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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13315 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1735 RG. 2025;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti M. D. Broccoli, W. Miceli, F. Ganci e
S. US
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, convenuto, contumace all'udienza del 23 dicembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza: Condanna il CP_1 convenuto a pagare alla parte ricorrente la somma di € 1.482,04, a titolo di indennità per ferie non godute e festività soppresse, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Condanna il CP_1 convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha chiesto la liquidazione delle ferie e delle festività soppresse per il periodo nel quale è stata dipendente a tempo determinato (2.10.14 - 30.6.15).
L'art. 19 ccnl di settore (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente), per quello che interessa ai fini del decidere, prevede che le ferie, diritto irrinunciabile, devono essere richieste al Capo di istituto.
Pertanto, non si è in ferie se non c'è una domanda e l'autorizzazione conseguente.
Si precisa nella norma che devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (con l'eccezione di un ristretto numero di giorni fruibili anche durante la rimanente parte dell'anno se l'organizzazione lo consente).
La legge (art. 1, cc. 54 - 56, 1. 228/12), che non può essere derogata dal ccnl, è meno chiara:
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 [Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.], e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Non è chiaro se il personale docente è automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ovvero occorra la richiesta del dipendente al Capo dell'istituto e questi debba garantire la fruizione durante tali periodi.
Si può ritenere che il ccnl integri tale disposizione senza violarla e, quindi, occorre una richiesta di ferie e la conseguente autorizzazione: solo in tal caso il dipendente può ritenersi libero non solo e non tanto dalla prestazione di docenza frontale agli studenti ma anche dagli altri obblighi che ben possono essere eseguiti anche se la scuola è chiusa.
Invero, la norma di legge parla di lezioni, da una parte, e di scrutini, esami di Stato e attivita' valutative, dall'altra; tuttavia, ancora una volta, il ccnl permette di chiarire e integrare la suddetta disposizione.
Oltre alle attività di insegnamento e al di là delle funzioni aggiuntive sussistono le attività funzionali all'insegnamento (art. 42 CCNL, doc. 2 fascicolo parte ricorrente) che riguardano tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, comprese la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi: tutte attività che sono obbligatorie e che si svolgono, salvo quelle a carattere collegiale, fuori dall'istituto e, dunque, anche se questo è chiuso secondo i calendari regionali.
Di più, sempre più frequentemente anche le attività a carattere collegiale vengono svolte da remoto e, dunque, al di fuori dell'istituto.
Secondo la Corte di Cassazione (ex multis Cass. sez. lav. n. 73/19), dunque, nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, tutti i docenti (sia precari che di ruolo), anche nei giorni di interruzione delle lezioni e in assenza dell'obbligo di presenza fisica a scuola, se non hanno richiesto e ottenuto l'autorizzazione a godere delle ferie, rimangono comunque in servizio e a disposizione Contr del per lo svolgimento delle attività funzionali all'insegnamento previste dall'art. 42 del CCNL in quanto gli obblighi di lavoro non si esauriscono nell'attività di insegnamento (disciplinata, quanto all'orario e per quel che qui rileva, dagli artt. 41 CCNL 4.8.1995, 24 del CCNL
26.5.1999, 26 del CCNL 24.7.2003, nonché dall'art. 28 del CCNL
29.11.2007), bensì si estendono a tutte le attività funzionali rispetto alla prima, che comprendono programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi (art. 42
CCNL 1995, art. 24 CCNL 1999, art. 27 CCNL 2003, art. 29 del
CCNL. del 2007).
Certamente, come detto, le ferie devono essere fruite nei giorni di sospensione delle lezioni e non possono essere monetizzate, ma affinchè il diritto irrinunciabile alle ferie possa essere eliso occorre che il datore di lavoro ponga il lavoratore nella condizione di poterne fruire senza che incombano sul lavoratore medesimo gli obblighi funzionali all'insegnamento che perdurano anche nei giorni nei quali l'istituto è chiuso.
La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie se necessario formalmente e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
In tal senso anche Cass. n. 16715/24.
Una precisazione, la distinzione tra periodo tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno ed i periodi di chiusura natalizi, pasquali etc. è del tutto artificiosa.
In entrambi i casi la scuola è chiusa per le lezioni e sia se è fisicamente aperta sia se è fisicamente chiusa, il docente è tenuto (appunto se non posto in ferie) all'esecuzione delle attività funzionali all'insegnamento.
Invero, l'art.
2.1 della direttiva 2003/88 sancisce che per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali"; ebbene, le attività funzionali all'insegnamento sono ben esigibili anche durante l'interruzione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale sia in occasione delle festività natalizie sia in occasione delle vacanze estive.
Peraltro, occorre tener conto del fatto che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello prospettato (in ferie anche senza domanda), l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico.
Quanto all'eccezione quinquennale di prescrizione si osserva che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale” (così: Cass. civ., Sez. I, Sent., 10/02/2020,
n. 3021).
Per analogia la disciplina sin qui individuata per la mancata fruizione delle ferie può essere estesa anche a quella delle festività soppresse.
La sentenza n. 8926/24 della Corte di Cassazione ha affermato che "A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n.
937/1977, la mancata previsione, nel CCNL, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime"
Il calcolo analitico dei giorni di ferie e festività soppresse presente nel ricorso e conforme alle disposizioni di cui agli artt. 25, 20, 19, ccnl di settore (doc. 2 fascicolo parte ricorrente) non ha trovato una critica salvo sui presupposti (che però si ritengono per quanto detto corretti).
Pertanto, il CP_1 convenuto deve essere condannato a pagare alla parte ricorrente la somma di € 1.482,04, a titolo di indennità per ferie non godute e festività soppresse, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenendo conto di una certa serialità della causa, sono poste a carico del CP_1 convenuto secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 23 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti M. D. Broccoli, W. Miceli, F. Ganci e
S. US
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, convenuto, contumace all'udienza del 23 dicembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza: Condanna il CP_1 convenuto a pagare alla parte ricorrente la somma di € 1.482,04, a titolo di indennità per ferie non godute e festività soppresse, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Condanna il CP_1 convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha chiesto la liquidazione delle ferie e delle festività soppresse per il periodo nel quale è stata dipendente a tempo determinato (2.10.14 - 30.6.15).
L'art. 19 ccnl di settore (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente), per quello che interessa ai fini del decidere, prevede che le ferie, diritto irrinunciabile, devono essere richieste al Capo di istituto.
Pertanto, non si è in ferie se non c'è una domanda e l'autorizzazione conseguente.
Si precisa nella norma che devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (con l'eccezione di un ristretto numero di giorni fruibili anche durante la rimanente parte dell'anno se l'organizzazione lo consente).
La legge (art. 1, cc. 54 - 56, 1. 228/12), che non può essere derogata dal ccnl, è meno chiara:
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 [Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.], e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Non è chiaro se il personale docente è automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ovvero occorra la richiesta del dipendente al Capo dell'istituto e questi debba garantire la fruizione durante tali periodi.
Si può ritenere che il ccnl integri tale disposizione senza violarla e, quindi, occorre una richiesta di ferie e la conseguente autorizzazione: solo in tal caso il dipendente può ritenersi libero non solo e non tanto dalla prestazione di docenza frontale agli studenti ma anche dagli altri obblighi che ben possono essere eseguiti anche se la scuola è chiusa.
Invero, la norma di legge parla di lezioni, da una parte, e di scrutini, esami di Stato e attivita' valutative, dall'altra; tuttavia, ancora una volta, il ccnl permette di chiarire e integrare la suddetta disposizione.
Oltre alle attività di insegnamento e al di là delle funzioni aggiuntive sussistono le attività funzionali all'insegnamento (art. 42 CCNL, doc. 2 fascicolo parte ricorrente) che riguardano tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, comprese la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi: tutte attività che sono obbligatorie e che si svolgono, salvo quelle a carattere collegiale, fuori dall'istituto e, dunque, anche se questo è chiuso secondo i calendari regionali.
Di più, sempre più frequentemente anche le attività a carattere collegiale vengono svolte da remoto e, dunque, al di fuori dell'istituto.
Secondo la Corte di Cassazione (ex multis Cass. sez. lav. n. 73/19), dunque, nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, tutti i docenti (sia precari che di ruolo), anche nei giorni di interruzione delle lezioni e in assenza dell'obbligo di presenza fisica a scuola, se non hanno richiesto e ottenuto l'autorizzazione a godere delle ferie, rimangono comunque in servizio e a disposizione Contr del per lo svolgimento delle attività funzionali all'insegnamento previste dall'art. 42 del CCNL in quanto gli obblighi di lavoro non si esauriscono nell'attività di insegnamento (disciplinata, quanto all'orario e per quel che qui rileva, dagli artt. 41 CCNL 4.8.1995, 24 del CCNL
26.5.1999, 26 del CCNL 24.7.2003, nonché dall'art. 28 del CCNL
29.11.2007), bensì si estendono a tutte le attività funzionali rispetto alla prima, che comprendono programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi (art. 42
CCNL 1995, art. 24 CCNL 1999, art. 27 CCNL 2003, art. 29 del
CCNL. del 2007).
Certamente, come detto, le ferie devono essere fruite nei giorni di sospensione delle lezioni e non possono essere monetizzate, ma affinchè il diritto irrinunciabile alle ferie possa essere eliso occorre che il datore di lavoro ponga il lavoratore nella condizione di poterne fruire senza che incombano sul lavoratore medesimo gli obblighi funzionali all'insegnamento che perdurano anche nei giorni nei quali l'istituto è chiuso.
La perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie se necessario formalmente e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
In tal senso anche Cass. n. 16715/24.
Una precisazione, la distinzione tra periodo tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno ed i periodi di chiusura natalizi, pasquali etc. è del tutto artificiosa.
In entrambi i casi la scuola è chiusa per le lezioni e sia se è fisicamente aperta sia se è fisicamente chiusa, il docente è tenuto (appunto se non posto in ferie) all'esecuzione delle attività funzionali all'insegnamento.
Invero, l'art.
2.1 della direttiva 2003/88 sancisce che per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali"; ebbene, le attività funzionali all'insegnamento sono ben esigibili anche durante l'interruzione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale sia in occasione delle festività natalizie sia in occasione delle vacanze estive.
Peraltro, occorre tener conto del fatto che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello prospettato (in ferie anche senza domanda), l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico.
Quanto all'eccezione quinquennale di prescrizione si osserva che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale” (così: Cass. civ., Sez. I, Sent., 10/02/2020,
n. 3021).
Per analogia la disciplina sin qui individuata per la mancata fruizione delle ferie può essere estesa anche a quella delle festività soppresse.
La sentenza n. 8926/24 della Corte di Cassazione ha affermato che "A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n.
937/1977, la mancata previsione, nel CCNL, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime"
Il calcolo analitico dei giorni di ferie e festività soppresse presente nel ricorso e conforme alle disposizioni di cui agli artt. 25, 20, 19, ccnl di settore (doc. 2 fascicolo parte ricorrente) non ha trovato una critica salvo sui presupposti (che però si ritengono per quanto detto corretti).
Pertanto, il CP_1 convenuto deve essere condannato a pagare alla parte ricorrente la somma di € 1.482,04, a titolo di indennità per ferie non godute e festività soppresse, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenendo conto di una certa serialità della causa, sono poste a carico del CP_1 convenuto secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 23 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro