CA
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3139 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
TURCO dr. Vincenzo - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 8 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2028 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, con l'Avv. Giorgio Verrecchia Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Giovanna Cavallaro Controparte_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 533/2024 del 5.6.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Affinché l'adita Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro provveda, previa sospensione dell'esecuzione, all'integrale riforma della sentenza della sentenza del
Tribunale di Cassino, sezione Lavoro, n. 533/2024 accertando e dichiarando la non fondatezza della domanda, anche per l'assenza del requisito della prevalenza delle mansioni svolte, e per l'effetto respinga le richieste tutte della sig.ra perché Controparte_1 inammissibili e/o infondate per quanto eccepito nelle motivazioni del presente gravame;
con vittoria delle spese
1 di lite e compensi di avvocato del doppio grado di giudizio. In subordine, nella denegata ipotesi in cui questo giudice ritenga di confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui riconosce lo svolgimento di mansioni superiori, si chiede di rideterminare la somma riconosciuta a titolo di differenze retributive per le motivazioni sopra esposte.”; per l'appellata: “- In via preliminare e pregiudiziale : dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dal , e per l'effetto confermare integralmente Parte_1
l'impugnata Sentenza del Tribunale di Cassino, in Funzione di Giudice del Lavoro, 533/2024 del 105.06.2024; nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di inammissibilità, - rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte di cui al presente atto;
- In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Salvo ogni altro diritto.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
aveva evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Cassino il Controparte_1 [...]
esponendo: Parte_1
- di avere lavorato alle dipendenze dell'Ente dal 1.5.2000 come funzionario di categoria
D del CCNL Regioni e Autonomie Locali, profilo di responsabile specialista in attività amministrative;
- di avere avuto conferita la posizione organizzativa di tipo “A” dal 1.9.2003 sino al
2010;
- di avere di fatto disimpegnato compiti dirigenziali ex art. 107, comma terzo del D.Lgs.
n. 267/2000, fra l'altro dirigendo, coordinando ed organizzando dieci uffici del terzo
Settore con elevato grado di autonomia e senza direttive del dirigente, gestendone i procedimenti, dirigendo ed organizzandone il personale, assumendo i relativi impegni di spesa senza limiti di importo;
- che con determina del 23.11.2010 le sue attribuzioni erano state circoscritte, dandosi però atto che fino a quel momento la ricorrente aveva svolto mansioni dirigenziali.
Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2126 c.c., aveva chiesto, pertanto, la condanna del al pagamento in proprio favore delle differenze Pt_1 maturate fra il 16.7.2005 e il 31.12.2010 quantificate in euro 168.823,51 oltre accessori.
Il si era costituito per resistere al ricorso, argomentando in ordine alla Parte_1 sua infondatezza sia nell'an che nel quantum. In particolare, aveva ricondotto l'attività svolta
2 dalla ricorrente nell'alveo di quelle tipiche del funzionario titolare di P.O. (e della corrispondente retribuzione di posizione); che il richiamo degli organi comunali all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 doveva ritenersi mera clausola di stile;
che la ricorrente era assoggettata al potere di controllo e disciplinare del superiore;
che i conteggi non erano corredati dalla produzione dei prospetti paga.
Il Tribunale di Cassino ha accolto il ricorso, in sintesi così motivando:
- ha preliminarmente escluso che l'espletamento dell'attività della fosse CP_1 avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente comunale o fosse frutto di fraudolenta collusione;
- ha osservato che era stata istituita la correlativa posizione dirigenziale nella pianta organica, sicché l'ente aveva favorevolmente valutato la rilevanza dell'ufficio di fatto ricoperto, a nulla rilevando l'assenza di una procedura concorsuale così come la mancanza di una nomina formale ovvero della previa fissazione di obiettivi;
- ha poi ricordato le declaratorie contrattuali della qualifica di appartenenza, inclusa la
P.O. di tipo “A” e i compiti della dirigenza degli Enti Locali come descritti dall'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- ha ritenuto la documentazione allegata al ricorso come idonea a dimostrare che alla ricorrente erano state attribuite in blocco, senza fissazione di limiti di spesa o di indirizzi specifici (adombrati solo a partire dalla fine del 2010), funzioni grandemente eccedenti i contenuti della posizione organizzativa, con espresso riferimento al ridetto art. 107 e anche in relazione ad atti a rilevanza esterna, ove la firmava CP_1 quale “responsabile del settore”;
- ha valutato che tale “delega in bianco”, definita addirittura contra legem sia stata oggetto di dichiarazioni formali dell'Ente, come la determina del 23.11.2010 del dirigente del terzo Settore che ne aveva rideterminato le attribuzioni, nonché
l'attestazione del Sindaco prot. 735/GAB del 16.7.2010;
- ha ricordato che giusta l'art. 109, comma secondo, del D.Lgs. n. 267/2000 solo nei
Comuni privi di personale dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o servizi;
e che l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs.
n. 165/2001 consente la delega da parte dei dirigenti solo di alcune delle competenze dirigenziali, con atto scritto e motivato e per un periodo determinato;
- ha riconosciuto le differenze retributive richieste, in quanto non specificamente contestate dal espungendo il cumulo di interessi e rivalutazione atteso il Pt_1
3 divieto di cui all'art. 22 della l.n. 724/1994, a ciò non ostando la mancata produzione dei prospetti paga che sono nella piena disponibilità del datore di lavoro.
Conclusivamente, il Tribunale ha statuito come segue: “− accerta e dichiara che la ricorrente ha svolto di fatto funzioni dirigenziali alle dipendenze del dal Pt_1 Parte_1 settembre 2003 al dicembre 2010; − accerta e dichiara che la ricorrente è creditrice nei confronti del della somma complessiva di euro 168.823,51 a titolo di Parte_1 differenze retributive maturate per lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali dal luglio
2005 al dicembre 2010; − per l'effetto, condanna il a corrispondere alla Parte_1 ricorrente la somma di euro 168.823,51, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
− condanna il al pagamento Parte_1 delle spese di giudizio in favore del difensore antistatario della ricorrente, che liquida in euro
8.590,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA,
IVA, rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro 379,50.”.
Il ha appellato la sentenza. . Parte_1 Controparte_2
Con ordinanza 11.9.2024, questo Collegio ha respinto la richiesta del di Pt_1 sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata, sia in ragione del mancato inizio dell'esecuzione, sia in ragione dell'assenza di prova del requisito del “gravissimo danno”.
Infine, all'odierna udienza, alla presenza dei difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi scritti e alle rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di appello il deduce “illogicità manifesta ed erroneità della Pt_1 sentenza nella parte in cui riconosce che la ricorrente ha svolto mansioni superiori”:
l'appellante ricorda che l'incarico di posizione organizzativa di tipo “A” posseduto dalla ricorrente richiede “l'assunzione diretta di elevate responsabilità di prodotto e di risultato” e
“lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa” (cfr. art. 8 CCNL
31 marzo 1999): a queste caratteristiche, e non a vere e proprie mansioni dirigenziali, sarebbe riconducibile l'attività della . CP_1
Il Tribunale ha vagliato la documentazione allegata al ricorso (riconducendola ai compiti del dirigente come descritti nell'art. 107 del T.U.E.L.) nel seguente passaggio oggetto di gravame: «autonoma adozione, nel quadro delle linee di indirizzo e gestionali degli organi di
4 governo dell'ente e nei limiti delle risorse stanziate dalla Regione o assegnate con provvedimento sindacale sulla base delle previsioni di bilancio, dei seguenti atti e provvedimenti: a) liquidazione di contributi a gestori di servizi pubblici locali, con correlativa imputazione di spese (provvedimento del 26.2.2010 sub doc. 12); b) approvazione dell'integrazione contrattuale dei corrispettivi in favore dei gestori di servizi pubblici locali
(provvedimenti del 22.3.2010 sub doc. 13 e doc. 17); c) impegni di spesa su fondi stanziati dalla Regione, per il finanziamento di progetti di pubblico interesse (provvedimento di impegno di spesa del 2.8.2010 per il finanziamento del progetto “SEAN servizi per gli anziani” sub doc. 14); d) liquidazione di corrispettivi a ditte fornitrici con correlativa imputazione di spese (provvedimento del 29.4.2010 sub doc. 15, del 31.3.2010 sub doc. 16, e del 25.11.2010 sub doc. 18). Tutti gli atti menzionati recano esclusivamente la firma della ricorrente quale “responsabile del settore”. È inoltre documentata l'adozione di provvedimenti a rilevanza esterna di natura autorizzatoria, concessoria, inibitoria, di autotutela, tutti sottoscritti dalla sola ricorrente quale “dirigente capo servizio”: a) rilascio di autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico o diniego della stessa (provvedimenti sub docc. 19, 21, 45, 40, 54); b) rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività commerciali, per spettacoli viaggianti, per apertura di grandi e medie strutture di vendita
(provvedimenti sub docc. 20, 24, 25, 27, 31, 33, 55, 56, sempre sottoscritti quale dirigente capo servizio); c) concessione di posteggi per attività commerciali (provvedimenti sub docc.
28, 29, 34, 35, 36, 46, 57); d) rilascio di autorizzazioni ex art. 68 T.U.L.P.S. per lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni temporanee (provvedimenti sub docc. 47, 48; 51);
e) adozione di misure interdittive ex art. 17-ter, comma 3, T.U.L.P.S. (provvedimento di chiusura attività del 29.1.2009 sub doc. 53); f) autorizzazione per l'installazione di apparecchi da gioco (provvedimenti sub docc. 11, 49 e 50); g) annullamento in autotutela di precedenti autorizzazioni (provvedimento sub doc. 42). A tale attività a rilevanza esterna si aggiunge quella di autonomo coordinamento di dieci uffici facenti capo al Servizio Attività
Produttive, 3° Settore dell'Ente (Uffici Uma, Commercio Fisso, Commercio Ambulante,
Mercato, Esercizi Pubblici, Artigianato, Trasporto Pubblico, SUAP, Attività di Polizia
Amm.va) e di organizzazione in piena autonomia delle risorse umane assegnate al tale
Settore e della relativa attività, come da attestazione del Sindaco sopra citata». Ad avviso dell'appellante, si tratta di pochi atti in cui la sottoscrive come “Responsabile del CP_1 settore” e che rientrerebbero nella titolarità della ridetta P.O.: in detti atti vengono sì date autorizzazioni (ad es. per l'occupazione di suolo pubblico) ma senza attività istruttoria;
e
5 sono presenti anche provvedimenti del dirigente o del segretario generale;
vi è poi l'annullamento di una autorizzazione “nella quale la non esercita alcun potere CP_1 discrezionale” (sic).
Mancherebbe il riscontro della “diretta ed esclusiva responsabilità in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di gestione”.
Viene richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2020: «la posizione organizzativa, (è, ndr) creata per sottrazione dalle funzioni dirigenziali, cui si fanno risalire ancor più pregnanti compiti strategici e di coordinamento»: i dirigenti, spiega il giudice delle leggi, sono quelli che hanno relazioni dirette con i dirigenti generali e gli organi politici. Tutti aspetti che la ricorrente non avrebbe lumeggiato né dimostrato, soprattutto in termini di pienezza e prevalenza.
Con un secondo motivo di appello si deduce “erroneità della sentenza nella valutazione della valenza degli atti del ”: è contestata la riconosciuta valenza Parte_1 confessoria del documento all. 58 al ricorso, rilasciato dal Sindaco pro tempore con prot. n.
735/GAB del 16.7.2010, in cui egli dichiara che la ha svolto mansioni CP_1 dirigenziali e coordinato l'attività di 10 uffici (su 15 totali). Ciò in quanto si tratterebbe di un atto interno, non preceduto dall'istruttoria degli Uffici e proveniente da un soggetto, il
Sindaco, che non ha poteri di gestione del personale e dunque non ha cognizione della loro specifica attività; e sarebbe, anche, un atto politico, come comproverebbe il protocollo del
Gabinetto e l'assenza di destinatari e di previe richieste.
Parimenti priva di significato confessorio, sostiene l'appellante, è la determina dirigenziale n. 1883 del 23.11.2010 (all. 59) in cui il dirigente specifica la necessità che la operi seguendo le direttive da egli dettate, relazioni trimestralmente al dirigente CP_1 sulle questioni trattate, si confronti col dirigente affinché la indirizzi per la soluzione dei casi trattati: che si limita a precisare che il rinvio normativo all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 operato dalla precedente determina n. 60 del 22.1.2010 non era diretta ad assegnare compiti di natura dirigenziale ma solo a riconoscere un elevato grado di autonomia organizzativa, senza che possa inferirsi, da tale precisazione, che fino a quel momento la ricorrente avesse operato “da dirigente”: tanto ciò vero che lo stesso dirigente nel 2011 delegava le funzioni dirigenziali alla per il periodo delle proprie ferie. CP_1
Con un terzo motivo di appello si deduce “erroneità della sentenza nella parte in cui presume la prevalenza nello svolgimento delle mansioni superiori”, in senso contrario
6 deponendo l'esiguità degli atti depositati a comprova (55 per sette anni di attività), semmai da corroborare con la prova testimoniale.
I primi tre motivi di appello possono esaminarsi congiuntamente, in quanto tutti diretti a contestare l'accertamento che l'appellata ha svolto in prevalenza mansioni superiori di natura dirigenziale e la rilevanza, all'uopo, della documentazione allegata al ricorso.
Essi sono infondati.
In primo luogo non risulta contestato, se non con estrema genericità, il seguente passaggio della sentenza gravata: “sono state attribuite alla ricorrente, quale incaricata di posizione organizzativa, dallo stesso dirigente del settore, in blocco, senza fissazione di un limite agli impegni di spesa e senza alcuna indicazione degli indirizzi e alle direttive dirigenziali per l'esercizio delle funzioni conferite, non specificati nelle determine di conferimento e non adottati neppure successivamente, non essendovene riscontro nella produzione documentale di parte convenuta e non potendosi considerare tali i richiami del dirigente del settore in merito all'osservanza degli orari di servizio, all'obbligo delle timbrature mediante badge, alla giustificazione delle assenze”: pacifico che la P.O., come si legge nell'appello, è creata “per sottrazione dalle funzioni dirigenziali”, è infatti evidente che stride con questa impostazione una sottrazione totale, in blocco, senza rendicontazione e senza limiti dei compiti dirigenziali per affidarli ad una titolare di P.O.. E che l'attribuzione fosse appunto in blocco e senza limitazioni nemmeno di spesa emerge chiaramente dalla documentazione in atti né a circostanza è infirmata da documentazione di segno contrario.
Ed infatti la fu assegnataria, nel periodo oggetto di causa e in forza di plurime CP_1
Determine dirigenziali, di attribuzione di posizione organizzativa di tipo “A” (art. 8 CCNL del 31.02.1999) ma anche di poteri e compiti espressamente qualificati come dirigenziali mercé il rinvio al comma 3 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000: “…… ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 8, 9 e 10 del vigente CCNL……..Sig.ra ….di Controparte_1 conferire la piena responsabilità, i poteri ed i compiti di cui al comma 3 dell'art. 107 del
D.Lgs 267/2000, ivi compresi l'emanazione degli atti locali dei procedimenti di competenza e la gestione della quota P.E.G. di competenza da assegnarsi con separato provvedimento
……”. (All.ti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del fascicolo di primo grado).
Non è tanto e solo, dunque, l'attività di direzione amministrativa, che di per sé farebbe parte della P.O. di tipo “A” posseduta (“direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa…”, recita l'art. 8 del CCNL), bensì proprio l'autonomia rivestita nei confronti della stessa
7 dirigenza, quale esito dell'amplissima delega conferita. De resto nemmeno può essere invocato, nella fattispecie, l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale prevede che “i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati”: proprio perché tutte le competenze sono state oggetto di delega e non già solo alcune, senza esplicitazione alcuna delle ragioni di servizio, senza delimitazione ad un ambito temporale circoscritto.
Già solo questo basterebbe a dare sostegno istruttorio alle richieste della allora ricorrente, sol che si ponga mente al fatto che la coordinava dieci uffici dei quindici in cui si CP_1 articolava la struttura amministrativa dell' dotato di un proprio ruolo dirigenziale;
anche Pt_2 perché, sempre dal compendio documentale in atti (e si rinvia all'elenco dettagliato e valutato dal Tribunale di Cassino al punto 21 della pronuncia), emerge che quei compiti sono stati di fatto svolti con esercizio di ampia discrezionalità, con sottoscrizione dei provvedimenti finali a rilevanza esterna, senza che sia stato dimostrato che alla lavoratrice venissero impartite specifiche direttive ovvero venisse esercitato sulla sua attività il potere di coordinamento e controllo del diretto superiore.
Se dunque il dirigente è colui che, nell'ente locale, provvede alla gestione amministrativo- finanziaria con autonomi poteri di spesa, di organizzazione del personale, strumentali e di controllo e che attua obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi di governo, come prevede il più volte citato art. 107 T.U.E.L., pare difficile negare che l'attività della odierna appellata sia di natura dirigenziale. Sarebbe stato agevole, per l'ente appellante, produrre analoga documentazione dell'attività svolta, nello stesso periodo, dal dirigente di settore per lumeggiarne il diverso grado di autonomia e l'attività di direzione, indirizzo e controllo del dirigente nei confronti della quale gerarchicamente sottordinata: ma CP_1 questo non è stato fatto, se non per i richiami al rispetto degli orari, aspetto marginalissimo e non qualificante dell'attività di un dirigente di ente locale, come rilevato dallo stesso
Tribunale.
Del tutto recessiva l'argomentazione sulla quantità di documenti depositati, ben potendo la ricorrente limitarsi al deposito di quelli maggiormente significativi, senza oneri di completezza peraltro inesigibili a carico del lavoratore (mentre sarebbe meglio esigibile un tale onere a carico della P.A.).
8 Quanto al secondo motivo di appello, esso è teso a ridimensionare la portata probatoria e anzi confessoria dell'attestazione di svolgimento delle funzioni dirigenziali rilasciata dal
Sindaco del , Prot. n. 735/GAB del 16.7.2010 (All. 58 – fascicolo di Parte_1 primo grado) e della determinazione n. 1883 del 23.11.2010, a firma del Segretario Generale dirigente del 3° Settore Programmazione Finanziaria (All. 59 – fascicolo di primo grado) attestante la non conformità alla legge e all'ordinamento vigente dei plurimi rinnovi di conferimento delle funzioni dirigenziali (art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000) alla sig.ra Controparte_1
Provenendo dal legale rappresentante dell'appellante, è invece proprio confessoria la dichiarazione che la “pur essendo alle dipendenze del Dirigente del 3° Settore CP_1 del Comune, ha di fatto svolto e svolge funzioni dirigenziali nella predisposizione di tutte le procedure inerenti il servizio svolto, incluso lo svolgimento di funzioni dirigenziali vicarie”… “…per ragioni legate alle attuale organigramma dell'Ente, il suddetto Funzionario ai fini dell'organizzazione del servizio di appartenenza, ha sempre organizzato il lavoro e il personale assegnatoLe in piena autonomia, predisponendo e sottoscrivendo proposte di
Giunta Municipale, determine, autorizzazioni, licenze, DIE, ordini di servizio, permessi ferie…”.
L'assenza di istruttoria interna nulla toglie alla valenza di riconoscimento da parte del legale rappresentante dei presupposti in fatto della domanda dell'odierna appellata;
ardua e suggestiva, poi, l'impresa difensiva dell'Ente di sconfessare il proprio legale rappresentante pro tempore definendo la dichiarazione, contemporaneamente, un “atto interno” (in contrasto con la presenza di un protocollo) e un “atto politico” (in contrasto con il carattere pretesamente interno e in contrasto con il contenuto di dichiarazione di scienza).
Estremamente significativo sul piano probatorio, se non proprio confessorio (vista la provenienza da soggetto diverso) è poi l'altra dichiarazione, la determinazione n. 1883 del
23.11.2010, a firma del Segretario Generale - Dirigente del 3° Settore Programmazione
Finanziaria che espressamente così precisa: “l'affidamento ai titolari di P.O., funzionari inquadrati nella categoria 'D', di funzioni dirigenziali (art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000) non risulta essere conforme alla legge e compatibile con l'ordinamento vigente e, di conseguenza, si ritiene quindi necessario rideterminare l'attribuzione, alla sig.ra della Controparte_1 responsabilità dei procedimenti delle diverse attività amministrative, facenti capo al suo servizio, ferma restando la titolarità della funzione stessa all'organo delegante”: la quale
9 attesta che fino a quel momento l'ampiezza dei poteri della eccedeva CP_1 grandemente quella di un semplice funzionario, sia pure titolare di posizione organizzativa.
Solo dopo la determina in questione vi è, pertanto, la dimostrazione dell'esistenza di limiti alla delega di attività alla funzionaria, con riferimento: alle “direttive che saranno rese note dal sottoscritto in relazione alle specificità delle materie trattate”, al confronto con il dirigente per i necessari indirizzi in “casi che dovessero presentare aspetti di particolare rilevanza o assumessero connotazioni di specialità o originalità”, all'obbligo di relazionare trimestralmente al dirigente sulle questioni trattate, sugli atti formali adottati e le decisioni assunte, al limite massimo agli impegni di spesa.
Dalla previgente delega in blocco del poteri, delle responsabilità e dei compiti di cui si è detto, in assenza di elementi di segno contrario, è anche possibile desumere, quantomeno presuntivamente, che detti compiti siano stati svolti in modo continuativo e prevalente
Con un quarto motivo di appello si deduce “erroneità della sentenza nel ritenere i conteggi non contestati e nella attribuzione dell'onere di produzione dei prospetti paga in capo alla parte resistente”.
Il passaggio gravato della sentenza è il seguente: «I conteggi non sono stati specificamente contestati dalla parte convenuta, la quale si è limitata ad eccepire la mancata produzione dei prospetti paga, e dunque per l'impossibilità di verificare l'esatta corrispondenza delle somme indicate come percepite nei conteggi con quelle effettivamente erogate alla ricorrente dall'amministrazione. L'eccezione va disattesa, perché il dato relativo alle retribuzioni mensili percepite dalla ricorrente, ivi comprese eventuali indennità erogate per la posizione organizzativa, rientra nella sfera di conoscibilità e disponibilità del datore di lavoro, che dunque non può ritenersi dispensato dall'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115
c.p.c. Si ricorda che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.».
