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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 53/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 53/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 MONICA SANTICIOLI e dell'avv. MAZZONI MARTA ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via De Mannini 2 52100 arezzo ITALIA presso il difensore avv.
MONICA SANTICIOLI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, giusta mandato P.IVA_1
a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 15.1.2025, propone Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 307 2024 00012969 63 000 notificato il 16 dicembre 2024 relativo all'anno 2018 e l'avviso di addebito n. 307 2024 00012985 79 000 notificato il 16 dicembre 2024 relativo all'anno 2018, esponendo che tali avvisi traggono origine solo dagli accertamenti dall'Agenzia dell'Entrate relativamente all'anno 2018 sull'impresa familiare Parte_1
(Avviso di accertamento n. T8D010200345 notificato il giorno 19 agosto 2023) e sul collaboratore familiare (Avviso di accertamento n. Parte_2
T8D010200368 notificato il giorno 11 agosto 2023) che avrebbero riscontrato un
“maggior reddito” prodotto dall'impresa e conseguentemente dal collaboratore familiare;
che gli accertamenti tuttavia sono oggetto di autonoma impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di RE (giudizi rubricati al n.
36/2024 R.G.R. e 194/2023 R.G.R., tutt'oggi pendenti).
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, eccepisce che la prova della pretesa contributiva deriva direttamente dall'accertamento fiscale di . Controparte_3
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Secondo il consolidato insegnamento della cassazione, deve accertarsi la nullità dell'avviso d'addebito opposto (Cfr. ex pluribus Cass. Ord. 25 maggio
2020, n. 9596), in quanto emesso sulla base di un verbale non ancora definitivo in quanto oggetto d'impugnazione.
I giudizi promossi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RE avverso i due avvisi di accertamento presupposto degli avvisi di addebito oggi opposti hanno assunto i seguenti numeri di registro generale della predetta Corte:
- 194/2023 R.G.R. quello promosso da avverso l'avviso Parte_1
di accertamento n. T8D010200345 notificato il giorno 19 agosto 2023 (doc. n. 3);
- 36/2024 R.G.R. quello promosso da avverso Parte_2
l'avviso di accertamento n. n. T8D010200368 notificato il giorno 11 agosto 2023
2 (doc. n. 4).
Orbene, secondo giurisprudenza anche di legittimità ormai consolidata,
l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, a seguito di accertamento notificato dall' , è nulla se il predetto avviso di accertamento è stato Controparte_3
impugnato con ricorso depositato presso la competente commissione tributaria.
In definitiva, dagli avvisi di addebito opposti si evince che i medesimi sono scaturiti dall'accertamento dell'Agenzia dell'entrate ed è provato per tabulas che gli avvisi di addebito impugnati sono stati emessi in pendenza dei giudizi promossi dalla contribuente avverso gli avvisi di accertamento e dunque in assenza di un provvedimento passato in giudicato del Giudice Tributario.
La caducazione dell'accertamento fiscale, infatti, determinerebbe il travolgimento degli avvisi di addebito impugnati: l'unico elemento fornito dall' a fondamento dell'obbligazione contributiva è proprio quello relativo CP_1
all'accertamento fiscale condotto dall'Agenzia delle Entrate – accertamento non definitivo – senza l'indicazione di ulteriori specifici elementi probatori in ordine alla sussistenza della propria pretesa creditoria.
Dunque, non avendo l' dato prova della propria pretesa contributiva CP_1 ed essendo stato l'accertamento fiscale impugnato davanti al giudice tributario, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA la nullità degli avvisi di addebito impugnati
n. 307 2024 00012969 63 000 e n. 307 2024 00012985 79 000;
2. CONDANNA l' al pagamento – in favore di parte ricorrente – CP_1 delle spese di lite, che liquida in €3.291,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle
3 note scritte autorizzate.
RE, 19/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 53/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 MONICA SANTICIOLI e dell'avv. MAZZONI MARTA ( ) C.F._2
Indirizzo Telematico;
, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via De Mannini 2 52100 arezzo ITALIA presso il difensore avv.
MONICA SANTICIOLI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, giusta mandato P.IVA_1
a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 15.1.2025, propone Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 307 2024 00012969 63 000 notificato il 16 dicembre 2024 relativo all'anno 2018 e l'avviso di addebito n. 307 2024 00012985 79 000 notificato il 16 dicembre 2024 relativo all'anno 2018, esponendo che tali avvisi traggono origine solo dagli accertamenti dall'Agenzia dell'Entrate relativamente all'anno 2018 sull'impresa familiare Parte_1
(Avviso di accertamento n. T8D010200345 notificato il giorno 19 agosto 2023) e sul collaboratore familiare (Avviso di accertamento n. Parte_2
T8D010200368 notificato il giorno 11 agosto 2023) che avrebbero riscontrato un
“maggior reddito” prodotto dall'impresa e conseguentemente dal collaboratore familiare;
che gli accertamenti tuttavia sono oggetto di autonoma impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di RE (giudizi rubricati al n.
36/2024 R.G.R. e 194/2023 R.G.R., tutt'oggi pendenti).
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, eccepisce che la prova della pretesa contributiva deriva direttamente dall'accertamento fiscale di . Controparte_3
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Secondo il consolidato insegnamento della cassazione, deve accertarsi la nullità dell'avviso d'addebito opposto (Cfr. ex pluribus Cass. Ord. 25 maggio
2020, n. 9596), in quanto emesso sulla base di un verbale non ancora definitivo in quanto oggetto d'impugnazione.
I giudizi promossi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RE avverso i due avvisi di accertamento presupposto degli avvisi di addebito oggi opposti hanno assunto i seguenti numeri di registro generale della predetta Corte:
- 194/2023 R.G.R. quello promosso da avverso l'avviso Parte_1
di accertamento n. T8D010200345 notificato il giorno 19 agosto 2023 (doc. n. 3);
- 36/2024 R.G.R. quello promosso da avverso Parte_2
l'avviso di accertamento n. n. T8D010200368 notificato il giorno 11 agosto 2023
2 (doc. n. 4).
Orbene, secondo giurisprudenza anche di legittimità ormai consolidata,
l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, a seguito di accertamento notificato dall' , è nulla se il predetto avviso di accertamento è stato Controparte_3
impugnato con ricorso depositato presso la competente commissione tributaria.
In definitiva, dagli avvisi di addebito opposti si evince che i medesimi sono scaturiti dall'accertamento dell'Agenzia dell'entrate ed è provato per tabulas che gli avvisi di addebito impugnati sono stati emessi in pendenza dei giudizi promossi dalla contribuente avverso gli avvisi di accertamento e dunque in assenza di un provvedimento passato in giudicato del Giudice Tributario.
La caducazione dell'accertamento fiscale, infatti, determinerebbe il travolgimento degli avvisi di addebito impugnati: l'unico elemento fornito dall' a fondamento dell'obbligazione contributiva è proprio quello relativo CP_1
all'accertamento fiscale condotto dall'Agenzia delle Entrate – accertamento non definitivo – senza l'indicazione di ulteriori specifici elementi probatori in ordine alla sussistenza della propria pretesa creditoria.
Dunque, non avendo l' dato prova della propria pretesa contributiva CP_1 ed essendo stato l'accertamento fiscale impugnato davanti al giudice tributario, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA la nullità degli avvisi di addebito impugnati
n. 307 2024 00012969 63 000 e n. 307 2024 00012985 79 000;
2. CONDANNA l' al pagamento – in favore di parte ricorrente – CP_1 delle spese di lite, che liquida in €3.291,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle
3 note scritte autorizzate.
RE, 19/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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