un danno risarcibile. Poiché è autore del saggio inserito all'interno del volume “La cura della CP_1 malattia mentale II. Il trattamento”, non potrebbe essersi prodotto alcun turbamento in capo allo stesso, in conseguenza degli scritti asseritamente diffamatori, che avrebbero riportato, correttamente, che, secondo i sovranisti sono malati di mente. CP_1
Al riguardo l'appellato ha richiamato, in primo luogo, le conseguenze dannose dell'articolo in termini di forzata esposizione ad un profluvio di messaggi aggressivi ed intimidatori, ricevuti da soggetti non identificati (doc. 7 fasc. di primo grado), oltre che a critiche espresse da soggetti noti (il CP_1
FI ), indotti in errore dalle pubblicazioni di cui è causa, come da loro stessa ammissione Per_2
(docc. 9 e 10 fasc. in primo grado). Ha altresì richiamato il fatto che responsabile di altra CP_1
pubblicazione, , prima ha pubblicato un pezzo redatto sulla falsariga di quello di cui è causa;
CP_3
successivamente ha pubblicamente ritrattato tale pezzo e si è scusato (doc. 11 fasc. . CP_1
La Corte osserva che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto integrato e provato il danno non patrimoniale subito dall'appellato, costituito dal turbamento psichico (sia pure transeunte) e dalle ripercussioni negative sulla vita sociale e relazionale. Gli appellanti hanno riformulato, come banale slogan anti-sovranista, e marchio generalizzato come “malati mentali” di tutti coloro che sostengono la cosiddetta ideologia “sovranista”, il pensiero di tutt'altro tenore e profondità dell'autore. Il risultato di tale riformulazione appare espressione di pensiero gretto e non articolato, ed estraneo alle tesi formulate da esso rappresenta una lesione della sua identità personale, quale proiezione CP_1
sociale della sua personalità. Che tale proiezione sia stata obbiettivamente percepita è, peraltro, testimoniato dalle reazioni di membri del pubblico, che hanno tempestato di messaggi, anche CP_1
minatori (circostanza mai negata dagli appellanti). Significativo è anche il fatto che almeno una persona, che conosce a fondo il dibattito culturale e filosofico su tali temi, ed è uso ad una esegesi attenta delle parole e dei concetti, il FI , risulti avere percepito le espressioni di CA, Per_2 come distorte dagli appellanti, come se questi avesse voluto marchiare come “malati di mente” tutti coloro che propugnano le “ideologie sovraniste”; significativo anche il fatto che, una volta compreso che le parole, di cui è causa, non rispecchiano il pensiero di si sia scusato per la sua CP_1 Per_2 reazione. Si deve inoltre concordare con il Tribunale sul fatto che l'attribuzione a di una CP_1
pagina 8 di 11 dichiarazione mai rilasciata, anche ove non ledesse di per sé l'onore ed il decoro dell'interessato, violerebbe quei diritti costituzionalmente garantiti che garantiscono piena signoria su di sé.
Il danno così integrato, in maniera multiforme, è pertanto meritevole di risarcimento.
Il motivo di appello pertanto è infondato.
Con il quarto motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato l'asserita erronea applicazione delle
“Tabelle Milanesi”, nella determinazione del quantum risarcitorio. Il Tribunale non avrebbe fornito una specifica motivazione in ordine agli elementi ed ai criteri adottati al fine di quantificare, in via equitativa, il danno nella cifra di € 25.000,00; secondo gli appellanti, peraltro, i parametri elaborati in tali tabelle condurrebbero a ritenere “tenue” il pregiudizio derivante dalla diffamazione riscontrata dal
Giudice di prime cure.
A ciò l'appellato ha replicato che il Tribunale ha correttamente applicato i criteri previsti al punto 3) delle Tabelle (pag. 85), che prevedono la liquidazione di un importo compreso tra euro 21.000,00 ed euro 30.000,00; anzi, avrebbero potuto essere applicati i parametri di cui al punto 4 delle tabelle.
Con il quinto motivo gli appellanti hanno lamentato l'erroneo riconoscimento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 L. 47/1948, perché non sarebbe stata provata la sussistenza della diffamazione che ne costituisce il presupposto. L'appellato ha replicato che sussistono tutti gli elementi costitutivi del reato, sia l'elemento oggettivo (assenza dell'offeso, offesa all'altrui reputazione, divulgazione dell'offesa, cioè comunicazione a più persone), che quello soggettivo (dolo generico, cioè la volontaria realizzazione della condotta, da parte di un soggetto che si sia reso conto della capacità offensiva delle parole pronunciate o scritte), quest'ultimo peraltro dimostrato dal fatto che le espressioni lesive sono state ripetute in due articoli, e ribadite nel programma televisivo a cui è intervenuto. Parte_3
La Corte osserva, quanto al quarto e quinto motivo di appello, che il Tribunale risulta avere applicato correttamente i criteri equitativi consigliati nelle Tabelle “Milanesi”. La liquidazione, effettuata dal
Tribunale, risulta congrua rispetto al danno, ed in linea con i valori rilevati dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile, che ha stilato le cosiddette Tabelle Milanesi. Risultano integrati, nel caso di specie, tutti i parametri ivi previsti per la diffamazione di media gravità. Nella odierna fattispecie, sono, infatti, presenti le seguenti caratteristiche, tutte corrispondenti ai parametri previsti nelle Tabelle per la diffamazione di media gravità, e cioè: la notorietà media dei diffamanti (sia con riferimento a che a ); la significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano Parte_3 Parte_1
personale e professionale (come più sopra motivato); la ricorrenza di più episodi diffamatori;
la significativa diffusione del mezzo diffamatorio (diffusione a livello nazionale, perché la diffamazione è stata perpetrata su testata diffusa a livello nazionale, e ribadita tramite la partecipazione di a Parte_3
pagina 9 di 11 trasmissione televisiva di rilevo nazionale); il pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale;
la natura dolosa della condotta (testimoniata dalla ripetizione, e difesa, nel secondo articolo e nella trasmissione “Otto e mezzo”, della condotta stessa da parte di ). In presenza Parte_3
di tali parametri, le Tabelle prevedono la liquidazione di somma compresa tra euro 23.498,00 ed euro
35.247,00, di talché la somma liquidata in concreto, pari ad euro 25.000,00 risulta perfettamente allineata a quanto previsto nelle Tabelle.
Egualmente congrua e motivata è l'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 L.
47/1948, essendone provato il presupposto (reato di diffamazione) ed essendo la liquidazione correttamente motivata.
I motivi di appello devono pertanto dichiararsi infondati.
Con il sesto motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione della legge, ex art. 120 c.p.c., nell'aver ordinato la pubblicazione del dispositivo della sentenza, non avendo il Tribunale motivato la decisione. Se la statuizione avesse funzione risarcitoria, affermano gli appellanti, si genererebbe a favore dell'appellato un risarcimento eccessivo;
se si valorizzasse la funzione della pubblicazione finalizzata ad evitare l'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, non ve ne sarebbe stato bisogno, essendo stato chiarito, con vari mezzi, che il virgolettato non comportava il riferire fedelmente le parole di CP_1
Quest'ultimo ha riferito, nella comparsa di costituzione e risposta, che la pubblicazione, che è pena accessoria e modalità di risarcimento del danno in forma specifica, disposta per evitare l'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, non è stata eseguita.
La Corte osserva che, essendo provata la lesione alla percezione del pensiero di prodotta CP_1
dalle pubblicazioni di cui è causa, la pubblicazione della sentenza costituisce mezzo minimo, idoneo a rettificare la percezione erroneamente ingenerata nel pubblico circa il pensiero dell'appellato. Essa, dunque, concorre a risarcire integralmente il danno;
senza di essa, tale aspetto del danno subito da sarebbe solo parzialmente risarcito, perché il risarcimento in forma pecuniaria non potrebbe CP_1 rettificare la distorta percezione del pensiero dell'autore, ingenerata nel pubblico, e determinata dalle pubblicazioni degli appellanti.
Il motivo di appello è pertanto infondato.
Alla luce di quanto sopra motivato, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Gli appellanti, in solido, devono essere condannati alla rifusione integrale delle spese di lite dell'appellato, incorse nel presente grado del giudizio. Le spese devono essere liquidate sulla base del pagina 10 di 11 DM 147/22, tenendo in considerazione il decisum, ed i valori medi di liquidazione dei compensi previsti dal Decreto stesso.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228/2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello;
Conferma integralmente la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Milano, nr 9595/2023 e pubblicata il 28.11.2023;
Condanna , e la in solido, alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_3 CP_2
di lite, per il presente grado di giudizio, in favore di che liquida in euro 6.946,00, Controparte_1
oltre iva, cpa e spese generali al 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il Consigliere relatore
Dott. Antonella Caterina Attardo
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11