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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/12/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5094/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice .
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5094/2025, promossa con ricorso depositato il 29/10/2025 da:
1) Parte_1 nato/a BI (LI) il 01/11/1977 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Mario Mossali
e
2) Parte_2 nato/a TE (PI) il 19/02/1978 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Mario Mossali
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Terricciola (PI), in data 08/06/2013
(anno 2013, atto n. 3, parte II, serie A)
X senza figli
□ con i seguenti figli maggiorenni/minorenni:
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29/10/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La Sig.ra trasferirà in favore del Sig. la titolarità della casa coniugale entro
Parte_2 Pt_1 il 31/12/2025. L'atto di trasferimento sarà rogato presso lo studio dell'Avv. Guido Fenaroli, Notaio in Legnano (MI). In sede di trasferimento il Sig. si assumerà per intero l'onere di pagamento Pt_1 delle residue rate di mutuo fondiario mancanti, impegnandosi entro la data di trasferimento ad ottenere la liberazione della Sig.ra dal vincolo derivante dalla sottoscrizione del mutuo
Parte_2 fondiario a suo tempo concesso per l'acquisto dell'abitazione coniugale. Nel caso in cui la Banca mutuataria non dovesse rilasciare l'assenso alla liberazione della Sig.ra il Sig. si
Parte_2 Pt_1 impegna, ora per allora, a manlevare la Sig.ra da ogni pregiudizio dovesse derivarle dal
Parte_2 mancato puntuale adempimento degli obblighi di cui al contratto di mutuo fondiario stipulato a suo tempo.
3) A fronte del trasferimento della titolarità della casa già coniugale. il Sig. riconoscerà Pt_1 alla Sig.ra la somma onnicomprensiva pari ad € 25.000,00. Tale somma sarà versata dal Parte_2
Sig. alla Sig.ra anche a rate, entro e non oltre il 28 febbraio 2026. Pt_1 Parte_2
4) Spese di causa interamente compensate fra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 08/06/2013, in Terricciola (PI), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Terricciola (anno 2013, atto n. 3, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
2 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del 2.12.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Miro Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice .
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5094/2025, promossa con ricorso depositato il 29/10/2025 da:
1) Parte_1 nato/a BI (LI) il 01/11/1977 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Mario Mossali
e
2) Parte_2 nato/a TE (PI) il 19/02/1978 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Mario Mossali
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Terricciola (PI), in data 08/06/2013
(anno 2013, atto n. 3, parte II, serie A)
X senza figli
□ con i seguenti figli maggiorenni/minorenni:
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29/10/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La Sig.ra trasferirà in favore del Sig. la titolarità della casa coniugale entro
Parte_2 Pt_1 il 31/12/2025. L'atto di trasferimento sarà rogato presso lo studio dell'Avv. Guido Fenaroli, Notaio in Legnano (MI). In sede di trasferimento il Sig. si assumerà per intero l'onere di pagamento Pt_1 delle residue rate di mutuo fondiario mancanti, impegnandosi entro la data di trasferimento ad ottenere la liberazione della Sig.ra dal vincolo derivante dalla sottoscrizione del mutuo
Parte_2 fondiario a suo tempo concesso per l'acquisto dell'abitazione coniugale. Nel caso in cui la Banca mutuataria non dovesse rilasciare l'assenso alla liberazione della Sig.ra il Sig. si
Parte_2 Pt_1 impegna, ora per allora, a manlevare la Sig.ra da ogni pregiudizio dovesse derivarle dal
Parte_2 mancato puntuale adempimento degli obblighi di cui al contratto di mutuo fondiario stipulato a suo tempo.
3) A fronte del trasferimento della titolarità della casa già coniugale. il Sig. riconoscerà Pt_1 alla Sig.ra la somma onnicomprensiva pari ad € 25.000,00. Tale somma sarà versata dal Parte_2
Sig. alla Sig.ra anche a rate, entro e non oltre il 28 febbraio 2026. Pt_1 Parte_2
4) Spese di causa interamente compensate fra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 08/06/2013, in Terricciola (PI), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Terricciola (anno 2013, atto n. 3, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
2 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del 2.12.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Miro Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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