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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 8172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8172 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12627/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12627/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OD RA Controparte_1 P.IVA_1
AN e dell'avv. MAIRATE CLAUDIA NATALINA ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; elettivamente domiciliato in VIA MELEGARI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. OD RA AN ora Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OD RA AN
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MELEGARI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv.
OD RA AN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
DO NI IN, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA 39
MILANO presso il difensore avv. DO NI IN
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli telematici depositati in data 27.1.25.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato in giudizio la società la società attrice e CP_1 Controparte_3
prima di questa la famiglia di socio fondatore e amministratore unico della soc. F.B. Per_1
che ha operato nel settore della distribuzione locale della MP sino alla fine del CP_1
2021.
Nell'atto di citazione si riferisce che la soc. convenuta avrebbe Controparte_4
posto fine alla collaborazione pluriennale avuta con i principali leader del settore editori e distributori nazionali.
In data 30.11.2021 ha comunicato l'intenzione di recedere dal contratto di distribuzione CP_2 sottoscritto il giorno 8.11.2001 con con il quale quest'ultimo aveva affidato Controparte_5 alla l'incarico di distribuire i prodotti editoriali nell'area di Vigevano Lomellina. Controparte_6
Recesso avvenuto inaspettatamente senza alcuna precedente contestazione (cfr. doc.4). ne sarebbe conseguita l'inevitabile cessazione dell'attività di poiché quasi la metà del Controparte_1
fatturato dipendeva dalla collaborazione con la CP_2
La società attrice riferisce inoltre, che nel mese di settembre 2021 amministratore unico Per_1
di fu contattato dal sig. , quale amministratore delegato e socio di CP_7 Persona_2
riferimento della soc. RÌ ST MP SP (società operante come distributore locale in diverse aree geografiche) intendendo acquisire l'attività della soc attrice.
La formalizzò una manifestazione di interesse ad acquisire la soc. a fronte del Per_2 CP_1 CP_1
corrispettivo di euro 700,000,00 (doc.3).
La parte attrice ha fatto valere l'art. 9 della legge 192/1998 ritenendo di qualificare il suo rapporto con la soc. convenuta nei termini della c.d dipendenza economica caratterizzata da uno squilibrio di diritti e obblighi.
La parte attrice qualifica la situazione nei termini di un monopolio di fatto poichè CP_2 deterrebbe l'esclusiva nella distribuzione di un vastissimo assortimento di quotidiani e periodici.
Non vi sarebbero state alternative alla distribuzione di quotidiani e periodici. Da tale profilo discenderebbe lo stato di dipendenza economica. L'assenza di alternative si desumerebbe dal fatto che sarebbe stato impossibile alla società attrice acquisire un mercato alternativo che potesse ovviare alla perdita del contratto con la soc. convenuta.
pagina 2 di 6 Inoltre, la società convenuta l'avrebbe precedentemente costretta ad accettare di sottoscrivere un contratto che prevedeva un termine di preavviso di soli 30 giorni ed in seguito l'esercizio del diritto di recesso da parte di l'avrebbe costretta a cessare l'attività. Ne conseguirebbe, in tesi, la CP_2
nullità della clausola che prevede il diritto di recesso con un preavviso di soli 30 giorni. In ogni caso il recesso sarebbe stato contrario al principio di buona fede a cui deve attenersi la parte convenuta.
Si è costituta la società convenuta evidenziando l'intervenuto fallimento sella soc. Parte_2
da cui è conseguita, prima, la dichiarazione di interruzione del processo (il 20.11.22) e dopo la costituzione del fallimento.
Nel merito è stato evidenziato che il processo di distribuzione coinvolge 4 soggetti (1- editore, 2-
distributore nazionale, 3- distributore locale, 4- rivenditore locale). Il rapporto tra la parte attrice e
è stato regolato dal contratto del 12.3.2001 e dell'8.11.2001 rispettivamente con l'impresa CP_2 di distribuzione di TI CO & C. snc e l'impresa di poi fuse per incorporazione Parte_3
nella Controparte_1
È stato poi evidenziato che deve essere esclusa ogni ipotesi di esclusiva. Il recesso sarebbe stato esercitato anche causa dell'inadempimento della soc. attrice alle proprie obbligazioni di pagamento
(cfr art 9 sub doc. 3 e 4) pertanto, in data 13.12.2021 si sarebbe avvalsa della clausola CP_2
risolutiva espressa ex art 14 risolvendo in via immediata ex art 1456 c.c. i contratti in essere per la distribuzione di prodotti editoriali. La cessazione dell'attività sarebbe stata conseguenza di una scelta autonomamente assunta dall'attrice. in ogni caso il fatturato della soc. attrice proviene per il
40% da e per il 60% da altri distributori nazionali e/o altri editori. CP_2
Si osserva che la Suprema Corte nella sentenza n. 1184\2020 ha enunciato i presupposti per l'applicazione dell'art. l'art. 9 della legge 192/1998, statuendo che “è necessario:
1) in primo luogo, con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o "asimmetria" di diritti e di obblighi,
ma se lo squilibrio sia "eccessivo" (art. 9, comma 1, I. n. 192 del 1998) e se l'altro contraente fosse
realmente privo di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l'avere
adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) in secondo luogo, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione
perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa pagina 3 di 6 commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante (quale potrebbe
essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui”. La
Suprema Corte ha rilevato, infatti, “che non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale”; ha statuito, infine, che “l'onere della prova di tali presupposti resta a carico dell'attore che invochi le tutele ex art. 9 della legge n. 192 del 1998 (Cass. n. 1184/2020).
Pertanto, tenuto conto sia delle allegazioni che dei mezzi di prova offerti, deve escludersi siano stati dimostrati i necessari presupposti per ritenere vi sia stata una posizione di abuso di dipendenza economica e questo tenuto conto del fatto che, come riconosciuto dalla stessa parte attrice, CP_2 forniva solo il 40% dei fornitori di;
in particolare nell'atto di citazione viene CP_1 specificato che “nella zona Vigevano e Lomellina aveva mandati di distribuzione con i seguenti distributori nazionali: Controparte_2 Controparte_8
e con l'editore Gedi Controparte_9 CP_10
Distruzione S.p.A.”, e che quindi l'attività imprenditoriale della soc. attrice non era strettamente condizionata dalla presenza della società convenuta;
la scelta di creare la propria attività è dunque autonomamente assunta dalla parte attrice che avrebbe potuto proseguire l'attività con gli altri distributori. Inoltre, proprio tenuto conto del concreto stato del mercato editoriale, caratterizzato da continue contrazioni, deve ritneresi che le imprese del settore devono effettuare un'analisi ponderata e prognostica dell'andamento del mercato valutando il rischio d'impresa. Vale a dire che, parafrasando la massima della sentenza della Cassazione nr 1184\2020, tenuto conto della possibilità di avvalersi del 60% delle risorse a sua disposizione per garantire la distribuzione locale,
deve escludersi sia sussistito uno squilibrio eccessivo e nemmeno emergono profili per ritenere che l'esercizio del dritto di recesso sia stato arbitrario o contrario a buona fede, ma piuttosto rappresenta l'esercizio di un diritto oggetto di pattuizione tra le parti in un rapporto commerciale durato già 20 anni.
Si veda al riguardo l'art. 13 del contratto del giorno 8.11.2001 nel quale si precisa che il contratto ha durata sino al giorno 30.11.22 e allo scadere si sarebbe rinnovato a tempo indeterminato ma ciascuna delle parti sarebbe stata libera di recedere in qualsiasi momento senza nessun onere a proprio carico, con il diritto al pagamento di quanto maturato con un preavviso di 30 giorni. pagina 4 di 6 Anche la durata del rapporto che effettivamente ha riguardato l'arco temporale indicato in contratto rende comprensibile l'esigenza dell'impresa di effettuare nuove scelte commerciali, connotate dall'esigenza di assicurare il proprio lucro, aspetto questo che non permette di connotare nei termini della illiceità le condotte poste in essere attraverso l'esercizio legittimo del diritto di recesso;
deve in definitiva ritenersi che la finalità perseguita da con l'esercizio del diritto di CP_2 recesso non può essere qualificata come abusiva poiché finalizzata al perseguimento dell'oggetto sociale di CP_11
Successivamente all'esercizio del diritto di recesso è intervenuta anche la risoluzione del rapporto attraverso la clausola risolutiva espressa (cfr art 14 del contratto del giorno 8.11.2001).
I capitoli di prova per testi articolati dalla parte attrice non permettono di superare le conclusioni a cui si giunge in esito a questo processo. In particolare, i capitoli (Vero che nel giugno 2021 il signor fu contatto dal dottor e dal dottor per valutare la possibile acquisizione Per_1 Persona_3 Per_4 dell'azienda di da parte della società MDM S.r.I. facente parte del gruppo 2. Vero che la CP_1 CP_2 trattativa si interruppe a luglio 2021. 3. Vero che il signor interruppe la trattativa comunicando che non Per_1 poteva accettare la proposta essendo limitata alla acquisizione del fatturato della società Vero che il signor CP_1 diede la propria disponibilità a valutare altre soluzioni in Termini di collaborazione.) denotano tutti una Per_1
negoziazione proprio in coincidenza con lo scadere del rapporto in corso nel rispetto dell'autonomia negoziale di ogni parte.
Autonomia negoziale e valutazioni imprenditoriali che hanno rivolto lo sguardo anche verso altre realtà imprenditoriali (Vero che nel settembre 2021 il signor fu contattato dal signor Per_1 Testimone_1
Per_ legale rappresentante di Macri S.p.A. Vero che il signor disse al signor di essere interessato Testimone_1 all'acquisto della attività di Vero che il signor comunicò al signor di essere stato CP_1 Per_1 Per_4 contattato dal signor in quanto quest'ultimo era interessato all'acquisto dell'attività di Testimone_1 CP_1
Vero che pochi giorni dopo la formalizzazione della manifestazione di interesse, il signor disse al signor Testimone_1 che, se non avesse preso una decisione immediata sarebbero partite le disdette da parte di Vero che a Per_1 CP_2 far data dal gennaio 2022 Macri S.p.A. è divenuto distributore locale per nelle zone di Vigevano e Lomellina, CP_2
Abbiategrasso e zone limitrofe comprendenti i comuni di , sino al dicembre 2021 di Parte_4 Pt_5 Per_5 competenza di CP_1
Emerge che le trattative siano state svolte in modo trasparente, nel corso del rapporto contrattuale non sono emerse richieste di adattamenti o modifiche formulate dalla società convenuta. Non è in definitiva emersa una condotta contraria a buona fede.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del DM
55/14.
PQ.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda formulata dal e lo Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 11.222,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Milano, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Simonetta Scirpo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12627/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OD RA Controparte_1 P.IVA_1
AN e dell'avv. MAIRATE CLAUDIA NATALINA ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; elettivamente domiciliato in VIA MELEGARI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. OD RA AN ora Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. OD RA AN
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MELEGARI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv.
OD RA AN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
DO NI IN, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA 39
MILANO presso il difensore avv. DO NI IN
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli telematici depositati in data 27.1.25.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato in giudizio la società la società attrice e CP_1 Controparte_3
prima di questa la famiglia di socio fondatore e amministratore unico della soc. F.B. Per_1
che ha operato nel settore della distribuzione locale della MP sino alla fine del CP_1
2021.
Nell'atto di citazione si riferisce che la soc. convenuta avrebbe Controparte_4
posto fine alla collaborazione pluriennale avuta con i principali leader del settore editori e distributori nazionali.
In data 30.11.2021 ha comunicato l'intenzione di recedere dal contratto di distribuzione CP_2 sottoscritto il giorno 8.11.2001 con con il quale quest'ultimo aveva affidato Controparte_5 alla l'incarico di distribuire i prodotti editoriali nell'area di Vigevano Lomellina. Controparte_6
Recesso avvenuto inaspettatamente senza alcuna precedente contestazione (cfr. doc.4). ne sarebbe conseguita l'inevitabile cessazione dell'attività di poiché quasi la metà del Controparte_1
fatturato dipendeva dalla collaborazione con la CP_2
La società attrice riferisce inoltre, che nel mese di settembre 2021 amministratore unico Per_1
di fu contattato dal sig. , quale amministratore delegato e socio di CP_7 Persona_2
riferimento della soc. RÌ ST MP SP (società operante come distributore locale in diverse aree geografiche) intendendo acquisire l'attività della soc attrice.
La formalizzò una manifestazione di interesse ad acquisire la soc. a fronte del Per_2 CP_1 CP_1
corrispettivo di euro 700,000,00 (doc.3).
La parte attrice ha fatto valere l'art. 9 della legge 192/1998 ritenendo di qualificare il suo rapporto con la soc. convenuta nei termini della c.d dipendenza economica caratterizzata da uno squilibrio di diritti e obblighi.
La parte attrice qualifica la situazione nei termini di un monopolio di fatto poichè CP_2 deterrebbe l'esclusiva nella distribuzione di un vastissimo assortimento di quotidiani e periodici.
Non vi sarebbero state alternative alla distribuzione di quotidiani e periodici. Da tale profilo discenderebbe lo stato di dipendenza economica. L'assenza di alternative si desumerebbe dal fatto che sarebbe stato impossibile alla società attrice acquisire un mercato alternativo che potesse ovviare alla perdita del contratto con la soc. convenuta.
pagina 2 di 6 Inoltre, la società convenuta l'avrebbe precedentemente costretta ad accettare di sottoscrivere un contratto che prevedeva un termine di preavviso di soli 30 giorni ed in seguito l'esercizio del diritto di recesso da parte di l'avrebbe costretta a cessare l'attività. Ne conseguirebbe, in tesi, la CP_2
nullità della clausola che prevede il diritto di recesso con un preavviso di soli 30 giorni. In ogni caso il recesso sarebbe stato contrario al principio di buona fede a cui deve attenersi la parte convenuta.
Si è costituta la società convenuta evidenziando l'intervenuto fallimento sella soc. Parte_2
da cui è conseguita, prima, la dichiarazione di interruzione del processo (il 20.11.22) e dopo la costituzione del fallimento.
Nel merito è stato evidenziato che il processo di distribuzione coinvolge 4 soggetti (1- editore, 2-
distributore nazionale, 3- distributore locale, 4- rivenditore locale). Il rapporto tra la parte attrice e
è stato regolato dal contratto del 12.3.2001 e dell'8.11.2001 rispettivamente con l'impresa CP_2 di distribuzione di TI CO & C. snc e l'impresa di poi fuse per incorporazione Parte_3
nella Controparte_1
È stato poi evidenziato che deve essere esclusa ogni ipotesi di esclusiva. Il recesso sarebbe stato esercitato anche causa dell'inadempimento della soc. attrice alle proprie obbligazioni di pagamento
(cfr art 9 sub doc. 3 e 4) pertanto, in data 13.12.2021 si sarebbe avvalsa della clausola CP_2
risolutiva espressa ex art 14 risolvendo in via immediata ex art 1456 c.c. i contratti in essere per la distribuzione di prodotti editoriali. La cessazione dell'attività sarebbe stata conseguenza di una scelta autonomamente assunta dall'attrice. in ogni caso il fatturato della soc. attrice proviene per il
40% da e per il 60% da altri distributori nazionali e/o altri editori. CP_2
Si osserva che la Suprema Corte nella sentenza n. 1184\2020 ha enunciato i presupposti per l'applicazione dell'art. l'art. 9 della legge 192/1998, statuendo che “è necessario:
1) in primo luogo, con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o "asimmetria" di diritti e di obblighi,
ma se lo squilibrio sia "eccessivo" (art. 9, comma 1, I. n. 192 del 1998) e se l'altro contraente fosse
realmente privo di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l'avere
adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) in secondo luogo, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione
perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa pagina 3 di 6 commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante (quale potrebbe
essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui”. La
Suprema Corte ha rilevato, infatti, “che non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale”; ha statuito, infine, che “l'onere della prova di tali presupposti resta a carico dell'attore che invochi le tutele ex art. 9 della legge n. 192 del 1998 (Cass. n. 1184/2020).
Pertanto, tenuto conto sia delle allegazioni che dei mezzi di prova offerti, deve escludersi siano stati dimostrati i necessari presupposti per ritenere vi sia stata una posizione di abuso di dipendenza economica e questo tenuto conto del fatto che, come riconosciuto dalla stessa parte attrice, CP_2 forniva solo il 40% dei fornitori di;
in particolare nell'atto di citazione viene CP_1 specificato che “nella zona Vigevano e Lomellina aveva mandati di distribuzione con i seguenti distributori nazionali: Controparte_2 Controparte_8
e con l'editore Gedi Controparte_9 CP_10
Distruzione S.p.A.”, e che quindi l'attività imprenditoriale della soc. attrice non era strettamente condizionata dalla presenza della società convenuta;
la scelta di creare la propria attività è dunque autonomamente assunta dalla parte attrice che avrebbe potuto proseguire l'attività con gli altri distributori. Inoltre, proprio tenuto conto del concreto stato del mercato editoriale, caratterizzato da continue contrazioni, deve ritneresi che le imprese del settore devono effettuare un'analisi ponderata e prognostica dell'andamento del mercato valutando il rischio d'impresa. Vale a dire che, parafrasando la massima della sentenza della Cassazione nr 1184\2020, tenuto conto della possibilità di avvalersi del 60% delle risorse a sua disposizione per garantire la distribuzione locale,
deve escludersi sia sussistito uno squilibrio eccessivo e nemmeno emergono profili per ritenere che l'esercizio del dritto di recesso sia stato arbitrario o contrario a buona fede, ma piuttosto rappresenta l'esercizio di un diritto oggetto di pattuizione tra le parti in un rapporto commerciale durato già 20 anni.
