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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/11/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Donatella Aru Consigliere
dott.ssa Emanuela Cugusi Consigliere relatore ha pronunziato, la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 81 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
Avv. (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Cagliari, presso lo Studio dell'Avv. Stefano Burranca, che lo rappresenta e difende disgiuntamente e congiuntamente con l'Avv. Massimo Atzeni, giusta procura speciale apposta in calce all'atto di citazione per riassunzione della causa ex art. 622 c.p.p.;
attore in riassunzione
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via dei CP_2 C.F._2
Falletti n. 24, presso lo studio dell'avv. Amedeo Meloni che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di risposta in appello;
convenuto in riassunzione la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
Nell'interesse dell'attore: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, quale giudice del rinvio, per tutti i motivi e fatti in narrativa, accogliere le già rassegnate conclusioni della parte civile nelle sue conclusioni scritte in atti, ovvero: 01. Condannare il Sig. , nato a [...], CP_2
il 12.11.1942, C.F. al risarcimento di tutti i danni subiti e sofferti dall'Avv. C.F._2
in misura pari ad euro 10.000,00, ovvero, nella diversa somma ritenuta di Controparte_1
giustizia, ovvero, in via di subordine, da determinarsi in via equitativa. 02. Condannare il Sig. CP_2
alla rifusione, in favore dell'Avv. delle spese legali per tutti e tre i gradi
[...] Controparte_1
del giudizio del procedimento penale e, in particolare, per il Giudizio di Cassazione;
03. Con vittoria di spese legali, rimborso spese forfettarie e c.p.a. del presente giudizio d'appello.”;
Nell'interesse del convenuto: “Tutto ciò premesso, il Sig. , ut supra rappresentato e CP_2
difeso, conclude affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia:
In via principale - Accertare e dichiarare come l'odierno appellante non ha subito alcun danno ex art. 2043 dalla condotta posta in essere dal Geom. AR;
per l'effetto - Rigettare integralmente tutte le domande proposte dall'appellante; In subordine, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse
CP_ ritenere sussistenti i profili di una responsabilità aquilana in capo al Geom. , - Ritenere
CP_ congrua la somma di € 2.459,12 versata dall' nell'anno 2018, e sufficiente a soddisfare tutte le pretese risarcitorie avanzate dall'avv. Controparte_1
In tutte le ipotesi - Compensare, integralmente le spese processuali dei tre gradi di giudizio, e della presente fase di rinvio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
La vicenda processuale può essere ricostruita come di seguito.
Con decreto del Tribunale penale di Cagliari, e venivano CP_2 Parte_1 Parte_2
rinviati a giudizio nel procedimento n. 11323/13 RNR – n. 4272/15 R.G. Trib. per rispondere, a vario titolo, dei reati di danneggiamento aggravato (artt. 110 e 635, comma 2 n. 3 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.) e minacce (art. 612 c.p.), in relazione a fatti occorsi in data 8 agosto 2013 in località
Torre delle Stelle, Comune di Maracalagonis.
Secondo l'imputazione, in concorso con persona ignota (che avrebbe agito con l'ausilio CP_2
di una ruspa), avrebbe divelto i paletti di una recinzione installata da su un terreno Controparte_1
esposto alla pubblica fede. Nella medesima occasione, avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente e , colpendoli e facendo loro cadere rispettivamente un telefono cellulare e una CP_3 CP_4
fotocamera, al fine di impedirne le riprese. era imputato per violenza privata nei Parte_1
confronti di , mentre per minacce. CP_4 Parte_2
si costituiva parte civile, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali per un importo di euro 10.000, con riserva di ulteriore quantificazione. Si costituivano altresì parti civili i signori . CP_4
All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Tribunale penale di Cagliari, con sentenza n. 1813 del 29 maggio 2018, condannava e per i reati loro ascritti. veniva CP_2 Parte_1 CP_2
riconosciuto colpevole dei reati di danneggiamento aggravato e violenza privata, unificati dal vincolo della continuazione, con concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata,
e condannato alla pena di mesi tre e giorni quindici di reclusione, con sospensione condizionale.
Veniva altresì disposto il risarcimento dei danni in separato giudizio e il pagamento di una provvisionale di euro 2.000 in favore di ciascuna parte civile.
