Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 24/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00060/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato David Micheli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto nel suo studio in Trento - via dei Paradisi n. 15/5;
contro
Comune di Pergine Valsugana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l'annullamento
del provvedimento del 14 novembre 2023 prot. 48660 Tit.Cla.:6.3.0 Pratica DSD - 22 -2022 con il quale è stata respinta la richiesta di sanatoria per la realizzazione di una tettoia in assenza di permesso di costruire, nonché del presupposto provvedimento di preavviso di rigetto del 26 settembre 2023 prot. 40403 e dei presupposti pareri della commissione edilizia comunale nonché dell’ingiunzione di rimessa in pristino prot. 6.3.0 pratica DSD - 22 -2022 prot. 890/2023 del 16 novembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pergine Valsugana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è proprietario di un edificio residenziale sito in zona E1 “ zone agricole di interesse primario ”, destinato a propria abitazione, e riferisce che nelle vicinanze dell’immobile era presente una tettoia, realizzata prima del 1967, utilizzata come riparo per le attrezzature da giardinaggio e legnaia che è stata demolita e ricostruita senza il previo rilascio di un titolo edilizio.
Per regolarizzare la tettoia il ricorrente, che non è imprenditore agricolo, ha presentato una domanda di sanatoria il 7 aprile 2020.
Con provvedimento prot. n. 5735 del 10 febbraio 2021, la domanda è stata respinta per i seguenti motivi:
- in quanto la tettoia ha una superfice di 47,32 mq che non ne consente la qualificazione come manufatto di limitate dimensioni ai sensi dell’art. 84 del regolamento urbanistico – edilizio provinciale;
- in quanto l’art. 73, comma 8, delle norme tecniche di attuazione allegate al piano regolatore, ammette che il soggetto che non sia imprenditore agricolo possa recuperare e ampliare gli edifici esistenti in zona agricola con destinazione residenziale, senza tuttavia consentire di utilizzare l’indice di edificabilità riferito al lotto virtuale di 500 mq, normativamente previsto, al fine di realizzare costruzioni ulteriori, distinte e diverse da quelle esistenti.
Tale diniego, non impugnato, ha consolidato i propri effetti ed è stato seguito dall’ingiunzione di rimessa in pristino dei luoghi entro il termine di 90 giorni, disposta con provvedimento prot. n. 6196 del 17 febbraio 2022.
In data 19 maggio 2022 il ricorrente ha presentato una nuova istanza di sanatoria comprendete una diversa conformazione del lotto virtuale finalizzata all’applicabilità dell’indice di edificabilità, e chiedendo di sfruttare, con la tettoia realizzata, tutto il potenziale edificatorio ammesso dall’indice di edificabilità fino a raggiungere la saturazione della superficie utile netta complessiva di 250 mq.
Il ricorrente ha ritenuto possibile la presentazione di una nuova domanda di sanatoria perché ha un contenuto differente dalla precedente per la diversa conformazione del lotto virtuale, perché la tettoia era stata erroneamente rappresentata ad una distanza di circa 30 m dall’edificio adibito ad abitazione, mentre si trova a circa 13 m, e per la prospettazione parzialmente diversa dei presupposti giuridici legittimanti.
Con provvedimento prot. n. 48660 del 14 novembre 2023, l’istanza è stata respinta, replicando alle osservazioni prodotte dall’interessato in sede procedimentale a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, in quanto:
- non può ritenersi ammissibile una nuova domanda di sanatoria perché, per il principio della doppia conformità, vi è l’esigenza di cristallizzare la situazione di fatto di diritto al momento della presentazione della prima istanza;
- non può ritenersi rilevante la correzione della posizione planimetrica della tettoia della domanda di sanatoria, perché riguarda un profilo residuale del precedente diniego;
- il punto centrale del precedente diniego riguardava l’impossibilità di utilizzare gli indici di edificabilità per realizzare costruzioni distinte e diverse da quelle esistenti;
- alla stregua di tali considerazioni devono ritenersi ammessi solamente interventi edilizi funzionali e necessari a consentire il recupero di edifici già esistenti e non per realizzare nuove edificazioni;
- l’impossibilità di utilizzare gli indici al fine di realizzare ulteriori costruzioni distinte da quella esistente era già stata evidenziata nel precedente provvedimento di rigetto.
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna il diniego e l’ingiunzione di rimessa in pristino prot. n. 6.3.0 del 16 novembre 2023, con un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell’art. 135 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, dell’art. 73 delle norme di attuazione del piano regolatore comunale anche in relazione all’art. 112 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, l’erroneità dei presupposti e l’illogicità.
In primo luogo il ricorrente contesta la tesi espressa dal Comune nel provvedimento impugnato secondo la quale il nuovo diniego sarebbe meramente confermativo del precedente, deducendo che in realtà i due provvedimenti contengono motivazioni diverse.
Inoltre il ricorrente deduce che la costruzione di un manufatto separato dall’abitazione è una soluzione necessitata, data l’impossibilità di operare un nuovo ampliamento rispettando le distanze da un’altra proprietà e dalla strada.
Circa l’ammissibilità di una tale soluzione il ricorrente richiama l’art. 37 del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale n. 15 del 2015, che ammette per gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola la possibilità di recupero e di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti nei limiti previsti dai piani regolatori generali, e richiama altresì l’art. 112 della medesima legge, che contiene un’analoga previsione.
Tali disposizioni secondo il ricorrente smentiscono la tesi dell’Amministrazione secondo cui sarebbe ammesso solo l’ampliamento degli edifici esistenti ma non sarebbe ammessa la possibilità di realizzare un manufatto accessorio funzionale all’utilizzo dell’abitazione e da questa separato.
A supporto di tali conclusioni il ricorrente osserva che l’art. 72 delle norme tecniche di attuazione allegate al piano regolatore, prevede che le aree agricole, ai fini di eventuali trasformazioni edilizie, sono assimilate alle zone B2 aventi come pertinenza massima un lotto virtuale di 500 mq ed una superficie coperta massima di 250 mq. Secondo il ricorrente l’assimilazione alla zona B2 denota la possibilità di realizzare anche nuovi manufatti nel rispetto dei parametri previsti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pergine Valsugana eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto è impugnato un atto meramente confermativo del precedente diniego, e replicando nel merito alle censure proposte.
Alla pubblica udienza del 6 marzo 2025, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente non è fondata.
La giurisprudenza distingue tra atti confermativi in senso proprio direttamente lesivi e suscettibili di autonoma impugnazione, ed atti meramente confermativi, non autonomamente impugnabili.
Gli atti confermativi costituiscono l’esito di una nuova valutazione degli interessi e sono espressione di un rinnovato esercizio del potere ( ex plurimis cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 11 ottobre 2024, n. 328; Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2024, n. 8024; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 9 settembre 2024, n. 1645).
Nel caso in esame l’adozione del provvedimento impugnato è stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento mediante una nuova istruttoria, come emerge dalla circostanza che è stato acquisito un nuovo parere della commissione edilizia nella seduta del 20 settembre 2023.
Inoltre le motivazioni dei due dinieghi non coincidono, perché il nuovo provvedimento, pur richiamando alcuni profili del precedente diniego, valuta anche elementi diversi.
Sotto altro profilo va osservato che il Comune correttamente si è pronunciato nel merito della nuova domanda di sanatoria la quale, non essendo meramente reiterativa della precedente, deve ritenersi ammissibile (cfr. a contrariis Consiglio di Stato, Sez. II, 11 marzo 2024, n. 2329; Consiglio di Stato Sez. VI, 21 maggio 2019, n. 3269).
L’eccezione di inammissibilità del ricorso è pertanto infondata.
Nel merito il ricorso deve essere respinto.
Il manufatto oggetto della domanda di sanatoria, consiste in una tettoia della superficie di 47,32 mq, ed è stato realizzato senza titolo edilizio in un’area E1 “ zone agricole di interesse primario ” nella quale, ai sensi dell’art. 112 della legge provinciale n. 15 del 2015, possono essere realizzati solamente impianti, strutture ed infrastrutture relative ad attività produttive agricole esercitate professionalmente.
In via eccezionale la normativa ammette, all’art. 112 comma 6, la possibilità di realizzare manufatti di limitate dimensioni da parte di soggetti privi della qualifica di imprenditori agricoli, a condizione che si tratti di strutture funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale.
L’art. 84 del regolamento urbanistico provinciale approvato con Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, disciplina tali manufatti indicando i limiti dimensionali in 12 mq di superficie coperta massima e in 30 metri cubi di volume.
Questa disposizione è recepita a livello locale dall’art. 73 delle norme tecniche di attuazione allegate al piano regolatore.