Si veda al riguardo l'art. 13 del contratto del giorno 8.11.2001 nel quale si precisa che il contratto ha durata sino al giorno 30.11.22 e allo scadere si sarebbe rinnovato a tempo indeterminato ma ciascuna delle parti sarebbe stata libera di recedere in qualsiasi momento senza nessun onere a proprio carico, con il diritto al pagamento di quanto maturato con un preavviso di 30 giorni. pagina 4 di 6 Anche la durata del rapporto che effettivamente ha riguardato l'arco temporale indicato in contratto rende comprensibile l'esigenza dell'impresa di effettuare nuove scelte commerciali, connotate dall'esigenza di assicurare il proprio lucro, aspetto questo che non permette di connotare nei termini della illiceità le condotte poste in essere attraverso l'esercizio legittimo del diritto di recesso;
deve in definitiva ritenersi che la finalità perseguita da con l'esercizio del diritto di CP_2 recesso non può essere qualificata come abusiva poiché finalizzata al perseguimento dell'oggetto sociale di CP_11
Successivamente all'esercizio del diritto di recesso è intervenuta anche la risoluzione del rapporto attraverso la clausola risolutiva espressa (cfr art 14 del contratto del giorno 8.11.2001).
I capitoli di prova per testi articolati dalla parte attrice non permettono di superare le conclusioni a cui si giunge in esito a questo processo. In particolare, i capitoli (Vero che nel giugno 2021 il signor fu contatto dal dottor e dal dottor per valutare la possibile acquisizione Per_1 Persona_3 Per_4 dell'azienda di da parte della società MDM S.r.I. facente parte del gruppo 2. Vero che la CP_1 CP_2 trattativa si interruppe a luglio 2021. 3. Vero che il signor interruppe la trattativa comunicando che non Per_1 poteva accettare la proposta essendo limitata alla acquisizione del fatturato della società Vero che il signor CP_1 diede la propria disponibilità a valutare altre soluzioni in Termini di collaborazione.) denotano tutti una Per_1
negoziazione proprio in coincidenza con lo scadere del rapporto in corso nel rispetto dell'autonomia negoziale di ogni parte.
Autonomia negoziale e valutazioni imprenditoriali che hanno rivolto lo sguardo anche verso altre realtà imprenditoriali (Vero che nel settembre 2021 il signor fu contattato dal signor Per_1 Testimone_1
Per_ legale rappresentante di Macri S.p.A. Vero che il signor disse al signor di essere interessato Testimone_1 all'acquisto della attività di Vero che il signor comunicò al signor di essere stato CP_1 Per_1 Per_4 contattato dal signor in quanto quest'ultimo era interessato all'acquisto dell'attività di Testimone_1 CP_1
Vero che pochi giorni dopo la formalizzazione della manifestazione di interesse, il signor disse al signor Testimone_1 che, se non avesse preso una decisione immediata sarebbero partite le disdette da parte di Vero che a Per_1 CP_2 far data dal gennaio 2022 Macri S.p.A. è divenuto distributore locale per nelle zone di Vigevano e Lomellina, CP_2
Abbiategrasso e zone limitrofe comprendenti i comuni di , sino al dicembre 2021 di Parte_4 Pt_5 Per_5 competenza di CP_1
Emerge che le trattative siano state svolte in modo trasparente, nel corso del rapporto contrattuale non sono emerse richieste di adattamenti o modifiche formulate dalla società convenuta. Non è in definitiva emersa una condotta contraria a buona fede.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del DM
55/14.
PQ.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda formulata dal e lo Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 11.222,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Milano, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Simonetta Scirpo
pagina 6 di 6