10 Sul punto l'appellante chiede di ritenere la domanda di condanna da respingere in quanto indeterminata ed invita a considerare che:
- il datore di lavoro non ha l'obbligo di conservare le buste paga per oltre dieci anni dalla loro registrazione;
- la D'GO ben avrebbe potuto e dovuto depositare le buste paga per quantificare i vantati crediti;
- il non può essere onerato di produrre una documentazione suscettibile di Pt_1 essere usata contro sé stesso, poiché “nemo tenetur se detegere”;
- in ogni caso le buste paga erano acquisibili d'ufficio ex artt. 421 e 437 c.p.c., per accertare il percepito posto a base dei conteggi, tanto più in quanto trattasi di denaro pubblico;
- i prospetti paga hanno valenza probatoria di quanto il lavoratore ha ricevuto e dunque concorrono a dimostrare i fatti costitutivi del credito richiesto;
- il aveva contestato il titolo della pretesa e il giudice doveva verificare la Pt_1 correttezza della base normativa e contabile utilizzata per lo svolgimento dei conteggi;
- nei conteggi non vi è traccia della avvenuta sottrazione di emolumenti come PEO e
RIA goduti dalla ricorrente, così come dei periodi feriali, in cui le mansioni superiori non sono state svolte. Con Anche questo motivo è infondato. La domanda della gostino era a somma determinata e calcolava le differenze dovute previa sottrazione di un percepito dichiarato. A torto l'Amministrazione comunale aveva eccepito, con difesa reiterata in questo grado, che spettasse alla la produzione dei prospetti paga. La retribuzione goduta nel CP_1 periodo oggetto di causa è, all'evidenza, un dato di conoscenza comune delle due parti: era pertanto il Comune, per circoscrivere la condanna, a dover contestare nel dettaglio, e non già genericamente, i conteggi della lavoratrice opponendovi un diverso (ma preciso) ammontare del percepito, corroborato o meno da documentazione.
L'eccezione di pagamento di importi maggiori di quelli considerati nei conteggi, se formulata genericamente, deve ritenersi tamquam non esset. Tanto più che lo stesso Comune sconfessa (ancora una volta) se stesso allorché da un lato sostiene che le buste paga attesterebbero una retribuzione goduta più alta e dall'altro sostiene che non può essere onerato di produrre una documentazione suscettibile di essere usata contro sé stesso, poiché
“nemo tenetur se detegere”. Delle due l'una: o le buste specificherebbero l'eccezione di erroneità dei conteggi (e allora il avrebbe dovuto produrle o chiederne Pt_1
11 l'acquisizione) oppure la confuterebbero (e allora non si vede l'interesse a sollevare la questione).
Parimenti inapplicabile l'acquisizione d'ufficio di ulteriore documentazione ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., essendo noto che il giudice può ammettere d'ufficio ogni mezzo di prova, anche se le parti vi siano decadute (salvo il giuramento decisorio), ma col fine di ricercare la verità materiale e a integrare le prove già acquisite dalle parti, non per supplire a una carenza totale di prova.
Peraltro, va ricordato che le risultanze dei prospetti paga non sottoscritti dal lavoratore, per costante indirizzo giurisprudenziale, non consentono di ritenere raggiunta la prova del pagamento degli importi indicati in favore del lavoratore. Detta corrispondenza avrebbe potuto poi essere esclusa alla luce del principio secondo cui “non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza, financo delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulla busta paga” (Cass. 21913/2007).
Il tentativo di “specificare” in questo grado un'eccezione inammissibile per genericità
(come ove si fa riferimento alla mancata sottrazione di specifiche indennità godute: PEO e
RIA ovvero dei periodi di ferie) è, poi, tardivo.
Conclusivamente, l'appello è infondato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Deve, infine, darsi atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 21.7.2024 dal avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 533/2024 del 5.6.2024 Parte_1 nei confronti di così provvede: Controparte_1
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare l'appellata le spese di lite del grado, liquidate in euro
7.500,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge, da distrarsi;
12 - Dà atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 8.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
13