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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/09/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1101 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Walter Cipolloni (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Avezzano, alla via Garibaldi 195
- APPELLANTE -
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Luigi Ciaccia
(c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in , alla via C.F._2 CP_1
Michele Carusi 32
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Fiorella Rosati (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in , alla piazza C.F._4 CP_1
Regina Margherita 6
- APPELLATI –
1 Conclusioni: per l'appellante come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
28.1.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 9.4.2025; per l'appellato CP_1
come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 31.1.2025 e da note di
[...] trattazione scritta depositate in data 10.4.2025; per l'appellato Ing. come da note Controparte_2 di precisazione delle conclusioni depositate in data 1.2.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 10.4.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato agli appellati costituiti in data 8.7.2021, la società ha proposto appello avverso la sentenza n. 1/19 depositata in data 14.1.2019 e non Parte_1 notificata con cui il Giudice di Pace di Pescina ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal ed ha quindi revocato il decreto ingiuntivo n. 32/17 con cui era stato ingiunto Controparte_1
a detto ente il pagamento dell'importo di € 4.196,80 (oltre interessi e spese) a titolo di corrispettivo dovuto per l'attività professionale svolta dalla società odierna appellante in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico (segnatamente, l'elaborazione di uno studio geologico ed idrogeologico in forza di incarico conferito dall'ente locale nel 2011).
L'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza appellata e segnatamente: in via principale il rigetto dell'originaria opposizione a decreto ingiuntivo, con condanna dell'ente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata, l'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento con la condanna dell'ente al pagamento a titolo indennitario dell'importo ingiunto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
in via ulteriormente gradata, la condanna dell'Ing. ex art. 191 comma quarto T.U.E.L. al pagamento della somma ingiunta Controparte_2 ovvero della differenza tra questa e l'eventuale minor somma accertata come dovuta dall'ente; il tutto condanna alle spese del doppio grado.
2. Si è costituito il , chiedendo il rigetto del gravame e deducendo in particolare Controparte_1 che la domanda formulata in primo grado ex art. 2041 c.c. dalla società odierna appellante risulta inammissibile per le ragioni correttamente evidenziate nella sentenza impugnata, oltre che del tutto infondata stante l'assenza di qualsiasi rapporto, anche indiretto, tra l'ente e la società appellante.
3. Si è altresì costituito l'Ing. , chiedendo dichiararsi inammissibile o, comunque, Controparte_2 infondato nel merito il gravame, stanti la novità della domanda di condanna ex art. 191 comma quarto
T.U.E.L. svolta nei propri confronti e, comunque, l'assenza di qualsivoglia incarico da lui conferito nei confronti della società appellante (tale non potendo essere considerata la determina del 7.7.2011 invocata dalla società appellante).
2 4. Sentite le parti ed acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 22.12.2021 è stata autorizzata la produzione dei documenti di cui l'appellante aveva chiesto ordinarsi l'esibizione sin dal primo grado e che si erano successivamente resi disponibili a seguito di accoglimento dell'istanza di accesso agli atti da parte della RE AB (segnatamente: la domanda di autorizzazione unica del 7.7.2011, l'autorizzazione unica del 30.5.2013 e la relazione geologica allegata alla predetta domanda).
Sono stati altresì escussi i testi ammessi, previo accoglimento, sempre con la suindicata ordinanza, delle istanze di prova per testi rigettate in primo grado e reiterate in sede di gravame.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
5. L'appello risulta parzialmente fondato, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
6. A sostegno delle domande formulate l'appellante ha proposto due articolati motivi.
6.1 Con un primo motivo la società appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata dalla medesima società.
A sostegno di tale motivo la società ha dedotto che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, è ammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata nel processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Nel merito poi tale domanda, sempre secondo l'appellante, risulta fondata, avuto riguardo al fatto che
è stato l'ente appellato e non altri ad utilizzare la relazione predisposta dalla società appellante, così ottenendo la richiesta autorizzazione da parte della RE e così determinandosi il corrispondente depauperamento della società appellante nella misura del corrispettivo fatturato e non riscosso.
La società appellante ha altresì dedotto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto che l'incarico professionale le sarebbe stato conferito non dal ma dalla Controparte_1 società Celano Green Energy S.p.A., risultando una simile ricostruzione smentita dalla stessa domanda di autorizzazione unica presentata dall'ente appellato in data 7.7.2011 con allegata la relazione geologica ed idrogeologica elaborata dalla società appellante (a cui quindi non potrebbe essere stato conferito l'incarico da una società per azioni costituita anni dopo).
6.2. Con un secondo motivo la società appellante, sempre sul presupposto dell'avvenuta dimostrazione dell'intervenuto conferimento dell'incarico da parte dell'ente e non da parte altri soggetti, ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna svolta in via ulteriormente gradata nei confronti del Responsabile dell'area tecnica Ing. CP_2
ex art. 191 quarto comma T.U.E.L. (essendo stata tale domanda rigettata proprio sul
[...] presupposto del mancato conferimento di incarichi da parte dell'ente).
3 7. Così riassunti i motivi di appello deve in primo luogo escludersi che possa trovare accoglimento la domanda formulata in via principale dall'appellante, risultando dirimente evidenziare, al riguardo, come non sia stata specificamente contestata la mancata conclusione di un contratto scritto tra la società appellante e l'amministrazione appellata (contratto in ogni caso non prodotto in atti né in sede monitoria né nel corso del giudizio di opposizione, pure a fronte delle puntuali doglianze svolte sul punto da parte dell'amministrazione opponente).
Da tanto deriva, come noto, l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione di adempimento dell'obbligazione di fonte contrattuale formulata in via monitoria, non avendo il creditore opposto dimostrato l'esistenza di un valido titolo fonte dell'obbligazione azionata (cfr., ex multis, Cass., ord. n. 27910/18 in ordine alla necessità che il contratto rispetti, a pena di nullità insuscettibile di sanatoria, i requisiti di forma ad substantiam previsti dal R.d. 2440/1923).
8. Può invece trovare accoglimento la domanda subordinata formulata dall'appellante, in ragione della fondatezza del primo motivo di gravame.
8.1 Preliminarmente occorre evidenziare che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, risulta ammissibile la domanda svolta ex art. 2041 dall'odierna appellante in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo definito con la sentenza appellata.
Al riguardo il primo giudice ha premesso che tale domanda da parte del creditore opposto non è proponibile, salva l'ipotesi di proposizione di domande riconvenzionali da parte dell'opponente o, comunque, di introduzione da parte dell'opponente di un ulteriore tema di indagine che possa giustificare l'esame di una domanda ex art. 2041 c.c. proposta dall'opposto.
Sulla base di tali premesse il primo giudice ha quindi ritenuto l'inammissibilità della domanda di cui si discute in quanto l'ente originario opponente si sarebbe limitato a contrastare l'azione contrattuale spiegata in via monitoria sul presupposto dell'assenza di un contratto tra le parti ed in quanto non sarebbero comunque emersi, dalla documentazione prodotta, ulteriori temi di indagine sulla cui base esplorare ammissibilmente il profilo dell'ingiustificato arricchimento.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria ove le stesse trovino fondamento nel medesimo interesse posto a fondamento dell'originaria domanda (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 26727/24 relativa anche alla proposizione di una domanda ex art. 2041 c.c., con cui è stato peraltro sottolineato che l'introduzione in via monitoria del contenzioso non determina “alcuna cristallizzazione delle facoltà difensive in termini di formazione del thema decidendum, come se l'opposto le avesse esaurite nella fase monitoria” e che, conseguentemente, nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre domande che
“rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande
4 aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse”).
Inoltre, sempre con la pronunzia da ultimo menzionata, viene precisato che tali domande debbono essere formulate dall'opposto nella comparsa di risposta ovvero, se l'opponente si avvalga dello ius variandi posteriormente all'atto di opposizione, sino alla prima udienza e nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (profilo, quest'ultimo, non rilevante nel caso di specie essendo stata formulata la domanda in questione sin dalla costituzione in primo grado da parte dell'allora parte opposta).
Da tali premesse discendono l'ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. svolta in primo grado dall'odierna appellante e, conseguentemente, la riforma della sentenza appellata sul punto.
8.2 Ancora sotto il profilo dell'ammissibilità deve rilevarsi come non osti ad un esame nel merito di tale domanda neanche il requisito della c.d. sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento.
E' noto infatti che, in caso di obbligazioni assunte dagli enti locali non rientranti nello schema procedimentale di spesa, il rapporto insorge direttamente con l'amministratore che abbia consentito la prestazione, sicché l'azione ex art. 2041 c.c. non è utilmente esperibile per difetto della necessaria sussidiarietà (cfr., ex multis, Cass., ord. n. 12943/25).
La recente giurisprudenza di legittimità ha tuttavia anche chiarito che l'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore ex art. 191 comma quarto T.U.E.L. presuppone sì che la delibera dell'ente sia priva dell'impegno contabile, ma non può operare allorquando il contratto con l'ente locale sia a monte invalido per difetto di forma scritta e non possa quindi trovare applicazione il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalla predetta norma (cfr., Cass., ord.
n. 5480/24).
In tali ipotesi, sempre a mente della pronunzia da ultimo menzionata, il preteso creditore dell'ente potrà dunque ammissibilmente agire ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'ente stesso.
Ebbene considerato che, come detto, nella specie è pacifica l'assenza di un contratto scritto tra le parti, non può dubitarsi dell'inoperatività del suesposto meccanismo di sostituzione nel rapporto e della conseguente possibilità di coltivare l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente.
8.3 Nel merito la domanda svolta ex art. 2041 c.c. risulta suscettibile di accoglimento per i motivi di seguito esposti, con conseguente riforma della sentenza appellata sul punto.
Giova premettere che, come noto, la giurisprudenza di legittimità non richiede che sia dimostrato, a cura dell'attore in ingiustificato arricchimento, il riconoscimento dell'utilità da parte della pubblica amministrazione, dovendosi unicamente provare il fatto oggettivo dell'arricchimento (con proprio corrispondente depauperamento), con il solo limite dell'arricchimento c.d. imposto da eccepirsi e
5 provarsi a cura della pubblica amministrazione (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 10798/15, Cass., ord. n.
27753/24).
Tanto premesso, nella specie la documentazione acquisita consente di ritenere provato il fatto oggettivo dell'arricchimento, dovendosi in particolare evidenziare:
- che risultano prodotte la relazione geologica ed idrogeologica del 2011 e la nota integrativa alle osservazioni del Comitato V.I.A. del 2012, entrambe pacificamente riconducibili all'attività della
Parte_1
- che tali elaborati sono stati allegati alle istanze presentate alla competente RE per ottenere l'autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto (si vedano la domanda di autorizzazione unica rivolta dall'ente appellato alla competente RE in data 7.7.2011 con allegata relazione geologica ed idrogeologica, nonché l'autorizzazione regionale n. 202 del 2013 da cui si evince la trasmissione nel 2012 da parte dell'ente locale appellato anche della relazione c.d. integrativa);
- che da tale documentazione può ricavarsi l'acquisizione e l'utilizzazione da parte dell'ente appellato dell'attività svolta dalla società appellante;
- che non può ritenersi, in senso contrario, che ogni acquisizione ed utilizzazione di tale attività da parte dell'ente possa essere esclusa in ragione del fatto che la società Celano Green Energy S.p.A., destinataria dei finanziamenti per la realizzazione dell'impianto, abbia depositato presso il Comune appellato il progetto esecutivo dell'impianto con allegate le relazioni in esame;
- che sul punto risulta dirimente evidenziare che tale società è stata costituita solo in epoca successiva rispetto all'epoca (come sopra individuata) in cui l'ente ha acquisito ed utilizzato le relazioni in esame, come evincibile dalla delibera della Giunta comunale n. 179 del 2013 da cui si ricava come il concessionario sia stato individuato solo nel 2013 nella società Troiani & Ciarrocchi s.r.l., la quale ha quindi allo scopo costituito la società di progetto Celano Green Energy S.p.a.;
- che neanche può ritenersi, come pure dedotto dalle parti appellate, che le relazioni non siano state acquisite direttamente dall'ente ma facciano parte della progettazione definitiva per cui era stato incaricato l'Ing. il quale quindi, in buona sostanza, avrebbe a sua volta incaricato Persona_1 la società appellante per la predisposizione di tali relazioni (si veda, al riguardo, la nota prot. 14030 del 12.9.2017 prodotta dal;
CP_1
- che infatti, anche a voler prescindere dalla tempestività di una simile allegazione (come anche della produzione in data 16.2.2022, da parte di , dell'indice dei documenti presentati Controparte_2 alla RE AB), deve rilevarsi che le relazioni in atti recano chiari ed univoci riferimenti all'incarico direttamente ricevuto dal come committente e che il inviandole in tali CP_1 CP_1 termini alla RE, le ha fatte proprie, acquisendole ed utilizzandole (oltre a doversi sottolineare,
6 per altro verso, che non consta documentazione da cui evincere l'esatto oggetto dell'incarico che si deduce essere stato conferito al predetto ingegnere con determina n. 106/2011).
Ebbene sulla base di tali risultanze può ritenersi provato l'arricchimento, anche avuto riguardo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui per il riconoscimento dell'arricchimento non è richiesta l'effettiva realizzazione dell'opera in conformità al progetto, ma solo l'acquisizione e l'utilizzazione del progetto dalla pubblica amministrazione (cfr., Cass., sent. n.
11803/20, Cass., sent. n. 16820/13).
Deve poi e per altro verso escludersi, in quanto né puntualmente dedotto né comunque emerso, che nella specie sia configurabile un c.d. arricchimento imposto in ragione di possibili irregolarità o comunque inadeguatezze del progetto riconducibili a lacunosità od inesattezze delle relazioni in questione.
Venendo quindi al profilo del depauperamento deve rilevarsi che l'appellante ha chiesto, a titolo indennitario, la condanna al pagamento del medesimo importo ingiunto ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia (clausola, quest'ultima, che non può ritenersi di mero stile quando, come nella specie, sussista e persista una ragionevole incertezza sull'ammontare da liquidarsi;
cfr., ex multis,
Cass., ord. n. 35302/22).
Al riguardo giova premettere che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., sent. n.
7178/24, Cass., ord. n. 14670/19, Cass., sent. n. 19886/15), l'indennizzo può essere liquidato anche in via equitativa ed officiosa, ovviamente al netto della percentuale di guadagno compresa nel compenso pattuito o determinato sulla base della tariffa professionale, stante la non riconoscibilità anche di tale ulteriore percentuale a titolo indennitario.
Ciò posto, nel caso di specie non consta la produzione, da parte dell'appellante, di documentazione idonea a quantificare con esattezza la quota parte di utile da decurtare.
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali, tenuto conto delle spese ragionevolmente connesse all'effettuazione delle complesse indagini richieste per la redazione degli elaborati ed avuto riguardo alla necessità di ristorare anche il sacrificio di tempo impiegato, si stima equo ritenere che il depauperamento effettivo sia pari all'importo ingiunto per sorte, decurtato di una percentuale del 10% idonea a rappresentare una congrua percentuale di guadagno.
L'importo così determinato, pari ad € 3.777,12, deve essere quindi rivalutato all'attualità in €
4.626,97, avuto riguardo alla data del 6.12.2012 in cui può ritenersi consolidato l'arricchimento in capo all'ente (per essere stata prodotta in tale data da parte dell'ente medesimo alla competente
RE anche la relazione integrativa relativa alle osservazioni al Comitato V.I.A., come emergente dall'autorizzazione regionale n. 202 del 2013 in atti).
7 Detto importo deve essere altresì maggiorato degli interessi compensativi al saggio legale calcolati su tale importo prima devalutato al momento dell'arricchimento (come detto, 6.12.2012) e quindi via via rivalutato anno dopo anno.
La consolidata giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che il credito indennitario ex art. 2041
c.c., anche ove vantato nei confronti della pubblica amministrazione, deve essere liquidato all'attualità, dovendosi tenere conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta sino alla decisione, oltre che degli interessi legali maturati dalla data dell'arricchimento e, quindi, dal momento di completo espletamento della prestazione in favore dell'arricchito (cfr., Cass., ord. n.
35480/22, Cass., sent. n. 1889/13, Cass., sent. n. 7997/97).
Infine, dalla pubblicazione della sentenza, stante la trasformazione dell'obbligazione in obbligazione di valuta, matureranno gli ulteriori interessi al saggio legale sino al pagamento.
9. Dall'accoglimento, nei suesposti termini, della domanda subordinata formulata dall'appellante consegue l'assorbimento della domanda svolta, dal medesimo appellante, in via ulteriormente gradata.
Risulta quindi superflua l'approfondita disamina del secondo motivo di gravame, pur giovando richiamare sinteticamente al riguardo quanto già sopra esposto in ordine all'inoperatività del meccanismo di sostituzione disciplinato dall'art. 191 T.U.E.L. in caso di contratto nullo per difetto di forma scritta.
10. Ricorrono infine giustificati motivi – in particolare il rigetto della domanda principale svolta dall'appellante e l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, anche successivamente all'introduzione della lite, su più profili rilevanti nel presente giudizio – per compensare tra tutte le parti le spese di lite del doppio grado, oltre che della fase monitoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1101 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
e di e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado:
[...] Controparte_2
a) accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal
[...]
nei confronti di CP_1 Parte_1
b) revoca il decreto ingiuntivo n. 32/17 del Giudice di Pace di Pescina;
c) condanna il al pagamento di € 4.626,97 a titolo di indennizzo in favore di Controparte_1 [...]
oltre interessi al saggio legale sulla somma devalutata all'epoca dell'arricchimento (come Parte_1 indicata in parte motiva) e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza,
8 nonché oltre interessi al saggio legale sull'importo così determinato dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2. COMPENSA tra le parti le spese del doppio grado e del monitorio.
Così deciso in data 16.9.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1101 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Walter Cipolloni (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Avezzano, alla via Garibaldi 195
- APPELLANTE -
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Luigi Ciaccia
(c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in , alla via C.F._2 CP_1
Michele Carusi 32
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Fiorella Rosati (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in , alla piazza C.F._4 CP_1
Regina Margherita 6
- APPELLATI –
1 Conclusioni: per l'appellante come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
28.1.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 9.4.2025; per l'appellato CP_1
come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 31.1.2025 e da note di
[...] trattazione scritta depositate in data 10.4.2025; per l'appellato Ing. come da note Controparte_2 di precisazione delle conclusioni depositate in data 1.2.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 10.4.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato agli appellati costituiti in data 8.7.2021, la società ha proposto appello avverso la sentenza n. 1/19 depositata in data 14.1.2019 e non Parte_1 notificata con cui il Giudice di Pace di Pescina ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal ed ha quindi revocato il decreto ingiuntivo n. 32/17 con cui era stato ingiunto Controparte_1
a detto ente il pagamento dell'importo di € 4.196,80 (oltre interessi e spese) a titolo di corrispettivo dovuto per l'attività professionale svolta dalla società odierna appellante in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico (segnatamente, l'elaborazione di uno studio geologico ed idrogeologico in forza di incarico conferito dall'ente locale nel 2011).
L'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza appellata e segnatamente: in via principale il rigetto dell'originaria opposizione a decreto ingiuntivo, con condanna dell'ente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata, l'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento con la condanna dell'ente al pagamento a titolo indennitario dell'importo ingiunto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
in via ulteriormente gradata, la condanna dell'Ing. ex art. 191 comma quarto T.U.E.L. al pagamento della somma ingiunta Controparte_2 ovvero della differenza tra questa e l'eventuale minor somma accertata come dovuta dall'ente; il tutto condanna alle spese del doppio grado.
2. Si è costituito il , chiedendo il rigetto del gravame e deducendo in particolare Controparte_1 che la domanda formulata in primo grado ex art. 2041 c.c. dalla società odierna appellante risulta inammissibile per le ragioni correttamente evidenziate nella sentenza impugnata, oltre che del tutto infondata stante l'assenza di qualsiasi rapporto, anche indiretto, tra l'ente e la società appellante.
3. Si è altresì costituito l'Ing. , chiedendo dichiararsi inammissibile o, comunque, Controparte_2 infondato nel merito il gravame, stanti la novità della domanda di condanna ex art. 191 comma quarto
T.U.E.L. svolta nei propri confronti e, comunque, l'assenza di qualsivoglia incarico da lui conferito nei confronti della società appellante (tale non potendo essere considerata la determina del 7.7.2011 invocata dalla società appellante).
2 4. Sentite le parti ed acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 22.12.2021 è stata autorizzata la produzione dei documenti di cui l'appellante aveva chiesto ordinarsi l'esibizione sin dal primo grado e che si erano successivamente resi disponibili a seguito di accoglimento dell'istanza di accesso agli atti da parte della RE AB (segnatamente: la domanda di autorizzazione unica del 7.7.2011, l'autorizzazione unica del 30.5.2013 e la relazione geologica allegata alla predetta domanda).
Sono stati altresì escussi i testi ammessi, previo accoglimento, sempre con la suindicata ordinanza, delle istanze di prova per testi rigettate in primo grado e reiterate in sede di gravame.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
5. L'appello risulta parzialmente fondato, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
6. A sostegno delle domande formulate l'appellante ha proposto due articolati motivi.
6.1 Con un primo motivo la società appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata dalla medesima società.
A sostegno di tale motivo la società ha dedotto che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, è ammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata nel processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Nel merito poi tale domanda, sempre secondo l'appellante, risulta fondata, avuto riguardo al fatto che
è stato l'ente appellato e non altri ad utilizzare la relazione predisposta dalla società appellante, così ottenendo la richiesta autorizzazione da parte della RE e così determinandosi il corrispondente depauperamento della società appellante nella misura del corrispettivo fatturato e non riscosso.
La società appellante ha altresì dedotto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto che l'incarico professionale le sarebbe stato conferito non dal ma dalla Controparte_1 società Celano Green Energy S.p.A., risultando una simile ricostruzione smentita dalla stessa domanda di autorizzazione unica presentata dall'ente appellato in data 7.7.2011 con allegata la relazione geologica ed idrogeologica elaborata dalla società appellante (a cui quindi non potrebbe essere stato conferito l'incarico da una società per azioni costituita anni dopo).
6.2. Con un secondo motivo la società appellante, sempre sul presupposto dell'avvenuta dimostrazione dell'intervenuto conferimento dell'incarico da parte dell'ente e non da parte altri soggetti, ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna svolta in via ulteriormente gradata nei confronti del Responsabile dell'area tecnica Ing. CP_2
ex art. 191 quarto comma T.U.E.L. (essendo stata tale domanda rigettata proprio sul
[...] presupposto del mancato conferimento di incarichi da parte dell'ente).
3 7. Così riassunti i motivi di appello deve in primo luogo escludersi che possa trovare accoglimento la domanda formulata in via principale dall'appellante, risultando dirimente evidenziare, al riguardo, come non sia stata specificamente contestata la mancata conclusione di un contratto scritto tra la società appellante e l'amministrazione appellata (contratto in ogni caso non prodotto in atti né in sede monitoria né nel corso del giudizio di opposizione, pure a fronte delle puntuali doglianze svolte sul punto da parte dell'amministrazione opponente).
Da tanto deriva, come noto, l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione di adempimento dell'obbligazione di fonte contrattuale formulata in via monitoria, non avendo il creditore opposto dimostrato l'esistenza di un valido titolo fonte dell'obbligazione azionata (cfr., ex multis, Cass., ord. n. 27910/18 in ordine alla necessità che il contratto rispetti, a pena di nullità insuscettibile di sanatoria, i requisiti di forma ad substantiam previsti dal R.d. 2440/1923).
8. Può invece trovare accoglimento la domanda subordinata formulata dall'appellante, in ragione della fondatezza del primo motivo di gravame.
8.1 Preliminarmente occorre evidenziare che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, risulta ammissibile la domanda svolta ex art. 2041 dall'odierna appellante in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo definito con la sentenza appellata.
Al riguardo il primo giudice ha premesso che tale domanda da parte del creditore opposto non è proponibile, salva l'ipotesi di proposizione di domande riconvenzionali da parte dell'opponente o, comunque, di introduzione da parte dell'opponente di un ulteriore tema di indagine che possa giustificare l'esame di una domanda ex art. 2041 c.c. proposta dall'opposto.
Sulla base di tali premesse il primo giudice ha quindi ritenuto l'inammissibilità della domanda di cui si discute in quanto l'ente originario opponente si sarebbe limitato a contrastare l'azione contrattuale spiegata in via monitoria sul presupposto dell'assenza di un contratto tra le parti ed in quanto non sarebbero comunque emersi, dalla documentazione prodotta, ulteriori temi di indagine sulla cui base esplorare ammissibilmente il profilo dell'ingiustificato arricchimento.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria ove le stesse trovino fondamento nel medesimo interesse posto a fondamento dell'originaria domanda (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 26727/24 relativa anche alla proposizione di una domanda ex art. 2041 c.c., con cui è stato peraltro sottolineato che l'introduzione in via monitoria del contenzioso non determina “alcuna cristallizzazione delle facoltà difensive in termini di formazione del thema decidendum, come se l'opposto le avesse esaurite nella fase monitoria” e che, conseguentemente, nella comparsa di costituzione l'opposto è legittimato a proporre domande che
“rientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria, ovvero sono domande
4 aggiuntive/alternative, sovente collocate in posizione di subordine, ammissibili perché rapportate al medesimo interesse”).
Inoltre, sempre con la pronunzia da ultimo menzionata, viene precisato che tali domande debbono essere formulate dall'opposto nella comparsa di risposta ovvero, se l'opponente si avvalga dello ius variandi posteriormente all'atto di opposizione, sino alla prima udienza e nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (profilo, quest'ultimo, non rilevante nel caso di specie essendo stata formulata la domanda in questione sin dalla costituzione in primo grado da parte dell'allora parte opposta).
Da tali premesse discendono l'ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. svolta in primo grado dall'odierna appellante e, conseguentemente, la riforma della sentenza appellata sul punto.
8.2 Ancora sotto il profilo dell'ammissibilità deve rilevarsi come non osti ad un esame nel merito di tale domanda neanche il requisito della c.d. sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento.
E' noto infatti che, in caso di obbligazioni assunte dagli enti locali non rientranti nello schema procedimentale di spesa, il rapporto insorge direttamente con l'amministratore che abbia consentito la prestazione, sicché l'azione ex art. 2041 c.c. non è utilmente esperibile per difetto della necessaria sussidiarietà (cfr., ex multis, Cass., ord. n. 12943/25).
La recente giurisprudenza di legittimità ha tuttavia anche chiarito che l'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore ex art. 191 comma quarto T.U.E.L. presuppone sì che la delibera dell'ente sia priva dell'impegno contabile, ma non può operare allorquando il contratto con l'ente locale sia a monte invalido per difetto di forma scritta e non possa quindi trovare applicazione il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalla predetta norma (cfr., Cass., ord.
n. 5480/24).
In tali ipotesi, sempre a mente della pronunzia da ultimo menzionata, il preteso creditore dell'ente potrà dunque ammissibilmente agire ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'ente stesso.
Ebbene considerato che, come detto, nella specie è pacifica l'assenza di un contratto scritto tra le parti, non può dubitarsi dell'inoperatività del suesposto meccanismo di sostituzione nel rapporto e della conseguente possibilità di coltivare l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente.
8.3 Nel merito la domanda svolta ex art. 2041 c.c. risulta suscettibile di accoglimento per i motivi di seguito esposti, con conseguente riforma della sentenza appellata sul punto.
Giova premettere che, come noto, la giurisprudenza di legittimità non richiede che sia dimostrato, a cura dell'attore in ingiustificato arricchimento, il riconoscimento dell'utilità da parte della pubblica amministrazione, dovendosi unicamente provare il fatto oggettivo dell'arricchimento (con proprio corrispondente depauperamento), con il solo limite dell'arricchimento c.d. imposto da eccepirsi e
5 provarsi a cura della pubblica amministrazione (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 10798/15, Cass., ord. n.
27753/24).
Tanto premesso, nella specie la documentazione acquisita consente di ritenere provato il fatto oggettivo dell'arricchimento, dovendosi in particolare evidenziare:
- che risultano prodotte la relazione geologica ed idrogeologica del 2011 e la nota integrativa alle osservazioni del Comitato V.I.A. del 2012, entrambe pacificamente riconducibili all'attività della
Parte_1
- che tali elaborati sono stati allegati alle istanze presentate alla competente RE per ottenere l'autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto (si vedano la domanda di autorizzazione unica rivolta dall'ente appellato alla competente RE in data 7.7.2011 con allegata relazione geologica ed idrogeologica, nonché l'autorizzazione regionale n. 202 del 2013 da cui si evince la trasmissione nel 2012 da parte dell'ente locale appellato anche della relazione c.d. integrativa);
- che da tale documentazione può ricavarsi l'acquisizione e l'utilizzazione da parte dell'ente appellato dell'attività svolta dalla società appellante;
- che non può ritenersi, in senso contrario, che ogni acquisizione ed utilizzazione di tale attività da parte dell'ente possa essere esclusa in ragione del fatto che la società Celano Green Energy S.p.A., destinataria dei finanziamenti per la realizzazione dell'impianto, abbia depositato presso il Comune appellato il progetto esecutivo dell'impianto con allegate le relazioni in esame;
- che sul punto risulta dirimente evidenziare che tale società è stata costituita solo in epoca successiva rispetto all'epoca (come sopra individuata) in cui l'ente ha acquisito ed utilizzato le relazioni in esame, come evincibile dalla delibera della Giunta comunale n. 179 del 2013 da cui si ricava come il concessionario sia stato individuato solo nel 2013 nella società Troiani & Ciarrocchi s.r.l., la quale ha quindi allo scopo costituito la società di progetto Celano Green Energy S.p.a.;
- che neanche può ritenersi, come pure dedotto dalle parti appellate, che le relazioni non siano state acquisite direttamente dall'ente ma facciano parte della progettazione definitiva per cui era stato incaricato l'Ing. il quale quindi, in buona sostanza, avrebbe a sua volta incaricato Persona_1 la società appellante per la predisposizione di tali relazioni (si veda, al riguardo, la nota prot. 14030 del 12.9.2017 prodotta dal;
CP_1
- che infatti, anche a voler prescindere dalla tempestività di una simile allegazione (come anche della produzione in data 16.2.2022, da parte di , dell'indice dei documenti presentati Controparte_2 alla RE AB), deve rilevarsi che le relazioni in atti recano chiari ed univoci riferimenti all'incarico direttamente ricevuto dal come committente e che il inviandole in tali CP_1 CP_1 termini alla RE, le ha fatte proprie, acquisendole ed utilizzandole (oltre a doversi sottolineare,
6 per altro verso, che non consta documentazione da cui evincere l'esatto oggetto dell'incarico che si deduce essere stato conferito al predetto ingegnere con determina n. 106/2011).
Ebbene sulla base di tali risultanze può ritenersi provato l'arricchimento, anche avuto riguardo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui per il riconoscimento dell'arricchimento non è richiesta l'effettiva realizzazione dell'opera in conformità al progetto, ma solo l'acquisizione e l'utilizzazione del progetto dalla pubblica amministrazione (cfr., Cass., sent. n.
11803/20, Cass., sent. n. 16820/13).
Deve poi e per altro verso escludersi, in quanto né puntualmente dedotto né comunque emerso, che nella specie sia configurabile un c.d. arricchimento imposto in ragione di possibili irregolarità o comunque inadeguatezze del progetto riconducibili a lacunosità od inesattezze delle relazioni in questione.
Venendo quindi al profilo del depauperamento deve rilevarsi che l'appellante ha chiesto, a titolo indennitario, la condanna al pagamento del medesimo importo ingiunto ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia (clausola, quest'ultima, che non può ritenersi di mero stile quando, come nella specie, sussista e persista una ragionevole incertezza sull'ammontare da liquidarsi;
cfr., ex multis,
Cass., ord. n. 35302/22).
Al riguardo giova premettere che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., sent. n.
7178/24, Cass., ord. n. 14670/19, Cass., sent. n. 19886/15), l'indennizzo può essere liquidato anche in via equitativa ed officiosa, ovviamente al netto della percentuale di guadagno compresa nel compenso pattuito o determinato sulla base della tariffa professionale, stante la non riconoscibilità anche di tale ulteriore percentuale a titolo indennitario.
Ciò posto, nel caso di specie non consta la produzione, da parte dell'appellante, di documentazione idonea a quantificare con esattezza la quota parte di utile da decurtare.
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali, tenuto conto delle spese ragionevolmente connesse all'effettuazione delle complesse indagini richieste per la redazione degli elaborati ed avuto riguardo alla necessità di ristorare anche il sacrificio di tempo impiegato, si stima equo ritenere che il depauperamento effettivo sia pari all'importo ingiunto per sorte, decurtato di una percentuale del 10% idonea a rappresentare una congrua percentuale di guadagno.
L'importo così determinato, pari ad € 3.777,12, deve essere quindi rivalutato all'attualità in €
4.626,97, avuto riguardo alla data del 6.12.2012 in cui può ritenersi consolidato l'arricchimento in capo all'ente (per essere stata prodotta in tale data da parte dell'ente medesimo alla competente
RE anche la relazione integrativa relativa alle osservazioni al Comitato V.I.A., come emergente dall'autorizzazione regionale n. 202 del 2013 in atti).
7 Detto importo deve essere altresì maggiorato degli interessi compensativi al saggio legale calcolati su tale importo prima devalutato al momento dell'arricchimento (come detto, 6.12.2012) e quindi via via rivalutato anno dopo anno.
La consolidata giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che il credito indennitario ex art. 2041
c.c., anche ove vantato nei confronti della pubblica amministrazione, deve essere liquidato all'attualità, dovendosi tenere conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta sino alla decisione, oltre che degli interessi legali maturati dalla data dell'arricchimento e, quindi, dal momento di completo espletamento della prestazione in favore dell'arricchito (cfr., Cass., ord. n.
35480/22, Cass., sent. n. 1889/13, Cass., sent. n. 7997/97).
Infine, dalla pubblicazione della sentenza, stante la trasformazione dell'obbligazione in obbligazione di valuta, matureranno gli ulteriori interessi al saggio legale sino al pagamento.
9. Dall'accoglimento, nei suesposti termini, della domanda subordinata formulata dall'appellante consegue l'assorbimento della domanda svolta, dal medesimo appellante, in via ulteriormente gradata.
Risulta quindi superflua l'approfondita disamina del secondo motivo di gravame, pur giovando richiamare sinteticamente al riguardo quanto già sopra esposto in ordine all'inoperatività del meccanismo di sostituzione disciplinato dall'art. 191 T.U.E.L. in caso di contratto nullo per difetto di forma scritta.
10. Ricorrono infine giustificati motivi – in particolare il rigetto della domanda principale svolta dall'appellante e l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, anche successivamente all'introduzione della lite, su più profili rilevanti nel presente giudizio – per compensare tra tutte le parti le spese di lite del doppio grado, oltre che della fase monitoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1101 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 CP_1
e di e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado:
[...] Controparte_2
a) accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal
[...]
nei confronti di CP_1 Parte_1
b) revoca il decreto ingiuntivo n. 32/17 del Giudice di Pace di Pescina;
c) condanna il al pagamento di € 4.626,97 a titolo di indennizzo in favore di Controparte_1 [...]
oltre interessi al saggio legale sulla somma devalutata all'epoca dell'arricchimento (come Parte_1 indicata in parte motiva) e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza,
8 nonché oltre interessi al saggio legale sull'importo così determinato dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2. COMPENSA tra le parti le spese del doppio grado e del monitorio.
Così deciso in data 16.9.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
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