Il primo diniego, non impugnato, è stato motivato con esplicito riferimento alla circostanza che il manufatto eccede i limiti dimensionali fissati dalle norme sopra citate.
Per comprendere le tesi contrapposte con riguardo al secondo diniego, è necessario menzionare il comma 8.2 dell’art. 73, delle norme tecniche di attuazione allegate al piano regolatore, il quale prevede che “ gli edifici esistenti che presentano comprovate funzioni abitative permanenti (come definito dal Regolamento edilizio) e ricadono nelle zone E1, E2 possono, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 5 essere assimilati al fine di eventuali trasformazioni edilizie ad edifici in zona ‘B2’, aventi come pertinenza al massimo un lotto di mq. 500 ed una superficie coperta massima di mq. 200. E’ comunque consentita la conservazione della superficie netta (Sun) e dell’altezza esistente del fronte (m) e della superficie coperta massima, qualora queste eccedano i parametri sopra riportati. Nel caso in cui la Sun esistente eccede 250 mq, la dimensione del lotto di pertinenza è calcolata applicando i parametri della zona B2 ”.
Tale norma, contrariamente a quanto prospettato dalla parte ricorrente, in ragione del suo tenore letterale, non consente tout court l’edificabilità in zona agricola da parte del soggetto che non sia imprenditore agricolo di nuove costruzioni accessorie separate dall’edificio destinato ad abitazione secondo i parametri edilizi propri della zona B2.
La disposizione, essendo derogatoria ed eccezionale rispetto ai limiti posti in linea generale all’edificabilità nelle zone agricole, è di stretta interpretazione e non è pertanto suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche, ed ammette degli interventi molto più limitati di quelli prospettati dal ricorrente, in quanto assimila gli “ edifici esistenti ” in zona agricola che presentano comprovate funzioni abitative permanenti agli edifici in zona “B2”, ai soli fini di “ eventuali trasformazioni edilizie ” di tali edifici.
La locuzione “ eventuali trasformazioni edilizie ”, è riferita dalla norma esclusivamente agli “edifici esistenti ”, e tale disposizione implica pertanto che sono ammessi, anche mediante il loro ampliamento, solamente gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio esistente, ma che è invece esclusa, in applicazione degli ordinari limiti generali in materia di edificabilità in zona agricola, la possibilità di realizzare delle nuove costruzioni intese come corpo edilizio separato da quello esistente da parte del soggetto che non sia un imprenditore agricolo.
I richiami, contenuti nella norma sopra citata, al “ lotto virtuale ” e agli “ edifici in zona B2 ”, perseguono lo scopo di porre i limiti ed i parametri edilizi delle trasformazioni edilizie ammissibili in occasione di ristrutturazioni e di eventuali ampliamenti degli edifici esistenti e, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non assumono il significato di estendere senza limitazioni i parametri di edificabilità propri della zona B2 alla zona agricola.
Il ricorrente, richiamandosi ad un profilo che era stato esaminato dall’Amministrazione già in occasione del primo diniego, invoca a favore della propria tesi le disposizioni di cui agli articoli 37 e 112 del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale n. 15 del 2015, nella parte in cui ammettono la realizzazione in zona agricola anche di manufatti di natura pertinenziale.
Si tratta di una prospettazione non condivisibile, perché non considera che tali disposizioni demandano al piano regolatore di disciplinare queste fattispecie, e nel Comune di Pergine Valsugana l’art. 73, comma 7.3, delle norme tecniche di attuazione allegate al piano regolatore ammette tali manufatti di “ limitate dimensioni ” solo nel rispetto delle disposizioni del regolamento urbanistico provinciale il quale, all’art. 84, comma 3, consente la realizzazione di manufatti, di limitate dimensioni e aventi carattere di reversibilità, funzionali alla coltivazione del fondo da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, a condizione che abbiano una superficie coperta massima di 12 metri quadrati e volume massimo di 30 metri cubi, limiti questi che risultano superati dalla tettoia oggetto dell’istanza di sanatoria che ha una superficie di 47,32 mq.
In definitiva, posto che il manufatto di cui è chiesta la sanatoria non è realizzabile dal ricorrente in un corpo edilizio staccato dall’edificio principale e supera i limiti dei manufatti accessori di “ limitate dimensioni ” come definiti dall’art. 84 del regolamento urbanistico provinciale, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente liquidandole nella somma di € 2.000,00, a titolo di compensi e spese oltre, se dovuti, ad iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Cecilia Ambrosi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO