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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/09/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 744/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 12/09/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 25/03/2025 da rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. CORSIERO LUIGI, e da rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
PAPPAGALLO EMANUELE, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in MADDALONI (CE) in data 24/09/2020; rilevato, altresì, che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- I coniugi consentono alla loro separazione consensuale e vivranno separati nei domicili, residenze e dimore che liberamente sceglieranno con il solo obbligo di comunicarsi, reciprocamente, ogni eventuale variazione degli stessi a mezzo lettera raccomandata e/o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo;
- tenuto conto delle condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi ed in considerazione della loro età anagrafica, gli stessi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé;
- i coniugi si danno, sin d'ora, espressa autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 12/09/2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.; 2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato Parte_1 Parte_2 il 23/07/1990 in MADDALONI(CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 23, parte II, serie A, anno 2020);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 12/09/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento r.g.n. 744/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 12/09/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 25/03/2025 da rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. CORSIERO LUIGI, e da rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
PAPPAGALLO EMANUELE, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in MADDALONI (CE) in data 24/09/2020; rilevato, altresì, che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- I coniugi consentono alla loro separazione consensuale e vivranno separati nei domicili, residenze e dimore che liberamente sceglieranno con il solo obbligo di comunicarsi, reciprocamente, ogni eventuale variazione degli stessi a mezzo lettera raccomandata e/o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo;
- tenuto conto delle condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi ed in considerazione della loro età anagrafica, gli stessi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé;
- i coniugi si danno, sin d'ora, espressa autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 12/09/2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.; 2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato Parte_1 Parte_2 il 23/07/1990 in MADDALONI(CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 23, parte II, serie A, anno 2020);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 12/09/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese