TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Rossana Zappasodi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3236/2024 promossa da:
e , elettivamente domiciliati in Torino, presso lo studio Parte_1 Parte_2
degli Avv. Gerbino Stefania e Cucinotta Roberta che li rappresentano e difendono per procura in atti.
- PARTE ATTRICE - contro elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Campagna Nicola Giuseppe che la rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE CONVENUTA -
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 29.1.2025
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione;
previa ammissione degli incombenti istruttori dedotti e con espressa riserva di ulteriormente dedurre nei termini di legge;
In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare decaduta parte convenuta dalla produzione documentale allegata alla propria comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente, oltre i termini di decadenza previsti dalla legge per le preclusioni istruttorie e pertanto stralciare dal processo i documenti ivi allegati;
in via istruttoria: ammettere prova per testimoni sulle circostanze di fatto su esposte e dare ingresso ad idonea CTU al fine di stabilire il valore delle opere realizzate dalle
1 imprese intervenute dopo l'abbandono del cantiere da parte della convenuta, rispetto a quelle di cui al computo metrico allegato al preventivo della ditta CP_1
nel merito: accertare e dichiarare il grave inadempimento della società convenuta e per l'effetto dichiarare risolto per inadempimento della il contratto di appalto di Controparte_1
cui alla proposta del 18.06.2021 e conseguentemente condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 restituzione della somma di € 45.0000,00 a favore degli attori in ragione di € 22.500,00 cadauno, oltre interessi moratori dall'esborso al saldo e oltre al risarcimento del danno come descritto e quantificato in atti da liquidarsi anche in via equitativa o nella veriore somma nella misura determinanda e accertanda in corso di causa.
Con vittoria di spese
PER PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione nel merito:
- in via principale: accertare e dichiarare che nulla è dovuto ai sigg. e Parte_1
da parte di avendo quest'ultima già provveduto a Parte_2 Controparte_1
restituire un importo almeno pari a quanto ex adverso richiesto mediante cessione di credito fiscale del valore di € 47.750,00 effettuata in data 06.12.2021 e accettata in data
15.12.2021 e avendo sostenuto nell'interesse dei committenti e in esecuzione del contratto di appalto de quo spese per circa € 35.000,00;
- in subordine: dichiarare tenuta la società convenuta a Controparte_2
corrispondere agli odierni attori gli importi eventualmente accertati in corso di causa, al netto di quanto già dagli stessi percepito in virtù di cessione del credito del 06.12.2021 e in virtù delle spese sostenute dalla stessa successivamente Controparte_1 andate a vantaggio delle ditte appaltatrici subentrate all'odierna convenuta nella realizzazione delle opere di ristrutturazione commissionate dai sigg. e Pt_1 Pt_2
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA nonché rimborso forfettario del 15%, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipato i primi e di non aver riscosso i secondi ex art. 93 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21.2.2024, e Parte_1
2 hanno chiamato in causa avanti al Tribunale di Torino Parte_2 Controparte_1
chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto di cui alla proposta
[...]
del 18.6.2021, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 45.000, in ragione di € 22.500 cadauno e oltre al risarcimento del danno e il favore delle spese.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 10.5.2024, è stata dichiarata la contumacia di
Controparte_1
In seguito alla prima udienza differita al 4.9.2024 (ove nessuno è comparso per parte convenuta contumace), con ordinanza riservata depositata in pari data, sono state ammesse le prove orali nei limiti ivi indicati e delegato per la loro assunzione il GOP dr.
. Per_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 7.10.2024, si è costituita
[...]
(di seguito ), contestando le prospettazioni avversarie e chiedendo il CP_1 CP_1
rigetto delle domande proposte.
All'udienza del 7.10.2024 è comparso il legale rappresentante di parte convenuta per rendere l'interrogatorio formale;
parte attrice preso atto della tardiva costituzione avversaria ha eccepito le decadenze e l'inammissibilità della produzione documentale avversaria.
All'esito dell'assunzione della prova orale ammessa, con ordinanza riservata del
21.11.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
2. Le parti attrici hanno allegato che:
- in data 18.6.2021 avevano concluso con la convenuta contratto di appalto per la ristrutturazione specificata sub doc. 8, per il valore complessivo di € 95.000 e applicazione dello sconto in fattura del 50% a fronte della cessione del corrispondente credito di imposta;
- i lavori riguardavano l'immobile sito in Torino, via Cigliano n.15 che gli attori si erano impegnati ad acquistare da con l'obiettivo Controparte_3 concordato di mutarne la destinazione d'uso dei quattro subalterni di cui era composto
(negozio, deposito, magazzino e tettoia) per realizzare due unità abitative (un bilocale e un trilocale);
3 - nel luglio 2021 avevano provveduto a bonificare a la somma di € 22.500 CP_1 ciascuno, a saldo delle fatture elettroniche n. 47 e 48 dell'8.7.2021;
- i lavori avrebbero dovuto iniziare a luglio 2021 e terminare entro sei mesi, ma la ditta appaltatrice, giunta a metà del solo lavoro di pulizia dell'area, aveva abbandonato il cantiere asportando tutti i propri strumenti di lavoro e non presentandosi più;
- avendo necessità di eseguire i lavori di ristrutturazione, a partire da maggio 2022 avevano incaricato altre imprese della ristrutturazione del solo trilocale: dapprima la ditta ND ST e poi la IA DO SC e la ED , CP_4 corrispondendo la somma di € 38.375 oltre alle spese per i professionisti;
CP_
- i lavori nel bilocale, invece, erano stati eseguiti in un secondo momento dalla
[...]
aveva conclusi nel settembre 2023 le opere di cui al capitolato di cui al CP_6 preventivo sub doc. 13 del valore di € 20.000;
- a causa dell'inadempimento avversario avevano subito un danno da ritardo e un
“danno patrimoniale da lucro cessante per il mancato conseguimento dei ricavi sperati e promessi dell'investimento”, di cui chiedevano la quantificazione in via equitativa, anche tenuto conto che, essendo stati costretti ad eseguire i lavori in economia, non avevano potuto godere del bonus fiscale.
3. Come sopra precisato, parte convenuta si è costituita tardivamente (con conseguente revoca della dichiarata contumacia), contestando la fondatezza delle pretese attoree ed in particolare, sostenendo che:
- il termine concordato per l'ultimazione dei lavori era indicativo e non essenziale;
- non corrispondeva al vero di essersi limitata ad una parziale pulizia dell'area di cantiere, posto che sin dalle prime fasi di esecuzione dei lavori era emersa la necessità di demolire e ricostruire la soletta che riveste interamente il trilocale interno cortile
(essendo fatiscente e non consentendo l'apertura in sicurezza dei due velux previsti in progetto) e tale intervento, necessario e non preventivabile, aveva comportato un costo aggiuntivo sostenuto da essa convenuta nell'interesse dei committenti;
- aveva altresì sostenuto ulteriori costi indispensabili per l'esecuzione dei lavori, per un totale di circa € 35.000;
- non si comprendeva a quale titolo gli attori pretendevano la restituzione di € 45.000, pur sapendo che almeno € 35.000 erano stati spesi da essa convenuta in attuazione
4 dell'appalto ed avendo essi proseguito i lavori in economia, traendo vantaggio dalla loro previa realizzazione;
- nel settembre 2021 era avvenuto un imprevisto e la ditta incaricata in subappalto delle opere edili di demolizione e costruzione oltre agli impianti – – si era resa Parte_3
irreperibile interrompendo ogni attività e causando così un grave danno ad essa convenuta;
- dopo avere interloquito con gli attori e restituito loro le chiavi del cantiere, aveva quindi comunicato ai , venditori dell'immobile, di restituire il credito di imposta pari a € Pt_4
47.750 per il tramite della IA DO SC (ditta riconducibile allo stesso Pt_2
);
[...]
- non era ad essa imputabile la circostanza che parte attrice non avesse poi utilizzato tale credito di imposta;
- non sussisteva alcun inadempimento ad essa imputabile, posto che l'esecuzione dell'appalto era stata interrotta consensualmente, né era stata fornita prova degli asseriti danni.
3. In via preliminare, gli attori hanno eccepito la tardività della costituzione avversaria e l'inammissibilità delle produzioni documentali effettuate.
L'eccezione è fondata.
Come emerge dalla ricostruzione dei fatti sopra sintetizzata, , pur essendo stata CP_1
ritualmente citata, non si era costituita né nel termine prescritto ex art. 166 c.p.c. (così che ne era stata dichiarata la contumacia con il decreto emesso ex art. 171 bis c.p.c.), né nei termini previsti ex art. 171 ter c.p.c. per il deposito delle memorie integrative
(avendo depositato la propria comparsa costitutiva solo il 7.10.2024 – ovvero nel giorno fissato per l'assunzione delle prove orali ammesse con l'ordinanza del 4.9.2024).
Posto ciò, quindi, per la parte convenuta erano già maturate le decadenze previste per la delineazione sia del thema decidendum, che di quello probandum.
Ciò rende, pertanto, inutilizzabile la documentazione prodotta con la comparsa di costituzione e non esaminabili le eventuali eccezioni proprie ivi proposte.
Permangono valide ed esaminabili le difese ed argomentazioni svolte e tra queste va evidenziato che assumono rilievo anche le ammissioni o non specifiche contestazioni svolte sulle circostanze allegate da parte attrice.
5 4. La domanda attorea risulta fondata nei limiti che seguono.
4.1 Sono documentali e/o non contestate le seguenti circostanze:
- tra le parti era stato stipulato un contratto per la ristrutturazione dell'immobile sito in
Torino, via Cigliano n.15 che gli attori si erano impegnati ad acquistare da
[...]
ed in particolare per le opere indicate nel preventivo del Controparte_3
18.6.2021 prodotto sub doc. 8 attoreo, volte a realizzare due unità abitative (un bilocale e un trilocale), previo il concordato mutamento di destinazione d'uso dei quattro subalterni di cui era composto (negozio, deposito, magazzino e tettoia);
- erano stati effettuati due bonifici di € 22.500 da ciascuno dei due attori, per un totale di
€ 45.000 a pagamento delle due fatture n. 47 e 48 dell'8.7.2021 emesse da;
CP_1
- i lavori non erano stati completati e il cantiere era stato interrotto a settembre 2021 e poi definitivamente abbandonato;
- gli attori avevano in seguito incaricato altre ditte per la realizzazione delle due unità abitative previste.
4.2 In conseguenza di ciò, era onere di fornire la prova di avere correttamente CP_1
adempiuto alle obbligazioni assunte o di non avervi potuto far fronte per motivi ad essa non imputabili. La convenuta, peraltro, essendosi costituita tardivamente non ha fornito alcuna prova di ciò ed anzi ha espressamente ammesso delle difficoltà che aveva incontrato a causa dell'intervenuta irreperibilità di una ditta subappaltatrice che essa stessa aveva incaricato (e della cui condotta, pertanto, risponde nei confronti dei committenti).
Oltre a ciò, va preso altresì atto della pacifica ammissione del mancato completamento delle opere e dell'abbandono del cantiere a settembre 2021, nella condizione rappresentata nelle fotografie prodotte sub. doc. 11 attoreo. In particolare, non ha CP_1 fornito alcuna prova di quali opere abbia eseguito prima dell'interruzione definitiva di esse e in ogni caso anche dalla sua stessa descrizione dei fatti emerge che la maggior parte delle opere concordate non era stata neppure iniziata (rendendo quindi superfluo verificare se avesse solo eseguito la pulizia del cantiere come affermato dagli attori o anche alcune opere extra impreviste, di cui manca in atti qualsiasi prova).
6 Ciò rende del tutto provato il grave inadempimento allegato dagli attori e fondata la domanda di risoluzione del contratto e di condanna alla restituzione dell'acconto corrisposto.
4.3 Parte attrice ha poi richiesto che siano posti a carico di controparte anche gli
“interessi moratori dall'esborso al saldo”. Trattandosi di somme da restituire a seguito della dichiarata risoluzione del contratto e quindi divenute un indebito disciplinato ex art. 2033 c.c., va preso atto che non vi è prova che le avesse ricevute “in mala fede”, CP_1 così che gli interessi moratori (al tasso previsto dal quarto comma dell'art. 1284 c.c.) decorrono dalla diffida (4.4.2023 – doc. n. 14 attoreo) fino al saldo.
4.4 Parte attrice ha chiesto anche la condanna di al risarcimento dei danni CP_1
asseritamente patiti e che sarebbero derivati dal ritardo della realizzazione delle due unità immobiliari finalizzate alla realizzazione di un investimento e quindi del “danno patrimoniale da lucro cessante per il mancato conseguimento dei ricavi sperati e promessi dell'investimento… in conseguenza dia del ritardo nell'immissione sul mercato immobiliare dei due alloggi ristrutturati sia del minor valore dei lavori eseguiti sugli immobili” (cfr. pag. 6 citazione).
È quindi estranea a tale domanda risarcitoria la circostanza ipotizzata da parte convenuta circa un asserito maggior esborso sostenuto per la realizzazione delle due unità immobiliari e di cui in ogni caso la trattazione svolta è stata del tutto generica ed è rimasta sprovvista di prova anche a fronte dell'obiettata non imputabilità a . CP_1
Al fine di fornire la prova del danno patrimoniale da lucro cessante (di cui gli attori hanno peraltro richiesto la quantificazione in via equitativa), manca in atti qualsiasi specifica trattazione circa le specifiche modalità in cui era intenzione sfruttare commercialmente l'investimento e di come il maggior tempo di realizzazione dei lavori
(quand'anche fosse interamente imputabile a ) avrebbe inciso su tale progetto. CP_1
Parimenti non specificamente trattato è stato il profilo della asserita impossibilità a fruire dei bonus fiscali, ancora vigenti all'epoca (almeno in parte).
È stata pertanto ritenuta del tutto esplorativa e superflua la richiesta CTU.
5. Alla soccombenza prevalente segue l'obbligo di parte convenuta al rimborso delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione dichiarato del valore
7 della causa, in considerazione delle fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva, di trattazione e di decisione), applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza eccezione o deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto stipulato inter partes di cui al preventivo del
18.6.2021 e per l'effetto condanna al pagamento in favore di Controparte_1
e di € 45.000, in ragione di € 22.500 cadauno, oltre Parte_1 Parte_2
interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 4.4.2023 fino al saldo;
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da e Parte_1 Pt_2
;
[...]
- condanna a rimborsare a e le Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese del giudizio che liquida in € 565,99 per esposti ed € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Torino, 3.2.2025
Il Giudice dr.ssa Rossana Zappasodi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Rossana Zappasodi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3236/2024 promossa da:
e , elettivamente domiciliati in Torino, presso lo studio Parte_1 Parte_2
degli Avv. Gerbino Stefania e Cucinotta Roberta che li rappresentano e difendono per procura in atti.
- PARTE ATTRICE - contro elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Campagna Nicola Giuseppe che la rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE CONVENUTA -
Udienza con riserva di deposito ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. del 29.1.2025
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione;
previa ammissione degli incombenti istruttori dedotti e con espressa riserva di ulteriormente dedurre nei termini di legge;
In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare decaduta parte convenuta dalla produzione documentale allegata alla propria comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente, oltre i termini di decadenza previsti dalla legge per le preclusioni istruttorie e pertanto stralciare dal processo i documenti ivi allegati;
in via istruttoria: ammettere prova per testimoni sulle circostanze di fatto su esposte e dare ingresso ad idonea CTU al fine di stabilire il valore delle opere realizzate dalle
1 imprese intervenute dopo l'abbandono del cantiere da parte della convenuta, rispetto a quelle di cui al computo metrico allegato al preventivo della ditta CP_1
nel merito: accertare e dichiarare il grave inadempimento della società convenuta e per l'effetto dichiarare risolto per inadempimento della il contratto di appalto di Controparte_1
cui alla proposta del 18.06.2021 e conseguentemente condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 restituzione della somma di € 45.0000,00 a favore degli attori in ragione di € 22.500,00 cadauno, oltre interessi moratori dall'esborso al saldo e oltre al risarcimento del danno come descritto e quantificato in atti da liquidarsi anche in via equitativa o nella veriore somma nella misura determinanda e accertanda in corso di causa.
Con vittoria di spese
PER PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione nel merito:
- in via principale: accertare e dichiarare che nulla è dovuto ai sigg. e Parte_1
da parte di avendo quest'ultima già provveduto a Parte_2 Controparte_1
restituire un importo almeno pari a quanto ex adverso richiesto mediante cessione di credito fiscale del valore di € 47.750,00 effettuata in data 06.12.2021 e accettata in data
15.12.2021 e avendo sostenuto nell'interesse dei committenti e in esecuzione del contratto di appalto de quo spese per circa € 35.000,00;
- in subordine: dichiarare tenuta la società convenuta a Controparte_2
corrispondere agli odierni attori gli importi eventualmente accertati in corso di causa, al netto di quanto già dagli stessi percepito in virtù di cessione del credito del 06.12.2021 e in virtù delle spese sostenute dalla stessa successivamente Controparte_1 andate a vantaggio delle ditte appaltatrici subentrate all'odierna convenuta nella realizzazione delle opere di ristrutturazione commissionate dai sigg. e Pt_1 Pt_2
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA nonché rimborso forfettario del 15%, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipato i primi e di non aver riscosso i secondi ex art. 93 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21.2.2024, e Parte_1
2 hanno chiamato in causa avanti al Tribunale di Torino Parte_2 Controparte_1
chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto di cui alla proposta
[...]
del 18.6.2021, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 45.000, in ragione di € 22.500 cadauno e oltre al risarcimento del danno e il favore delle spese.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 10.5.2024, è stata dichiarata la contumacia di
Controparte_1
In seguito alla prima udienza differita al 4.9.2024 (ove nessuno è comparso per parte convenuta contumace), con ordinanza riservata depositata in pari data, sono state ammesse le prove orali nei limiti ivi indicati e delegato per la loro assunzione il GOP dr.
. Per_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 7.10.2024, si è costituita
[...]
(di seguito ), contestando le prospettazioni avversarie e chiedendo il CP_1 CP_1
rigetto delle domande proposte.
All'udienza del 7.10.2024 è comparso il legale rappresentante di parte convenuta per rendere l'interrogatorio formale;
parte attrice preso atto della tardiva costituzione avversaria ha eccepito le decadenze e l'inammissibilità della produzione documentale avversaria.
All'esito dell'assunzione della prova orale ammessa, con ordinanza riservata del
21.11.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
2. Le parti attrici hanno allegato che:
- in data 18.6.2021 avevano concluso con la convenuta contratto di appalto per la ristrutturazione specificata sub doc. 8, per il valore complessivo di € 95.000 e applicazione dello sconto in fattura del 50% a fronte della cessione del corrispondente credito di imposta;
- i lavori riguardavano l'immobile sito in Torino, via Cigliano n.15 che gli attori si erano impegnati ad acquistare da con l'obiettivo Controparte_3 concordato di mutarne la destinazione d'uso dei quattro subalterni di cui era composto
(negozio, deposito, magazzino e tettoia) per realizzare due unità abitative (un bilocale e un trilocale);
3 - nel luglio 2021 avevano provveduto a bonificare a la somma di € 22.500 CP_1 ciascuno, a saldo delle fatture elettroniche n. 47 e 48 dell'8.7.2021;
- i lavori avrebbero dovuto iniziare a luglio 2021 e terminare entro sei mesi, ma la ditta appaltatrice, giunta a metà del solo lavoro di pulizia dell'area, aveva abbandonato il cantiere asportando tutti i propri strumenti di lavoro e non presentandosi più;
- avendo necessità di eseguire i lavori di ristrutturazione, a partire da maggio 2022 avevano incaricato altre imprese della ristrutturazione del solo trilocale: dapprima la ditta ND ST e poi la IA DO SC e la ED , CP_4 corrispondendo la somma di € 38.375 oltre alle spese per i professionisti;
CP_
- i lavori nel bilocale, invece, erano stati eseguiti in un secondo momento dalla
[...]
aveva conclusi nel settembre 2023 le opere di cui al capitolato di cui al CP_6 preventivo sub doc. 13 del valore di € 20.000;
- a causa dell'inadempimento avversario avevano subito un danno da ritardo e un
“danno patrimoniale da lucro cessante per il mancato conseguimento dei ricavi sperati e promessi dell'investimento”, di cui chiedevano la quantificazione in via equitativa, anche tenuto conto che, essendo stati costretti ad eseguire i lavori in economia, non avevano potuto godere del bonus fiscale.
3. Come sopra precisato, parte convenuta si è costituita tardivamente (con conseguente revoca della dichiarata contumacia), contestando la fondatezza delle pretese attoree ed in particolare, sostenendo che:
- il termine concordato per l'ultimazione dei lavori era indicativo e non essenziale;
- non corrispondeva al vero di essersi limitata ad una parziale pulizia dell'area di cantiere, posto che sin dalle prime fasi di esecuzione dei lavori era emersa la necessità di demolire e ricostruire la soletta che riveste interamente il trilocale interno cortile
(essendo fatiscente e non consentendo l'apertura in sicurezza dei due velux previsti in progetto) e tale intervento, necessario e non preventivabile, aveva comportato un costo aggiuntivo sostenuto da essa convenuta nell'interesse dei committenti;
- aveva altresì sostenuto ulteriori costi indispensabili per l'esecuzione dei lavori, per un totale di circa € 35.000;
- non si comprendeva a quale titolo gli attori pretendevano la restituzione di € 45.000, pur sapendo che almeno € 35.000 erano stati spesi da essa convenuta in attuazione
4 dell'appalto ed avendo essi proseguito i lavori in economia, traendo vantaggio dalla loro previa realizzazione;
- nel settembre 2021 era avvenuto un imprevisto e la ditta incaricata in subappalto delle opere edili di demolizione e costruzione oltre agli impianti – – si era resa Parte_3
irreperibile interrompendo ogni attività e causando così un grave danno ad essa convenuta;
- dopo avere interloquito con gli attori e restituito loro le chiavi del cantiere, aveva quindi comunicato ai , venditori dell'immobile, di restituire il credito di imposta pari a € Pt_4
47.750 per il tramite della IA DO SC (ditta riconducibile allo stesso Pt_2
);
[...]
- non era ad essa imputabile la circostanza che parte attrice non avesse poi utilizzato tale credito di imposta;
- non sussisteva alcun inadempimento ad essa imputabile, posto che l'esecuzione dell'appalto era stata interrotta consensualmente, né era stata fornita prova degli asseriti danni.
3. In via preliminare, gli attori hanno eccepito la tardività della costituzione avversaria e l'inammissibilità delle produzioni documentali effettuate.
L'eccezione è fondata.
Come emerge dalla ricostruzione dei fatti sopra sintetizzata, , pur essendo stata CP_1
ritualmente citata, non si era costituita né nel termine prescritto ex art. 166 c.p.c. (così che ne era stata dichiarata la contumacia con il decreto emesso ex art. 171 bis c.p.c.), né nei termini previsti ex art. 171 ter c.p.c. per il deposito delle memorie integrative
(avendo depositato la propria comparsa costitutiva solo il 7.10.2024 – ovvero nel giorno fissato per l'assunzione delle prove orali ammesse con l'ordinanza del 4.9.2024).
Posto ciò, quindi, per la parte convenuta erano già maturate le decadenze previste per la delineazione sia del thema decidendum, che di quello probandum.
Ciò rende, pertanto, inutilizzabile la documentazione prodotta con la comparsa di costituzione e non esaminabili le eventuali eccezioni proprie ivi proposte.
Permangono valide ed esaminabili le difese ed argomentazioni svolte e tra queste va evidenziato che assumono rilievo anche le ammissioni o non specifiche contestazioni svolte sulle circostanze allegate da parte attrice.
5 4. La domanda attorea risulta fondata nei limiti che seguono.
4.1 Sono documentali e/o non contestate le seguenti circostanze:
- tra le parti era stato stipulato un contratto per la ristrutturazione dell'immobile sito in
Torino, via Cigliano n.15 che gli attori si erano impegnati ad acquistare da
[...]
ed in particolare per le opere indicate nel preventivo del Controparte_3
18.6.2021 prodotto sub doc. 8 attoreo, volte a realizzare due unità abitative (un bilocale e un trilocale), previo il concordato mutamento di destinazione d'uso dei quattro subalterni di cui era composto (negozio, deposito, magazzino e tettoia);
- erano stati effettuati due bonifici di € 22.500 da ciascuno dei due attori, per un totale di
€ 45.000 a pagamento delle due fatture n. 47 e 48 dell'8.7.2021 emesse da;
CP_1
- i lavori non erano stati completati e il cantiere era stato interrotto a settembre 2021 e poi definitivamente abbandonato;
- gli attori avevano in seguito incaricato altre ditte per la realizzazione delle due unità abitative previste.
4.2 In conseguenza di ciò, era onere di fornire la prova di avere correttamente CP_1
adempiuto alle obbligazioni assunte o di non avervi potuto far fronte per motivi ad essa non imputabili. La convenuta, peraltro, essendosi costituita tardivamente non ha fornito alcuna prova di ciò ed anzi ha espressamente ammesso delle difficoltà che aveva incontrato a causa dell'intervenuta irreperibilità di una ditta subappaltatrice che essa stessa aveva incaricato (e della cui condotta, pertanto, risponde nei confronti dei committenti).
Oltre a ciò, va preso altresì atto della pacifica ammissione del mancato completamento delle opere e dell'abbandono del cantiere a settembre 2021, nella condizione rappresentata nelle fotografie prodotte sub. doc. 11 attoreo. In particolare, non ha CP_1 fornito alcuna prova di quali opere abbia eseguito prima dell'interruzione definitiva di esse e in ogni caso anche dalla sua stessa descrizione dei fatti emerge che la maggior parte delle opere concordate non era stata neppure iniziata (rendendo quindi superfluo verificare se avesse solo eseguito la pulizia del cantiere come affermato dagli attori o anche alcune opere extra impreviste, di cui manca in atti qualsiasi prova).
6 Ciò rende del tutto provato il grave inadempimento allegato dagli attori e fondata la domanda di risoluzione del contratto e di condanna alla restituzione dell'acconto corrisposto.
4.3 Parte attrice ha poi richiesto che siano posti a carico di controparte anche gli
“interessi moratori dall'esborso al saldo”. Trattandosi di somme da restituire a seguito della dichiarata risoluzione del contratto e quindi divenute un indebito disciplinato ex art. 2033 c.c., va preso atto che non vi è prova che le avesse ricevute “in mala fede”, CP_1 così che gli interessi moratori (al tasso previsto dal quarto comma dell'art. 1284 c.c.) decorrono dalla diffida (4.4.2023 – doc. n. 14 attoreo) fino al saldo.
4.4 Parte attrice ha chiesto anche la condanna di al risarcimento dei danni CP_1
asseritamente patiti e che sarebbero derivati dal ritardo della realizzazione delle due unità immobiliari finalizzate alla realizzazione di un investimento e quindi del “danno patrimoniale da lucro cessante per il mancato conseguimento dei ricavi sperati e promessi dell'investimento… in conseguenza dia del ritardo nell'immissione sul mercato immobiliare dei due alloggi ristrutturati sia del minor valore dei lavori eseguiti sugli immobili” (cfr. pag. 6 citazione).
È quindi estranea a tale domanda risarcitoria la circostanza ipotizzata da parte convenuta circa un asserito maggior esborso sostenuto per la realizzazione delle due unità immobiliari e di cui in ogni caso la trattazione svolta è stata del tutto generica ed è rimasta sprovvista di prova anche a fronte dell'obiettata non imputabilità a . CP_1
Al fine di fornire la prova del danno patrimoniale da lucro cessante (di cui gli attori hanno peraltro richiesto la quantificazione in via equitativa), manca in atti qualsiasi specifica trattazione circa le specifiche modalità in cui era intenzione sfruttare commercialmente l'investimento e di come il maggior tempo di realizzazione dei lavori
(quand'anche fosse interamente imputabile a ) avrebbe inciso su tale progetto. CP_1
Parimenti non specificamente trattato è stato il profilo della asserita impossibilità a fruire dei bonus fiscali, ancora vigenti all'epoca (almeno in parte).
È stata pertanto ritenuta del tutto esplorativa e superflua la richiesta CTU.
5. Alla soccombenza prevalente segue l'obbligo di parte convenuta al rimborso delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione dichiarato del valore
7 della causa, in considerazione delle fasi effettivamente svolte (di studio, introduttiva, di trattazione e di decisione), applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza eccezione o deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto stipulato inter partes di cui al preventivo del
18.6.2021 e per l'effetto condanna al pagamento in favore di Controparte_1
e di € 45.000, in ragione di € 22.500 cadauno, oltre Parte_1 Parte_2
interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 4.4.2023 fino al saldo;
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da e Parte_1 Pt_2
;
[...]
- condanna a rimborsare a e le Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese del giudizio che liquida in € 565,99 per esposti ed € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Torino, 3.2.2025
Il Giudice dr.ssa Rossana Zappasodi
8