Articolo 33 della Legge 23 dicembre 1980, n. 930
Articolo 32Articolo 34
Versione
23 gennaio 1981
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Versione
8 luglio 2017
Art. 33. (( 1. Lo stato giuridico, l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti il personale in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni. ))
Entrata in vigore il 8 luglio 2017
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