Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 5789/2024 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, RG 5789/2024, promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FORNARI VALENTINA presso il cui studio sito in VIA DEL CONSORZIO 6 42121 REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. FORNARI VALENTINA presso il cui studio sito in VIA DEL CONSORZIO 6 42121 REGGIO NELL'EMILIA è elettivamente domiciliata con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c depositato in data 22.11.2024 le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 443/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 06-08.04.2021 nel procedimento RG 377/2021
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta in data 27.11.2024 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesime concordate:
1) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio Per_1 quando sarà presso ciascuno di loro.
2) Il sig. a far data dal mese di ottobre 2024, non verserà più alla sig.ra Pt_1 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di euro Pt_2 200,00.
3) Entrambi i genitori, a far data dal mese di ottobre 2024 sino al mese di settembre 2025, si impegnano a corrispondere mensilmente al figlio : Per_1
- quanto al padre la somma di euro 200,00 mensili;
- quanto alla madre la somma di euro 50,00 mensili.
Entrambi i versamenti avverranno a mezzo bonifico bancario sul c/c Credem personale del figlio.
A far data del mese di ottobre 2025 entrambi i genitori si impegnano a corrispondere al figlio la somma di euro 150,00 ciascuno sempre a mezzo bonifico Per_1 bancario sul c/c Credem personale del figlio.
I genitori si impegnano di comune accordo a rivalutare a settembre di ogni anno l'importo da corrispondere al figlio, dopo averne concordemente verificato la rispondenza alle esigenze del ragazzo.
utilizzerà tale somma, con supervisione dei genitori, per sostenere le proprie Per_1 spese personali quali ad esempio: ricarica del cellulare, quota benzina, lenti a contatto, spese del tempo libero, barbiere.
Entrambi i genitori, delegati ad operare e a visionare il c/c di , si impegnano Per_1 a condividere le informazioni relative alle spese sostenute dal ragazzo. 4) Le parti concordemente stabiliscono che ogni spesa medica, scolastica e straordinaria di – salvo quelle riportate al punto precedente - verrà Per_1 sostenuta al 50% tra i genitori, così come disciplinato dal Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. I genitori dovranno comunicarsi al termine di ogni mese gli esborsi sostenuti e trasmettersi i relativi giustificativi di spesa. Ognuno di loro provvederà al pagamento della quota posta a suo carico mediante rimborso della stessa al genitore anticipatario entro 15 giorni dall'esibizione e consegna in copia della documentazione comprovante la spesa. Per quanto concerne le spese mediche di coperte dall'assicurazione della sig.ra i genitori sosterranno al Per_1 Pt_2 50% ciascuno la quota non coperta, così come ripartiranno tra loro il premio relativo (25% a carico del padre e 75% a carico della madre che ne beneficia anche per spese personali).
5) Le parti stabiliscono di suddividere al 50% anche le spese di abbigliamento necessario per . Per_1
6) I genitori hanno già concordato che, quanto lo riterranno opportuno, acquisteranno un'autovettura usata per con suddivisione al 50% ciascuno del costo Per_1 nonché delle relative spese di manutenzione, assicurazione e bollo.
7) Le parti concordemente stabiliscono che si faranno carico al 50% delle spese universitarie di che frequenta a Reggio Emilia la facoltà di Ingegneria Per_1 gestionale (retta universitaria pubblica, tasse e libri di testo) a condizione che rimanga in corso ed in pari con gli esami da sostenere e per un massimo di Per_1 anni 4 (fuori corso di un anno) per quanto concerne il corso di laurea triennale. Successivamente i genitori, insieme al figlio, valuteranno l'eventuale iscrizione al corso di laurea magistrale. In ogni caso i genitori concordano sin d'ora di sostenere al 50% le spese universitarie di per un massimo di anni 6 considerando Per_1 l'intero corso di laurea (triennale + magistrale ed un anno di eventuale fuori corso).
8) Gli assegni familiari verranno percepiti al 50% da ciascun genitore. Entrambi si impegnano a firmare i moduli necessari e a fornire l'idonea documentazione.
9) Restano immutate le altre condizioni stabilite con sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia n. 443/21 pubblicata in data 08/04/2021.
10) Spese legali a carico del sig. Pt_1
rilevato che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico ed avuto riguardo all'interesse del figlio maggiorenne non autosufficiente cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte (nn. 1-9) - Prende atto che il sig. si farà carico del pagamento delle spese Pt_1 legali
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 09.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli