Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2095 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BONGIORNO ANTONIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
24/06/2024, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 28/03/1987, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 138, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nata , C.F. ; Parte_2 C.F._3
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e, sin d'ora, si prestano reciproco consenso al rilascio e rinnovo di Carta d'identità valida per l'espatrio, passaporto et similia;
2) la casa di abitazione, sita in Messina, via Comunale santo Bordonaro n. 362, 364, piano T-
1-2, prt. 74, sub 5, rimane assegnata alla figlia ed alla moglie affidataria;
mentre il marito abiterà – come già da separazione di fatto- altrove;
3) stante le condizioni di ciascun coniuge, gli stessi convengono: a) l'assegno di contributo al mantenimento rimane concordemente convenuto in euro 550,00= (seicento/00); e specificatamente: a) euro 300,00= per la figlioletta ed euro 250,00= per contributo al mantenimento della moglie. Ed altresì, per le spese straordinarie, che dovranno essere pre-concordate, rimangono fissate nella misura del 50%
(cinquanta per cento) per cadauno: pertanto, il marito provvederà a corrispondere tali spese nella misura del 50% in favore della moglie. D) Il diritto di visita del padre viene concordemente regolato come segue: -il padre potrà visitare tenendo con sé i figli, conformemente alle esigenze degli stessi e della istruzione, ogni giorno (compatibilmente con gli impegni scolastici e personali dei figli medesimi) di ogni settimana, salvi altri possibili accordi, nell'interesse della prole;
nonché un fine settimana (Sabato e Domenica) la minore potrà pernottare col padre ed alternativamente la madre. Alla stessa maniera per le Festività di Pasqua e Lunedì di Pasqua e viceversa e Natale e Capodanno e viceversa); altresì, il padre durante il periodo di luglio ed agosto di ogni anno, previo accordo con la madre, potrà tenere con sé la figlia per giorni venti consecutivi”. Pt_2
All'udienza del 12/03/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 24/06/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto
[...]
dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 28/03/1987, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 138, parte 2, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 13/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)