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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6003/2018
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Valentina Calvanese presso Parte_1 il cui studio elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere, alla via Vittorio Emanuele n. 2
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t.,, rappr. e dif., giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Saverio Donizzetti presso il cui studio elett. dom. in Portici al corso Garibaldi n. 23
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.07.2018 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della parte convenuta dal 01.06.2015 al 20.06.2016, in forza di contatto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale con inquadramento nel VI liv. del CCNL Commercio – Terziario e qualifica di operaio;
di avere prestato la propria attività lavorativa, per tutta la durata del rapporto di lavoro, nei giorni e per l'orario analiticamente indicati in ricorso;
di aver percepito a titolo di retribuzione l'importo mensile di euro 640,00.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente, lamentando di aver percepito una retribuzione sperequata rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto ex art. 36 Cost., chiedeva a questo giudice, preliminarmente, di accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nelle modalità di cui al ricorso, quindi chiedeva di condannare parte convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 26000,00, per le causali indicate in ricorso, oltre svalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate. Vinte le spese, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta che, in via preliminare, eccepiva la nullità del ricorso e, nel merito, contestando integralmente la domanda con svariate argomentazioni in fatto ed in diritto, ne chiedeva il rigetto. Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale a titolo di risarcimento del danno.
Espletata la prova testimoniale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Rileva preliminarmente il Tribunale come vada rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte resistente.
L'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma-contenuto, espressamente prevede, al n. 4) che l'atto introduttivo del giudizio contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda.
Si tratta di prescrizione che ha l'evidente finalità di consentire, da un lato, il corretto instaurarsi del contraddittorio, ponendo il convenuto in condizione di poter prendere posizione in maniera precisa - come, del resto, richiesto dall'art. 416, comma 3, c.p.c. - sui fatti allegati dall'attore, e di consentire, dall'altro, al giudicante di avere piena cognizione dei fatti di cui è causa, anche in funzione di un consapevole esercizio dei poteri di ufficio che egli è chiamato ad esercitare ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria.
La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, i fatti costitutivi del diritto (cd. fatti primari) risultino completamente omessi ovvero siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui di cui all'art.156 comma 2 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 6140/1993; Cass. 13066/1997; Cass. 4296/1998;
Cass. 7089/1999), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto - che poco o nulla viene a sapere dei fatti per i quali si procede - ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale.
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che, attraverso l'esame complessivo dell'atto, sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia, altresì, specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze (cfr. pag.
4 del ricorso), essendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav.,
8 febbraio 2011, n. 3126; Cass., sez. lav., 10 novembre 2003, n. 16855).
Ebbene nel caso di specie l'analisi complessiva del contenuto del ricorso – ma anche l'esame analitico dello stesso - evidenziano la presenza di tutti gli elementi indispensabili ai fini di cui sopra. Chiaramente indicato è il periodo lavorativo in questione, le pretese economiche fatte valere, le causali delle stesse, il loro complessivo ammontare. Alcuna incertezza può riscontrarsi in merito sia al petitum che alla causa petendi.
Nel merito, la domanda risulta solo in parte fondata e va quindi accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.).
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003), fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Tuttavia, l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso desumibile dal sistema (cfr. Cass. n. 14623/2009).
La coerente applicazione dei summenzionati principi alla fattispecie di causa e le emergenze del quadro probatorio delineatosi all'esito della istruttoria espletata fondano l'accoglimento della domanda nei limiti di seguito definiti.
Va immediatamente evidenziato che la circostanza relativa alla intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo dal 01.06.2015 al 20.06.2016 emerge dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. contratto di assunzione, buste paga, lettera di licenziamento). Alcun dubbio sussiste, inoltre, in merito alla qualifica ed all'inquadramento contrattuale del ricorrente come operaio, livello VI del CCNL Terziario - Commercio ed all'applicabilità di tale
CCNL, alla luce della documentazione in atti (cfr. buste paga, lettera di assunzione).
La parte ricorrente rivendica nel presente giudizio differenze retributive a titolo di lavoro supplementare/straordinario, 13^ e 14^ mensilità, indennità sostituiva delle ferie, permessi, festività.
Deduce, altresì, di non aver ricevuto, alla cessazione del rapporto, il TFR chiedendone in questa sede il pagamento.
Orbene, quanto alle modalità di svolgimento temporale della prestazione lavorativa, ritiene il
Tribunale che sia rimasta priva di adeguata prova l'allegazione di parte ricorrente circa l'effettivo orario di lavoro osservato.
A tale riguardo, giova preliminarmente osservare che, in presenza di un contratto di lavoro part- time, validamente stipulato tra le parti, avente la forma scritta e i requisiti contenutistici richiesti dalla legge (cfr. art. 2 D.lgs n. 61 del 2000) deve ritenersi sia onere del lavoratore, che alleghi l'espletamento di una prestazione lavorativa per un numero di ore settimanali di fatto superiore rispetto a quello indicato nel contratto, fornire la relativa prova.
Orbene, dai documenti in atti, emerge che con scrittura privata del 29.05.2015 le parti hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, in cui risultano indicati, in maniera sufficientemente precisa, sia la durata della prestazione lavorativa che la sua collocazione temporale (cfr. contratto di assunzione in atti).
A fronte di predetto documento, parte ricorrente non fornisce adeguata prova di aver lavorato per un numero di ore maggiore rispetto alla previsione contrattuale.
Verifichiamo le deposizioni testimoniali.
Il ES , escusso all'udienza del 10 febbraio 2022, ha dichiarato: “… Testimone_1
Sono il padre del ricorrente. Conosco la società convenuta in quanto mio figlio ha lavorato per tale società per circa un paio di anni all'incirca nove-dieci anni fa, non ricordo di preciso in quanto è passato molto tempo, mio figlio era minorenne all'epoca. Mio figlio si occupa di un po' di tutto, per avermelo riferito il ricorrente, so che lui si occupava di scaricare il vestiario che portavano i tir e poi quando venivano le persone a ritirarlo doveva aiutare anche nel carico;
nell'ultimo periodo, so che mio figlio ha utilizzato anche il muletto;
conosco tali circostanze per avermele riferite il ricorrente. Il ricorrente lavorava sempre dal lunedì al sabato, iniziava alle 7.00 di mattina e terminava anche alle 19.00 di sera;
conosco questa circostanza in quanto quando stavo a casa e non andavo a lavoro lo accompagnavo e lo andavo poi a riprendere sul luogo di lavoro. Sono entrato per la prima volta sul posto di lavoro dopo la cessazione del rapporto di lavoro di mio figlio quando siamo andato lì con l'avv. Romano. Io sono infermiere, sono 36 anni che faccio questo lavoro;
ho sempre fatto turni 8/14 – 14/20 e 20/8 turni che facevo durante la settimana, ad esempio il lunedì facevo il turno 8/14, il martedì quello di pomeriggio 14/20 e poi mercoledì quello di notte 20/8 giovedì c'è lo smonto venerdì il riposo e poi si ricomincia sabato, domenica etc;
questi erano i miei turni, salvo straordinari e cambi turni con i miei colleghi. Mi capitava di accompagnare mio figlio al lavoro e/o di andarlo a riprendere circa 5/6 volte alla settimana.
Nell'occasione in cui siamo andati con mio figlio e l'avvocato presso il datore di lavoro nell'ufficio in fabbrica non sono stati fatti pagamenti dalla società ci fu offerta una somma irrisoria a tacitazione delle pretese di mio figlio”.
Il ES , escusso alla medesima udienza, ha affermato: “… Lavoro alle Testimone_2 dipendenze della società dal 2009, mi occupo dell'imballaggio, selezione e anche carico e scarico di merce, nella specie abbigliamento. Lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00; preciso che questo è il mio orario attuale, all'inizio, dal 2009 fino al 2011, se non erro, no ricordo con precisione il periodo, il mio orario era di otto ore al giorno sempre dal lunedì al venerdì, il sabato non ho mai lavorato. Conosco il ricorrente, ha lavorato per circa un anno presso la società convenuta;
se non ricordo male ha iniziato in estate nel 2015, a giugno o luglio non ricordo di preciso. Anche il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni che poi sono quelle che svolgono tutti i dipendenti della società, ci occupiamo di un po di tutto, come ho prima di riferito. La società si occupa di selezione ed imballaggio di abbigliamento usato. Anche il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00; non ha mai lavorato il pomeriggio né ha mai lavorato di sabato;
credo che il sabato la fabbrica fosse chiusa, io non ho mai lavorato il sabato né che io sappia hanno mai lavorato i miei colleghi. Nel periodo in cui ha lavorato il ricorrente, oltre a me
c'era la signora o , non ricordo di preciso il cognome, il sig. Persona_1 CP_2 Per_2
, , un altro operaio che si chiamava di cui
[...] Persona_3 Persona_4 Per_5 non ricordo il cognome;
facevamo tutti lo stesso orario di lavoro, tranne qualcuno che faceva otto ore, se non erro, il sig. faceva otto ore. La fabbrica continuava a stare aperta nel Persona_2 pomeriggio;
sia io, in quel periodo, che il ricorrente andavamo via alle ore 12.00. Lavoravamo tutti nello stesso Capannone, ci sono varie postazioni di lavorazione che vengono occupate da noi operai a seconda dei compiti che dovevamo svolgere;
io vedevo sempre il ricorrente, tranne quando si assentava, di solito il lunedì non veniva a lavorare, spesso si assentava, difficilmente lavorava per una settimana intera. A me non è mai stato chiesto di effettuare ore di lavoro straordinario. Quando arrivano i camion con i vestiti che sono riposti in sacchetti noi ci occupiamo di scaricare la merce, di metterla nelle ceste e poi viene fatta la selezione articolo per articolo, ci sono varie postazioni, chi ad esempio lavora i pantaloni, chi le giacche etc… e poi dopo la selezione la merce viene imballata e caricata nei camion dei clienti che acquistano tale merce.
Tutte queste attività vengono svolte nello stesso capannone”.
Il ES escussa all'udienza del 1 dicembre 2022, ha dichiarato: “…Conosco il Testimone_3 ricorrente perché è del mio stesso paese e, poi, perché abbiamo lavorato insieme;
io ho iniziato a lavorare alle dipendenze della società convenuta verso fine marzo - inizio aprile del 2016; la sede di lavoro era sulla statale Appia, lì c'era il capannone della società dove venivano trattati indumenti usati. Ho lavorato alle dipendenze della società convenuta fino a fine giugno del 2016; il ricorrente è andato via una settimana prima di me;
io non avevo un regolare contratto, sono andata via proprio perché non erano intenzionati a regolarizzare la mia assunzione. Non ho liti pendenti contro la società convenuta. Il ricorrente ed io, essendo dello stesso paese, Vitulazio, andavamo insieme al lavoro tutti i giorni. Io ed il ricorrente lavoravamo dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 18.00 con mezz'ora di pausa per il pranzo;
solitamente di venerdì finivamo anche più tardi, anche verso le 19.00/19.30. Sia io che il ricorrente selezionavamo gli indumenti usati;
il ricorrente, in più, si occupava anche di scaricare il camion con gli indumenti da selezionare, nonché si occupava del carico degli indumenti per i clienti insieme agli ragazzi;
insieme a noi c'era , una ragazza di nome di cui non ricordo il cognome, un Persona_6 Per_7 ragazzo di nome di cui non ricordo il cognome, poi vi erano degli extra comunitari di cui Pt_1 non ricordo il nome, ed infine un ragazzo di nome di cui non ricordo il nome;
c'era anche Per_4 Per_ una signora di nazionalità cubana che se non erro si chiamava . Io percepivo 150 euro a settimana;
anche il ricorrente percepiva la stessa retribuzione, tanto so perché mi confrontavo con lui. Il capannone dove lavoravamo era molto grande, vi erano dei banchi all'ingresso dove
c'eravamo noi ragazze selezionatrici, che lavoravamo da un lato, dall'altro lato vi erano i ragazzi che lavoravano;
i banchi erano divisi dalle balle di indumenti;
io non vedevo i ragazzi mentre lavoravano, il ricorrente non aveva una postazione fissa come noi selezionatrici, lui si muoveva nel capannone, quindi lo vedevo perché lui non si occupava solo della selezione, ma faceva anche altre cose, quindi io lo vedevo durante la giornata. Ricordo un signore di nome che credo fosse il Per_2 figlio del titolare;
non ricordo il cognome;
non conosco il sig. , al momento non Testimone_2 lo ricordo. Lo scarico delle merci che erano in balle avveniva a mani;
il ricorrente, insieme agli altri ragazzi, si occupava anche dello scarico della merce. Il ricorrente ed io andavamo insieme al lavoro, una settimana prendeva la macchina il ricorrente, e poi a turno andavamo o con la macchina della signora e che erano anche loro di Vitulazio”. Persona_6 Pt_1
Infine, il ES ha affermato: “…Sono dipendente della società convenuta dal Persona_2 marzo del 2016; preciso che già da prima, da maggio-giugno del 2015, io andavo presso la società saltuariamente per prova, prima della assunzione andavo circa tre volte a settimana poi dal marzo
2016 sono stato assunto e andavo a lavorare dal lunedì al venerdì, la mattina, dalle 08.00 alle
12.00. non ho rapporti di parentela con il titolare, ci conosciamo da tanto tempo perché siamo dello stesso paese;
il titolare si chiama . Conosco il ricorrente, abbiamo lavorato Persona_9 insieme, il ricorrente ha iniziato nel periodo estivo del 2015, ha lavorato un annetto, ha terminato nel 2016 nel periodo estivo;
io ho continuato a lavorare quando il ricorrente è andato via, lavoro ancora attualmente per la società convenuta. Il ricorrente lavorava la mattina, dalle ore 08.00 alle ore 12.00, però non veniva tutti i giorni, in una settimana se veniva due giorni era tanto, non veniva mai tutti i giorni della settimana. Il ricorrente si occupava dell'imballaggio e poi della selezione dei capi invernali. Io mi occupavo della selezione dei capi. La fabbrica era aperta anche di pomeriggio, non so chi andava il pomeriggio, io andavo solo la mattina, se non erro lavorava tutta la giornata anche se non ne sono sicuro. Non conosco la signora , Tes_4 Testimone_3 non l'ho mai vista né sentita. Lavorava con me la mattina il sig. , la signora Testimone_2
. Il capannone dove lavoravamo si trovava a Vitulazio, era un unico ambiente ed Persona_1 era comporto da vari banchi e dalle presse, non vi erano divisioni, noi che lavoravamo ci vedevamo”.
Osserva il Tribunale come le dichiarazioni testimoniali sopra riportate non consentono di ritenere sufficientemente provata la tesi dell'istante: gli elementi di prova desumibili dalla testimonianza in atti appaiono, infatti, troppo scarni e generici per fondare un solido convincimento dell'espletamento, da parte del ricorrente, di una prestazione lavorativa svoltasi secondo le modalità dedotte in ricorso.
Venendo all'esame della deposizione testimoniale resa dal ES , padre Testimone_1 del ricorrente, deve evidenziarsi che la stessa vada, in primo luogo, già solo per tale motivo valutata con particolare rigore, provenendo da persona legata alla parte ricorrente da vincoli di parentela.
Ciò posto quanto alla critica estrinseca della testimonianza, non certamente connotata da neutralità quanto a provenienza della persona del ES rispetto agli interessi del ricorrente, può procedersi alla critica intrinseca della testimonianza.
Osserva, allora, il giudicante come, in ogni caso, tale ES, non essendo un soggetto presente sul posto di lavoro in via continuativa, non abbia assistito allo svolgersi del rapporto e non abbia potuto, pertanto, riferire circostanze precise, apprese in maniera diretta, dalle quali desumere la rigorosa prova della sussistenza dello stato di soggezione del ricorrente al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, né sono state riferite circostanze specifiche relative alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, alla sua durata, all'orario di lavoro osservato dal lavoratore. A ben vedere, le sia pur generiche indicazioni al riguardo fornite dal ES derivano invero piuttosto da una conoscenza de relato nonché dalla ricostruzione di fatti quali l'accompagnamento del ricorrente sul luogo di lavoro, che non assumono quel carattere di univocità
e di certezza quale solo una conoscenza diretta di quanto accadeva durante lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa poteva garantire.
Del resto, l'estrema genericità dei fatti così come narrati, anche con riferimento ai giorni e all'orario di lavoro osservato dal ricorrente, non consente di dedurre la effettiva obbligatorietà dell'osservanza di tale orario, id est l'assoggettamento della ricorrente ad un orario di lavoro eterodeterminato e vincolato.
Anche le dichiarazioni rese dal ES non appaiono idonee ad arrecare utile Testimone_3 suffragio alla tesi attorea: ed, infatti, tale ES ha riferito circostanze apprese in via diretta in relazione ad un periodo estremamente limitato (poco più di un mese) rispetto al periodo di svolgimento del rapporto di lavoro ed, in ogni caso, non sufficientemente circostanziato posto che la ES non è stata in grado di riferire con precisione il giorno dell'inizio nonché della cessazione del suo rapporto con la convenuta. Ad ogni buon conto, la deposizione resa dal ES – per Tes_3 quel che concerne le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del , ed, in Testimone_1 particolare, la relativa articolazione temporale – appaiono in contrasto con le dichiarazioni sul punto rese dai testi e , dipendenti della società convenuta per il Testimone_2 Persona_2 periodo oggetto di causa, i quali con dichiarazioni lineari e sostanzialmente sovrapponibili hanno confermato l'orario di lavoro dedotto dalla resistente ed indicato nel contratto di lavoro in atti.
Come è noto, nel giudizio avente ad oggetto la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento del compenso per lavoro straordinario e/o supplementare, è onere del lavoratore dimostrare l'effettivo svolgimento di lavoro oltre il normale orario, senza che a tale difetto di prova possa supplire la valutazione equitativa del giudice (in tal senso, espressione di consolidato orientamento: Cassazione civile , sez. lav., 03 febbraio 2005 , n. 2144,; Cassazione civile , sez. lav.,
29 gennaio 2003 , n. 1389; Cass., sez. lav., 14.08.98, n. 8006; Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231;
Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav.
29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694).
Ma il fatto che il lavoratore chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario e/o supplementare significa che egli ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro ovvero, in caso di part-time, oltre l'orario di lavoro contrattualmente predeterminato.
Tale prova, nel caso di specie, non risulta raggiunta in quanto, per le ragioni già su esplicitate, la piattaforma probatoria appare estremamente lacunosa e, pertanto, non è tale da fondare un giudizio di accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa secondo modalità difformi da quelle risultanti dalla documentazione in atti.
La domanda relativa al pagamento delle differenze retributive a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario va, pertanto, rigettata.
Conseguentemente, vanno rigettate tutte le altre richieste volte ad ottenere il pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate in virtù del dedotto maggior orario svolto.
Deve, dunque, ritenersi adeguata e conforme alle previsioni contrattuali la retribuzione percepita dal ricorrente per il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro dal 01.06.2015 al 20.06.2016 in misura corrispondente a quella indicata nei prospetti paga in atti, regolarmente firmati dal lavoratore per quietanza (cfr. doc. in atti prod.ne parte resistente).
Vanno, poi, rigettate le ulteriori domande avanzate in ricorso a titolo di ferie, festività, permessi stante la mancata prova dei relativi fatti costitutivi.
In particolare, quanto all'indennità sostitutiva di ferie non godute, pure richiesta dal ricorrente, va premesso in linea generale che in giurisprudenza si sono alternati diversi orientamenti in ordine alla natura di detta indennità.
Difatti, secondo una prima posizione della S.C., all'indennità in parola deve riconoscersi natura risarcitoria, in quanto essa è correlata ad un inadempimento del datore di lavoro rispetto alla obbligazione contrattuale di consentire il godimento del riposo feriale, ed è finalizzata ad indennizzare il lavoratore del danno (cfr, tra le altre, Cass. n. 12580/2003).
Secondo altro orientamento, l'indennità ha carattere retributivo, perché in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo (cfr., tra le altre, Cass. n. 6607/2004). Non manca, infine, una posizione intermedia che riconosce all'indennità, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto essa è idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, natura retributiva, perché rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali (cfr., tra le altre, Cass. n. 19303/2004).
Ciò posto, ritiene questo giudice di dover prestare adesione all'orientamento giurisprudenziale che riconosce natura retributiva alla indennità de qua.
Ed invero, a fronte delle molteplici voci di danno potenzialmente connesse al mancato godimento delle ferie, l'indennità sostitutiva - commisurata com'è noto alla retribuzione giornaliera del lavoratore - mira propriamente a compensare, nell'ambito di un ordinario rapporto di sinallagmaticità, la prestazione lavorativa resa dal dipendente in eccesso rispetto al limite annuale legalmente e contrattualmente fissato. Come è stato esattamente sottolineato in giurisprudenza tale prestazione nella sua genesi, nel momento in cui viene resa, è pienamente legittima in virtù della mancata preventiva determinazione dell'arco temporale entro cui il dipendente deve godere del previsto riposo annuale;
è solo successivamente, per effetto del mancato godimento delle ferie nell'intero arco annuale di tempo, che tale prestazione - che in sé resta sempre lecita - diviene indebita obbligando il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore la retribuzione normalmente dovuta per il lavoro prestato in eccesso, oltre a risarcire i danni cagionati dal mancato (illecito) riconoscimento di un periodo di riposo annuale (cfr. Cass. 15776/2002; Cass. 13860/2000).
Dalla riconosciuta natura retributiva dell'indennità sostitutiva di ferie consegue che grava sul prestatore di lavoro, il quale agisca in giudizio per chiedere la retribuzione corrispondente al periodo di mancate ferie o riposi, l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, individuabile appunto nella loro mancata fruizione, e più precisamente, sotto l'aspetto positivo, nell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto, invece, essere non lavorato (Cass. n. 22751/2004).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che parte ricorrente non ha adempiuto al suddetto onere, su di sé gravante, non deducendo - se non in maniera generica -, né provando (nulla avendo i testi dichiarato sul punto) - di aver reso la propria prestazione nel periodo del previsto riposo o l'effettiva mancata fruizione ovvero la esatta misura delle ferie fruite.
In difetto di prova dei relativi fatti costitutivi, non può trovare accoglimento la domanda diretta alla condanna di controparte al pagamento dell'indennità di cui si discorre.
Venendo, infine, alla domanda avente ad oggetto il pagamento delle mensilità supplementari (13^ e
14^) e del TFR, va osservato che la retribuzione mensile ed il TFR, costituiscono istituti di fonte legale che, senz'altro, spettano al lavoratore nel mancato assolvimento ad opera del convenuto, ai sensi dell'art. 2697, 2 comma c.c., dell'onere di provare l'effettivo adempimento della propria obbligazione di pagamento.
La Suprema Corte ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità
(che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav.,
22.12.2009, n. 26985).
Nel caso di specie, pacifica la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 01.06.2015 al 20.06.2016, spettava alla parte resistente provare l'esattezza dell'adempimento, e, dunque, l'avvenuto pagamento delle somme alla stessa spettanti a titolo di 13^
e 14^ mensilità, nonché a titolo di TFR.
Rileva il Tribunale che, a fronte della allegazione attorea in ordine all'inadempimento del datore di lavoro della obbligazione di pagamento per i titoli su individuati, la resistente ha provato esclusivamente il pagamento degli importi spettanti al lavoratore a titolo di TFR, versando in atti copia dell'assegno bancario e dell'allegata ricevuta attestante la consegna a mani dell'avv. Pietro
Romano (cfr. doc. in atti).
Tale documentazione non è stata in alcun modo disconosciuta dalla parte istante, né è stata oggetto di specifica contestazione.
La società convenuta non ha, viceversa, fornito alcuna prova del pagamento degli importi, pure spettanti al lavoratore, a titolo di 13^ e 14^ mensilità che, pertanto, devono essere riconosciuti in favore del ricorrente.
La relativa quantificazione viene effettuata dal giudicante, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., avuto riguardo alle risultanze della documentazione in atti (buste paga, contratto di lavoro, CCNL di ctg.).
Tenendo conto della durata del rapporto, da ritenersi corrispondente a quella dedotta in ricorso e risultante dalla documentazione in atti, va riconosciuta al ricorrente la somma di euro 735,00 a titolo di 13^ mensilità ed euro 760,00 a titolo di 14^ mensilità, avuto riguardo alla natura equitativa della determinazione ed alla retribuzione percepita dal lavoratore.
In conclusione, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma pari ad euro 1495,00.
Quanto agli accessori, spettano al ricorrente sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla debenza dei singoli importi al soddisfo. Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente, avendo ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dalla condotta del lavoratore. Le deduzioni - peraltro assolutamente generiche - sul punto non hanno trovato alcun conforto nella attività istruttoria, né nella documentazione prodotta, sicché esse sono rimaste confinate su un piano meramente assertivo.
La mancata prova dei fatti costitutivi della domanda ne determina il rigetto.
Va, altresì, respinta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte resistente.
La previsione dell'art 96 comma 1 c.p.c è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale, derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Presuppone la soccombenza nel grado di giudizio in cui è disposta e si configura come una species riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc. (così
Cass. n. 9080 del 15/04/2013). Condizione per il riconoscimento dei danni ai sensi del 1° comma dell'art. 96 - a differenza di quanto previsto per la condanna disciplinata dal 3° comma, introdotto dall'art. 45 comma 12° della L. n. 49 del 2009 - è l'istanza della parte, che deve altresì assolvere all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. Sez. U, Ord. n. 7583 del 20/04/2004, Sez. U, Ord., n. 1140 del 19/01/2007).
In particolare, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto).
Nel caso di specie, tuttavia, la parte convenuta non ha dedotto né dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale del ricorrente né, invero, danni non patrimoniali risultano desumibili dagli atti di causa: di qui il rigetto di tale domanda.
Con riferimento all'ipotesi "sanzionatoria" del comma 3, si deve invece osservare che l'applicazione della sanzione processuale, indipendente da ogni istanza e allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio in quanto l'applicazione della sanzione è collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte.
In conclusione, nel caso di specie, non essendo stato allegato alcun elemento in fatto utile all'accertamento, non può essere accolta la domanda di condanna.
Le spese di lite vengono compensate per metà in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda e del ridimensionamento delle pretese economiche;
la restante parte segue la soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, della complessiva somma di euro 1495,00, come in motivazione specificata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla debenza al soddisfo;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) rigetta la domanda riconvenzionale;
d) condanna la parte convenuta al pagamento di metà delle spese di giudizio che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi euro 900,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
e) compensa le spese di lite per la residua metà.
Santa Maria Capua Vetere, 3 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6003/2018
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Valentina Calvanese presso Parte_1 il cui studio elett. dom. in Santa Maria Capua Vetere, alla via Vittorio Emanuele n. 2
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t.,, rappr. e dif., giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Saverio Donizzetti presso il cui studio elett. dom. in Portici al corso Garibaldi n. 23
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.07.2018 e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della parte convenuta dal 01.06.2015 al 20.06.2016, in forza di contatto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale con inquadramento nel VI liv. del CCNL Commercio – Terziario e qualifica di operaio;
di avere prestato la propria attività lavorativa, per tutta la durata del rapporto di lavoro, nei giorni e per l'orario analiticamente indicati in ricorso;
di aver percepito a titolo di retribuzione l'importo mensile di euro 640,00.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente, lamentando di aver percepito una retribuzione sperequata rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto ex art. 36 Cost., chiedeva a questo giudice, preliminarmente, di accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nelle modalità di cui al ricorso, quindi chiedeva di condannare parte convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 26000,00, per le causali indicate in ricorso, oltre svalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate. Vinte le spese, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta che, in via preliminare, eccepiva la nullità del ricorso e, nel merito, contestando integralmente la domanda con svariate argomentazioni in fatto ed in diritto, ne chiedeva il rigetto. Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale a titolo di risarcimento del danno.
Espletata la prova testimoniale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Rileva preliminarmente il Tribunale come vada rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte resistente.
L'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma-contenuto, espressamente prevede, al n. 4) che l'atto introduttivo del giudizio contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda.
Si tratta di prescrizione che ha l'evidente finalità di consentire, da un lato, il corretto instaurarsi del contraddittorio, ponendo il convenuto in condizione di poter prendere posizione in maniera precisa - come, del resto, richiesto dall'art. 416, comma 3, c.p.c. - sui fatti allegati dall'attore, e di consentire, dall'altro, al giudicante di avere piena cognizione dei fatti di cui è causa, anche in funzione di un consapevole esercizio dei poteri di ufficio che egli è chiamato ad esercitare ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria.
La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, i fatti costitutivi del diritto (cd. fatti primari) risultino completamente omessi ovvero siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui di cui all'art.156 comma 2 c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 6140/1993; Cass. 13066/1997; Cass. 4296/1998;
Cass. 7089/1999), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto - che poco o nulla viene a sapere dei fatti per i quali si procede - ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale.
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che, attraverso l'esame complessivo dell'atto, sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa.
Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie – il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia, altresì, specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze (cfr. pag.
4 del ricorso), essendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav.,
8 febbraio 2011, n. 3126; Cass., sez. lav., 10 novembre 2003, n. 16855).
Ebbene nel caso di specie l'analisi complessiva del contenuto del ricorso – ma anche l'esame analitico dello stesso - evidenziano la presenza di tutti gli elementi indispensabili ai fini di cui sopra. Chiaramente indicato è il periodo lavorativo in questione, le pretese economiche fatte valere, le causali delle stesse, il loro complessivo ammontare. Alcuna incertezza può riscontrarsi in merito sia al petitum che alla causa petendi.
Nel merito, la domanda risulta solo in parte fondata e va quindi accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697 c.c.).
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003), fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Tuttavia, l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso desumibile dal sistema (cfr. Cass. n. 14623/2009).
La coerente applicazione dei summenzionati principi alla fattispecie di causa e le emergenze del quadro probatorio delineatosi all'esito della istruttoria espletata fondano l'accoglimento della domanda nei limiti di seguito definiti.
Va immediatamente evidenziato che la circostanza relativa alla intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo dal 01.06.2015 al 20.06.2016 emerge dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. contratto di assunzione, buste paga, lettera di licenziamento). Alcun dubbio sussiste, inoltre, in merito alla qualifica ed all'inquadramento contrattuale del ricorrente come operaio, livello VI del CCNL Terziario - Commercio ed all'applicabilità di tale
CCNL, alla luce della documentazione in atti (cfr. buste paga, lettera di assunzione).
La parte ricorrente rivendica nel presente giudizio differenze retributive a titolo di lavoro supplementare/straordinario, 13^ e 14^ mensilità, indennità sostituiva delle ferie, permessi, festività.
Deduce, altresì, di non aver ricevuto, alla cessazione del rapporto, il TFR chiedendone in questa sede il pagamento.
Orbene, quanto alle modalità di svolgimento temporale della prestazione lavorativa, ritiene il
Tribunale che sia rimasta priva di adeguata prova l'allegazione di parte ricorrente circa l'effettivo orario di lavoro osservato.
A tale riguardo, giova preliminarmente osservare che, in presenza di un contratto di lavoro part- time, validamente stipulato tra le parti, avente la forma scritta e i requisiti contenutistici richiesti dalla legge (cfr. art. 2 D.lgs n. 61 del 2000) deve ritenersi sia onere del lavoratore, che alleghi l'espletamento di una prestazione lavorativa per un numero di ore settimanali di fatto superiore rispetto a quello indicato nel contratto, fornire la relativa prova.
Orbene, dai documenti in atti, emerge che con scrittura privata del 29.05.2015 le parti hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, in cui risultano indicati, in maniera sufficientemente precisa, sia la durata della prestazione lavorativa che la sua collocazione temporale (cfr. contratto di assunzione in atti).
A fronte di predetto documento, parte ricorrente non fornisce adeguata prova di aver lavorato per un numero di ore maggiore rispetto alla previsione contrattuale.
Verifichiamo le deposizioni testimoniali.
Il ES , escusso all'udienza del 10 febbraio 2022, ha dichiarato: “… Testimone_1
Sono il padre del ricorrente. Conosco la società convenuta in quanto mio figlio ha lavorato per tale società per circa un paio di anni all'incirca nove-dieci anni fa, non ricordo di preciso in quanto è passato molto tempo, mio figlio era minorenne all'epoca. Mio figlio si occupa di un po' di tutto, per avermelo riferito il ricorrente, so che lui si occupava di scaricare il vestiario che portavano i tir e poi quando venivano le persone a ritirarlo doveva aiutare anche nel carico;
nell'ultimo periodo, so che mio figlio ha utilizzato anche il muletto;
conosco tali circostanze per avermele riferite il ricorrente. Il ricorrente lavorava sempre dal lunedì al sabato, iniziava alle 7.00 di mattina e terminava anche alle 19.00 di sera;
conosco questa circostanza in quanto quando stavo a casa e non andavo a lavoro lo accompagnavo e lo andavo poi a riprendere sul luogo di lavoro. Sono entrato per la prima volta sul posto di lavoro dopo la cessazione del rapporto di lavoro di mio figlio quando siamo andato lì con l'avv. Romano. Io sono infermiere, sono 36 anni che faccio questo lavoro;
ho sempre fatto turni 8/14 – 14/20 e 20/8 turni che facevo durante la settimana, ad esempio il lunedì facevo il turno 8/14, il martedì quello di pomeriggio 14/20 e poi mercoledì quello di notte 20/8 giovedì c'è lo smonto venerdì il riposo e poi si ricomincia sabato, domenica etc;
questi erano i miei turni, salvo straordinari e cambi turni con i miei colleghi. Mi capitava di accompagnare mio figlio al lavoro e/o di andarlo a riprendere circa 5/6 volte alla settimana.
Nell'occasione in cui siamo andati con mio figlio e l'avvocato presso il datore di lavoro nell'ufficio in fabbrica non sono stati fatti pagamenti dalla società ci fu offerta una somma irrisoria a tacitazione delle pretese di mio figlio”.
Il ES , escusso alla medesima udienza, ha affermato: “… Lavoro alle Testimone_2 dipendenze della società dal 2009, mi occupo dell'imballaggio, selezione e anche carico e scarico di merce, nella specie abbigliamento. Lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00; preciso che questo è il mio orario attuale, all'inizio, dal 2009 fino al 2011, se non erro, no ricordo con precisione il periodo, il mio orario era di otto ore al giorno sempre dal lunedì al venerdì, il sabato non ho mai lavorato. Conosco il ricorrente, ha lavorato per circa un anno presso la società convenuta;
se non ricordo male ha iniziato in estate nel 2015, a giugno o luglio non ricordo di preciso. Anche il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni che poi sono quelle che svolgono tutti i dipendenti della società, ci occupiamo di un po di tutto, come ho prima di riferito. La società si occupa di selezione ed imballaggio di abbigliamento usato. Anche il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.00; non ha mai lavorato il pomeriggio né ha mai lavorato di sabato;
credo che il sabato la fabbrica fosse chiusa, io non ho mai lavorato il sabato né che io sappia hanno mai lavorato i miei colleghi. Nel periodo in cui ha lavorato il ricorrente, oltre a me
c'era la signora o , non ricordo di preciso il cognome, il sig. Persona_1 CP_2 Per_2
, , un altro operaio che si chiamava di cui
[...] Persona_3 Persona_4 Per_5 non ricordo il cognome;
facevamo tutti lo stesso orario di lavoro, tranne qualcuno che faceva otto ore, se non erro, il sig. faceva otto ore. La fabbrica continuava a stare aperta nel Persona_2 pomeriggio;
sia io, in quel periodo, che il ricorrente andavamo via alle ore 12.00. Lavoravamo tutti nello stesso Capannone, ci sono varie postazioni di lavorazione che vengono occupate da noi operai a seconda dei compiti che dovevamo svolgere;
io vedevo sempre il ricorrente, tranne quando si assentava, di solito il lunedì non veniva a lavorare, spesso si assentava, difficilmente lavorava per una settimana intera. A me non è mai stato chiesto di effettuare ore di lavoro straordinario. Quando arrivano i camion con i vestiti che sono riposti in sacchetti noi ci occupiamo di scaricare la merce, di metterla nelle ceste e poi viene fatta la selezione articolo per articolo, ci sono varie postazioni, chi ad esempio lavora i pantaloni, chi le giacche etc… e poi dopo la selezione la merce viene imballata e caricata nei camion dei clienti che acquistano tale merce.
Tutte queste attività vengono svolte nello stesso capannone”.
Il ES escussa all'udienza del 1 dicembre 2022, ha dichiarato: “…Conosco il Testimone_3 ricorrente perché è del mio stesso paese e, poi, perché abbiamo lavorato insieme;
io ho iniziato a lavorare alle dipendenze della società convenuta verso fine marzo - inizio aprile del 2016; la sede di lavoro era sulla statale Appia, lì c'era il capannone della società dove venivano trattati indumenti usati. Ho lavorato alle dipendenze della società convenuta fino a fine giugno del 2016; il ricorrente è andato via una settimana prima di me;
io non avevo un regolare contratto, sono andata via proprio perché non erano intenzionati a regolarizzare la mia assunzione. Non ho liti pendenti contro la società convenuta. Il ricorrente ed io, essendo dello stesso paese, Vitulazio, andavamo insieme al lavoro tutti i giorni. Io ed il ricorrente lavoravamo dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 18.00 con mezz'ora di pausa per il pranzo;
solitamente di venerdì finivamo anche più tardi, anche verso le 19.00/19.30. Sia io che il ricorrente selezionavamo gli indumenti usati;
il ricorrente, in più, si occupava anche di scaricare il camion con gli indumenti da selezionare, nonché si occupava del carico degli indumenti per i clienti insieme agli ragazzi;
insieme a noi c'era , una ragazza di nome di cui non ricordo il cognome, un Persona_6 Per_7 ragazzo di nome di cui non ricordo il cognome, poi vi erano degli extra comunitari di cui Pt_1 non ricordo il nome, ed infine un ragazzo di nome di cui non ricordo il nome;
c'era anche Per_4 Per_ una signora di nazionalità cubana che se non erro si chiamava . Io percepivo 150 euro a settimana;
anche il ricorrente percepiva la stessa retribuzione, tanto so perché mi confrontavo con lui. Il capannone dove lavoravamo era molto grande, vi erano dei banchi all'ingresso dove
c'eravamo noi ragazze selezionatrici, che lavoravamo da un lato, dall'altro lato vi erano i ragazzi che lavoravano;
i banchi erano divisi dalle balle di indumenti;
io non vedevo i ragazzi mentre lavoravano, il ricorrente non aveva una postazione fissa come noi selezionatrici, lui si muoveva nel capannone, quindi lo vedevo perché lui non si occupava solo della selezione, ma faceva anche altre cose, quindi io lo vedevo durante la giornata. Ricordo un signore di nome che credo fosse il Per_2 figlio del titolare;
non ricordo il cognome;
non conosco il sig. , al momento non Testimone_2 lo ricordo. Lo scarico delle merci che erano in balle avveniva a mani;
il ricorrente, insieme agli altri ragazzi, si occupava anche dello scarico della merce. Il ricorrente ed io andavamo insieme al lavoro, una settimana prendeva la macchina il ricorrente, e poi a turno andavamo o con la macchina della signora e che erano anche loro di Vitulazio”. Persona_6 Pt_1
Infine, il ES ha affermato: “…Sono dipendente della società convenuta dal Persona_2 marzo del 2016; preciso che già da prima, da maggio-giugno del 2015, io andavo presso la società saltuariamente per prova, prima della assunzione andavo circa tre volte a settimana poi dal marzo
2016 sono stato assunto e andavo a lavorare dal lunedì al venerdì, la mattina, dalle 08.00 alle
12.00. non ho rapporti di parentela con il titolare, ci conosciamo da tanto tempo perché siamo dello stesso paese;
il titolare si chiama . Conosco il ricorrente, abbiamo lavorato Persona_9 insieme, il ricorrente ha iniziato nel periodo estivo del 2015, ha lavorato un annetto, ha terminato nel 2016 nel periodo estivo;
io ho continuato a lavorare quando il ricorrente è andato via, lavoro ancora attualmente per la società convenuta. Il ricorrente lavorava la mattina, dalle ore 08.00 alle ore 12.00, però non veniva tutti i giorni, in una settimana se veniva due giorni era tanto, non veniva mai tutti i giorni della settimana. Il ricorrente si occupava dell'imballaggio e poi della selezione dei capi invernali. Io mi occupavo della selezione dei capi. La fabbrica era aperta anche di pomeriggio, non so chi andava il pomeriggio, io andavo solo la mattina, se non erro lavorava tutta la giornata anche se non ne sono sicuro. Non conosco la signora , Tes_4 Testimone_3 non l'ho mai vista né sentita. Lavorava con me la mattina il sig. , la signora Testimone_2
. Il capannone dove lavoravamo si trovava a Vitulazio, era un unico ambiente ed Persona_1 era comporto da vari banchi e dalle presse, non vi erano divisioni, noi che lavoravamo ci vedevamo”.
Osserva il Tribunale come le dichiarazioni testimoniali sopra riportate non consentono di ritenere sufficientemente provata la tesi dell'istante: gli elementi di prova desumibili dalla testimonianza in atti appaiono, infatti, troppo scarni e generici per fondare un solido convincimento dell'espletamento, da parte del ricorrente, di una prestazione lavorativa svoltasi secondo le modalità dedotte in ricorso.
Venendo all'esame della deposizione testimoniale resa dal ES , padre Testimone_1 del ricorrente, deve evidenziarsi che la stessa vada, in primo luogo, già solo per tale motivo valutata con particolare rigore, provenendo da persona legata alla parte ricorrente da vincoli di parentela.
Ciò posto quanto alla critica estrinseca della testimonianza, non certamente connotata da neutralità quanto a provenienza della persona del ES rispetto agli interessi del ricorrente, può procedersi alla critica intrinseca della testimonianza.
Osserva, allora, il giudicante come, in ogni caso, tale ES, non essendo un soggetto presente sul posto di lavoro in via continuativa, non abbia assistito allo svolgersi del rapporto e non abbia potuto, pertanto, riferire circostanze precise, apprese in maniera diretta, dalle quali desumere la rigorosa prova della sussistenza dello stato di soggezione del ricorrente al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, né sono state riferite circostanze specifiche relative alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, alla sua durata, all'orario di lavoro osservato dal lavoratore. A ben vedere, le sia pur generiche indicazioni al riguardo fornite dal ES derivano invero piuttosto da una conoscenza de relato nonché dalla ricostruzione di fatti quali l'accompagnamento del ricorrente sul luogo di lavoro, che non assumono quel carattere di univocità
e di certezza quale solo una conoscenza diretta di quanto accadeva durante lo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa poteva garantire.
Del resto, l'estrema genericità dei fatti così come narrati, anche con riferimento ai giorni e all'orario di lavoro osservato dal ricorrente, non consente di dedurre la effettiva obbligatorietà dell'osservanza di tale orario, id est l'assoggettamento della ricorrente ad un orario di lavoro eterodeterminato e vincolato.
Anche le dichiarazioni rese dal ES non appaiono idonee ad arrecare utile Testimone_3 suffragio alla tesi attorea: ed, infatti, tale ES ha riferito circostanze apprese in via diretta in relazione ad un periodo estremamente limitato (poco più di un mese) rispetto al periodo di svolgimento del rapporto di lavoro ed, in ogni caso, non sufficientemente circostanziato posto che la ES non è stata in grado di riferire con precisione il giorno dell'inizio nonché della cessazione del suo rapporto con la convenuta. Ad ogni buon conto, la deposizione resa dal ES – per Tes_3 quel che concerne le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del , ed, in Testimone_1 particolare, la relativa articolazione temporale – appaiono in contrasto con le dichiarazioni sul punto rese dai testi e , dipendenti della società convenuta per il Testimone_2 Persona_2 periodo oggetto di causa, i quali con dichiarazioni lineari e sostanzialmente sovrapponibili hanno confermato l'orario di lavoro dedotto dalla resistente ed indicato nel contratto di lavoro in atti.
Come è noto, nel giudizio avente ad oggetto la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento del compenso per lavoro straordinario e/o supplementare, è onere del lavoratore dimostrare l'effettivo svolgimento di lavoro oltre il normale orario, senza che a tale difetto di prova possa supplire la valutazione equitativa del giudice (in tal senso, espressione di consolidato orientamento: Cassazione civile , sez. lav., 03 febbraio 2005 , n. 2144,; Cassazione civile , sez. lav.,
29 gennaio 2003 , n. 1389; Cass., sez. lav., 14.08.98, n. 8006; Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231;
Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav. 28.988, n. 5269; Cass. lav.
29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694).
Ma il fatto che il lavoratore chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario e/o supplementare significa che egli ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro ovvero, in caso di part-time, oltre l'orario di lavoro contrattualmente predeterminato.
Tale prova, nel caso di specie, non risulta raggiunta in quanto, per le ragioni già su esplicitate, la piattaforma probatoria appare estremamente lacunosa e, pertanto, non è tale da fondare un giudizio di accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa secondo modalità difformi da quelle risultanti dalla documentazione in atti.
La domanda relativa al pagamento delle differenze retributive a titolo di lavoro supplementare e/o straordinario va, pertanto, rigettata.
Conseguentemente, vanno rigettate tutte le altre richieste volte ad ottenere il pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate in virtù del dedotto maggior orario svolto.
Deve, dunque, ritenersi adeguata e conforme alle previsioni contrattuali la retribuzione percepita dal ricorrente per il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro dal 01.06.2015 al 20.06.2016 in misura corrispondente a quella indicata nei prospetti paga in atti, regolarmente firmati dal lavoratore per quietanza (cfr. doc. in atti prod.ne parte resistente).
Vanno, poi, rigettate le ulteriori domande avanzate in ricorso a titolo di ferie, festività, permessi stante la mancata prova dei relativi fatti costitutivi.
In particolare, quanto all'indennità sostitutiva di ferie non godute, pure richiesta dal ricorrente, va premesso in linea generale che in giurisprudenza si sono alternati diversi orientamenti in ordine alla natura di detta indennità.
Difatti, secondo una prima posizione della S.C., all'indennità in parola deve riconoscersi natura risarcitoria, in quanto essa è correlata ad un inadempimento del datore di lavoro rispetto alla obbligazione contrattuale di consentire il godimento del riposo feriale, ed è finalizzata ad indennizzare il lavoratore del danno (cfr, tra le altre, Cass. n. 12580/2003).
Secondo altro orientamento, l'indennità ha carattere retributivo, perché in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo (cfr., tra le altre, Cass. n. 6607/2004). Non manca, infine, una posizione intermedia che riconosce all'indennità, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto essa è idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, natura retributiva, perché rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali (cfr., tra le altre, Cass. n. 19303/2004).
Ciò posto, ritiene questo giudice di dover prestare adesione all'orientamento giurisprudenziale che riconosce natura retributiva alla indennità de qua.
Ed invero, a fronte delle molteplici voci di danno potenzialmente connesse al mancato godimento delle ferie, l'indennità sostitutiva - commisurata com'è noto alla retribuzione giornaliera del lavoratore - mira propriamente a compensare, nell'ambito di un ordinario rapporto di sinallagmaticità, la prestazione lavorativa resa dal dipendente in eccesso rispetto al limite annuale legalmente e contrattualmente fissato. Come è stato esattamente sottolineato in giurisprudenza tale prestazione nella sua genesi, nel momento in cui viene resa, è pienamente legittima in virtù della mancata preventiva determinazione dell'arco temporale entro cui il dipendente deve godere del previsto riposo annuale;
è solo successivamente, per effetto del mancato godimento delle ferie nell'intero arco annuale di tempo, che tale prestazione - che in sé resta sempre lecita - diviene indebita obbligando il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore la retribuzione normalmente dovuta per il lavoro prestato in eccesso, oltre a risarcire i danni cagionati dal mancato (illecito) riconoscimento di un periodo di riposo annuale (cfr. Cass. 15776/2002; Cass. 13860/2000).
Dalla riconosciuta natura retributiva dell'indennità sostitutiva di ferie consegue che grava sul prestatore di lavoro, il quale agisca in giudizio per chiedere la retribuzione corrispondente al periodo di mancate ferie o riposi, l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, individuabile appunto nella loro mancata fruizione, e più precisamente, sotto l'aspetto positivo, nell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto, invece, essere non lavorato (Cass. n. 22751/2004).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che parte ricorrente non ha adempiuto al suddetto onere, su di sé gravante, non deducendo - se non in maniera generica -, né provando (nulla avendo i testi dichiarato sul punto) - di aver reso la propria prestazione nel periodo del previsto riposo o l'effettiva mancata fruizione ovvero la esatta misura delle ferie fruite.
In difetto di prova dei relativi fatti costitutivi, non può trovare accoglimento la domanda diretta alla condanna di controparte al pagamento dell'indennità di cui si discorre.
Venendo, infine, alla domanda avente ad oggetto il pagamento delle mensilità supplementari (13^ e
14^) e del TFR, va osservato che la retribuzione mensile ed il TFR, costituiscono istituti di fonte legale che, senz'altro, spettano al lavoratore nel mancato assolvimento ad opera del convenuto, ai sensi dell'art. 2697, 2 comma c.c., dell'onere di provare l'effettivo adempimento della propria obbligazione di pagamento.
La Suprema Corte ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità
(che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav.,
22.12.2009, n. 26985).
Nel caso di specie, pacifica la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 01.06.2015 al 20.06.2016, spettava alla parte resistente provare l'esattezza dell'adempimento, e, dunque, l'avvenuto pagamento delle somme alla stessa spettanti a titolo di 13^
e 14^ mensilità, nonché a titolo di TFR.
Rileva il Tribunale che, a fronte della allegazione attorea in ordine all'inadempimento del datore di lavoro della obbligazione di pagamento per i titoli su individuati, la resistente ha provato esclusivamente il pagamento degli importi spettanti al lavoratore a titolo di TFR, versando in atti copia dell'assegno bancario e dell'allegata ricevuta attestante la consegna a mani dell'avv. Pietro
Romano (cfr. doc. in atti).
Tale documentazione non è stata in alcun modo disconosciuta dalla parte istante, né è stata oggetto di specifica contestazione.
La società convenuta non ha, viceversa, fornito alcuna prova del pagamento degli importi, pure spettanti al lavoratore, a titolo di 13^ e 14^ mensilità che, pertanto, devono essere riconosciuti in favore del ricorrente.
La relativa quantificazione viene effettuata dal giudicante, anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., avuto riguardo alle risultanze della documentazione in atti (buste paga, contratto di lavoro, CCNL di ctg.).
Tenendo conto della durata del rapporto, da ritenersi corrispondente a quella dedotta in ricorso e risultante dalla documentazione in atti, va riconosciuta al ricorrente la somma di euro 735,00 a titolo di 13^ mensilità ed euro 760,00 a titolo di 14^ mensilità, avuto riguardo alla natura equitativa della determinazione ed alla retribuzione percepita dal lavoratore.
In conclusione, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma pari ad euro 1495,00.
Quanto agli accessori, spettano al ricorrente sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla debenza dei singoli importi al soddisfo. Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente, avendo ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dalla condotta del lavoratore. Le deduzioni - peraltro assolutamente generiche - sul punto non hanno trovato alcun conforto nella attività istruttoria, né nella documentazione prodotta, sicché esse sono rimaste confinate su un piano meramente assertivo.
La mancata prova dei fatti costitutivi della domanda ne determina il rigetto.
Va, altresì, respinta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte resistente.
La previsione dell'art 96 comma 1 c.p.c è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d. illecito processuale, derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Presuppone la soccombenza nel grado di giudizio in cui è disposta e si configura come una species riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc. (così
Cass. n. 9080 del 15/04/2013). Condizione per il riconoscimento dei danni ai sensi del 1° comma dell'art. 96 - a differenza di quanto previsto per la condanna disciplinata dal 3° comma, introdotto dall'art. 45 comma 12° della L. n. 49 del 2009 - è l'istanza della parte, che deve altresì assolvere all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. Sez. U, Ord. n. 7583 del 20/04/2004, Sez. U, Ord., n. 1140 del 19/01/2007).
In particolare, l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto).
Nel caso di specie, tuttavia, la parte convenuta non ha dedotto né dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale del ricorrente né, invero, danni non patrimoniali risultano desumibili dagli atti di causa: di qui il rigetto di tale domanda.
Con riferimento all'ipotesi "sanzionatoria" del comma 3, si deve invece osservare che l'applicazione della sanzione processuale, indipendente da ogni istanza e allegazione di parte, è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio in quanto l'applicazione della sanzione è collegata ad una iniziativa officiosa del giudice indipendente dalla richiesta della parte.
In conclusione, nel caso di specie, non essendo stato allegato alcun elemento in fatto utile all'accertamento, non può essere accolta la domanda di condanna.
Le spese di lite vengono compensate per metà in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda e del ridimensionamento delle pretese economiche;
la restante parte segue la soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, della complessiva somma di euro 1495,00, come in motivazione specificata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla debenza al soddisfo;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) rigetta la domanda riconvenzionale;
d) condanna la parte convenuta al pagamento di metà delle spese di giudizio che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi euro 900,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
e) compensa le spese di lite per la residua metà.
Santa Maria Capua Vetere, 3 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni