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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/03/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti Magistrati dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 290/2023 promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Maria Delmiglio del Foro di Cremona e l'Avv. Moreno Merciari del Foro di
Modena appellante contro
(C.F. ), rappresentata da oggi Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
Controparte_3
con l'Avv. Giuseppe Carteni appellata
Conclusioni per l'appellante:
pagina 1 di 17 - in via preliminare si eccepisce l'esistenza di un giudicato esterno (sentenza 649/24 Tribunale di Livorno) di cui dovrà tenersi conto anche nel presente giudizio, onde evitare la formazione di giudicati contrastanti che minano la stabilità della decisione;
- sempre in via preliminare si chiede che venga respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da rappresentata da , in quanto infondata, Controparte_1 CP_2 Controparte_3 essendo l'atto di impugnazione specifico e formulato nel rispetto del dettato normativo.
- in via principale si chiede: che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza impugnata, accolga le domande svolte dall'appellante nella causa civile di primo grado promossa avanti al Parte_1
Tribunale di Parma n. 4403/2020 R.G., di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1344/2020, n. 2982/2020
R.G., ed in particolare si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna Voglia: revocare il decreto ingiuntivo n.n. 1344/2020, n. 2982/2020 R.G., emesso dal Tribunale di Parma, oggetto dell'opposizione in primo grado, per essere il ricorso per ingiunzione inammissibile e/o inesistente per inesistenza della procura alle liti e conseguentemente dichiararsi il decreto ingiuntivo nullo per i motivi esposti, nonché per difetto di rappresentanza sostanziale e processuale in capo alla mandataria, carenza di legittimazione attiva e titolarità del diritto in capo a Controparte_1
In ogni caso, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna respingere tutte le domande proposte dalla società e per essa in accoglimento dell'appello, Controparte_1 CP_2 Controparte_3 respingendo tutte le domande proposte dalla società e per essa Controparte_1 CP_2 CP_3 in quanto inammissibili per difetto di rappresentanza sostanziale e processuale, anche del
[...] difensore, nonché assenza di titolarità in capo all'appellata del diritto dedotto in giudizio e carenza di legittimazione ad agire e per difetto di titolarità del diritto dedotto in giudizio e carenza di legittimazione ad agire in capo alla società e per essa oltre che di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 rappresentanza;
- per la nullità totale e/o parziale della fideiussione posta a fondamento dello stesso, nonché per tutte le motivazioni esposte in atti.
In ogni caso, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal signor alla società e per essa in Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 conformità al giudicato che si è formato in relazione al rapporto obbligatorio principale, come sopra esposto.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre a spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori antistatari
Conclusioni per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, così giudicare:
In via preliminare: pagina 2 di 17 dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte in atti, con ogni consequenziale provvedimento;
Nel merito:
Respingere la domanda degli appellanti in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 24/2023 pronunciata dal Tribunale di Parma, il 30.12.2022, per tutte le ragioni di cui al presente atto, nonché per quelle di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, in una con le istanze tutte in essi contenute ivi comprese quelle istruttorie;
In subordine:
Condannare il Signor in qualità di fideiussore pro quota in favore della scrivente, a pagare Parte_1
l'importo di complessivi euro 100.000,00, oltre agli interessi come sopra precisati fino al saldo., oltre spese ed interessi per le ragioni esposte in via gradata.
In via istruttoria: con effetto devolutivo di tutte le istanze, deduzioni ed allegazioni svolte in primo grado.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Parte_1 CP_1
e per essa da per l'importo capitale di euro 100.000,00, eccependo:
[...] CP_2
- l'inesistenza o nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, per assenza dell'apposita attestazione di conformità del legale che assisteva il procedente, che ne doveva attestare la conformità all'originale telematico, ai sensi e per il combinato disposto degli artt.
16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 1, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n.
221/2012;
- l'inesistenza o nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza o nullità della procura alle liti, rilasciata da quale procuratrice di , per carenza di prova della CP_2 CP_1
legittimazione del dott. a rilasciare la prescritta procura alle liti in favore del Persona_1
difensore procedente, in quanto risulterebbe essere stata depositata una procura speciale rilasciata da che però nulla avrebbe a che vedere con il suddetto soggetto;
CP_2
- la nullità della fideiussione portata a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente nullità del provvedimento monitorio, deducendo che, benché nel ricorso monitorio l'opposto avesse allegato che la fideiussione (pro quota e non solidale) era stata concessa personalmente da Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
pagina 3 di 17 s.a.s. sino a concorrenza Controparte_7
dell'importo di euro 2.000.000,00, con atto sottoscritto in data 19.10.2007, il finanziamento asseritamente garantito dalla fideiussione di cui sopra, invece, era stato stipulato in un momento successivo, ovvero in data 30.10.2007, ed esaminando il testo della fideiussione non era ravvisabile l'indicazione dell'importo garantito, sicché la scrittura privata aveva oggetto indeterminato, in contrasto con il dettato dell'art. 1938 c.c.
Infine, l'opponente eccepiva che controparte non aveva preventivamente escusso il patrimonio della società debitrice principale, cosa che avrebbe dovuto fare stante l'accessorietà dell'obbligazione e la mancanza della clausola a prima richiesta.
2. Si costituiva parte opposta contestando le avverse deduzioni ed eccezioni e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., parte opponente eccepiva, altresì, la carenza di titolarità del credito azionato e, conseguentemente, di legittimazione ad agire in capo a e per essa a deducendo che sul sito internet indicato Controparte_1 CP_2
nella Gazzetta Ufficiale, con la quale era stata data pubblicità alla cessione dei crediti MPS, in relazione alla posizione dei crediti acquistati da compariva una lista Controparte_1
contenente i debitori ceduti, tra i quali, però, non rientrava il credito indicato con il codice n. 4107156 che MPS aveva attribuito alla posizione in sofferenza Parte_2
3. Ancora, nella stessa memoria, l'opponente eccepiva la nullità della fideiussione, rilevabile
[...]
anche d'ufficio, per la presenza di clausole contrattuali riconducibili allo Schema ABI 2003 illegittime, deducendo che la fideiussione sottoscritta in data 19.10.2007 avrebbe contenuto clausole riproducenti il testo delle clausole riportate agli artt. 2), 6) e 8) dello schema ABI, recante disposizioni lesive e restrittive della concorrenza ex art. 2, comma 2, lettera a) della
Legge n. 287/1990 e, come tali, vietate.
Parte opposta, nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. eccepiva la tardività delle suddette eccezioni e, nel merito, ne contestava la fondatezza.
4. La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale di Parma rigettava l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite. pagina 4 di 17 Con riguardo alla prima eccezione, il Tribunale osservava che quello lamentato costituiva mero vizio formale dell'atto, privo di conseguenze giuridiche in mancanza di espresso disconoscimento della conformità della copia all'originale; con riguardo alla seconda eccezione, osservava che parte opposta aveva depositato documentazione integrativa rispetto a quella allegata al fascicolo monitorio, producendo la procura notarile del 9 luglio
2019 conferita da al Dott. nella qualità di procuratore speciale;
CP_2 Persona_1
quanto alla terza eccezione ne rilevava l'infondatezza, posto che dalla documentazione allegata al monitorio risultava che il limite della garanzia rilasciata dall'opponente era indicata in modo preciso, così come il debito principale garantito.
5. Quanto all'eccezione in ordine al difetto di prova della titolarità del credito, il Tribunale ne rilevava l'infondatezza richiamando la giurisprudenza della S.C. in base alla quale “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118)” (Cass. n. 15884/2019), osservando che nel caso di specie, avuto riguardo alle caratteristiche del credito monitoriamente azionato, doveva ritenersi che esso rientrasse tra quelli trasferiti alla cessionaria, in quanto ricompreso nella categoria dei “(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine”.
6. Inoltre, il giudice di primo grado rigettava anche l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della L. 287/1990 osservando, a tale proposito, che nel caso di cui al presente giudizio il suddetto schema negoziale non risultava essere stato adottato, rinvenendosi nel contratto stipulato in data 19.10.2007 la sola clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., ma non anche quelle di “reviviscenza” e quella di “sopravvivenza”.
7. Infine, rigettava anche l'ultima eccezione della mancata preventiva escussione del debitore principale, rilevando che l'art. 7 contenuto nelle conferme delle fideiussioni sottoscritte dall'opponente in data 17.9.2013 ed in data 24.10.2014 (doc. 7 e 8 fascicolo pagina 5 di 17 monitorio) prevedeva che “i fideiussori sono tenuti a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
8. ha proposto appello avverso la sentenza e si è costituita in giudizio Parte_1
l'appellata chiedendo dichiararsi inammissibile l'impugnazione o comunque rigettarla.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.10.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con il primo motivo si ripropone la questione di nullità della procura alle liti conferita ai sensi dell'art. 83 c.p.c., lamentando il fatto che la stessa avrebbe un contenuto generico, sarebbe stata utilizzata in altri procedimenti, e che il Giudice di prime cure avrebbe affrontato sbrigativamente la questione qualificandola come “mero vizio formale, privo di conseguenze giuridiche in mancanza di espresso disconoscimento della conformità della copia all'originale”.
10. Il motivo è infondato.
La procura alle liti rilasciata in favore dell'Avv. Giuseppe Carteni da quale CP_2
mandataria di in persona del suo procuratore speciale Dott. Controparte_1 [...]
risulta regolarmente allegata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo telematico Per_1
R.G. 2982/2020, emesso dal Tribunale di Parma con il n.1344/2020 in data 02/09/2020, e ne costituisce parte integrante.
Ne consegue che è evidentemente priva di pregio giuridico l'eccezione di nullità della procura alle liti per asserita genericità del procedimento per il quale è stata conferita
11. Con il secondo motivo l'appellante ripropone la questione dell'inesistenza e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto per presunta carenza del potere di rappresentanza del Dott.
soggetto che ha rilasciato la procura alle liti come rappresentante di Persona_1 CP_2
deducendo che: “Tale documento, oltre a non rivestire valore sanante, è stato depositato in
[...]
giudizio tardivamente (il 04.11.2021) da ovvero dopo lo spirare del termine ex art. Controparte_1
183, comma 6, n. 2 c.p.c. scadente il 03.11.2021.”
12. Il motivo è infondato. pagina 6 di 17 Il Tribunale ha infatti correttamente rilevato che, a seguito dell'eccezione proposta in primo grado, l'odierna appellata ha prodotto in giudizio documentazione integrativa rispetto a quella allegata al fascicolo monitorio, depositando la procura notarile del 9 luglio 2019 autenticata dal Notaio Dott.ssa e registrata a Milano in data 15/07/2019 Persona_2
al N. 10433 serie 1T Repertorio n.800 Raccolta n.523 (doc.15) con la quale l'amministratore delegato e legale rappresentante di ha conferito procura speciale al Dott. CP_2 [...]
Per_1
13. Tra i poteri conferiti al procuratore, tra gli altri, risulta espressamente conferito quello
“…di eleggere domicilio, compiere e/o sottoscrivere ogni atto ricorso, istanza o documento necessario al fine di instaurare giudizi, ivi compresi i processi esecutivi, cautelari e penali…conferire le necessarie procure alle liti, con ogni più ampia ed opportuna facoltà in proposito, ai legali incaricati dei procedimenti relativi ai contratti e/o ai beni in leasing al fine di assicurare la rappresentanza e la tutela giudiziale delle società mandanti, in ogni stato e grado del giudizio, davanti ad ogni competente autorità giudiziaria, in tutte le cause attive e passive, nessuna esclusa…”. Ne consegue che la procura alle liti de quo rilasciata dal
Dott. all'Avv. Cateni è senza dubbio valida ed efficace. Per_1
14. Di nessun pregio giuridico risulta anche l'eccezione di tardività del deposito della procura notarile del 9 luglio 2019, asseritamente avvenuta oltre i termini di cui all'art. 183 VI co. n.2 c.p.c., dovendosi a tale riguardo condividersi quanto già stabilito dal giudice di primo grado con l'ordinanza 20.12.2021: “Ritenuto che l'art. 155 c.p.c. trovi applicazione unitaria, nel senso che mai, salvo diversa espressa previsione, nel computo del termine a giorni debba ricomprendersi il giorno iniziale;
ritenuto, pertanto, che i depositi delle memorie ex art. 183, 6° comma, nn. 1 e 2, c.p.c., di parte opposta, non debbano considerarsi tardivi;
ritenuto che
anche l'istanza formulata dall'opponente di esclusione della terza memoria depositata dall'opposta debba essere respinta;
ritenuto che
la causa sia matura per la decisione;
P.Q.M.
respinge le istanze, formulate dall' opponente, di stralcio delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., depositate dall'opposta.”. Ad ogni buon conto si osserva che il deposito della procura, attenendo ad un difetto di rappresentanza che il giudice può anche rilevare d'ufficio ex art. 182 co. 2 c.p.c., può essere prodotta in qualsiasi fase e grado del processo con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. (Cass.
n. 26948/2017). pagina 7 di 17 15. Con il terzo motivo si ripropone la questione dell'assenza della titolarità del credito vantato da nei confronti di oltre che di carenza di Controparte_1 Parte_1
legittimazione ad agire in capo a , lamentando che il giudice di prime cure abbia CP_1
rigettato la relativa eccezione ritenendo che l'odierna appellata abbia dimostrato la propria titolarità del credito azionato in via monitoria mediante la produzione in giudizio della
Gazzetta Ufficiale che riguarda il credito ceduto, aggiungendo che nel caso di specie “deve ritenersi che esso (credito) rientri tra quelli trasferiti alla cessionaria , in quanto ricompreso nella categoria dei “(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine”.
17. Deduce l'appellante che per giurisprudenza costante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, poiché non vi è identità tra la comunicazione dell'avviso della cessione e la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto, e che nel caso di specie controparte non ha assolutamente provato di essere titolare né del credito azionato, né della legittimazione ad agire contro l'esponente nella sua qualità di fideiussore dell'obbligata principale Parte_2
18. In sede di note di trattazione scritte depositate in data 28.10.2024, l'appellante ha inoltre eccepito l'esistenza di un giudicato esterno formatosi a seguito della irrevocabilità della sentenza n. 649/24 con la quale il Tribunale di Livorno, nel giudizio proposto dalla debitrice principale nei confronti di MPS e ha così statuito: Parte_2 Controparte_1
non ha dato prova della sua legittimazione attiva non avendo dimostrato di essere titolare del diritto CP_1
di credito azionato”, invocandone l'applicabilità anche nel presente giudizio, onde evitare la formazione di giudicati contrastanti che minerebbero la stabilità della decisione.
19. Il motivo è infondato.
Va premesso che, secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (Cass., n. 7866/2024, che richiama Cass., n. 17944/2023 e Cass., n. n. 9412/2023), “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di pagina 8 di 17 un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Sotto altro aspetto Cass., n. 17944/2023 ha precisato che, laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, “si verte in tema di legittimazione sostanziale della società cessionaria”.
20. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che in data 7 Controparte_1
agosto 2019 ha acquistato pro soluto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., come da avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda,
Foglio delle Inserzioni n. 113 del 1 ottobre 2019, “un insieme di crediti per capitale e, ove esistenti, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari o, ove applicabile, ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica (i “Contratti di Finanziamento BMPS”) che rispondono alle seguenti informazioni orientative (i “Crediti BPMS”): crediti pecuniari derivanti da (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS o MPSC, per effetto dell'esercizio dell'attività di credito nei confronti della propria clientela;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
e (iv) rapporti giuridici classificati in “sofferenza” alla data del 31.12.2018.”
21. Nella fattispecie oggetto della presente controversia, il credito oggetto di ingiunzione trae origine dal contratto di finanziamento ipotecario fondiario del 30 ottobre 2007, Rep. n.
12252, Racc. n. 2132, a rogito del Dott. Notaio in Casalmaggiore, iscritto Persona_3
pagina 9 di 17 nel Ruolo dei Distretti Notarili di Cremona e Crema, con il quale Banca Monte dei Per_4
Paschi di Siena S.p.A. già (di seguito la “Banca”), Controparte_8
concedeva a (C.F. ), con sede in Via Elba n. 15, Portoferraio (LI), in Parte_2 P.IVA_2
persona legale rappresentante pro tempore (di seguito ”), la somma di Euro
3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00) (cfr. doc. 1 – contratto di finanziamento).
A garanzia delle obbligazioni derivanti dal Finanziamento, in data 19 ottobre 2007 Pt_1
, unitamente ad altri soggetti, si costituiva fideiussore pro quota ed in via non solidale,
[...]
a garanzia dell'importo di Euro 2.000.000 relativamente al Finanziamento, a favore della
Banca e nell'interesse di per il 5,00% sino all'importo massimo di Euro 100.000,00 Parte_2
(in seguito, congiuntamente, i “Fideiussori”) (cfr. doc. 2 – fideiussione).
- In data 8 agosto 2008, con atto di “Riconoscimento di erogazione e ricognizione di debito dipendente da contratto di finanziamento”, a rogito del Dott. Notaio in Persona_3
Casalmaggiore, munito di formula esecutiva, la società riconosceva: i) di aver ricevuto in data 30 ottobre 2007, la somma di Euro 1.889.000,00 a titolo di prima erogazione in conto del finanziamento;
ii) di ricevere la somma di Euro 264.000,00 a titolo di seconda erogazione in conto del finanziamento;
nonchè iii) di essere debitrice nei confronti della
Banca per le citate somme (cfr. doc.
3 - atto dell'8.8.2008).
- In data 16 settembre 2008, è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con Controparte_8
decorrenza degli effetti civilistici dalle ore 24.00 del 21 settembre 2008 e contabili/fiscali dal
1° gennaio 2008.
- In data 15 maggio 2012, con “Atto di erogazione parziale, determinazione del periodo di fine lavori e modifica delle condizioni”, a rogito del Dott. Notaio in Persona_3
Casalmaggiore, munito di formula esecutiva, la società , tra le altre disposizioni, riconosceva di aver ricevuto la somma di euro 242.800,00 (cfr. doc. 4 – atto del 15.5.2012).
- In data 6 luglio 2012, con “Atto di erogazione e ricognizione di debito dipendente da contratto di finanziamento”, a rogito del Dott. Notaio in Casalmaggiore, Persona_3
munito di formula esecutiva, la società dichiarava di aver ricevuto: i) in data
30.10.2007, la somma di Euro 1.889.000,00 a titolo di prima erogazione in conto di pagina 10 di 17 finanziamento;
ii) in data 8.8.2008 la somma di Euro 264.000,00 a titolo di seconda erogazione in conto del Finanziamento;
iii) in data 15.5.2012 la somma di Euro 242.8000,00
a titolo di terza erogazione in conto del finanziamento;
iv) in data 6.7.2012 la somma di
Euro 183.700,00 a titolo di quarta erogazione in conto del Finanziamento. Somme delle quali si riconosceva espressamente debitrice nei confronti della Banca (cfr. doc.
5 - atto del
6.7.2012).
- Successivamente, in data 24 aprile 2013, con “Atto di consolidamento di capitale finanziato, rinuncia ad erogazione residua, proroga del periodo di preammortamento e definizione delle modalità di ammortamento”, rep. n. 15050 e racc. n. 4082, a rogito del
Notaio Dott. la Banca e la Debitrice concordavano che: i) il Persona_3
Finanziamento veniva consolidato nella minor somma di Euro 2.822.500,00; ii) la Debitrice rinunciava al saldo erogabile del residuo importo di Euro 377.500,00; iii) il periodo concesso per le erogazioni rateali e per il preammortamento veniva posticipato al giorno
01.07.2013, con scadenza dell'ultima rata al 01.01.2023; iv) e che, si sarebbe applicato alla presente operazione un tasso di interesse variabile per tutta la durata del finanziamento (cfr. doc. 6 – atto di consolidamento).
- In data 17 agosto 2013, la Banca accordava la sospensione della quota capitale di quattro rate trimestrali con conseguente procrastinarsi del termine dell'accertamento dal 1° gennaio
2024 al 1° ottobre 2024, con contestuale conferma della fideiussione rilasciata fino alla concorrenza di euro 2.000.000,00 (cfr. doc. 7 – scrittura privata del 17 agosto 2013).
- Con scrittura privata del 24 ottobre 2014, munita di data certa, la Banca accordava la sospensione della quota capitale di tre rate trimestrali con conseguente procrastinarsi del termine dell'accertamento dal 1° gennaio 2024 al 1° ottobre 2024 e confermava gli obblighi assunti dai fideiussori in data 19 ottobre 2007 (cfr. doc. 8 – scrittura privata del 24.10.2014).
- In data 15 gennaio 2016, con “Atto di modifica di mutuo” stipulato fra la Banca e la società , la scrivente accordava la sospensione del pagamento della quota capitale con conseguente procrastinarsi del termine dell'ammortamento, dal 1^ ottobre 2024 al 1^ ottobre 2025 (cfr. doc. 9 – atto di modifica di mutuo del 15 gennaio 2016).
pagina 11 di 17 - Nonostante gli impegni assunti, interrompeva il pagamento degli importi dovuti e con raccomandata A/R del 10 aprile 2017, la Banca comunicava a ed ai Fideiussori la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., intimando agli stessi l'immediato pagamento di euro 2.905.819,88, in relazione al Finanziamento (cfr. doc. 10 - lettera del 10 aprile 2017).
- Successivamente, con lettera raccomandata del 25 maggio 2017, la Banca informava i
Fideiussori di aver comunicato a in data 24 maggio 2017, la revoca di tutti gli affidamenti ed il recesso dai rapporti con essa intrattenuti nonché di aver chiesto l'immediato pagamento dell'importo di euro 2.905.819,38, oltre accessori ed interessi al tasso convenzionale dalla data di scadenza delle obbligazioni al saldo ed interessi dovuti anche per la mora (cfr. doc. 11 – lettera del 25 maggio 2017).
23. Il credito derivante da detto rapporto di credito risulta dunque ricompreso, sia per il titolo che con riguardo al profilo temporale, nel novero di quelli ceduti da Banca Monte dei
Paschi di Siena a con l'operazione di cartolarizzazione pubblicata in G.U., Controparte_1
essendo riconducibile ai “(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine.”, come correttamente stabilito dal giudice di prime cure. Come chiarito nell'avviso di cessione i dati indicativi di ciascuno dei crediti oggetto di cessione sono reperibili fino all'effettiva estinzione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html.
24. E' stata inoltre prodotta nel presente giudizio la comunicazione PEC inviata dalla Banca cedente alla cessionaria contenente la “Attestazione cessione sofferenza CP_1 [...]
(00984580498) – FG 3194851,74”, con cui la Banca Monte dei Paschi di Siena Pt_2
S.p.A. in data 29.11.2021 ha dichiarato che “il credito vantato nei confronti della Società
– c.f. e p.iva , originato dai seguenti rapporti: • Finanziamento Parte_2 P.IVA_3
ipotecario n. 741642032 stipulato in data 30/10/2007 atto ai rogiti Notaio Persona_3
rep. 12252 racc 2132 e consolidato in data 24/04/2013 ai rogiti Notaio Persona_3
rep. 15050 racc. 4082 per la minor somma di Eu. 2.822.500,00 rientra nel perimetro dei crediti ceduti dal alla Controparte_9 Controparte_1
)” (cfr. doc. 16 – Attestazione cessione). L'attestazione risulta sottoscritta dal Dott.
[...]
pagina 12 di 17 nella qualità di Responsabile settore dipartimentale recupero crediti di Persona_5
Palermo e, come tale legale rappresentante della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., giusta procura del 24 giugno 2013 a rogito del Notaio Dott. Notaio in Siena, Persona_6
Rep. 32491, Racc. 15267, altresì allegata alla presente (doc. 20 - procura da MPS a Dott.
[...]
. Per_5
25. Tale attestazione, la cui produzione non può essere ritenuta tardiva in quanto destinata a fornire la prova della “legittimazione sostanziale” dell'appellante, ad avviso della Corte costituisce dimostrazione, unitamente al contenuto dell'avviso di cessione, del fatto che il credito oggetto di causa sia ricompreso nel perimetro della cessione suddetta, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Livorno nella controversia ivi intercorsa tra e Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nella quale è intervenuta ex art. Parte_2 CP_1
111 c.p.c., le cui statuizioni non possono esplicare effetti di giudicato nella presente causa stante la diversità delle parti ed il diverso titolo negoziale ivi azionato.
26. Con il quarto motivo d'appello si ripropone la censura di nullità della fideiussione per presunta violazione dell'art. 1938 c.c., deducendo che: a) la fideiussione sarebbe stata rilasciata in data 19.10.2007 ovvero precedentemente alla stipula del finanziamento garantito in data 30.10.2007 e pertanto non sarebbe certo il contratto garantito;
b) dal testo della fideiussione non sarebbe dato ravvisare l'indicazione dell'importo massimo garantito;
c) la fideiussione in oggetto non conterrebbe la clausola con cui il fideiussore si impegna al pagamento “a prima richiesta”; e da ciò deriverebbe in favore dell'appellante il beneficio della preventiva escussione del debitore principale Parte_2
27. Il motivo è infondato.
Il fatto che l'odierno appellante si sia costituito fideiussore pro quota in via non solidale della per tutte le obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario di euro 3.200.000,00 Parte_2
della durata di anni quindici, risulta dal testo della fideiussione prodotta sub. doc. 2 nel fascicolo monitorio, oltre che confermata nelle successive scritture private allegate sub. docc. 7 e 8 al fascicolo monitorio.
Quanto alla differenza di date tra la stipula del finanziamento ed il rilascio della fideiussione, deve condividersi quanto osservato dall'appellata in ordine al fatto che il rilascio della pagina 13 di 17 garanzia era condizione richiesta dalla banca per il rilascio del medesimo finanziamento, oltre al fatto che il rilascio e la stipula di un finanziamento non avvengono mai nello stesso giorno.
Allo stesso modo deve essere rigettata anche l'ulteriore censura di indeterminatezza della garanzia assunta, in quanto dalla disamina dei documenti prodotti risulta evidente il limite di
€ 100.000,00 della garanzia rilasciata dall'odierno appellante, così come appare evidentemente infondata anche l'ultima censura relativa al beneficium excussionis, alla luce di quanto espressamente previsto nell'articolo 7 dei documenti 7 e 8 prodotti dall'appellata, “i fideiussori sono tenuti a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
28. Con il quinto motivo si lamenta il rigetto dell'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della L. 287/1990 lamentando che il giudice di primo grado avrebbe ritenuto, erroneamente, che nel caso di specie il suddetto schema negoziale non risultava essere stato adottato, rinvenendosi nel contratto stipulato in data 19.10.2007 la sola clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., ma non anche quelle di “reviviscenza” e quella di
“sopravvivenza”.
29. Deduce l'appellante che, invece, le predette clausole n. 2, 6 e 8 del modello ABI 2003 censurate dalla Banca d'Italia (con il provvedimento n. 55/2005 di cui sopra) sono tutte presenti nel testo della fideiussione oggetto del presente giudizio, portata a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, con minime variazioni lessicali.
In particolare (cfr. doc. 2 ), la fideiussione utilizzata da contiene le CP_1 Parte_3
seguenti clausole: art. 1.2: “La fidejussione garantisce la Banca anche per le somme che da essa venissero incassate in pagamento di obbligazioni garantite dalla presente fidejussione e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (riporta l'art. 2 del modello ABI). art. 1.3: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si intende estesa altresì a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (riporta l'art. 8 del modello ABI). pagina 14 di 17 art. 7: “I diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o i fidejussori medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato” (riporta l'art. 6 del modello ABI).
30. Il motivo è infondato.
In ordine alla fidejussione rilasciata e alla sua identità al modulo ABI, osserva la Corte che le
Sezioni Unite, con la sentenza 30.12.2021 n. 41994, hanno affermato il principio secondo cui i contratti di fideiussione conformi al modello predisposto dall'ABI nel 2003 sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della l. n. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
31. In particolare, le clausole contestate sono la “clausola di reviviscenza” (art. 2, secondo cui il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6 “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”) e la clausola di sopravvivenza della fideiussione (art. 8 che sancisce l'insensibilità della garanzia agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”), le parti non avrebbero concluso il contratto.
32. Ne consegue che la nullità, che può essere rilevata anche d'ufficio in grado di appello, può riguardare solo le clausole corrispondenti alle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI e, nel caso di specie, la Corte rileva la, sostanziale, rispondenza del modulo utilizzato per la fideiussione rilasciata dall'odierno appellante al suddetto modulo ABI, il che comporta che pagina 15 di 17 la fideiussione per cui è causa resta pienamente valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla S.C.
33. L'unica questione che dunque poteva astrattamente rilevare nel caso di specie è quella che l'odierno appellante hanno sollevato con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., rilevando la illegittimità della pretesa monitoria nei confronti del fideiussore per violazione dell'art. 1957 c.c., ma al riguardo deve ricordarsi come la predetta eccezione non sia rilevabile d'ufficio, atteso che l'eccezione di decadenza prospettata rientra nel novero delle eccezioni in senso stretto, come ha ricordato anche recentemente la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 4373/2018 in cui ha affermato che “l'eccezione di cui all'articolo 1957 c.c., comma 1, è eccezione di decadenza, come tale non rilevabile d'ufficio (il principio e' del tutto pacifico e risulta affermato da questa Corte fin da Cass. 17 giugno 1963, n. 1613)”. Pertanto, la predetta eccezione risulta tardivamente proposta e come tale è inammissibile.
34. Per le suddette motivazioni, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri forensi ad esclusione della fase istruttoria non svolta.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado di appello, che liquida in
Euro 9.991,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante.
pagina 16 di 17 Così deciso in Bologna, il 03.03.2025
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
Il Presidente dott. Manuela Velotti
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti Magistrati dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 290/2023 promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. Maria Delmiglio del Foro di Cremona e l'Avv. Moreno Merciari del Foro di
Modena appellante contro
(C.F. ), rappresentata da oggi Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 [...]
Controparte_3
con l'Avv. Giuseppe Carteni appellata
Conclusioni per l'appellante:
pagina 1 di 17 - in via preliminare si eccepisce l'esistenza di un giudicato esterno (sentenza 649/24 Tribunale di Livorno) di cui dovrà tenersi conto anche nel presente giudizio, onde evitare la formazione di giudicati contrastanti che minano la stabilità della decisione;
- sempre in via preliminare si chiede che venga respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da rappresentata da , in quanto infondata, Controparte_1 CP_2 Controparte_3 essendo l'atto di impugnazione specifico e formulato nel rispetto del dettato normativo.
- in via principale si chiede: che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza impugnata, accolga le domande svolte dall'appellante nella causa civile di primo grado promossa avanti al Parte_1
Tribunale di Parma n. 4403/2020 R.G., di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1344/2020, n. 2982/2020
R.G., ed in particolare si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna Voglia: revocare il decreto ingiuntivo n.n. 1344/2020, n. 2982/2020 R.G., emesso dal Tribunale di Parma, oggetto dell'opposizione in primo grado, per essere il ricorso per ingiunzione inammissibile e/o inesistente per inesistenza della procura alle liti e conseguentemente dichiararsi il decreto ingiuntivo nullo per i motivi esposti, nonché per difetto di rappresentanza sostanziale e processuale in capo alla mandataria, carenza di legittimazione attiva e titolarità del diritto in capo a Controparte_1
In ogni caso, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna respingere tutte le domande proposte dalla società e per essa in accoglimento dell'appello, Controparte_1 CP_2 Controparte_3 respingendo tutte le domande proposte dalla società e per essa Controparte_1 CP_2 CP_3 in quanto inammissibili per difetto di rappresentanza sostanziale e processuale, anche del
[...] difensore, nonché assenza di titolarità in capo all'appellata del diritto dedotto in giudizio e carenza di legittimazione ad agire e per difetto di titolarità del diritto dedotto in giudizio e carenza di legittimazione ad agire in capo alla società e per essa oltre che di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 rappresentanza;
- per la nullità totale e/o parziale della fideiussione posta a fondamento dello stesso, nonché per tutte le motivazioni esposte in atti.
In ogni caso, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal signor alla società e per essa in Parte_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 conformità al giudicato che si è formato in relazione al rapporto obbligatorio principale, come sopra esposto.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre a spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori antistatari
Conclusioni per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, così giudicare:
In via preliminare: pagina 2 di 17 dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte in atti, con ogni consequenziale provvedimento;
Nel merito:
Respingere la domanda degli appellanti in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 24/2023 pronunciata dal Tribunale di Parma, il 30.12.2022, per tutte le ragioni di cui al presente atto, nonché per quelle di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, in una con le istanze tutte in essi contenute ivi comprese quelle istruttorie;
In subordine:
Condannare il Signor in qualità di fideiussore pro quota in favore della scrivente, a pagare Parte_1
l'importo di complessivi euro 100.000,00, oltre agli interessi come sopra precisati fino al saldo., oltre spese ed interessi per le ragioni esposte in via gradata.
In via istruttoria: con effetto devolutivo di tutte le istanze, deduzioni ed allegazioni svolte in primo grado.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Parte_1 CP_1
e per essa da per l'importo capitale di euro 100.000,00, eccependo:
[...] CP_2
- l'inesistenza o nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, per assenza dell'apposita attestazione di conformità del legale che assisteva il procedente, che ne doveva attestare la conformità all'originale telematico, ai sensi e per il combinato disposto degli artt.
16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 1, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n.
221/2012;
- l'inesistenza o nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza o nullità della procura alle liti, rilasciata da quale procuratrice di , per carenza di prova della CP_2 CP_1
legittimazione del dott. a rilasciare la prescritta procura alle liti in favore del Persona_1
difensore procedente, in quanto risulterebbe essere stata depositata una procura speciale rilasciata da che però nulla avrebbe a che vedere con il suddetto soggetto;
CP_2
- la nullità della fideiussione portata a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente nullità del provvedimento monitorio, deducendo che, benché nel ricorso monitorio l'opposto avesse allegato che la fideiussione (pro quota e non solidale) era stata concessa personalmente da Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
pagina 3 di 17 s.a.s. sino a concorrenza Controparte_7
dell'importo di euro 2.000.000,00, con atto sottoscritto in data 19.10.2007, il finanziamento asseritamente garantito dalla fideiussione di cui sopra, invece, era stato stipulato in un momento successivo, ovvero in data 30.10.2007, ed esaminando il testo della fideiussione non era ravvisabile l'indicazione dell'importo garantito, sicché la scrittura privata aveva oggetto indeterminato, in contrasto con il dettato dell'art. 1938 c.c.
Infine, l'opponente eccepiva che controparte non aveva preventivamente escusso il patrimonio della società debitrice principale, cosa che avrebbe dovuto fare stante l'accessorietà dell'obbligazione e la mancanza della clausola a prima richiesta.
2. Si costituiva parte opposta contestando le avverse deduzioni ed eccezioni e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., parte opponente eccepiva, altresì, la carenza di titolarità del credito azionato e, conseguentemente, di legittimazione ad agire in capo a e per essa a deducendo che sul sito internet indicato Controparte_1 CP_2
nella Gazzetta Ufficiale, con la quale era stata data pubblicità alla cessione dei crediti MPS, in relazione alla posizione dei crediti acquistati da compariva una lista Controparte_1
contenente i debitori ceduti, tra i quali, però, non rientrava il credito indicato con il codice n. 4107156 che MPS aveva attribuito alla posizione in sofferenza Parte_2
3. Ancora, nella stessa memoria, l'opponente eccepiva la nullità della fideiussione, rilevabile
[...]
anche d'ufficio, per la presenza di clausole contrattuali riconducibili allo Schema ABI 2003 illegittime, deducendo che la fideiussione sottoscritta in data 19.10.2007 avrebbe contenuto clausole riproducenti il testo delle clausole riportate agli artt. 2), 6) e 8) dello schema ABI, recante disposizioni lesive e restrittive della concorrenza ex art. 2, comma 2, lettera a) della
Legge n. 287/1990 e, come tali, vietate.
Parte opposta, nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. eccepiva la tardività delle suddette eccezioni e, nel merito, ne contestava la fondatezza.
4. La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale di Parma rigettava l'opposizione condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite. pagina 4 di 17 Con riguardo alla prima eccezione, il Tribunale osservava che quello lamentato costituiva mero vizio formale dell'atto, privo di conseguenze giuridiche in mancanza di espresso disconoscimento della conformità della copia all'originale; con riguardo alla seconda eccezione, osservava che parte opposta aveva depositato documentazione integrativa rispetto a quella allegata al fascicolo monitorio, producendo la procura notarile del 9 luglio
2019 conferita da al Dott. nella qualità di procuratore speciale;
CP_2 Persona_1
quanto alla terza eccezione ne rilevava l'infondatezza, posto che dalla documentazione allegata al monitorio risultava che il limite della garanzia rilasciata dall'opponente era indicata in modo preciso, così come il debito principale garantito.
5. Quanto all'eccezione in ordine al difetto di prova della titolarità del credito, il Tribunale ne rilevava l'infondatezza richiamando la giurisprudenza della S.C. in base alla quale “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118)” (Cass. n. 15884/2019), osservando che nel caso di specie, avuto riguardo alle caratteristiche del credito monitoriamente azionato, doveva ritenersi che esso rientrasse tra quelli trasferiti alla cessionaria, in quanto ricompreso nella categoria dei “(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine”.
6. Inoltre, il giudice di primo grado rigettava anche l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della L. 287/1990 osservando, a tale proposito, che nel caso di cui al presente giudizio il suddetto schema negoziale non risultava essere stato adottato, rinvenendosi nel contratto stipulato in data 19.10.2007 la sola clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., ma non anche quelle di “reviviscenza” e quella di “sopravvivenza”.
7. Infine, rigettava anche l'ultima eccezione della mancata preventiva escussione del debitore principale, rilevando che l'art. 7 contenuto nelle conferme delle fideiussioni sottoscritte dall'opponente in data 17.9.2013 ed in data 24.10.2014 (doc. 7 e 8 fascicolo pagina 5 di 17 monitorio) prevedeva che “i fideiussori sono tenuti a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
8. ha proposto appello avverso la sentenza e si è costituita in giudizio Parte_1
l'appellata chiedendo dichiararsi inammissibile l'impugnazione o comunque rigettarla.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.10.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con il primo motivo si ripropone la questione di nullità della procura alle liti conferita ai sensi dell'art. 83 c.p.c., lamentando il fatto che la stessa avrebbe un contenuto generico, sarebbe stata utilizzata in altri procedimenti, e che il Giudice di prime cure avrebbe affrontato sbrigativamente la questione qualificandola come “mero vizio formale, privo di conseguenze giuridiche in mancanza di espresso disconoscimento della conformità della copia all'originale”.
10. Il motivo è infondato.
La procura alle liti rilasciata in favore dell'Avv. Giuseppe Carteni da quale CP_2
mandataria di in persona del suo procuratore speciale Dott. Controparte_1 [...]
risulta regolarmente allegata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo telematico Per_1
R.G. 2982/2020, emesso dal Tribunale di Parma con il n.1344/2020 in data 02/09/2020, e ne costituisce parte integrante.
Ne consegue che è evidentemente priva di pregio giuridico l'eccezione di nullità della procura alle liti per asserita genericità del procedimento per il quale è stata conferita
11. Con il secondo motivo l'appellante ripropone la questione dell'inesistenza e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto per presunta carenza del potere di rappresentanza del Dott.
soggetto che ha rilasciato la procura alle liti come rappresentante di Persona_1 CP_2
deducendo che: “Tale documento, oltre a non rivestire valore sanante, è stato depositato in
[...]
giudizio tardivamente (il 04.11.2021) da ovvero dopo lo spirare del termine ex art. Controparte_1
183, comma 6, n. 2 c.p.c. scadente il 03.11.2021.”
12. Il motivo è infondato. pagina 6 di 17 Il Tribunale ha infatti correttamente rilevato che, a seguito dell'eccezione proposta in primo grado, l'odierna appellata ha prodotto in giudizio documentazione integrativa rispetto a quella allegata al fascicolo monitorio, depositando la procura notarile del 9 luglio 2019 autenticata dal Notaio Dott.ssa e registrata a Milano in data 15/07/2019 Persona_2
al N. 10433 serie 1T Repertorio n.800 Raccolta n.523 (doc.15) con la quale l'amministratore delegato e legale rappresentante di ha conferito procura speciale al Dott. CP_2 [...]
Per_1
13. Tra i poteri conferiti al procuratore, tra gli altri, risulta espressamente conferito quello
“…di eleggere domicilio, compiere e/o sottoscrivere ogni atto ricorso, istanza o documento necessario al fine di instaurare giudizi, ivi compresi i processi esecutivi, cautelari e penali…conferire le necessarie procure alle liti, con ogni più ampia ed opportuna facoltà in proposito, ai legali incaricati dei procedimenti relativi ai contratti e/o ai beni in leasing al fine di assicurare la rappresentanza e la tutela giudiziale delle società mandanti, in ogni stato e grado del giudizio, davanti ad ogni competente autorità giudiziaria, in tutte le cause attive e passive, nessuna esclusa…”. Ne consegue che la procura alle liti de quo rilasciata dal
Dott. all'Avv. Cateni è senza dubbio valida ed efficace. Per_1
14. Di nessun pregio giuridico risulta anche l'eccezione di tardività del deposito della procura notarile del 9 luglio 2019, asseritamente avvenuta oltre i termini di cui all'art. 183 VI co. n.2 c.p.c., dovendosi a tale riguardo condividersi quanto già stabilito dal giudice di primo grado con l'ordinanza 20.12.2021: “Ritenuto che l'art. 155 c.p.c. trovi applicazione unitaria, nel senso che mai, salvo diversa espressa previsione, nel computo del termine a giorni debba ricomprendersi il giorno iniziale;
ritenuto, pertanto, che i depositi delle memorie ex art. 183, 6° comma, nn. 1 e 2, c.p.c., di parte opposta, non debbano considerarsi tardivi;
ritenuto che
anche l'istanza formulata dall'opponente di esclusione della terza memoria depositata dall'opposta debba essere respinta;
ritenuto che
la causa sia matura per la decisione;
P.Q.M.
respinge le istanze, formulate dall' opponente, di stralcio delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., depositate dall'opposta.”. Ad ogni buon conto si osserva che il deposito della procura, attenendo ad un difetto di rappresentanza che il giudice può anche rilevare d'ufficio ex art. 182 co. 2 c.p.c., può essere prodotta in qualsiasi fase e grado del processo con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. (Cass.
n. 26948/2017). pagina 7 di 17 15. Con il terzo motivo si ripropone la questione dell'assenza della titolarità del credito vantato da nei confronti di oltre che di carenza di Controparte_1 Parte_1
legittimazione ad agire in capo a , lamentando che il giudice di prime cure abbia CP_1
rigettato la relativa eccezione ritenendo che l'odierna appellata abbia dimostrato la propria titolarità del credito azionato in via monitoria mediante la produzione in giudizio della
Gazzetta Ufficiale che riguarda il credito ceduto, aggiungendo che nel caso di specie “deve ritenersi che esso (credito) rientri tra quelli trasferiti alla cessionaria , in quanto ricompreso nella categoria dei “(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine”.
17. Deduce l'appellante che per giurisprudenza costante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, poiché non vi è identità tra la comunicazione dell'avviso della cessione e la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto, e che nel caso di specie controparte non ha assolutamente provato di essere titolare né del credito azionato, né della legittimazione ad agire contro l'esponente nella sua qualità di fideiussore dell'obbligata principale Parte_2
18. In sede di note di trattazione scritte depositate in data 28.10.2024, l'appellante ha inoltre eccepito l'esistenza di un giudicato esterno formatosi a seguito della irrevocabilità della sentenza n. 649/24 con la quale il Tribunale di Livorno, nel giudizio proposto dalla debitrice principale nei confronti di MPS e ha così statuito: Parte_2 Controparte_1
non ha dato prova della sua legittimazione attiva non avendo dimostrato di essere titolare del diritto CP_1
di credito azionato”, invocandone l'applicabilità anche nel presente giudizio, onde evitare la formazione di giudicati contrastanti che minerebbero la stabilità della decisione.
19. Il motivo è infondato.
Va premesso che, secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (Cass., n. 7866/2024, che richiama Cass., n. 17944/2023 e Cass., n. n. 9412/2023), “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di pagina 8 di 17 un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Sotto altro aspetto Cass., n. 17944/2023 ha precisato che, laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, “si verte in tema di legittimazione sostanziale della società cessionaria”.
20. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che in data 7 Controparte_1
agosto 2019 ha acquistato pro soluto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., come da avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda,
Foglio delle Inserzioni n. 113 del 1 ottobre 2019, “un insieme di crediti per capitale e, ove esistenti, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento (chirografari o, ove applicabile, ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica (i “Contratti di Finanziamento BMPS”) che rispondono alle seguenti informazioni orientative (i “Crediti BPMS”): crediti pecuniari derivanti da (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS o MPSC, per effetto dell'esercizio dell'attività di credito nei confronti della propria clientela;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
e (iv) rapporti giuridici classificati in “sofferenza” alla data del 31.12.2018.”
21. Nella fattispecie oggetto della presente controversia, il credito oggetto di ingiunzione trae origine dal contratto di finanziamento ipotecario fondiario del 30 ottobre 2007, Rep. n.
12252, Racc. n. 2132, a rogito del Dott. Notaio in Casalmaggiore, iscritto Persona_3
pagina 9 di 17 nel Ruolo dei Distretti Notarili di Cremona e Crema, con il quale Banca Monte dei Per_4
Paschi di Siena S.p.A. già (di seguito la “Banca”), Controparte_8
concedeva a (C.F. ), con sede in Via Elba n. 15, Portoferraio (LI), in Parte_2 P.IVA_2
persona legale rappresentante pro tempore (di seguito ”), la somma di Euro
3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00) (cfr. doc. 1 – contratto di finanziamento).
A garanzia delle obbligazioni derivanti dal Finanziamento, in data 19 ottobre 2007 Pt_1
, unitamente ad altri soggetti, si costituiva fideiussore pro quota ed in via non solidale,
[...]
a garanzia dell'importo di Euro 2.000.000 relativamente al Finanziamento, a favore della
Banca e nell'interesse di per il 5,00% sino all'importo massimo di Euro 100.000,00 Parte_2
(in seguito, congiuntamente, i “Fideiussori”) (cfr. doc. 2 – fideiussione).
- In data 8 agosto 2008, con atto di “Riconoscimento di erogazione e ricognizione di debito dipendente da contratto di finanziamento”, a rogito del Dott. Notaio in Persona_3
Casalmaggiore, munito di formula esecutiva, la società riconosceva: i) di aver ricevuto in data 30 ottobre 2007, la somma di Euro 1.889.000,00 a titolo di prima erogazione in conto del finanziamento;
ii) di ricevere la somma di Euro 264.000,00 a titolo di seconda erogazione in conto del finanziamento;
nonchè iii) di essere debitrice nei confronti della
Banca per le citate somme (cfr. doc.
3 - atto dell'8.8.2008).
- In data 16 settembre 2008, è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con Controparte_8
decorrenza degli effetti civilistici dalle ore 24.00 del 21 settembre 2008 e contabili/fiscali dal
1° gennaio 2008.
- In data 15 maggio 2012, con “Atto di erogazione parziale, determinazione del periodo di fine lavori e modifica delle condizioni”, a rogito del Dott. Notaio in Persona_3
Casalmaggiore, munito di formula esecutiva, la società , tra le altre disposizioni, riconosceva di aver ricevuto la somma di euro 242.800,00 (cfr. doc. 4 – atto del 15.5.2012).
- In data 6 luglio 2012, con “Atto di erogazione e ricognizione di debito dipendente da contratto di finanziamento”, a rogito del Dott. Notaio in Casalmaggiore, Persona_3
munito di formula esecutiva, la società dichiarava di aver ricevuto: i) in data
30.10.2007, la somma di Euro 1.889.000,00 a titolo di prima erogazione in conto di pagina 10 di 17 finanziamento;
ii) in data 8.8.2008 la somma di Euro 264.000,00 a titolo di seconda erogazione in conto del Finanziamento;
iii) in data 15.5.2012 la somma di Euro 242.8000,00
a titolo di terza erogazione in conto del finanziamento;
iv) in data 6.7.2012 la somma di
Euro 183.700,00 a titolo di quarta erogazione in conto del Finanziamento. Somme delle quali si riconosceva espressamente debitrice nei confronti della Banca (cfr. doc.
5 - atto del
6.7.2012).
- Successivamente, in data 24 aprile 2013, con “Atto di consolidamento di capitale finanziato, rinuncia ad erogazione residua, proroga del periodo di preammortamento e definizione delle modalità di ammortamento”, rep. n. 15050 e racc. n. 4082, a rogito del
Notaio Dott. la Banca e la Debitrice concordavano che: i) il Persona_3
Finanziamento veniva consolidato nella minor somma di Euro 2.822.500,00; ii) la Debitrice rinunciava al saldo erogabile del residuo importo di Euro 377.500,00; iii) il periodo concesso per le erogazioni rateali e per il preammortamento veniva posticipato al giorno
01.07.2013, con scadenza dell'ultima rata al 01.01.2023; iv) e che, si sarebbe applicato alla presente operazione un tasso di interesse variabile per tutta la durata del finanziamento (cfr. doc. 6 – atto di consolidamento).
- In data 17 agosto 2013, la Banca accordava la sospensione della quota capitale di quattro rate trimestrali con conseguente procrastinarsi del termine dell'accertamento dal 1° gennaio
2024 al 1° ottobre 2024, con contestuale conferma della fideiussione rilasciata fino alla concorrenza di euro 2.000.000,00 (cfr. doc. 7 – scrittura privata del 17 agosto 2013).
- Con scrittura privata del 24 ottobre 2014, munita di data certa, la Banca accordava la sospensione della quota capitale di tre rate trimestrali con conseguente procrastinarsi del termine dell'accertamento dal 1° gennaio 2024 al 1° ottobre 2024 e confermava gli obblighi assunti dai fideiussori in data 19 ottobre 2007 (cfr. doc. 8 – scrittura privata del 24.10.2014).
- In data 15 gennaio 2016, con “Atto di modifica di mutuo” stipulato fra la Banca e la società , la scrivente accordava la sospensione del pagamento della quota capitale con conseguente procrastinarsi del termine dell'ammortamento, dal 1^ ottobre 2024 al 1^ ottobre 2025 (cfr. doc. 9 – atto di modifica di mutuo del 15 gennaio 2016).
pagina 11 di 17 - Nonostante gli impegni assunti, interrompeva il pagamento degli importi dovuti e con raccomandata A/R del 10 aprile 2017, la Banca comunicava a ed ai Fideiussori la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., intimando agli stessi l'immediato pagamento di euro 2.905.819,88, in relazione al Finanziamento (cfr. doc. 10 - lettera del 10 aprile 2017).
- Successivamente, con lettera raccomandata del 25 maggio 2017, la Banca informava i
Fideiussori di aver comunicato a in data 24 maggio 2017, la revoca di tutti gli affidamenti ed il recesso dai rapporti con essa intrattenuti nonché di aver chiesto l'immediato pagamento dell'importo di euro 2.905.819,38, oltre accessori ed interessi al tasso convenzionale dalla data di scadenza delle obbligazioni al saldo ed interessi dovuti anche per la mora (cfr. doc. 11 – lettera del 25 maggio 2017).
23. Il credito derivante da detto rapporto di credito risulta dunque ricompreso, sia per il titolo che con riguardo al profilo temporale, nel novero di quelli ceduti da Banca Monte dei
Paschi di Siena a con l'operazione di cartolarizzazione pubblicata in G.U., Controparte_1
essendo riconducibile ai “(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine.”, come correttamente stabilito dal giudice di prime cure. Come chiarito nell'avviso di cessione i dati indicativi di ciascuno dei crediti oggetto di cessione sono reperibili fino all'effettiva estinzione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html.
24. E' stata inoltre prodotta nel presente giudizio la comunicazione PEC inviata dalla Banca cedente alla cessionaria contenente la “Attestazione cessione sofferenza CP_1 [...]
(00984580498) – FG 3194851,74”, con cui la Banca Monte dei Paschi di Siena Pt_2
S.p.A. in data 29.11.2021 ha dichiarato che “il credito vantato nei confronti della Società
– c.f. e p.iva , originato dai seguenti rapporti: • Finanziamento Parte_2 P.IVA_3
ipotecario n. 741642032 stipulato in data 30/10/2007 atto ai rogiti Notaio Persona_3
rep. 12252 racc 2132 e consolidato in data 24/04/2013 ai rogiti Notaio Persona_3
rep. 15050 racc. 4082 per la minor somma di Eu. 2.822.500,00 rientra nel perimetro dei crediti ceduti dal alla Controparte_9 Controparte_1
)” (cfr. doc. 16 – Attestazione cessione). L'attestazione risulta sottoscritta dal Dott.
[...]
pagina 12 di 17 nella qualità di Responsabile settore dipartimentale recupero crediti di Persona_5
Palermo e, come tale legale rappresentante della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., giusta procura del 24 giugno 2013 a rogito del Notaio Dott. Notaio in Siena, Persona_6
Rep. 32491, Racc. 15267, altresì allegata alla presente (doc. 20 - procura da MPS a Dott.
[...]
. Per_5
25. Tale attestazione, la cui produzione non può essere ritenuta tardiva in quanto destinata a fornire la prova della “legittimazione sostanziale” dell'appellante, ad avviso della Corte costituisce dimostrazione, unitamente al contenuto dell'avviso di cessione, del fatto che il credito oggetto di causa sia ricompreso nel perimetro della cessione suddetta, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Livorno nella controversia ivi intercorsa tra e Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nella quale è intervenuta ex art. Parte_2 CP_1
111 c.p.c., le cui statuizioni non possono esplicare effetti di giudicato nella presente causa stante la diversità delle parti ed il diverso titolo negoziale ivi azionato.
26. Con il quarto motivo d'appello si ripropone la censura di nullità della fideiussione per presunta violazione dell'art. 1938 c.c., deducendo che: a) la fideiussione sarebbe stata rilasciata in data 19.10.2007 ovvero precedentemente alla stipula del finanziamento garantito in data 30.10.2007 e pertanto non sarebbe certo il contratto garantito;
b) dal testo della fideiussione non sarebbe dato ravvisare l'indicazione dell'importo massimo garantito;
c) la fideiussione in oggetto non conterrebbe la clausola con cui il fideiussore si impegna al pagamento “a prima richiesta”; e da ciò deriverebbe in favore dell'appellante il beneficio della preventiva escussione del debitore principale Parte_2
27. Il motivo è infondato.
Il fatto che l'odierno appellante si sia costituito fideiussore pro quota in via non solidale della per tutte le obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario di euro 3.200.000,00 Parte_2
della durata di anni quindici, risulta dal testo della fideiussione prodotta sub. doc. 2 nel fascicolo monitorio, oltre che confermata nelle successive scritture private allegate sub. docc. 7 e 8 al fascicolo monitorio.
Quanto alla differenza di date tra la stipula del finanziamento ed il rilascio della fideiussione, deve condividersi quanto osservato dall'appellata in ordine al fatto che il rilascio della pagina 13 di 17 garanzia era condizione richiesta dalla banca per il rilascio del medesimo finanziamento, oltre al fatto che il rilascio e la stipula di un finanziamento non avvengono mai nello stesso giorno.
Allo stesso modo deve essere rigettata anche l'ulteriore censura di indeterminatezza della garanzia assunta, in quanto dalla disamina dei documenti prodotti risulta evidente il limite di
€ 100.000,00 della garanzia rilasciata dall'odierno appellante, così come appare evidentemente infondata anche l'ultima censura relativa al beneficium excussionis, alla luce di quanto espressamente previsto nell'articolo 7 dei documenti 7 e 8 prodotti dall'appellata, “i fideiussori sono tenuti a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
28. Con il quinto motivo si lamenta il rigetto dell'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della L. 287/1990 lamentando che il giudice di primo grado avrebbe ritenuto, erroneamente, che nel caso di specie il suddetto schema negoziale non risultava essere stato adottato, rinvenendosi nel contratto stipulato in data 19.10.2007 la sola clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., ma non anche quelle di “reviviscenza” e quella di
“sopravvivenza”.
29. Deduce l'appellante che, invece, le predette clausole n. 2, 6 e 8 del modello ABI 2003 censurate dalla Banca d'Italia (con il provvedimento n. 55/2005 di cui sopra) sono tutte presenti nel testo della fideiussione oggetto del presente giudizio, portata a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, con minime variazioni lessicali.
In particolare (cfr. doc. 2 ), la fideiussione utilizzata da contiene le CP_1 Parte_3
seguenti clausole: art. 1.2: “La fidejussione garantisce la Banca anche per le somme che da essa venissero incassate in pagamento di obbligazioni garantite dalla presente fidejussione e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (riporta l'art. 2 del modello ABI). art. 1.3: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si intende estesa altresì a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (riporta l'art. 8 del modello ABI). pagina 14 di 17 art. 7: “I diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o i fidejussori medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato” (riporta l'art. 6 del modello ABI).
30. Il motivo è infondato.
In ordine alla fidejussione rilasciata e alla sua identità al modulo ABI, osserva la Corte che le
Sezioni Unite, con la sentenza 30.12.2021 n. 41994, hanno affermato il principio secondo cui i contratti di fideiussione conformi al modello predisposto dall'ABI nel 2003 sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della l. n. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
31. In particolare, le clausole contestate sono la “clausola di reviviscenza” (art. 2, secondo cui il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6 “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”) e la clausola di sopravvivenza della fideiussione (art. 8 che sancisce l'insensibilità della garanzia agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”), le parti non avrebbero concluso il contratto.
32. Ne consegue che la nullità, che può essere rilevata anche d'ufficio in grado di appello, può riguardare solo le clausole corrispondenti alle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI e, nel caso di specie, la Corte rileva la, sostanziale, rispondenza del modulo utilizzato per la fideiussione rilasciata dall'odierno appellante al suddetto modulo ABI, il che comporta che pagina 15 di 17 la fideiussione per cui è causa resta pienamente valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla S.C.
33. L'unica questione che dunque poteva astrattamente rilevare nel caso di specie è quella che l'odierno appellante hanno sollevato con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., rilevando la illegittimità della pretesa monitoria nei confronti del fideiussore per violazione dell'art. 1957 c.c., ma al riguardo deve ricordarsi come la predetta eccezione non sia rilevabile d'ufficio, atteso che l'eccezione di decadenza prospettata rientra nel novero delle eccezioni in senso stretto, come ha ricordato anche recentemente la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 4373/2018 in cui ha affermato che “l'eccezione di cui all'articolo 1957 c.c., comma 1, è eccezione di decadenza, come tale non rilevabile d'ufficio (il principio e' del tutto pacifico e risulta affermato da questa Corte fin da Cass. 17 giugno 1963, n. 1613)”. Pertanto, la predetta eccezione risulta tardivamente proposta e come tale è inammissibile.
34. Per le suddette motivazioni, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri forensi ad esclusione della fase istruttoria non svolta.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado di appello, che liquida in
Euro 9.991,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) a carico dell'appellante.
pagina 16 di 17 Così deciso in Bologna, il 03.03.2025
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
Il Presidente dott. Manuela Velotti
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