TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5109 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1099 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: eletti- Parte_1 C.F._1 vamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GALLUZZO ROSSANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], il [...], C.F. eletti- Controparte_1 C.F._2 vamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. LOJACONO FILIPPO, che la rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
17/12/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/01/2025, , premesso che dall'unione Parte_1 more uxorio con è nata a [...] il [...] la figlia Controparte_1 Per_1
deduceva che le parti avevano interrotto la convivenza e la loro relazione affettiva e
[...]
Tribunale di Palermo sez. I civile chiedeva quindi regolamentarsi il regime di affido e del diritto di visita sulla minore.
Costituitasi la resistente, non contestava la domanda di affido condiviso e regolamenta- zione del diritto di visita spettante al padre, chiedendo imporsi a carico del ricorrente l'obbligo di versare quale contributo al mantenimento della minore un assegno di € 400,00 ed onere a carico di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie relative al figlio.
All'esito dell'udienza dell'08/05/2025, il Giudice delegato, constatato l'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti urgenti nell'interesse delle parti con ordinanza riservata del 13/05/2025 e disponeva l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre;
regolamentava il diritto di visita da parte del padre;
onerava il ricorrente di versare alla resistente un assegno di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre di contribuire al pagamento - nella misura del 50% - delle spese straordinarie necessa- rie per la prole.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 17/12/2025, le parti hanno rappresentato di es- sersi riconciliate ed hanno pertanto chiesto al Tribunale emettersi una pronuncia di cessa- zione della materia del contendere.
Sulla base di tutti i suesposti elementi, preso atto dell'intervenuta riconciliazione delle parti, deve essere emessa declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Avuto riguardo all'esito della controversia, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte- sa, definitivamente pronunziando: dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda introdotta da
[...]
con ricorso depositato il 30/01/2025 e cessati gli effetti dei provvedimenti Parte_1 provvisori emessi con ordinanza del 13/05/2025; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 18/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1099 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: eletti- Parte_1 C.F._1 vamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GALLUZZO ROSSANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], il [...], C.F. eletti- Controparte_1 C.F._2 vamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. LOJACONO FILIPPO, che la rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
17/12/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/01/2025, , premesso che dall'unione Parte_1 more uxorio con è nata a [...] il [...] la figlia Controparte_1 Per_1
deduceva che le parti avevano interrotto la convivenza e la loro relazione affettiva e
[...]
Tribunale di Palermo sez. I civile chiedeva quindi regolamentarsi il regime di affido e del diritto di visita sulla minore.
Costituitasi la resistente, non contestava la domanda di affido condiviso e regolamenta- zione del diritto di visita spettante al padre, chiedendo imporsi a carico del ricorrente l'obbligo di versare quale contributo al mantenimento della minore un assegno di € 400,00 ed onere a carico di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie relative al figlio.
All'esito dell'udienza dell'08/05/2025, il Giudice delegato, constatato l'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti urgenti nell'interesse delle parti con ordinanza riservata del 13/05/2025 e disponeva l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre;
regolamentava il diritto di visita da parte del padre;
onerava il ricorrente di versare alla resistente un assegno di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre di contribuire al pagamento - nella misura del 50% - delle spese straordinarie necessa- rie per la prole.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 17/12/2025, le parti hanno rappresentato di es- sersi riconciliate ed hanno pertanto chiesto al Tribunale emettersi una pronuncia di cessa- zione della materia del contendere.
Sulla base di tutti i suesposti elementi, preso atto dell'intervenuta riconciliazione delle parti, deve essere emessa declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Avuto riguardo all'esito della controversia, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte- sa, definitivamente pronunziando: dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda introdotta da
[...]
con ricorso depositato il 30/01/2025 e cessati gli effetti dei provvedimenti Parte_1 provvisori emessi con ordinanza del 13/05/2025; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 18/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile