Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/06/2025, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD sezione lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3542/2024 RG tra nato ad [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
Pasquale Frisina;
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso come in atti;
CP_1
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto L'istante, premesso di aver subito in data 31.10.2016 nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa, infortunio sul lavoro e di aver riportato in conseguenza dello stesso una menomazione della integrità psico fisica, esponeva che l' aveva accertato una CP_1 menomazione della integrità psico fisica nella misura pari al 18% con costituzione della rendita dal 4.9.2017 (cfr. provvedimento del 20.9.2017 in atti); che l' successivamente CP_1 riconosceva una menomazione della integrità psico fisica nella misura pari al 20% dal
4.9.2017 (cfr. provvedimento del 22.5.2018, emesso a seguito di opposizione, in produzione dell' ); che aveva presentato il 13.3.2023 domanda di revisione unitamente alla CP_1 certificazione medica;
che l' aveva però rigettato l'istanza. CP_1
Conveniva in giudizio l'istituto assicuratore per veder accertato ex decreto legislativo
38/2000 il proprio diritto alla rendita nella maggior misura accertata dal CTU.
Costituitasi in giudizio, parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda.
Deve preliminarmente accertarsi che l'istante ha ritualmente presentato la domanda di revisione in data 13.3.2023, prevedendo l'art. 83 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per quello che qui interessa: “Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio…”. La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav., n. 1048 del 2018) afferma che “Con il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83, la legge ordinaria ha adottato un modello di protezione assicurativa dal rischio lavorativo non fisso e predeterminato ma dotato di una certa elasticità. Questa Corte di legittimità ha, in proposito, affermato che il termine di complessivi dieci anni, per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, previsto dal
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83, non è di prescrizione nè di decadenza, ma delimita soltanto l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato che fa sorgere il diritto alla revisione. Pertanto è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, a condizione che la parte interessata provi che la variazione (in meglio od in peggio) si sia verificata entro il decennio,
e purchè l' , entro un anno dalla data di scadenza del decennio dalla costituzione della CP_2 rendita, comunichi all'interessato l'inizio del relativo procedimento che consente la revisione della prestazione economica della rendita per aggravamento o miglioramento (da ultimo vd. Cass. n. 3870/2011; 17860/2014).”
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Il CTU dott. , il cui elaborato deve intendersi integralmente richiamato per le Persona_1 menomazioni della integrità psicofisica accertate, ha esposto “1. L'infortunio subìto il 31.10.2016 è da ritenersi infortunio di tipo lavorativo, già riconosciuto dall' ;
2. Ha CP_1 causato lesioni personali a carattere permanente, guarite con menomazioni e, quindi, con postumi valutabili;
3. Dalla documentazione del medico curante non sussistono menomazioni preesistenti concorrenti e/o coesistenti;
4. La percentuale di danno biologico (ex DM
12.07.2000) è del 22% (ventidue) e la data di decorrenza dello stato invalidante è quella dell'infortunio, ossia il 31.10.2016; 5. La diversa valutazione è dovuta alla non considerazione da parte dell' dell'eterometria degli arti inferiori;
6. I postumi sono CP_1 stabilizzati e non sussistono mutamenti nel tempo di tale stato invalidante, nel senso di miglioramento od aggravamento della patologia.”
Le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario appaiono fondate su ampie ed esaurienti motivazioni e, quindi, possono essere condivise e poste a base della decisione. L'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000 prevede che le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 - leggi lesioni all'integrità psicofisica suscettibili di valutazione medico legale - sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Pertanto deve essere accertato il diritto del ricorrente alla rendita per inabilità permanente parziale nella misura del 22% a far data dal 31.10.2016, con conseguente condanna del convenuto al pagamento delle somme dovute, oltre agli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 16, comma 6, legge n. 412 del 1991 dalla maturazione al saldo. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno compensate nella misura della metà in ragione della misura dell'accoglimento della domanda e per la rimanente metà seguono la soccombenza. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott. Giovanni Andrea Rippa definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-dichiara il diritto del ricorrente alla rendita per inabilità permanente parziale nella misura del
22% a far data dal 31.10.2016 e condanna l' al pagamento delle somme dovute, oltre CP_1 agli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 16, comma 6, legge n. 412 del 1991 dalla maturazione al saldo;
-liquida le spese di lite in €1.150,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole nella misura della metà e condannando l' CP_1 al pagamento della rimanente metà delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore costituito;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso il 13.06.2025 Il giudice dott. Giovanni Andrea Rippa
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