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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/10/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa IA OR, in sostituzione dell'udienza del 3 ottobre 2025 mediante il deposito di note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3591/2024 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Minissale per procura in atti,
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 15 dicembre 2024 , premesso di essere un Parte_1
docente a tempo determinato inserito nelle Graduatorie Provinciali delle Supplenze di Reggio
Calabria per il biennio 2024/2026, di aver lavorato durante l'anno scolastico 2024/25 alle dipendenze del in qualità di docente con contratto a tempo determinato e di non aver Controparte_1 percepito la somma di 500,00 euro annui di cui all'art. 1, comma, 121 L. n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento del contributo alla formazione di parte CP_1
ricorrente. Nella resistenza dell'amministrazione convenuta, la causa, istruita in via documentale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, L. 107/2015, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 572, L. 207/2024 (legge di bilancio per il 2025) prevede la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo, nonché dei docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile e che i D.P.C.M. emanati per l'attuazione, nel confermare un tanto, hanno precisato che la somma di cui alla Carta verrà erogata ai docenti “sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2 DPCM 32313/15) e che tra la platea dei destinatari vi sono anche “i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297
e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (DPCM 28 novembre 2016).
Nella materia in esame è intervenuta la Corte di Giustizia Europea con la sentenza n.
450/2022, la quale ha statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata
nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine CP_1
di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
È stato quindi chiarito che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, essendo lo stesso finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali.
A tali conclusioni è, altresì, giunta la Corte di Cassazione, chiarendo che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”(v. Cass. n. 29961/2023). CP_1
La Corte di Cassazione aggiunge, altresì, che l'attribuzione della Carta è connessa ad una
“didattica annuale”, così come evincibile dai primi due commi dell'art. 4 L. 124/1999, trattandosi in entrambi i casi “di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certa”.
Ed invero, tenuto conto della finalità del beneficio, cioè quella di fornire durante l'intero anno scolastico uno strumento di formazione al docente, si reputa che il diritto al bonus debba riconoscersi anche a tutte le supplenze che siano equiparabili, sotto il profilo temporale e della continuità didattica,
agli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Contrariamente a quanto sostenuto dal , inoltre, con la pronuncia richiamata la Corte CP_1
di Cassazione non ha inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza c.d. breve o saltuaria, ma ha escluso “dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in
cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche”.
Sul punto, è di recente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea, che ha avuto modo di precisare che “nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo … possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, , C-270/22, Controparte_2
EU:C:2023:933, punto 68)”.
La CGUE ha aggiunto che “occorre stabilire se l'eventuale differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili possa essere giustificata da «ragioni oggettive»”, ma che, “anche supponendo che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale abbia effettivamente l'obiettivo di
sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua, occorre inoltre che la
differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, risponda a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego [v., in tal senso, sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 63], circostanza che spetta al giudice del rinvio
verificare. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente
a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo
indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed
equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo
determinato [sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41e giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 18 maggio 2022, Controparte_3 elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 46].”
La Corte ha, pertanto, concluso, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di
EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Per quanto attiene al momento in cui il diritto a fruire della Carta si estingue, si osserva che, potendo la stessa essere utilizzata nell'arco di un biennio, è necessario adattare la nozione di cessazione del servizio – al quale l'art. 3, comma 2, DPCM 28.11.2016 riconnette l'effetto estintivo del diritto – al personale precario, che, pur avendo accesso alla Carta ex art. 15 DL 69/2023, potrebbe non vedersi attribuita alcuna supplenza nell'anno successivo rispetto a quello nel quale è sorto il diritto al beneficio, pur mantenendosi all'interno del sistema scolastico.
Pertanto, se per i docenti di ruolo si avrà estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, l'effetto estintivo non si avrà all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito infatti che “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento,
provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno” (Cass. n. 29961/2023).
Con riferimento alla prescrizione, la Corte di Cassazione ha precisato che “l'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva
annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la
sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico” (v. Cass. n. 29961/2023).
Inoltre, è stato precisato che la carta docente “spetta, pur in assenza di domanda” ed indipendentemente dalla circostanza che il docente abbia anticipato la spesa, posto che “l'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una CP_1 sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.)” (Cass. n.
29961/2023).
Nella fattispecie, la domanda deve essere accolta con riferimento all'anno scolastico 2024/25 dal momento che parte ricorrente ha provato la permanenza all'interno del sistema scolastico e, correttamente, ha richiesto il pagamento della somma di 500,00 euro tramite la Carte Docente, per l'anno scolastico coinvolto e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata.
Si osserva infine che, a seguito di modifica introdotta con l'art. 1, comma 572, L. 207/2024
(legge di bilancio per il 2025), l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non prevede più il riconoscimento della Carta elettronica per un “importo nominale di euro 500”, ma soltanto “fino ad euro 500”, rimettendo l'individuazione annuale di detto importo ad un decreto del Controparte_1
, di concerto con il finanze, sulla base del numero dei
[...] Controparte_4
docenti aventi diritto al beneficio e delle risorse di cui al comma 123.
Tale previsione tuttavia non ha valenza retroattiva e non può avere riguardo all'anno scolastico de quo, essendo entrata in vigore in data 1/1/2025, tenuto conto del fatto che il diritto alla carta docente sorge al momento dell'assegnazione dell'incarico di docenza.
In conclusione, nella fattispecie le supplenze possono essere ricondotte alle ipotesi di cui alla predetta disposizione, dal momento che parte ricorrente ha dato prova di aver avuto contratto di lavoro a tempo determinato, depositato unitamente all'atto introduttivo e stipulato con il
[...]
, che, al contrario, non ha allegato, né provato, l'esistenza di ragioni Controparte_1
oggettive giustificanti un differente trattamento rispetto ai docenti di ruolo, se non legate alla mera durata del rapporto di lavoro.
Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per l' anno scolastico di servizio svolto in virtù del contratto a tempo determinato intercorso tra le parti, indicato in ricorso e documentato, il va quindi condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire al CP_1
ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione del valore e della limitata attività svolta, in 321,00 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015, per l'anno scolastico 2024/25 e condanna il Controparte_1 all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento tramite la Carta
Docente;
2) condanna l'amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in 321,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Palmi, 15/10/2025 Il Giudice del lavoro
IA OR