Art. 33. (( 1. Lo stato giuridico, l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti il personale in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni. ))
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23 gennaio 1981
23 gennaio 1981
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8 luglio 2017
8 luglio 2017
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 14/03/2024, n. 112Provvedimento: […] Evidenzia che l' art. 6 del D.L. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011 s 6 d. l. 211 , che ha abrogato gli istituti dell'equo indennizzo, della causa di servizio e della pensione di privilegio, non si applica” nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico” . Ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 2, della Legge n. 930/1980, nella parte in cui esclude nei confronti del personale dei ruoli tecnico professionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'applicazione delle particolari disposizioni legislative in tema di pensione, riguardanti il personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per violazione degli artt.3 e 38 della Costituzione.Leggi di più...
- causa di servizio·
- vigili del fuoco·
- discrezionalità legislativa·
- personale civile·
- abrogazione istituto·
- equiparazione personale militare·
- art. 61 d.P.R. 1092/1973·
- pensione privilegiata·
- art. 6 L. 214/2011·
- questione di legittimità costituzionale·
- art. 3 e 38 Costituzione·
- compensazione spese legali