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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/05/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO DI M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente.
Dott. C. Zappalà Consigliere rel
Dott. F. Conti Consigliere decidendo allo scadere, alla data del 20 maggio 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 432/2024 R.G. vertente tra:
PREVIDENZA (C.F.: CP_1 Parte_1 Pt_2
), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Michela Foti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_2 C.F._1 difesa dall'avv. Carmela Bonina
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 363/2024 pubblicata in data 12/3/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 settembre 2024 l' proponeva appello Pt_3
avverso la superiore sentenza con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di
Patti, dopo aver provveduto alla riunione dei giudizi nn.2296/2020 e 4169/2021, riconosceva a il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici Controparte_2 dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno 2017 per n.102 giornate e dichiarava non dovuta la somma di euro 2.228,29 richiesta a titolo di indebito, con pari condanna dell' a procedere alla restituzione di detta somma alla Pt_3 ricorrente, ove già trattenuta, e all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno 2017, oltre al pagamento delle spese di lite.
Censurava la sentenza nel merito evidenziando come il Giudice di primo grado avesse, a torto, accolto la domanda inoltrata dalla , ritenendo che la prova CP_2 dell'esistenza del rapporto lavorativo in agricoltura per l'anno rivendicato potesse evincersi dalle sole dichiarazioni rese dal teste assunte in primo grado, senza tenere in adeguato conto il contenuto del verbale di accertamento ispettivo riguardante la ditta ZU AS AN. Peraltro, evidenziava come anche detta testimonianza fosse generica e resa da lavoratore scarsamente attendibile, per avere avuto anch'esso annullate le giornate lavorative asseritamente svolte alle dipendenze della stessa ditta.
Chiedeva, pertanto, l'integrale riforma della sentenza di primo grado, spese vinte per l'intero giudizio.
Si costituiva in appello contestando i motivi di impugnazione Controparte_2 proposti dall' e insistendo nella conferma della sentenza di primo grado. Pt_3
Rivendicava il favore delle spese.
Disposto lo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con il deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua dei proposti motivi di appello, questa Corte è chiamata ad accertare, in esito alla valutazione di tutto il materiale istruttorio contenuto in atti, se il convincimento espresso dal primo giudice della sussistenza di un valido rapporto di lavoro in agricoltura fra e la ditta ZU AS AN Controparte_2
sia condivisibile.
Occorre muovere le mosse dal principio ormai uniformemente espresso in giurisprudenza secondo cui nei giudizi come il presente, trattandosi di cancellazione di giornate dall'elenco anagrafico è, comunque, la parte privata che deve provare la sussistenza dei presupposti per la suddetta iscrizione, nello specifico l'avere svolto attività lavorativa per la ditta ZU AS AN per tutte le giornate lavorative oggetto di contestazione e, nella formazione del convincimento giudiziale va anche tenuto conto, a fronte della prova offerta dal lavoratore, di quella dell' in ordine al disconoscimento del rapporto, così CP_1
2 come incentrata sull'accertamento ispettivo effettuato a carico della ditta
ZU AS.
Tale comparazione delle risultanze probatorie il giudice di primo grado non ha, per come si dirà, correttamente eseguito.
Quanto alla prova offerta dal ricorrente in primo grado, la cui efficacia probatoria
è contestata dall'Istituto previdenziale, la stessa è costituita dall'audizione, in qualità di testimone, di un soggetto – - parimenti coinvolto Testimone_1
nella medesima situazione della essendo stato il suo rapporto lavorativo CP_2
in agricoltura contestato con il medesimo verbale ispettivo. Il teste ha pure dichiarato di avere proposto ricorso avverso la cancellazione.
Non può, pertanto, non ritenersi detto testimone portatore di un interesse alla decisione della controversia, quantomeno in via di fatto, coincidente con quello dell'odierna appellata che induce fondatamente a dubitare della loro credibilità soggettiva.
Invero deve rilevarsi che, in linea generale, il teste, nel sostenere la costanza e regolarità della prestazione lavorativa in favore della medesima ditta, altro non fa se non inficiare la validità del medesimo accertamento ispettivo che l'ha riguardato e, come evidenziato dalla Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza n. 1901/2018, lo fa “”in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' contesta”. Pt_3
Quanto al contenuto di detta deposizione, , nel confermare Testimone_1
l'attività lavorativa svolta da per la ditta ZU alle dirette Controparte_2 dipendenze del titolare, lo ha fatto esclusivamente in relazione ad un'attività prestata nei terreni di Montalbano Elicona. Tuttavia, parte ricorrente ha invece nel ricorso di primo grado assunto di avere prestato attività lavorativa nei terreni di e ed anche i capitolati sono stati incentrati sull'attività lavorativa Pt_4 Parte_5
che sarebbe stata svolta per la maggior parte nei comuni di e (come Parte_5 Pt_4 risulta dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado). Tale discrasia induce a dubitare della veridicità della deposizione, ove anche si consideri che la ditta aveva in affitto anche dei terreni nel comune di e che i testi abbiano invece Pt_4
modulato la propria dichiarazione conformemente alle risultanze ispettive che, a seguito di specifica verifica su luoghi, avevano rilevato l'assenza di qualsivoglia attività sui terreni di detto comune, ormai abbandonati da anni, riscontrandola solo sui terreni di Montalbano. In ogni caso la deposizione testimoniale risulta
3 estremamente generica soprattutto in ordine alle dedotte direttive che il ZU
AS avrebbe impartito e anche in riferimento alle diverse attività lavorative svolte.
Quanto alle prove offerte dall'Istituto previdenziale circa l'insussistenza di un effettivo rapporto lavorativo in agricoltura con la ditta ZU AS AN va evidenziato che in base al verbale di accertamento ispettivo, la stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro formalmente instaurati con la ditta erano fittizi.
Con riferimento ai terreni siti in Montalbano Elicona, concessi in appalto all'azienda “il Darifoglio” di ZU AS AN, e con riferimento all'anno 2017 che risulta essere l'unico anno di attività svolta dall'azienda su appalto concesso da tre proprietari mediante contratti di affitto di terreni, gli ispettori verbalizzanti hanno calcolato il fabbisogno annuo di giornate necessarie all'azienda secondo i parametri tabellari di cui al decreto assessoriale del 5 marzo
2021 (determinazione del fabbisogno di lavoro corrente per ettaro colture) e la stima tecnica di fabbisogno di manodopera per la coltivazione delle colture indicate e per le estensioni dichiarate. Il calcolo ha determinato, che a fronte di
11.338 giornate lavorative denunciate il fabbisogno stimato era pari a 707 giornate. Sotto il profilo economico nessuna fattura è stata prodotta né di vendita né di acquisto, mentre le registrazioni Iva e dei corrispettivi relativi al periodo ottobre/dicembre 2017 decorrono dal 1° agosto di quell'anno. Hanno altresì accertato la non plausibilità del quantitativo di nocciole risultante dagli importi di vendita dichiarati (si ripete senza il riscontro di fatture o qualunque documentazione comprovante l'effettiva vendita) e il quantitativo massimo ricavabile in base all'estensione dei terreni, registrandone la eccessività (477/573
q rispetto a quelli risultanti dalle dichiarazioni di vendita corrispondenti a 1599
q). Riscontravano, altresì, gli ispettori in base a specifico sopralluogo che la ditta era sprovvista di locali idonei per provvedere all'essiccazione delle nocciole, essendo dotata solo di un locale/garage adibito a deposito di appena 20 m².
Concludevano nel senso che tutti i numeri relativi ai corrispettivi ed al quantitativo dei prodotti non giustificano l'effettiva attività svolta dall'azienda la quale non produceva neppure documentazione comprovante l'eventuale costo relativo al carburante occorrente per il funzionamento dei mezzi agricoli utilizzati per la pulizia dei terreni.
4 Tutto quanto sopra considerato esclude qualunque valenza probatoria alle dichiarazioni di vendita formulate da ZU AS AN, poiché non supportate da alcun riscontro documentale.
Dunque, nell'operare una corretta comparazione fra il materiale probatorio prodotto dall' sin dal primo grado di giudizio e la prova offerta dal ricorrente Pt_3 si deve ritenere quest'ultima non idonea a suffragare l'esistenza di un rapporto lavorativo in agricoltura con la ditta ZU AS AN per l'anno 2017.
Da ciò consegue il rigetto delle domande spiegate in primo grado da CP_2
[...]
Va tuttavia disposto l'esonero dal pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite. Occorre, in proposito, richiamare la pronuncia emessa dalla Corte di cassazione n.37973/22 in fattispecie del tutto assimilabile alla presente. I giudici di Cassazione, rimeditando un precedente orientamento espresso con pronunce n.
16676/2020 e n.33109/22, dando continuità a Cass. n.24365 del 2022, e muovendo le mosse dalla ratio del diritto all'esonero in quanto volto a facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale in relazione a “prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno" precisano come l'art.152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. debba intendersi strettamente riferito alle sole domande tendenti ad ottenere, quale oggetto diretto del giudizio, prestazioni previdenziali od assistenziali, e che tale deve considerarsi anche quello con cui viene chiesto il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e, contemporaneamente, la "percezione" del beneficio previdenziale negato, ovvero chiesto in restituzione, a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Come precisato dalla Corte di legittimità,
l'iscrizione negli elenchi costituisce uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale “che, invero, non può essere "riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi”.
Dal che ne consegue che, essendo obbligata la parte ricorrente ad avanzare domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione al fine di conseguire il diritto alla prestazione previdenziale, quest'ultimo va considerato quale oggetto principale della domanda “e non mera conseguenza indiretta ed eventuale della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione”. Nel caso in esame per l'appunto la ricorrente, sin dal primo grado di lite, ha insistito per il riconoscimento della prestazione di disoccupazione agricola e pertanto, stante la
5 rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata in primo grado, va esonerata dal pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza Pt_3
del Tribunale di Patti n. 363/2024 pubblicata in data 12/3/2024, così provvede:
a) in riforma della sentenza appellata rigetta le domande proposte da CP_2
con ricorsi depositati in data 21/7/2020 e 24/11/2021;
[...]
b) esonera dal pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite. Controparte_2
Messina, 21/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Concetta Zappalà Dr. Beatrice Catarsini
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dr. M.
Biondo
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