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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3010/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.3.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3010/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO STABILE, come Parte_1
da procura in atti;
- ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. AGNESE GRASSIA, come da procura in atti;
- resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, dipendente dell' dal 16.6.2022 con qualifica di tecnico di Parte_2
radiologia presso il presidio sanitario di Aversa, ha chiesto il riconoscimento del tempo di
10 minuti impiegato per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e per dismetterla, nella fase immediatamente successiva, come orario di lavoro straordinario per ogni giornata di effettiva presenza ed il conseguenziale
Contr pagamento da parte dell' delle relative differenze retributive.
Secondo la tesi del ricorrente le predette operazioni, per un verso, erano imposte ed eterodirette dal datore di lavoro e, per altro verso, sempre per disposizione del datore di lavoro, dovevano essere svolte al di fuori ed in aggiunta al normale orario lavorativo.
Rispetto al normale orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, come previsto dall'art. 27 del
CCNL Sanità Pubblica triennio 2016 – 2018, andavano, pertanto, aggiunti e retribuiti i minuti necessari per il compimento di tali operazioni di vestizione/svestizione.
Si è costituita l' che ha contestato la fondatezza della domanda deducendo Parte_2
che non vi era una disposizione aziendale che imponesse loro di timbrare il cartellino marcatempo solo dopo la vestizione e prima dell'operazione inversa. Contr In altre parole, l' ha dedotto che il ricorrente non era assoggettato ad alcuna disposizione aziendale che imponesse di timbrare il cartellino marcatempo solo dopo la vestizione e prima dell'operazione inversa.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Lo scrivente, mutando anche le determinazioni espresse in proprie sentenze antecedenti, ritiene di condividere le motivazioni di altro precedente di codesto Tribunale (sent. n.
2568/2024) di cui si riporta parte della motivazione ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Occorre partire da una necessaria premessa.
Questo Tribunale ha avuto già modo di affrontare in precedenti decisioni il tema dell'accertamento del diritto alla retribuzione per il tempo impiegato per le operazioni di
2 vestizione, svestizione e di passaggio di consegne, riconoscendolo in ossequio ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e nel silenzio della contrattazione collettiva.
Difatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il tempo per la vestizione e svestizione deve essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali.
In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che “le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, Pt_3
esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro Pt_3 all'interno delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (cfr. Cass. n.
3901/19, Cass. n. 12935/18).
Le citate pronunce rappresentavano, infatti, uno sviluppo del precedente indirizzo secondo cui l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa “ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento - o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. n. 16604/19).
La Corte di Cassazione ha da ultimo chiarito che il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro e ribadito che “l'accertamento in ordine al fatto che le operazioni di vestizione e svestizione rientrino o meno nel potere di conformazione della prestazione da parte della società datrice - in ordine al luogo ed alle modalità della prestazione, all'ottemperanza a prescrizioni datoriali contenute nel regolamento aziendale ed alla interpretazione del medesimo, al collegamento funzionale all'espletamento dell'attività in conformità con le
3 previsioni di legge in tema di igiene – costituisce indagine di competenza del giudice del merito” (cfr. Cass. n. 13639/24).
Tanto doverosamente premesso, e quindi ripercorsa in sintesi l'elaborazione giurisprudenziale che aveva condotto al riconoscimento del tempo tuta quale tempo di lavoro ordinario in assenza di una specifica disposizione contrattuale, va rilevato come in tutte le fattispecie sottoposte all'attuale vaglio del Tribunale trovi pacifica applicazione la contrattazione collettiva che tale retribuibilità ha espressamente riconosciuto in favore del ricorrente.
L'art. 27 co. 11 e 12 del C.C.N.L. relativo al comparto Sanità per il Triennio 2016-2018, firmato in data 21.5.2018 ha espressamente previsto: “11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
La retribuibilità di tali operazioni nella misura indicata nella predetta contrattazione, inoltre,
è confermata anche dalla delibera n. 998 del 31/7/2020 relativa al Contratto Collettivo
Integrativo Aziendale per l'anno 2019. Difatti, nell'ambito dell'art. 3 del contratto integrativo decentrato, rubricato “ DI LAVORO”, sono Parte_4
disciplinati i “Tempi di vestizione e svestizione, passaggi di consegna” prevedendo che
“agli operatori del ruolo sanitario e a quelli appartenenti ai profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza e a tutto il restante personale che indossa apposita divisa per lo svolgimento delle prestazioni, le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto per ogni turno di lavoro ricomprende fino a dieci minuti complessivi (entrata/uscita). Al personale di cui sopra, che opera nelle unità operative che garantiscono la continuità del servizio sulle
4 12/24 ore, quali aventi elevata complessità e nelle quali sia previsto il passaggio di consegne, sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi, purchè rilevato con gli ordinari sistemi di rilevazione a fine turno”.
La disposizione è chiara nel ricomprendere l'attività di vestizione/svestizione all'interno dell'orario di lavoro ed anzi, prevede espressamente che esse debbano risultare dalle timbrature effettuate.
Un dato assume rilevanza decisiva ai fini della risoluzione della presente controversia, ossia il ruolo della contrattazione collettiva e di tali disposizioni contrattuali nella regolazione del rapporto di lavoro.
Il Tribunale ritiene che sul piano della regolamentazione dei rapporti individuali di lavoro, il contratto collettivo assuma una dimensione (o meglio una funzione ) normativa, nel senso che esso rappresenta una delle fonti delle obbligazioni contrattuali e, nel caso di specie, ha disciplinato, all'esito di un equilibrato e ragionevole contemperamento degli interessi di tutte le parti, le condizioni di esercizio del diritto e prevedendo, al tempo stesso, una modalità regolativa che consenta anche il controllo su tali attività lavorative.
Per come è strutturata la contrattazione collettiva applicata nella fattispecie in esame, e cioè il riconoscimento espresso della retribuibilità delle operazioni sia di vestizione/svestizione sia del passaggio di consegne nei giorni di effettiva presenza risultanti dalle timbrature effettuate, alcun dubbio può quindi esservi sull'obbligo per il lavoratore di effettuare le operazioni di vestizione posteriormente alla timbratura ed all'uscita prima della timbratura.
Del resto, va sottolineato che, a fronte della invocata prassi dei ricorrenti di rilevare la presenza dopo le operazioni di vestizione, vi è la prassi dedotta nella memoria di
Contr costituzione dall' di segno contrario, prassi conforme alle previsioni della richiamata contrattazione collettiva.
Cont A fronte della prassi di segno contrario dell' resistente, il ricorrente non ha specificamente contestato che tale prassi sia seguita da altro personale del medesimo presidio ospedaliero.
La tesi del ricorrente presuppone, pertanto, che il datore di lavoro abbia preteso che tutto l'orario di lavoro fosse destinato alla sola prestazione lavorativa e che l'attività di vestizione
5 fosse da considerarsi estranea alla stessa, di modo che i 10 minuti destinati alla vestizione fossero da recuperare quale tempo sottratto all'attività contrattualmente dovuta.
Ma, in realtà, simile ipotesi non risulta da alcuna specifica disposizione aziendale, né nel ricorso introduttivo viene indicato il soggetto che abbia imposto che l'attività di vestizione/svestizione fosse da compiersi prima della rilevazione della presenza.
In assenza di tali disposizioni, deve pertanto ritenersi che sia stato frutto di una scelta autonoma ed autodeterminata dello stesso ricorrente quella di vestirsi prima di aver timbrato il cartellino e di svestirsi dopo l'intero completamento della giornata di lavoro.
In altre parole, il comportamento del lavoratore, che, tra l'altro, non appare conforme alla previsione della contrattazione collettiva, non dà luogo ad alcun inadempimento in capo al datore di lavoro e non dà diritto ad ulteriore retribuzione.
Dunque pur riconoscendo la retribuibilità in astratto di tali operazioni, la norma collettiva, al fine di realizzare l'equo bilanciamento tra l'esigenza del lavoratore ad essere retributivo per tali attività preparatorie, da un lato, e l'interesse del datore di lavoro a contabilizzare e rendicontare necessariamente il tempo impiegato per lo svolgimento di tali operazioni, prevede expressis verbis che tali operazioni siano, da un lato, liquidate in modo forfettario in 10 minuti complessivi e, dall'altro lato, impone che tali operazioni risultino dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
Nel caso in esame, però, come ha specificamente dedotto parte resistente, parte ricorrente, pur allegando la norma collettiva e senza contestarne il contenuto, nulla ha allegato e provato in ordine alla sussistenza di eventuali e specifiche direttive datoriale che impongano lo svolgimento delle operazioni di vestizione e di svestizione rispettivamente prima o successivamente la timbratura e, quindi, secondo modalità contrastanti con quanto cristallizzato nelle norme collettive.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della novità della decisione sulla questione giuridica dirimente sottoposta all'attenzione del Tribunale.
6
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Aversa, 10.3.2025
IL GIUDICE
Giannicola Paladino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.3.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3010/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO STABILE, come Parte_1
da procura in atti;
- ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. AGNESE GRASSIA, come da procura in atti;
- resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, dipendente dell' dal 16.6.2022 con qualifica di tecnico di Parte_2
radiologia presso il presidio sanitario di Aversa, ha chiesto il riconoscimento del tempo di
10 minuti impiegato per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e per dismetterla, nella fase immediatamente successiva, come orario di lavoro straordinario per ogni giornata di effettiva presenza ed il conseguenziale
Contr pagamento da parte dell' delle relative differenze retributive.
Secondo la tesi del ricorrente le predette operazioni, per un verso, erano imposte ed eterodirette dal datore di lavoro e, per altro verso, sempre per disposizione del datore di lavoro, dovevano essere svolte al di fuori ed in aggiunta al normale orario lavorativo.
Rispetto al normale orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, come previsto dall'art. 27 del
CCNL Sanità Pubblica triennio 2016 – 2018, andavano, pertanto, aggiunti e retribuiti i minuti necessari per il compimento di tali operazioni di vestizione/svestizione.
Si è costituita l' che ha contestato la fondatezza della domanda deducendo Parte_2
che non vi era una disposizione aziendale che imponesse loro di timbrare il cartellino marcatempo solo dopo la vestizione e prima dell'operazione inversa. Contr In altre parole, l' ha dedotto che il ricorrente non era assoggettato ad alcuna disposizione aziendale che imponesse di timbrare il cartellino marcatempo solo dopo la vestizione e prima dell'operazione inversa.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Lo scrivente, mutando anche le determinazioni espresse in proprie sentenze antecedenti, ritiene di condividere le motivazioni di altro precedente di codesto Tribunale (sent. n.
2568/2024) di cui si riporta parte della motivazione ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Occorre partire da una necessaria premessa.
Questo Tribunale ha avuto già modo di affrontare in precedenti decisioni il tema dell'accertamento del diritto alla retribuzione per il tempo impiegato per le operazioni di
2 vestizione, svestizione e di passaggio di consegne, riconoscendolo in ossequio ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e nel silenzio della contrattazione collettiva.
Difatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il tempo per la vestizione e svestizione deve essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali.
In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che “le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma dell'igiene pubblica e, come tali, Pt_3
esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro Pt_3 all'interno delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (cfr. Cass. n.
3901/19, Cass. n. 12935/18).
Le citate pronunce rappresentavano, infatti, uno sviluppo del precedente indirizzo secondo cui l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa “ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento - o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. n. 16604/19).
La Corte di Cassazione ha da ultimo chiarito che il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro e ribadito che “l'accertamento in ordine al fatto che le operazioni di vestizione e svestizione rientrino o meno nel potere di conformazione della prestazione da parte della società datrice - in ordine al luogo ed alle modalità della prestazione, all'ottemperanza a prescrizioni datoriali contenute nel regolamento aziendale ed alla interpretazione del medesimo, al collegamento funzionale all'espletamento dell'attività in conformità con le
3 previsioni di legge in tema di igiene – costituisce indagine di competenza del giudice del merito” (cfr. Cass. n. 13639/24).
Tanto doverosamente premesso, e quindi ripercorsa in sintesi l'elaborazione giurisprudenziale che aveva condotto al riconoscimento del tempo tuta quale tempo di lavoro ordinario in assenza di una specifica disposizione contrattuale, va rilevato come in tutte le fattispecie sottoposte all'attuale vaglio del Tribunale trovi pacifica applicazione la contrattazione collettiva che tale retribuibilità ha espressamente riconosciuto in favore del ricorrente.
L'art. 27 co. 11 e 12 del C.C.N.L. relativo al comparto Sanità per il Triennio 2016-2018, firmato in data 21.5.2018 ha espressamente previsto: “11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
La retribuibilità di tali operazioni nella misura indicata nella predetta contrattazione, inoltre,
è confermata anche dalla delibera n. 998 del 31/7/2020 relativa al Contratto Collettivo
Integrativo Aziendale per l'anno 2019. Difatti, nell'ambito dell'art. 3 del contratto integrativo decentrato, rubricato “ DI LAVORO”, sono Parte_4
disciplinati i “Tempi di vestizione e svestizione, passaggi di consegna” prevedendo che
“agli operatori del ruolo sanitario e a quelli appartenenti ai profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza e a tutto il restante personale che indossa apposita divisa per lo svolgimento delle prestazioni, le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto per ogni turno di lavoro ricomprende fino a dieci minuti complessivi (entrata/uscita). Al personale di cui sopra, che opera nelle unità operative che garantiscono la continuità del servizio sulle
4 12/24 ore, quali aventi elevata complessità e nelle quali sia previsto il passaggio di consegne, sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi, purchè rilevato con gli ordinari sistemi di rilevazione a fine turno”.
La disposizione è chiara nel ricomprendere l'attività di vestizione/svestizione all'interno dell'orario di lavoro ed anzi, prevede espressamente che esse debbano risultare dalle timbrature effettuate.
Un dato assume rilevanza decisiva ai fini della risoluzione della presente controversia, ossia il ruolo della contrattazione collettiva e di tali disposizioni contrattuali nella regolazione del rapporto di lavoro.
Il Tribunale ritiene che sul piano della regolamentazione dei rapporti individuali di lavoro, il contratto collettivo assuma una dimensione (o meglio una funzione ) normativa, nel senso che esso rappresenta una delle fonti delle obbligazioni contrattuali e, nel caso di specie, ha disciplinato, all'esito di un equilibrato e ragionevole contemperamento degli interessi di tutte le parti, le condizioni di esercizio del diritto e prevedendo, al tempo stesso, una modalità regolativa che consenta anche il controllo su tali attività lavorative.
Per come è strutturata la contrattazione collettiva applicata nella fattispecie in esame, e cioè il riconoscimento espresso della retribuibilità delle operazioni sia di vestizione/svestizione sia del passaggio di consegne nei giorni di effettiva presenza risultanti dalle timbrature effettuate, alcun dubbio può quindi esservi sull'obbligo per il lavoratore di effettuare le operazioni di vestizione posteriormente alla timbratura ed all'uscita prima della timbratura.
Del resto, va sottolineato che, a fronte della invocata prassi dei ricorrenti di rilevare la presenza dopo le operazioni di vestizione, vi è la prassi dedotta nella memoria di
Contr costituzione dall' di segno contrario, prassi conforme alle previsioni della richiamata contrattazione collettiva.
Cont A fronte della prassi di segno contrario dell' resistente, il ricorrente non ha specificamente contestato che tale prassi sia seguita da altro personale del medesimo presidio ospedaliero.
La tesi del ricorrente presuppone, pertanto, che il datore di lavoro abbia preteso che tutto l'orario di lavoro fosse destinato alla sola prestazione lavorativa e che l'attività di vestizione
5 fosse da considerarsi estranea alla stessa, di modo che i 10 minuti destinati alla vestizione fossero da recuperare quale tempo sottratto all'attività contrattualmente dovuta.
Ma, in realtà, simile ipotesi non risulta da alcuna specifica disposizione aziendale, né nel ricorso introduttivo viene indicato il soggetto che abbia imposto che l'attività di vestizione/svestizione fosse da compiersi prima della rilevazione della presenza.
In assenza di tali disposizioni, deve pertanto ritenersi che sia stato frutto di una scelta autonoma ed autodeterminata dello stesso ricorrente quella di vestirsi prima di aver timbrato il cartellino e di svestirsi dopo l'intero completamento della giornata di lavoro.
In altre parole, il comportamento del lavoratore, che, tra l'altro, non appare conforme alla previsione della contrattazione collettiva, non dà luogo ad alcun inadempimento in capo al datore di lavoro e non dà diritto ad ulteriore retribuzione.
Dunque pur riconoscendo la retribuibilità in astratto di tali operazioni, la norma collettiva, al fine di realizzare l'equo bilanciamento tra l'esigenza del lavoratore ad essere retributivo per tali attività preparatorie, da un lato, e l'interesse del datore di lavoro a contabilizzare e rendicontare necessariamente il tempo impiegato per lo svolgimento di tali operazioni, prevede expressis verbis che tali operazioni siano, da un lato, liquidate in modo forfettario in 10 minuti complessivi e, dall'altro lato, impone che tali operazioni risultino dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
Nel caso in esame, però, come ha specificamente dedotto parte resistente, parte ricorrente, pur allegando la norma collettiva e senza contestarne il contenuto, nulla ha allegato e provato in ordine alla sussistenza di eventuali e specifiche direttive datoriale che impongano lo svolgimento delle operazioni di vestizione e di svestizione rispettivamente prima o successivamente la timbratura e, quindi, secondo modalità contrastanti con quanto cristallizzato nelle norme collettive.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della novità della decisione sulla questione giuridica dirimente sottoposta all'attenzione del Tribunale.
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P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Aversa, 10.3.2025
IL GIUDICE
Giannicola Paladino
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