Il Tribunale fondava la decisione sui seguenti elementi:
- le dichiarazioni delle persone offese ( e ), ritenute lucide, coerenti e prive di CP_1 CP_4
elementi di inverosimiglianza;
- il video dei fatti, acquisito all'udienza del 31 ottobre 2016, che documentava l'abbattimento della recinzione;
- le testimonianze della difesa, tra cui quella del teste dipendente del Tes_1
condominio, che riferiva di aver visto divellere i paletti con le mani e ordinare a un CP_2
operaio ( ) di intervenire con una ruspa;
Parte_3
- l'ammissione dello stesso di aver rimosso un paletto;
CP_2 - la prova dell'elemento soggettivo del dolo generico, ritenuto integrato, essendo sufficiente la coscienza e volontà di distruggere o deteriorare una cosa altrui.
Avverso tale sentenza proponeva appello (e ), articolando cinque motivi, tra CP_2 Parte_1
cui: la legittimità della condotta di quale reazione a uno spoglio;
la violazione dell'art. 522 c.p.p. CP_2
per divergenza tra fatto contestato e accertato;
l'assenza di prova della violenza privata e la mancata riqualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 505 del 31 maggio 2021 (pubblicata il 3 giugno 2021), in parziale riforma della decisione impugnata, assolveva dal reato di danneggiamento CP_2
aggravato (capo a) perché il fatto non costituisce reato, e rideterminava la pena per il solo reato di violenza privata in due mesi di reclusione.
La Corte riteneva che la condotta dell' fosse scriminata dall'esercizio del diritto di reazione a CP_2
uno spoglio violento (art. 51 c.p.), in quanto:
- la striscia di terreno oggetto di recinzione era, secondo quanto riferito da più testi, nel possesso del sin dal 1973; Parte_4
- i lavori di recinzione, commissionati da costituivano uno spoglio materiale e CP_1
violento;
- l'intervento di era avvenuto nella fase iniziale dei lavori, prima del completamento CP_2
della recinzione;
- la reazione era stata immediata, proporzionata e necessaria, in quanto non vi era altra tutela esperibile in quel momento.
La Corte affermava dunque che “il fatto non costituisce reato” in quanto espressione del diritto del possessore di reagire nell'immediatezza, e revocava le statuizioni civili in favore di CP_1
[...]
proponeva ricorso per cassazione, lamentando manifesta illogicità della Controparte_1
motivazione della sentenza d'appello, nella parte in cui si affermava che la condotta dell' CP_2
“costituisce atto legittimo di reazione ad una condotta di spoglio violento da parte dello stesso CP_1 atteso che detta striscia di terreno, oggetto di contesa materiale di natura possessoria, come riferito da tutti i testi escussi, era da tempo risalente (1973) di uso comune, dunque, nel possesso del
CP_ condominio della lottizzazione Torre delle Stelle di cui l' era amministratore all'epoca dei fatti”, rilevando che tale assunto non aveva trovato alcun riscontro testimoniale o documentale nel corso del dibattimento. In particolare, assumeva il ricorrente che non corrispondeva al vero che da tutte le testimonianze fosse emerso in modo chiaro che l'area oggetto di delimitazione da parte dell'avv. CP_1
fosse stata pacificamente utilizzata dal . Parte_4
La Suprema Corte, con sentenza n. 48278 del 24 novembre 2022 (depositata il 20 dicembre 2022), accoglieva il ricorso limitatamente alla responsabilità civile per il reato di danneggiamento, ravvisando un difetto di motivazione nella sentenza impugnata.
In particolare, la Corte riteneva:
- illogica e non supportata da riscontri testimoniali o documentali l'affermazione secondo cui il terreno fosse pacificamente nel possesso del;
Parte_4
- che non era emerso in modo chiaro dalle testimonianze che l'area fosse stata utilizzata dal in modo continuativo e incontestato;
Parte_4
- che la motivazione della Corte d'Appello risultava carente e contraddittoria rispetto alle risultanze istruttorie.
La Cassazione annullava la sentenza d'appello ai soli fini della responsabilità civile, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., rimettendo anche la liquidazione delle spese del grado di legittimità.
ha tempestivamente riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte, chiedendo: Controparte_1
l'accertamento della responsabilità civile di per il danneggiamento dei paletti infissi nella CP_2
sua proprietà e per la condotta violenta subita;
la qualificazione dei fatti come illecito extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.; la condanna di al risarcimento di tutti i danni CP_2
materiali e morali subiti, in misura pari a euro 10.000 o nella diversa somma ritenuta equa, anche in via equitativa, e la condanna alle spese di lite per tutti e tre i gradi del giudizio penale, con particolare riferimento al giudizio di Cassazione, oltre a quelle del presente giudizio civile. A sostegno della domanda, l'attore ha richiamato le conclusioni già rassegnate in qualità di parte civile nel giudizio penale di primo grado, versate agli atti del presente giudizio (docc. 2 e 5
[...]
. CP_1
Si è costituito in giudizio per resistere alla domanda ed invocarne l'integrale rigetto. CP_2
La causa, senza ulteriore istruzione, all'udienza del 10 ottobre 2025 è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a venti giorni per il deposito di note conclusionali e a dieci giorni per le repliche.
* * *
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 48278 del 24 novembre 2022 che ha annullato la sentenza della Corte d'Appello penale di Cagliari n. 505/2021 limitatamente alle statuizioni civili, per vizio di motivazione, ha ritenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente riconosciuto la scriminante dell'esercizio del diritto in favore di fondando tale conclusione su un presunto possesso CP_2
pacifico del Torre delle Stelle sull'area oggetto di recinzione, circostanza che, tuttavia, Parte_4
non risultava provata né documentalmente né attraverso le testimonianze acquisite nel corso del dibattimento.
La Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza d'appello era “apparente e apodittica”, fondata su un generico richiamo alle dichiarazioni rese “da tutti i testi escussi”, senza alcun riferimento specifico alle persone o al contenuto delle loro deposizioni. Al contrario, il ricorrente aveva puntualmente richiamato testimonianze e documenti che smentivano la tesi del possesso condominiale, evidenziando che l'area oggetto di recinzione non era la stradina abusivamente realizzata dal , ma una porzione di terreno di proprietà della famiglia adiacente alla Parte_4 CP_1
recinzione preesistente.
In particolare, ha rilevato che la Corte territoriale aveva omesso di considerare le dichiarazioni di due
CP_ testimoni – e – che avevano confermato la legittimità dell'azione di Testimone_2
delimitazione attuata da nonché la documentazione allegata alla querela, tra cui Controparte_1
la denuncia di inizio attività edilizia presentata dallo stesso al Comune di Maracalagonis in data CP_1
8 luglio 2013, relativa alla manutenzione straordinaria e alla realizzazione di recinzioni. Così precisati i termini della questione su cui questa Corte è chiamata a pronunciarsi, occorre fare applicazione del principio di diritto secondo cui: “qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, per soli vizi di motivazione, il giudice civile del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio d'appello, egli è tenuto, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della responsabilità, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati” (cfr. Cass. civ. n. 28011/2021).
Tanto chiarito, è altresì opportuno precisare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, poiché l'assoluzione dell'imputato nel giudizio penale secondo la formula “perché il fatto non costituisce reato” non preclude la possibilità di pervenire nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso all'affermazione della sua responsabilità civile, in ragione del diverso atteggiarsi in tale ambito sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità, ben può il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, utilizzare (non avendone, peraltro, l'obbligo) come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata, e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede all'esito del relativo diretto esame, essendo in tal caso, inoltre, tenuto a procedere alla relativa valutazione, con pienezza di cognizione, al fine di accertare fatti materiali in base al relativo proprio vaglio critico (Cass. Civ.
n. 12164/2021; Cass. Civ. n. 16893/2019; Cass. Civ. n. 8035/2016).
Sul punto occorre, altresì, precisare che l'attore in riassunzione in ordine ai fatti per cui è causa si è richiamato all'istruttoria svolta in sede penale ed alle sue risultanze, utilizzabili anche per fondare la decisione in questa sede conformemente al principio per cui: “la corte di appello competente per valore, alla quale la Corte di cassazione in sede penale abbia rinviato il procedimento ai soli effetti civili, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel precedente giudizio penale e ricavate direttamente dalla sentenza rescindente, richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sottoporli ad una autonoma valutazione e ritenerli idonei ad integrare la responsabilità civile del soggetto agente, poiché tale sentenza non crea alcun vincolo in capo al giudice di cui all'art. 622 c.p.p., assumendo natura di prova atipica rimessa al suo prudente apprezzamento” (cfr. Cass. civ. n. 517/2020, così v. anche Cass. n. 8997 del 21/03/2022).
Orbene, dovendosi procedere a una nuova e autonoma valutazione delle risultanze probatorie nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 48278/2022, si osserva.
- in data 8 luglio 2013, in qualità di proprietario del lotto sito nel Comune di Controparte_1
Maracalagonis, località Torre delle Stelle via Pesci snc, distinto in Catasto al foglio n. 51, mappale
75, ebbe a presentare una DIA (all. 1 alla querela, doc. 3 attore in riassunzione) avente ad oggetto il
“riconfinamento” dello stesso con una recinzione temporanea in paletti e rete metallica, senza opere fisse quali fondazioni o murature, “per individuare e salvaguardare la proprietà” dell'immobile, nonché interventi di manutenzione straordinaria sul fabbricato, meglio specificati nella relazione tecnica di intervento del progettista Geom. corredata da un elaborato grafico tav. 1 Parte_5
“stralcio catastale”.
Trascorsi trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale del Comune della predetta
DIA, il facendo legittimo affidamento sull'asseverazione di conformità dell'intervento del CP_1
progettista geom. e sul fatto che non erano stati opposte ragioni ostative dall'amministrazione Pt_5
competente ad esercitare l'attività denunciata, in data 8 agosto 2013 incaricò alcuni operai di procedere alla apposizione di paletti sulla porzione di terreno adiacente alla recinzione preesistente per delimitare correttamente il confine del proprio mappale, sulla base dei rilievi eseguiti dal tecnico e in conformità alla tav. 1 “stralcio catastale” allegata alla Dia.
Come è emerso dall'istruttoria dibattimentale, l'area oggetto di delimitazione non coincideva con la stradina realizzata abusivamente dal Torre delle Stelle per accedere al parco giochi sul Parte_4
lato alto del lotto del bensì con una fascia di terreno contigua alla recinzione preesistente CP_1
sull'altro confine sul lato basso del medesimo lotto avente forma rettangolare (v. esame udienza CP_1
del 31.10.2016, pag. 21).
A conferma di ciò, sono state decisive le dichiarazioni rese da: , escusso all'udienza del 31 ottobre 2016, il quale ha riferito che, nel corso dei fatti Testimone_2
oggetto della presente controversia, erano intervenuti sul posto i tecnici del Comune di Maracalagonis
e i vigili urbani. Ha dichiarato di aver appreso direttamente dall'ingegnere comunale, intervenuto sul posto con documentazione relativa all'area de qua e al relativo intervento edilizio, che CP_1
“stava recintando un'area sua privata, sua di e quindi ha confermato che la proprietà
[...] CP_1
dell'area oggetto di picchettamento era dell'odierno attore. Il testimone ha inoltre precisato che la zona era una fascia a ridosso della proprietà del e che i confini venivano tracciati in quel CP_1
momento.
In ogni caso ha chiarito un'altra circostanza dirimente e cioè che la porzione sulla Testimone_2
quale venivano apposti i paletti confinava con il terreno di proprietà dell'immobiliare Torre delle
Stelle e non del . Il teste ha ulteriormente specificato che sulla stessa non vi era alcun uso Parte_4
condominiale.
, escusso nella medesima udienza, ha confermato che l'area recintata l'8 agosto 2013 CP_4
non impediva l'accesso alla stradina utilizzata dal . Parte_4
Anche lui ha negato che su quell'area, fino a quel momento aperta, esposta alla pubblica fede, fosse stato esercitato il pacifico possesso da parte del . Controparte_5
Tali dichiarazioni sono attendibili, coerenti tra loro e riscontrate da altri elementi di prova, tra cui:
La relazione tecnica d'intervento a firma del geom. relativa alla “realizzazione di un Pt_5
riconfinamento” del lotto mappale 75 di proprietà della ditta (docc. 3 e 4 allegati Controparte_1
all'atto di riassunzione), la denuncia di inizio attività edilizia presentata da in Controparte_1
data 8 luglio 2013 allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Maracalagonis, relativa a lavori di “manutenzione straordinaria;
recinzioni, muri di cinta, cancellate”, allegata alla querela e prodotta all'udienza del 31.10.2016 dal pubblico ministero.
Anche i testimoni della difesa non hanno fornito elementi idonei a dimostrare un possesso del sull'area oggetto di recinzione: Parte_4 dipendente del , escusso all'udienza del 12 settembre 2017 (verbale, pag. Tes_1 Parte_4
8), ha riferito genericamente di un utilizzo da parte del di un'area adiacente al parco Parte_4
giochi, ma non ha saputo indicare con precisione quale fosse la porzione interessata.
, escusso nella stessa udienza (verbale, pag. 25), ha fatto riferimento ad un'area Parte_3
utilizzata come deposito di materiali per la manutenzione delle strade, ma ha chiarito trattarsi una zona diversa, distante dalla proprietà dove successivamente è stato realizzato un anfiteatro. Non CP_1
ha mai indicato che l'area recintata da fosse utilizzata dal condominio per depoisto od altri CP_1
scopi.
Nel corso del dibattimento, lo stesso ha ammesso di aver divelto personalmente almeno CP_2
un paletto e di aver ordinato a un operaio di avanzare con la ruspa per rimuovere i paletti, intimandogli di non fermarsi nonostante la presenza del in prossimità della recinzione, e di avere inoltre CP_1
posizionato la ruspa in modo da impedire l'ultimazione dei lavori.
È emerso inoltre che l' aveva già tentato in passato di usucapire, per conto del condominio, altre CP_2
aree della lottizzazione Torre delle Stelle, tra cui il parco, ma tali tentativi erano stati respinti dal
Tribunale di Cagliari. Tale circostanza è stata riferita da (verbale del 31 ottobre Testimone_2
2016, pag. 31), nella sua qualità di presidente della Nuova Associazione Torre delle Stelle.
Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi dimostrato con sufficiente certezza che il geom. AR non aveva alcuna legittimazione a porre in essere la condotta di rimozione dei paletti in ferro;
condotta da ritenersi palesemente illecita, ex art. 2043 cc considerato che il condominio non esercitava alcun possesso sulla porzione di terreno oggetto di delimitazione e adiacente alla recinzione preesistente del e che l' pertanto non aveva subito alcuno spoglio violento da parte del il quale, CP_1 CP_2 CP_1
al contrario, stava legittimamente delimitando la sua proprietà.
Deve ritenersi senz'altro sussistente anche l'elemento soggettivo dell'illecito in capo all'amministratore. In particolare, si evidenzia che l' in qualità di geometra e amministratore, CP_2
era tenuto ad agire con la diligenza qualificata propria della sua professione ai sensi dell'art. 1176
c.c., potendo agevolmente verificare la titolarità dell'area oggetto di intervento mediante consultazione dei registri immobiliari, delle mappe catastali e dei titoli di proprietà, vieppiù in ragione della missiva di diffida dell'8 aprile 2013, con cui il intimava all' di cessare l'occupazione CP_1 CP_2 abusiva di una porzione di terreno di sua proprietà. La sua condotta, lungi dall'essere frutto di errore scusabile, si è invece manifestata come consapevole e intenzionale, volta a impedire l'esercizio del diritto di proprietà da parte del La Corte esclude che la condotta dell' possa essere CP_1 CP_2
scriminata come esercizio legittimo del diritto, in quanto non vi era alcuno spoglio violento da parte del e l' aveva la possibilità di agire per vie legali, esperendo un'azione di reintegra o di CP_1 CP_2
manutenzione. La reazione dell' è stata arbitraria, violenta e sproporzionata. CP_2
Egli ha agito con piena consapevolezza dell'illegittimità del proprio operato, come dimostrato dal tentativo di impedire la documentazione della sua condotta e dalla persistenza nell'azione anche dopo l'intervento dei tecnici comunali.
Le modalità violente e intimidatorie dell'intervento, con l'uso di una ruspa per ostacolare fisicamente la prosecuzione dei lavori, denotano una volontà di sopraffazione e di prevaricazione, incompatibile con un comportamento diligente e rispettoso dei diritti altrui.
Sotto questo profilo si evidenzia che l'AR non ha desistito neppure in presenza dei tecnici comunali, intervenuti sul posto, i quali avevano confermato la legittimità dell'intervento del Ha inoltre CP_1
ostacolato attivamente la documentazione fotografica e video della sua condotta, agendo con modalità intimidatorie nei confronti dei terzi presenti (gli ). CP_4
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi provata la responsabilità civile di per i danni CP_2
arrecati a La condotta dell' posta in essere con dolo o, quantomeno, con Controparte_1 CP_2
colpa grave, ha determinato un danno ingiusto;
il ha formulato domanda risarcitoria per i danni CP_1
patrimoniali e non patrimoniali subiti, per un importo pari a € 10.000, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa. In proposito il ha allegato che la CP_1
condotta dell' ha comportato una violenza non solo sulle cose, ma anche verbale e morale, lesiva CP_2
della sfera personale e del diritto di proprietà. Nella comparsa conclusionale, ha ulteriormente precisato che il danno subito non si limita al valore venale dei materiali danneggiati, ma deve essere valutato considerando l'intera dinamica dell'azione, compiuta con modalità intimidatorie e in presenza del legittimo proprietario e di testimoni.
Tuttavia, in ordine al danno patrimoniale, la Corte rileva che il non ha fornito allegazioni CP_1
specifiche (quali l'inutilizzabilità definitiva dei paletti e dei fili divelti;
il costo sostenuto per l'acquisto di nuovi materiali;
le spese di manodopera per il ripristino della recinzione) né prove documentali, quali ad esempio fatture, idonee a dimostrare il corrispettivo pagato per l'acquisto dei materiali e il costo della manodopera necessario per ripristinare la recinzione divelta.
In assenza di tali elementi, non è possibile procedere alla liquidazione del danno patrimoniale, neppure in via equitativa, non essendo soddisfatti i presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la liquidazione equitativa presuppone l'impossibilità oggettiva di determinare l'ammontare del danno, ma non esonera la parte dall'onere di allegazione e prova della sua esistenza.
Né può essere accolta la domanda rassegnata in via subordinata di una liquidazione d'ufficio in via equitativa, non potendo essa sopperire alla mancanza di allegazione e di prova gravante sul danneggiato.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, invero, “il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c.” … “è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, … presuppone già assolto dalla parte stessa, nei cui confronti le citate disposizioni non prevedono alcuna relevatio ab onere probandi al riguardo, l'onere su di essa incombente ex articolo 2697 c.c. di dimostrare sia la sussistenza sia
l'entità materiale del danno, così come non la esonera dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, ...” (così Cass.,
Sez. II, 12 giugno 2015, n. 12195).
Diversamente, la Corte ritiene sussistente il danno non patrimoniale, consistente nel turbamento e nella sofferenza provati dal nel momento in cui ha dovuto scansarsi, per evitare di essere travolto CP_1
dalla ruspa che avanzava senza rallentare, piegando e rovinando i paletti;
nell'angoscia e nel timore vissuto durante l'intera mattinata e nei giorni successivi, che hanno compromesso il periodo di tranquillità che il aveva programmato di trascorrere con la propria famiglia. CP_1
La Corte, pertanto, ritiene fondata la domanda limitatamente a tale voce di danno, che può essere liquidato nella misura omnicomprensiva di € 3.000, ai valori attuali. Da tale importo va detratta la somma di € 2.459,12 già versata dall'AR al nelle more del CP_1
giudizio (v. 8 vaglia postali allegati alla comparsa di risposta).
Le spese di tutti i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. n.
147/2022 del 13/08/2022, ai valori minimi, considerata la modesta complessità della lite, eccetto che per il presente giudizio di rinvio, in cui si liquidano ai valori medi, seguono il criterio della soccombenza, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in base al quale: “Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622
c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio” (v.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1570 del 19/01/2023).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza n. 505/2021 della Corte d'Appello di
Cagliari, così dispone:
1. accoglie la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_2
e, per l'effetto, condanna a corrispondere, in favore di la CP_2 Controparte_1
somma di € 3.000, 00 dedotta la somma di € 2.459,12 già versata da CP_2
2. condanna al pagamento in favore della parte civile delle CP_2 Controparte_1
spese del giudizio dinanzi al Tribunale penale di Cagliari, in composizione monocratica, che liquida nella somma di € 1.797 oltre spese generali al 15%, e accessori di legge, in favore di
Controparte_1
3. condanna al pagamento in favore della parte civile delle CP_2 Controparte_1
spese del giudizio dinanzi alla Corte d'Appello penale di Cagliari, che liquida nella somma di € 2.128,00, oltre spese generali al 15%, e accessori di legge, in favore di CP_1
[...]
4. condanna al pagamento in favore della parte civile delle CP_2 Controparte_1
spese del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, che liquida nella somma di euro € 3.167 oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
5. condanna al pagamento, in favore di delle spese CP_2 Controparte_1
processuali del presente giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello di Cagliari che liquida in € 1.923,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% e accessori di legge e € 264 per spese vive.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte d'Appello il 12 novembre 2025.
Il consigliere estensore dott.ssa Emanuela Cugusi
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu