Sentenza breve 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 28/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00293/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00169/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Valentina Menegatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Prefettura di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
previa adozione di idonee misure cautelari ,
- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno - Prefettura di Padova sull’istanza del ricorrente di erogazione delle misure di accoglienza ai sensi del d.lgs. n. 142/2015;
- dell’obbligo della P.A. di provvedere sulla richiesta di accoglienza presentata dal ricorrente;
con conseguente condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi sulla predetta istanza e a riconoscere al ricorrente l’immediato accesso al sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, entrato in Italia nell’agosto del 2024 e titolare di un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Padova il -OMISSIS-, ha chiesto in data 28 novembre 2024 di essere inserito nel sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale disciplinato dal d.lgs. n. 142/2015.
2. La Prefettura di Padova non ha riscontrato l’istanza.
3. Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025, il ricorrente, lamentando il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, ha chiesto al Tribunale, previa adozione di idonee misure cautelari, di dichiarare l’illegittimità della condotta omissiva dell’Amministrazione e di ordinare a quest’ultima di disporre l’immediato ingresso del ricorrente medesimo nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015.
4. Con istanza di passaggio in decisione della causa, depositata il 23 febbraio 2025, il difensore del ricorrente ha prodotto in atti la comunicazione del 12 febbraio 2025 con cui la Prefettura di Padova ha concesso all’interessato di accedere ai Centri di accoglienza straordinaria gestiti da una cooperativa, concludendo affinché il Tribunale dichiari la cessazione della materia del contendere con richiesta di liquidazione dei compensi professionali a seguito dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto n. -OMISSIS- della competente Commissione.
5. In data 25 febbraio 2025 si è costituita l’Amministrazione intimata, la cui difesa erariale si è associata alla domanda di cessazione della materia del contendere, depositando documentazione conforme.
6. Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025 la causa è passata in decisione, previo avviso in ordine alla possibile decisione della controversia in forma semplificata.
7. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ricorrendo tutte le condizioni ivi previste.
8. Nel merito, il Collegio non può che prendere atto del sopravvenuto provvedimento di ammissione del ricorrente al sistema di accoglienza ex d.lgs. n. 142/2015, depositato in atti, dichiarando, su concorde richiesta delle parti, la cessazione della materia del contendere.
9. Non vi è da pronunciare sulle spese di giudizio in quanto il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 17/2025 della competente Commissione e, secondo la giurisprudenza ( ex multis , Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2024, n. 5834) nel caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ossia con istanza rivolta al giudice del procedimento.
Invece, con riferimento all’istanza di liquidazione dei compensi presentata in data 17 gennaio 2025 dall’avvocato Valentina Menegatti, per l’attività svolta a favore del ricorrente a titolo di patrocinio a spese dello Stato, il Collegio osserva che - tenuto conto della semplicità e della serialità del contenzioso, dell’immediatezza della pronuncia - l’istanza può essere accolta e, per l’effetto, al difensore del ricorrente, che ha già patrocinato cause analoghe ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 116/2025), può essere liquidato l’importo richiesto, pari ad € 1.500,00, già dimidiato, a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Liquida in favore dell’avvocato Valentina Menegatti, in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, la somma richiesta di € 1.500,00 (millecinquecento/00), a titolo di compensi e spese, oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.