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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 7048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7048 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13477/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difeso dall'Avv. Michele Marra Parte_1
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti M De Masi e D Coppola
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 8.6. 2024 l'istante chiedeva dichiararsi il proprio diritto a percepire
,per i turni di lavoro svolti presso hub vaccinale indicati in ricorso la somma lorda oraria di euro 50,00 per tutte le ore svolte e per l'effetto, verificati gli analitici conteggi sopra indicati, condannare la resistente al pagamento della somma Controparte_1
complessiva di euro 51913,37 oltre interessi e rivalutazione monetaria
Allegava di essere dipendente della resistente presso l'Ospedale del Mare , presso il reparto Direzione Sanitaria e che, nell'anno 2021, più precisamente dal marzo 2021 al marzo 2023, a causa della Pandemia di SARS-COVID 2, era stata impegnata per le vaccinazioni ANTI-COVID osservando, quindi, un orario lavorativo straordinario che, però, non era stato retribuito dalla Deduceva di non aver mai Controparte_2
percepito le somme spettanti per l'attività nelle volta secondo gli Parte_2 elenchi della turnazione presso le stesse e che, per il personale sanitario, la normativa vigente riconosceva una paga oraria straordinaria di euro 50,00 per ogni ora di lavoro, mentre, al contrario, egli aveva percepito solo un minore importo mensile minore.
Altresì, aggiungeva di non aver mai ricevuto la retribuzione così come pattuita tra la
Regione Campania – Asl e presidii medici e le sigle sindacali del territorio nazionale dal momento che, ad oggi, non vi era stata alcuna erogazione del fondo stanziato e nemmeno la ripartizione della suddetta somma per corrispondere le ore straordinarie a medici ed infermieri, compreso lo stesso ricorrente che, quindi, era ancora in attesa del pagamento dei giorni in cui aveva osservato orario straordinario. Come da buste paghe allegate, sottolineava, inoltre, che alla voce STRAORD. vi erano somme che CP_3
non corrispondevano alla adeguata remunerazione.
Ciò premesso in fatto, in diritto, richiamava l'applicabilità della Legge finanziaria
178/2020 ed, in particolare, dell'art. 1 commi 464 e 467.
Si costituiva la resistente che, con molteplici argomentazioni in fatto ed in diritto, premesso l'avvenuto pagamento di quanto dovuto alla ricorrente a titolo di straordinario, chiedeva il rigetto della domanda
La domanda non può essere accolta .
Si premetta che la ricorrente è stata retribuita per tutte le ore di lavoro prestato secondo quanto previsto dall'art. 30 (rubricato “Lavoro Straordinario”) del CCNL Dirigenza
Sanitaria sottoscritto il 19.12.2019. In ricorso si contesta che per le “ore di straordinario” espletate, la retribuzione avrebbe dovuto essere calcolata secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 (€ 50,00 lordi all'ora). L''art. 1, comma 464, L. 178/2020 , prevede :
“Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 non risulti sufficiente all'esigenze di somministrazione dei vaccini SARS-COV-2, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016 -
2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività (1)”.
Dalla lettura della norma si evince che, la stessa, non disciplina il lavoro straordinario, bensì, il diverso istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115 del CCNL.
Ora, stando al tenore letterale della norma sopra riportata, appare evidente a questo
Giudice che trattatasi, nella specie, di attività che poteva o meno essere prevista, rimanendo, dunque, una facoltà che il datore di lavoro poteva esercitare stante il periodo emergenziale.
Nella specie, non risulta che l abbia fatto uso della stessa ed, anzi, in CP_1
primo luogo, va chiarito che la circolare n. 18.12.2020 con ogni evidenza è un atto di gestione del rapporto pubblico privatizzato, adottato con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato;
pertanto, non trovano applicazione le norme sul procedimento amministrativo. L'oggetto del documento, infatti, è il 'reclutamento personale sanitario ed amministrativo per l'espletamento di procedure operative' espressione che comprende una vasta e imprecisata gamma di attività, tra cui va ricompresa senz'altro la somministrazione dei vaccini, che tuttavia non ne costituisce l'unico aspetto operativo.
Nel caso di specie, la l ricorrente non ha allegato e, dunque, provato che la propria partecipazione alla campagna vaccinale contro il Covid 19 si sarebbe sostanziata nella somministrazione dei vaccini.
A ciò si aggiunga che la prova orale di cui è stata fatta richiesta risulta essere eccessivamente generica (non riferendosi ad attività specifiche) e, soprattutto, si fonda sul riferimento ad un elenco relativo alla turnazione da osservare presso gli HUB vaccinali che non è stato prodotto.
In ordine alle spese, la controvertibilità del giudizio ed i contrasti giurisprudenziali esistenti, giustificano la loro compensazione.
PQM
Così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in data 08/10/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13477/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difeso dall'Avv. Michele Marra Parte_1
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti M De Masi e D Coppola
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 8.6. 2024 l'istante chiedeva dichiararsi il proprio diritto a percepire
,per i turni di lavoro svolti presso hub vaccinale indicati in ricorso la somma lorda oraria di euro 50,00 per tutte le ore svolte e per l'effetto, verificati gli analitici conteggi sopra indicati, condannare la resistente al pagamento della somma Controparte_1
complessiva di euro 51913,37 oltre interessi e rivalutazione monetaria
Allegava di essere dipendente della resistente presso l'Ospedale del Mare , presso il reparto Direzione Sanitaria e che, nell'anno 2021, più precisamente dal marzo 2021 al marzo 2023, a causa della Pandemia di SARS-COVID 2, era stata impegnata per le vaccinazioni ANTI-COVID osservando, quindi, un orario lavorativo straordinario che, però, non era stato retribuito dalla Deduceva di non aver mai Controparte_2
percepito le somme spettanti per l'attività nelle volta secondo gli Parte_2 elenchi della turnazione presso le stesse e che, per il personale sanitario, la normativa vigente riconosceva una paga oraria straordinaria di euro 50,00 per ogni ora di lavoro, mentre, al contrario, egli aveva percepito solo un minore importo mensile minore.
Altresì, aggiungeva di non aver mai ricevuto la retribuzione così come pattuita tra la
Regione Campania – Asl e presidii medici e le sigle sindacali del territorio nazionale dal momento che, ad oggi, non vi era stata alcuna erogazione del fondo stanziato e nemmeno la ripartizione della suddetta somma per corrispondere le ore straordinarie a medici ed infermieri, compreso lo stesso ricorrente che, quindi, era ancora in attesa del pagamento dei giorni in cui aveva osservato orario straordinario. Come da buste paghe allegate, sottolineava, inoltre, che alla voce STRAORD. vi erano somme che CP_3
non corrispondevano alla adeguata remunerazione.
Ciò premesso in fatto, in diritto, richiamava l'applicabilità della Legge finanziaria
178/2020 ed, in particolare, dell'art. 1 commi 464 e 467.
Si costituiva la resistente che, con molteplici argomentazioni in fatto ed in diritto, premesso l'avvenuto pagamento di quanto dovuto alla ricorrente a titolo di straordinario, chiedeva il rigetto della domanda
La domanda non può essere accolta .
Si premetta che la ricorrente è stata retribuita per tutte le ore di lavoro prestato secondo quanto previsto dall'art. 30 (rubricato “Lavoro Straordinario”) del CCNL Dirigenza
Sanitaria sottoscritto il 19.12.2019. In ricorso si contesta che per le “ore di straordinario” espletate, la retribuzione avrebbe dovuto essere calcolata secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 464, della L. 178/2020 (€ 50,00 lordi all'ora). L''art. 1, comma 464, L. 178/2020 , prevede :
“Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 non risulti sufficiente all'esigenze di somministrazione dei vaccini SARS-COV-2, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016 -
2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività (1)”.
Dalla lettura della norma si evince che, la stessa, non disciplina il lavoro straordinario, bensì, il diverso istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115 del CCNL.
Ora, stando al tenore letterale della norma sopra riportata, appare evidente a questo
Giudice che trattatasi, nella specie, di attività che poteva o meno essere prevista, rimanendo, dunque, una facoltà che il datore di lavoro poteva esercitare stante il periodo emergenziale.
Nella specie, non risulta che l abbia fatto uso della stessa ed, anzi, in CP_1
primo luogo, va chiarito che la circolare n. 18.12.2020 con ogni evidenza è un atto di gestione del rapporto pubblico privatizzato, adottato con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato;
pertanto, non trovano applicazione le norme sul procedimento amministrativo. L'oggetto del documento, infatti, è il 'reclutamento personale sanitario ed amministrativo per l'espletamento di procedure operative' espressione che comprende una vasta e imprecisata gamma di attività, tra cui va ricompresa senz'altro la somministrazione dei vaccini, che tuttavia non ne costituisce l'unico aspetto operativo.
Nel caso di specie, la l ricorrente non ha allegato e, dunque, provato che la propria partecipazione alla campagna vaccinale contro il Covid 19 si sarebbe sostanziata nella somministrazione dei vaccini.
A ciò si aggiunga che la prova orale di cui è stata fatta richiesta risulta essere eccessivamente generica (non riferendosi ad attività specifiche) e, soprattutto, si fonda sul riferimento ad un elenco relativo alla turnazione da osservare presso gli HUB vaccinali che non è stato prodotto.
In ordine alle spese, la controvertibilità del giudizio ed i contrasti giurisprudenziali esistenti, giustificano la loro compensazione.
PQM
Così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in data 08/10/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio