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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/06/2025, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13127/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Claudia Gheri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 13127 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Francesco Onofri, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
Nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Giacomo Lombardi, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
(come da udienza del 4.12.2024)
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza od eccezione sostanziale o procedurale disattesa, visto il contenuto della sentenza non definitiva
19/09/2023 n. 2310/2023:
1) ai sensi dell'art. 723 c.c. - fatto salvo il caso in cui il Tribunale ritenga di ordinare ex art. 263 c.p.c. a il formale rendiconto della gestione del bene in comunione CP_1
ereditaria da lei detenuto in via esclusiva - tenuto conto dei dati processuali acquisiti e visto in particolare il contenuto delle ammissioni della convenuta, dei documenti dalla stessa prodotti (ferme le contestazioni sul loro contenuto espresse in corso di causa) e viste infine le risultanze della CTU, condannare la convenuta al versamento a favore dell'attore, quale coerede, dei conguagli e dei rimborsi allo stesso dovuti, e comunque dei frutti civili pari al corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato, il tutto in proporzione alla sua quota ereditaria di 7/18, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2) rigettare la domanda di accertamento di affermati debiti di a titolo di Parte_1
rimborso spese avanzata da parte convenuta, in quanto infondata.
Con condanna alla rifusione delle spese, diritti e onorari di lite relativi all'intero giudizio, compresa la fase anteriore alla sentenza non definitiva”;
Per parte convenuta: “In Via Principale: nulla oppone all'accoglimento della domanda avversaria nei limiti in cui la stessa risulterà ammissibile in seguito al provvedimento definitivo in ordine al riconoscimento nel nostro ordinamento dei provvedimenti giudiziali delle corti albanesi prodotte dall'attore – in particolare la sentenza n.10606/2008 del
Tribunale regionale di Tirana e la sentenza n.1003 del 15.2.2010 del Tribunale di Tirana.
Conseguentemente approvarsi il rendiconto come fino ad ora reso da e CP_1
conseguentemente dichiararsi tenuto al pagamento a favore della Parte_1
convenuta di somma pari alla quota (in citazione pretesa in misura di 7\18) che risulterà effettivamente di sua competenza. Riconoscersi indennità per il mancato godimento del bene, decorrente dalla data di notifica dell'atto di citazione, nei soli limiti di giustizia e considerando le osservazioni di avanzate nei confronti della Ctu CP_1 dell'arch. e di cui alla memoria 14\15.5.2024”. Per_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato rappresentava di essere figlio di Parte_1
deceduto il 30.4.2009, a sua volta figlio, insieme alla convenuta Per_2 CP_1
di e di comproprietari al 50% ciascuno di un appartamento Persona_3 CP_2
sito a Brescia, in via Lamarmora n. 96 (catastalmente identificato alla sezione NCT, foglio
203, particella 46, subalterno 21). L'attore aggiungeva che era deceduta in CP_2
data 8.4.2005 con un testamento in cui aveva nominato unica erede la figlia odierna CP_1 convenuta, pretermettendo l'altro figlio, (padre dell'odierno attore), incapace Per_2
di intendere e di volere al momento di instaurazione del giudizio e poi deceduto in corso di causa, al quale aveva lasciato solo la somma di € 2.000,00, e che anche il marito di deceduto il 5.7.2006, aveva lasciato, in base al suo CP_2 Persona_3
2 testamento, tutte le sue proprietà alla figlia e la sola somma di € 2.000,00 al figlio CP_1
Per_
pretermettendo i due figli ( e del figlio di primo letto Per_4 Persona_5
premorto al de cuius, precisando che, in forza di tali atti di ultima volontà, Per_6 CP_1
nel 2006, aveva presentato la dichiarazione di successione dei genitori in Italia e si
[...] era intestata in via esclusiva l'appartamento di via Lamarmora. L'attore proseguiva affermando che i due atti di ultima volontà dei genitori erano stati invalidati per pretermissione dell'erede interdetto giudizialmente, all'esito di un lungo percorso giudiziario, conclusosi con la sentenza n. 10606 del 9.12.2008 del Tribunale di Tirana, che aveva dichiarato la nullità del testamento di su domanda di e Persona_3 Per_4
con sentenza n. 1003 del 15.2.2010 emanata dallo stesso organo giudiziario, che aveva dichiarato la nullità del testamento di su domanda di CP_2 Parte_1
sentenze entrambe divenuta definitive, e che, quindi, costui aveva presentato in Italia due dichiarazioni di successione modificative di quella precedente, che attribuivano a lui, in quanto figlio del premorto e ad la quota di 7/18 dell'appartamento di Per_2 CP_1
Brescia, e a e (figli del premorto deceduto il Persona_5 Per_4 Persona_7
5.7.1987) la quota dei 2/18 del medesimo, ma che, il 16.7.2019, la zia aveva CP_1
presentato una nuova dichiarazione di successione diretta a ristabilire la situazione precedente, escludendo i tre nipoti dall'eredità, e aveva depositato un ricorso ex art. 702- bis c.p.c. per ottenere l'ordine di cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale svolta dallo stesso attore dinanzi al Tribunale di Brescia. L'attore concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, in ipotesi di opposizione della convenuta,
l'accertamento giudiziale dei requisiti per il riconoscimento delle sentenze albanesi sopra menzionate ai sensi dell'art. 67 della legge 218/1995, e, nel merito, l'accertamento della sua qualità di erede rispetto alla quota pari ai 7/18 dell'appartamento di via Lamarmora e la condanna della controparte al pagamento dell'indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile in proporzione alla quota di sua spettanza.
Si costituiva in giudizio per rappresentare, in via preliminare, la contrarietà CP_1 all'ordine pubblico delle sentenze albanesi prodotte in giudizio dalla controparte, e, nel merito, per dedurre di non aver mai abitato nell'appartamento di via Lamarmora, ma di aver, per converso, sostenuto in via esclusiva le spese di manutenzione ordinaria, quelle per le utenze e le spese condominiali.
La convenuta, quindi, concludeva come in epigrafe indicato.
Con sentenza non definitiva n. 2310/2023, pubblicata in data 20.9.2023, accertata l'efficacia, agli effetti del presente giudizio, delle sentenze emesse dal Tribunale di Tirana,
n. 10606/2008 e n. 1003/2010, e preso atto del fatto che l'eredità di e di CP_2
dovesse essere devoluta agli eredi secondo le regole della successione Persona_3
3 legittima di cui agli artt. 565 ss. c.c., in accoglimento della domanda di petizione ereditaria svolta dall'attore, veniva accertato che l'appartamento sito a Brescia, in via Lamarmora n.
96, era di proprietà dell'attore e di nella misura di 7/18 Parte_1 CP_1 ciascuno, con conseguente condanna della convenuta a restituire l'immobile controverso alla massa ereditaria.
La causa, rimessa in istruttoria per il calcolo dell'indennità di occupazione dell'immobile in comunione, dalla quale detrarre gli eventuali crediti della convenuta da portare in compensazione, veniva istruita con una consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza del
4.12.2024, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Con sentenza non definitiva n. 2310/2023, pubblicata in data 20.9.2023, in accoglimento della domanda di petizione ereditaria svolta dall'attore, è stato accertato che l'eredità di e di debba essere devoluta agli eredi secondo le regole della CP_2 Persona_3 successione legittima di cui agli artt. 565 ss. c.c., e che, pertanto, l'appartamento sito a
Brescia, in via Lamarmora n. 96, è di proprietà dell'attore e di Parte_1 CP_1
ella misura di 7/18 ciascuno.
[...]
Ebbene, il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è obbligato, agli effetti dell'art. 723 c. c., per il fatto oggettivo della gestione, a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede (nella specie, indipendentemente, quindi, dalla conoscenza della nullità dei testamenti), non trovando applicazione, in tal caso, gli artt. 535 e 1150 (cfr. Cass. civ. n.
2148/2014).
Nel caso di specie, i frutti che avrebbe il diritto di ricevere sono quelli Parte_1 derivanti dall'impossibilità di godere dell'appartamento di via Lamarmora del quale era comproprietario, in conseguenza dell'appropriazione dell'intero immobile da parte della zia, che aveva presentato sin dal 2006 una dichiarazione di successione in Italia in base alla quale ella, per testamento, risultava l'unica proprietaria dello stesso. Occorrerà far riferimento, in particolare, ai frutti civili, che “identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato” (cfr. Cass. civ. n. 39036/2021).
Si ritiene che la decorrenza dei frutti dovuti debba essere fissata alla data in cui la zia ha acquisito il possesso dell'appartamento ereditato, ossia al 7.4.2006, momento in cui ella ha presentato la dichiarazione di successione con riferimento all'immobile di via Lamarmora
4 (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto di citazione), così manifestando in modo inequivocabile, dopo l'apertura della successione dei genitori, la volontà di godere in via esclusiva ed effettiva del bene ereditato. Si ritiene che la somma sia dovuta solo fino alla fine del 2023, in quanto, durante il sopralluogo del 10.1.2024, la C.T.U., con riferimento a tale bene, ha evidenziato che “per renderlo abitabile e proporlo in locazione che le pareti debbano essere ritinteggiate e debba essere risolta l'origine della causa delle infiltrazioni
d'umidità nel servizio” (cfr. relazione peritale, pag. 7), con la conseguenza che, da tale momento in poi, sicuramente esso non risulta abitabile né locabile.
Quanto al calcolo del valore locativo dell'immobile, la C.T.U. ha accertato che l'abitazione in comunione, composta da ingresso, cucina, soggiorno, tinello, due camere, disimpegno e un servizio, e cantina pertinenziale al piano interrato, è posta al piano rialzato di un condominio realizzato nel 1955 dall'ente Istituto Autonomo Case Popolari
(per brevità e si presenta all'esterno in buono stato manutentivo, con facciate di Pt_2
recente ritinteggiate. Ella ha poi quantificato il canone di locazione sulla base dei valori minimi delle quotazioni OMI per le “abitazioni civili”, tenuto conto dei materiali di costruzione di valore modesto, dello stato di abbandono dell'immobile, dei vizi rilevati al suo interno (ampie macchie d'umidità nel bagno, originate da infiltrazioni provenienti dal piano superiore, pittura muraria chiazzata in tutti i locali, impianto elettrico obsoleto), e della presenza di una difformità catastale relativa alla chiusura del balcone indicato nella planimetria del 1955.
Ebbene, si ritiene che la C.T.U. abbia errato nell'applicare le quotazioni OMI per le
“abitazioni civili” in luogo di quelle per le “abitazioni di tipo economico”, dal momento che ella stessa, nel descrivere l'immobile, ha affermato che esso appartiene ad un condominio realizzato dall'Istituto Autonomo Case Popolari, che presenta le caratteristiche architettoniche e compositive originarie del periodo di costruzione per fabbricati di tipo economico popolare realizzati all'epoca con materiali e finiture di valore modesto;
inoltre, dalla documentazione relativa all'immobile, si evince che esso appartiene alla categoria catastale A/3, che comprende, appunto, le abitazioni di tipo economico.
Il Tribunale ritiene corretto applicare i valori minimi delle quotazioni suddette in considerazione dello stato di abbandono dell'immobile, dei vizi rilevati al suo interno dalla C.T.U. (ampie macchie d'umidità nel bagno, originate da infiltrazioni provenienti dal piano superiore, pittura muraria chiazzata in tutti i locali, impianto elettrico obsoleto), e della presenza di una difformità catastale relativa alla chiusura del balcone indicato nella planimetria del 1955.
5 Inoltre, entrambe le parti concordano sul fatto che la superficie da considerare ai fini del calcolo del valore locativo dell'immobile non sia quella lorda, ma quella netta/convenzionale, in ossequio al combinato disposto degli artt. 12 e 13 della legge
392/1978, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani, con la conseguenza che la superficie (lorda) di 80 metri quadrati conteggiata dalla C.T.U. dovrà essere ridotta, in applicazione dei criteri prescritti dalle norme citate, nella misura del 25% circa, sino ad arrivare ad una superficie netta/convenzionale di 60 metri quadrati.
Il calcolo del dovuto, con decorrenza dal 7.4.2006 sino al mese di marzo 2024 per quanto più sopra spiegato, si ottiene moltiplicando il numero di mensilità di ogni anno per i valori minimi delle quotazioni OMI per le abitazioni di tipo economico in euro, e per la superficie netta/convenzionale dell'appartamento di via Lamarmora, per un totale di €
66.894,00: la quota di 7/18 di tale ultimo importo, spettante all'attore, è pari ad €
26.014,33.
Da tale somma dovrà essere, infine, scomputata la quota dei 7/18 delle spese straordinarie sostenute in via esclusiva dalla convenuta per l'appartamento ricevuto in eredità, di spettanza dell'attore in proporzione alla propria quota ereditaria, pari ad € 406,84, mentre le spese di manutenzione ordinaria e relative alle utenze dell'appartamento rimangono a carico dell'unico coerede che ne ha goduto in via esclusiva: con valutazione immune da censure logiche e metodologiche, infatti, la C.T.U., dopo aver esaminato i prospetti dell'amministratore del in Controparte_3 CP_4 riferimento all'unità individuata nei prospetti dell'amministrazione condominiale come unità “21/Z21 app PR Kondi Helga” (forniti dal CTP di parte attrice, GN
, per l'esercizio ordinario 2019-2023, periodo in cui tale amministrazione è Per_8 subentrata all' , nonché i prospetti e le fatture forniti dalla difesa della convenuta, CP_5 prodotte anche dall'ufficio ha quantificato le spese addebitate a per la CP_5 CP_1 manutenzione straordinaria condominiale in € 1.046,15 complessivi, della quale la quota di 7/18 è pari, appunto, ad € 406,84.
La convenuta dovrà, quindi, essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di indennità per l'occupazione esclusiva dell'appartamento sito a Brescia, in via
Lamarmora n. 96, la somma di € 25.607,49, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 7.4.2006.
Non dovrà, invece, essere riconosciuta all'attore anche la rivalutazione monetaria in quanto si ritiene che l'indennità di occupazione in questa sede richiesta sia debito di valuta soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1277, comma 2, c.c., sicché la rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato
6 pagamento del credito, ulteriore rispetto a quello legato all'ordinaria fecondità del denaro, in applicazione dell'art. 1224 comma 2, c.c., prova che l'attore non ha dato.
La domanda della convenuta di porre a carico della comunione “le spese che si sono rese necessarie per ottenere dal Tribunale di Brescia l'ordinanza 14.1.2021 (vd.all.8) con la quale il Giudice ha ordinato la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione notificato in data 22.11.2021, tra gli altri da , è, invece, da rigettare in Parte_1
quanto nuova, perché formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, e indeterminata sia nel quantum che nel titolo.
Le spese di lite del presente giudizio debbono essere poste a carico della parte convenuta in base al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, per i procedimenti di valore indeterminabile di bassa complessità e con riconoscimento di due fasi decisionali, delle quali la seconda da liquidare, tuttavia, in base ai valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni residue affrontate dopo la pubblicazione della sentenza non definitiva.
La convenuta deve essere condannata altresì al rimborso, in favore della parte attrice, delle spese per la trascrizione della domanda giudiziale, pari ad € 294,00 (cfr. doc. A depositato nel fascicolo di parte attrice in data 11.2.2021), ma non di quelle per la trascrizione della sentenza non definitiva, non documentate.
Anche le spese di C.T.U., per il principio di soccombenza, debbono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:
1) CONDANNA la convenuta, a pagare, in favore dell'attore, CP_1 la somma di € 25.607,49, oltre interessi moratori ai sensi Parte_1 dell'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 7.4.2006, a titolo di indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile sito a Brescia, in via Lamarmora n. 96
(catastalmente identificato alla sezione NCT, foglio 203, particella 46, subalterno
21);
2) PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico della convenuta, CP_1
[...]
3) CONDANNA la convenuta, a rimborsare all'attore, CP_1 Parte_1 le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 9.069,00 per
[...]
7 compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 841,00 a titolo di esborsi.
Brescia, 21.6.2025
La Giudice
Claudia Gheri
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Claudia Gheri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 13127 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Francesco Onofri, che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
Nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Giacomo Lombardi, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
(come da udienza del 4.12.2024)
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza od eccezione sostanziale o procedurale disattesa, visto il contenuto della sentenza non definitiva
19/09/2023 n. 2310/2023:
1) ai sensi dell'art. 723 c.c. - fatto salvo il caso in cui il Tribunale ritenga di ordinare ex art. 263 c.p.c. a il formale rendiconto della gestione del bene in comunione CP_1
ereditaria da lei detenuto in via esclusiva - tenuto conto dei dati processuali acquisiti e visto in particolare il contenuto delle ammissioni della convenuta, dei documenti dalla stessa prodotti (ferme le contestazioni sul loro contenuto espresse in corso di causa) e viste infine le risultanze della CTU, condannare la convenuta al versamento a favore dell'attore, quale coerede, dei conguagli e dei rimborsi allo stesso dovuti, e comunque dei frutti civili pari al corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato, il tutto in proporzione alla sua quota ereditaria di 7/18, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
2) rigettare la domanda di accertamento di affermati debiti di a titolo di Parte_1
rimborso spese avanzata da parte convenuta, in quanto infondata.
Con condanna alla rifusione delle spese, diritti e onorari di lite relativi all'intero giudizio, compresa la fase anteriore alla sentenza non definitiva”;
Per parte convenuta: “In Via Principale: nulla oppone all'accoglimento della domanda avversaria nei limiti in cui la stessa risulterà ammissibile in seguito al provvedimento definitivo in ordine al riconoscimento nel nostro ordinamento dei provvedimenti giudiziali delle corti albanesi prodotte dall'attore – in particolare la sentenza n.10606/2008 del
Tribunale regionale di Tirana e la sentenza n.1003 del 15.2.2010 del Tribunale di Tirana.
Conseguentemente approvarsi il rendiconto come fino ad ora reso da e CP_1
conseguentemente dichiararsi tenuto al pagamento a favore della Parte_1
convenuta di somma pari alla quota (in citazione pretesa in misura di 7\18) che risulterà effettivamente di sua competenza. Riconoscersi indennità per il mancato godimento del bene, decorrente dalla data di notifica dell'atto di citazione, nei soli limiti di giustizia e considerando le osservazioni di avanzate nei confronti della Ctu CP_1 dell'arch. e di cui alla memoria 14\15.5.2024”. Per_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato rappresentava di essere figlio di Parte_1
deceduto il 30.4.2009, a sua volta figlio, insieme alla convenuta Per_2 CP_1
di e di comproprietari al 50% ciascuno di un appartamento Persona_3 CP_2
sito a Brescia, in via Lamarmora n. 96 (catastalmente identificato alla sezione NCT, foglio
203, particella 46, subalterno 21). L'attore aggiungeva che era deceduta in CP_2
data 8.4.2005 con un testamento in cui aveva nominato unica erede la figlia odierna CP_1 convenuta, pretermettendo l'altro figlio, (padre dell'odierno attore), incapace Per_2
di intendere e di volere al momento di instaurazione del giudizio e poi deceduto in corso di causa, al quale aveva lasciato solo la somma di € 2.000,00, e che anche il marito di deceduto il 5.7.2006, aveva lasciato, in base al suo CP_2 Persona_3
2 testamento, tutte le sue proprietà alla figlia e la sola somma di € 2.000,00 al figlio CP_1
Per_
pretermettendo i due figli ( e del figlio di primo letto Per_4 Persona_5
premorto al de cuius, precisando che, in forza di tali atti di ultima volontà, Per_6 CP_1
nel 2006, aveva presentato la dichiarazione di successione dei genitori in Italia e si
[...] era intestata in via esclusiva l'appartamento di via Lamarmora. L'attore proseguiva affermando che i due atti di ultima volontà dei genitori erano stati invalidati per pretermissione dell'erede interdetto giudizialmente, all'esito di un lungo percorso giudiziario, conclusosi con la sentenza n. 10606 del 9.12.2008 del Tribunale di Tirana, che aveva dichiarato la nullità del testamento di su domanda di e Persona_3 Per_4
con sentenza n. 1003 del 15.2.2010 emanata dallo stesso organo giudiziario, che aveva dichiarato la nullità del testamento di su domanda di CP_2 Parte_1
sentenze entrambe divenuta definitive, e che, quindi, costui aveva presentato in Italia due dichiarazioni di successione modificative di quella precedente, che attribuivano a lui, in quanto figlio del premorto e ad la quota di 7/18 dell'appartamento di Per_2 CP_1
Brescia, e a e (figli del premorto deceduto il Persona_5 Per_4 Persona_7
5.7.1987) la quota dei 2/18 del medesimo, ma che, il 16.7.2019, la zia aveva CP_1
presentato una nuova dichiarazione di successione diretta a ristabilire la situazione precedente, escludendo i tre nipoti dall'eredità, e aveva depositato un ricorso ex art. 702- bis c.p.c. per ottenere l'ordine di cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale svolta dallo stesso attore dinanzi al Tribunale di Brescia. L'attore concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, in ipotesi di opposizione della convenuta,
l'accertamento giudiziale dei requisiti per il riconoscimento delle sentenze albanesi sopra menzionate ai sensi dell'art. 67 della legge 218/1995, e, nel merito, l'accertamento della sua qualità di erede rispetto alla quota pari ai 7/18 dell'appartamento di via Lamarmora e la condanna della controparte al pagamento dell'indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile in proporzione alla quota di sua spettanza.
Si costituiva in giudizio per rappresentare, in via preliminare, la contrarietà CP_1 all'ordine pubblico delle sentenze albanesi prodotte in giudizio dalla controparte, e, nel merito, per dedurre di non aver mai abitato nell'appartamento di via Lamarmora, ma di aver, per converso, sostenuto in via esclusiva le spese di manutenzione ordinaria, quelle per le utenze e le spese condominiali.
La convenuta, quindi, concludeva come in epigrafe indicato.
Con sentenza non definitiva n. 2310/2023, pubblicata in data 20.9.2023, accertata l'efficacia, agli effetti del presente giudizio, delle sentenze emesse dal Tribunale di Tirana,
n. 10606/2008 e n. 1003/2010, e preso atto del fatto che l'eredità di e di CP_2
dovesse essere devoluta agli eredi secondo le regole della successione Persona_3
3 legittima di cui agli artt. 565 ss. c.c., in accoglimento della domanda di petizione ereditaria svolta dall'attore, veniva accertato che l'appartamento sito a Brescia, in via Lamarmora n.
96, era di proprietà dell'attore e di nella misura di 7/18 Parte_1 CP_1 ciascuno, con conseguente condanna della convenuta a restituire l'immobile controverso alla massa ereditaria.
La causa, rimessa in istruttoria per il calcolo dell'indennità di occupazione dell'immobile in comunione, dalla quale detrarre gli eventuali crediti della convenuta da portare in compensazione, veniva istruita con una consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza del
4.12.2024, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Con sentenza non definitiva n. 2310/2023, pubblicata in data 20.9.2023, in accoglimento della domanda di petizione ereditaria svolta dall'attore, è stato accertato che l'eredità di e di debba essere devoluta agli eredi secondo le regole della CP_2 Persona_3 successione legittima di cui agli artt. 565 ss. c.c., e che, pertanto, l'appartamento sito a
Brescia, in via Lamarmora n. 96, è di proprietà dell'attore e di Parte_1 CP_1
ella misura di 7/18 ciascuno.
[...]
Ebbene, il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è obbligato, agli effetti dell'art. 723 c. c., per il fatto oggettivo della gestione, a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede (nella specie, indipendentemente, quindi, dalla conoscenza della nullità dei testamenti), non trovando applicazione, in tal caso, gli artt. 535 e 1150 (cfr. Cass. civ. n.
2148/2014).
Nel caso di specie, i frutti che avrebbe il diritto di ricevere sono quelli Parte_1 derivanti dall'impossibilità di godere dell'appartamento di via Lamarmora del quale era comproprietario, in conseguenza dell'appropriazione dell'intero immobile da parte della zia, che aveva presentato sin dal 2006 una dichiarazione di successione in Italia in base alla quale ella, per testamento, risultava l'unica proprietaria dello stesso. Occorrerà far riferimento, in particolare, ai frutti civili, che “identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato” (cfr. Cass. civ. n. 39036/2021).
Si ritiene che la decorrenza dei frutti dovuti debba essere fissata alla data in cui la zia ha acquisito il possesso dell'appartamento ereditato, ossia al 7.4.2006, momento in cui ella ha presentato la dichiarazione di successione con riferimento all'immobile di via Lamarmora
4 (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto di citazione), così manifestando in modo inequivocabile, dopo l'apertura della successione dei genitori, la volontà di godere in via esclusiva ed effettiva del bene ereditato. Si ritiene che la somma sia dovuta solo fino alla fine del 2023, in quanto, durante il sopralluogo del 10.1.2024, la C.T.U., con riferimento a tale bene, ha evidenziato che “per renderlo abitabile e proporlo in locazione che le pareti debbano essere ritinteggiate e debba essere risolta l'origine della causa delle infiltrazioni
d'umidità nel servizio” (cfr. relazione peritale, pag. 7), con la conseguenza che, da tale momento in poi, sicuramente esso non risulta abitabile né locabile.
Quanto al calcolo del valore locativo dell'immobile, la C.T.U. ha accertato che l'abitazione in comunione, composta da ingresso, cucina, soggiorno, tinello, due camere, disimpegno e un servizio, e cantina pertinenziale al piano interrato, è posta al piano rialzato di un condominio realizzato nel 1955 dall'ente Istituto Autonomo Case Popolari
(per brevità e si presenta all'esterno in buono stato manutentivo, con facciate di Pt_2
recente ritinteggiate. Ella ha poi quantificato il canone di locazione sulla base dei valori minimi delle quotazioni OMI per le “abitazioni civili”, tenuto conto dei materiali di costruzione di valore modesto, dello stato di abbandono dell'immobile, dei vizi rilevati al suo interno (ampie macchie d'umidità nel bagno, originate da infiltrazioni provenienti dal piano superiore, pittura muraria chiazzata in tutti i locali, impianto elettrico obsoleto), e della presenza di una difformità catastale relativa alla chiusura del balcone indicato nella planimetria del 1955.
Ebbene, si ritiene che la C.T.U. abbia errato nell'applicare le quotazioni OMI per le
“abitazioni civili” in luogo di quelle per le “abitazioni di tipo economico”, dal momento che ella stessa, nel descrivere l'immobile, ha affermato che esso appartiene ad un condominio realizzato dall'Istituto Autonomo Case Popolari, che presenta le caratteristiche architettoniche e compositive originarie del periodo di costruzione per fabbricati di tipo economico popolare realizzati all'epoca con materiali e finiture di valore modesto;
inoltre, dalla documentazione relativa all'immobile, si evince che esso appartiene alla categoria catastale A/3, che comprende, appunto, le abitazioni di tipo economico.
Il Tribunale ritiene corretto applicare i valori minimi delle quotazioni suddette in considerazione dello stato di abbandono dell'immobile, dei vizi rilevati al suo interno dalla C.T.U. (ampie macchie d'umidità nel bagno, originate da infiltrazioni provenienti dal piano superiore, pittura muraria chiazzata in tutti i locali, impianto elettrico obsoleto), e della presenza di una difformità catastale relativa alla chiusura del balcone indicato nella planimetria del 1955.
5 Inoltre, entrambe le parti concordano sul fatto che la superficie da considerare ai fini del calcolo del valore locativo dell'immobile non sia quella lorda, ma quella netta/convenzionale, in ossequio al combinato disposto degli artt. 12 e 13 della legge
392/1978, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani, con la conseguenza che la superficie (lorda) di 80 metri quadrati conteggiata dalla C.T.U. dovrà essere ridotta, in applicazione dei criteri prescritti dalle norme citate, nella misura del 25% circa, sino ad arrivare ad una superficie netta/convenzionale di 60 metri quadrati.
Il calcolo del dovuto, con decorrenza dal 7.4.2006 sino al mese di marzo 2024 per quanto più sopra spiegato, si ottiene moltiplicando il numero di mensilità di ogni anno per i valori minimi delle quotazioni OMI per le abitazioni di tipo economico in euro, e per la superficie netta/convenzionale dell'appartamento di via Lamarmora, per un totale di €
66.894,00: la quota di 7/18 di tale ultimo importo, spettante all'attore, è pari ad €
26.014,33.
Da tale somma dovrà essere, infine, scomputata la quota dei 7/18 delle spese straordinarie sostenute in via esclusiva dalla convenuta per l'appartamento ricevuto in eredità, di spettanza dell'attore in proporzione alla propria quota ereditaria, pari ad € 406,84, mentre le spese di manutenzione ordinaria e relative alle utenze dell'appartamento rimangono a carico dell'unico coerede che ne ha goduto in via esclusiva: con valutazione immune da censure logiche e metodologiche, infatti, la C.T.U., dopo aver esaminato i prospetti dell'amministratore del in Controparte_3 CP_4 riferimento all'unità individuata nei prospetti dell'amministrazione condominiale come unità “21/Z21 app PR Kondi Helga” (forniti dal CTP di parte attrice, GN
, per l'esercizio ordinario 2019-2023, periodo in cui tale amministrazione è Per_8 subentrata all' , nonché i prospetti e le fatture forniti dalla difesa della convenuta, CP_5 prodotte anche dall'ufficio ha quantificato le spese addebitate a per la CP_5 CP_1 manutenzione straordinaria condominiale in € 1.046,15 complessivi, della quale la quota di 7/18 è pari, appunto, ad € 406,84.
La convenuta dovrà, quindi, essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di indennità per l'occupazione esclusiva dell'appartamento sito a Brescia, in via
Lamarmora n. 96, la somma di € 25.607,49, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 7.4.2006.
Non dovrà, invece, essere riconosciuta all'attore anche la rivalutazione monetaria in quanto si ritiene che l'indennità di occupazione in questa sede richiesta sia debito di valuta soggetto al principio nominalistico di cui all'art. 1277, comma 2, c.c., sicché la rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato
6 pagamento del credito, ulteriore rispetto a quello legato all'ordinaria fecondità del denaro, in applicazione dell'art. 1224 comma 2, c.c., prova che l'attore non ha dato.
La domanda della convenuta di porre a carico della comunione “le spese che si sono rese necessarie per ottenere dal Tribunale di Brescia l'ordinanza 14.1.2021 (vd.all.8) con la quale il Giudice ha ordinato la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione notificato in data 22.11.2021, tra gli altri da , è, invece, da rigettare in Parte_1
quanto nuova, perché formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, e indeterminata sia nel quantum che nel titolo.
Le spese di lite del presente giudizio debbono essere poste a carico della parte convenuta in base al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, per i procedimenti di valore indeterminabile di bassa complessità e con riconoscimento di due fasi decisionali, delle quali la seconda da liquidare, tuttavia, in base ai valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni residue affrontate dopo la pubblicazione della sentenza non definitiva.
La convenuta deve essere condannata altresì al rimborso, in favore della parte attrice, delle spese per la trascrizione della domanda giudiziale, pari ad € 294,00 (cfr. doc. A depositato nel fascicolo di parte attrice in data 11.2.2021), ma non di quelle per la trascrizione della sentenza non definitiva, non documentate.
Anche le spese di C.T.U., per il principio di soccombenza, debbono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:
1) CONDANNA la convenuta, a pagare, in favore dell'attore, CP_1 la somma di € 25.607,49, oltre interessi moratori ai sensi Parte_1 dell'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 7.4.2006, a titolo di indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile sito a Brescia, in via Lamarmora n. 96
(catastalmente identificato alla sezione NCT, foglio 203, particella 46, subalterno
21);
2) PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico della convenuta, CP_1
[...]
3) CONDANNA la convenuta, a rimborsare all'attore, CP_1 Parte_1 le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 9.069,00 per
[...]
7 compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 841,00 a titolo di esborsi.
Brescia, 21.6.2025
La Giudice
Claudia Gheri
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