TRIB
Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/11/2025, n. 3514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3514 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4755/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni da caduta;
TRA
, elettivamente domiciliato a Veglie, in via F. Petrarca n. 25, Parte_1 presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Musco, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
ATTORE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato a Controparte_1 in via Rubichi presso il Palazzo Municipale rappresentato e difeso dall'Avv. Anna CP_1
De OR in virtù di mandato alle liti in atti, giusta determina n. 2668/2020;
CONVENUTO
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato il 29/6/2020, , al fine di Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subìti in conseguenza di una caduta avvenuta il 19/5/2018, in mattinata, allorché, mentre transitava, in sella alla sua bicicletta, insieme ad altri ciclisti, su via Monteroni in direzione giunto CP_1
1 all'altezza della , si imbatteva in un dissesto non segnalato del Parte_2 manto stradale, agiva in giudizio nei confronti dell'amministrazione comunale, ritenuta responsabile sotto il profilo della inosservanza degli obblighi di custodia in relazione alla manutenzione delle strade urbane, adducendo di avere riportato (come da allegata documentazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Vito Fazzi di ove venne immediatamente condotto dal servizio 118 intervenuto su chiamata) CP_1
“lussazione chiusa acromioclavicolare” e determinando il quantum a sé dovuto nella misura totale di € 17.194,17, di cui € 13.459,17 a titolo di danno biologico e € 3.735,00,
a titolo di spese per riparazione della bicicletta, chiedendone la condanna al risarcimento e alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda Controparte_1 risarcitoria, ascrivendo la determinazione dell'evento lesivo esclusivamente alla condotta disattenta e negligente dell'attore, il quale ben avrebbe potuto, a suo dire, evitare il tratto non integro, deviando direzione, se avesse condotto il veicolo con la dovuta accortezza, tenuto conto che l'anomalia in cui si era imbattuto era costituita da uno scrostamento di parte dell'asfalto non isolato, ma circondato da altri dissesti e, quindi, visibile;
chiedeva il rigetto della domanda o, in subordine, un contenimento del quantum dovuto, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali.
Durante la fase istruttoria, si procedeva all'interrogatorio formale dell'attore, all'escussione dei testimoni ammessi, nonché ad una c.t.u. medico-legale, conferendo incarico al dott. il quale depositava apposita relazione. Testimone_1
All'udienza del 22/5/2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei termini di seguito delineati.
L'azione di risarcimento dei danni da evento lesivo verificatosi su strada comunale introdotta dal danneggiato nei confronti del quale ente proprietario, avente CP_1
l'obbligo di provvedere alla manutenzione ai sensi degli artt. 5 del r.d. 15 novembre 1923
n. 2506 e 14 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è inquadrabile nell'ambito della
2 responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., essendo, certamente, ricorrente (oltre alla titolarità giuridica) anche una relazione di fatto con il bene, trovandosi la strada all'interno della perimetrazione del centro abitato (cfr. art. 41 quinquies della l. 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art.17 della l. 6 agosto 1967, n.
765, art. 9 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e art. 4 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
Tale localizzazione è, infatti, indicativa dell'effettiva possibilità di esercitare vigilanza sulla res, in quanto la zona abitata è dotata di una serie di opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo costante da parte del pertanto, sarebbe incongruo ritenere CP_1 che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al manto stradale.
La norma suddetta (regolante un'ipotesi di responsabilità oggettiva operante a fronte di danni prodotti da una cosa non solo a causa della sua intrinseca forza dinamica, ma anche per effetto dell'intervento di fattori esterni umani o naturali che provochino in essa lo sviluppo di agenti dannosi) implica una distribuzione dell'onere della prova nei seguenti termini: mentre il danneggiato è tenuto a provare solo l'evento dannoso e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la cosa, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare che il danno lamentato si è verificato per caso fortuito, per tale intendendosi anche il fatto del terzo o il comportamento colposo del danneggiato, se ed in quanto abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso.
Nel caso concreto, l'infortunato ha assolto l'onere probatorio su di sé gravante mediante prova testimoniale e certificazione medica delle lesioni personali riportate.
Innanzitutto, in merito alla riconducibilità causale dell'evento lesivo alla sconnessione stradale dedotta in citazione, non vi sono dubbi, essendo stati sentiti, come testimoni, alcuni ciclisti, (v. verbale di udienza del 25/1/2023), Tes_2 Testimone_3
e (v. verbale di udienza del 24/5/2023), membri abituali, come
[...] Tes_4
l'attore, di un gruppo, che stava seguendo il medesimo percorso, i quali, peraltro, chiarivano di non avere un itinerario fisso e, comunque, di tendere a scegliere il versante ionico, quel giorno evitato a causa del vento.
Pertanto, la difesa formulata dal circa la pregressa conoscenza dello stato dei CP_1 luoghi è rimasta indimostrata.
Accertato quanto innanzi, non è dato, invero, attribuire neanche ai sensi del comma 1 dell'art. 1227 c.c. alcun addebito alla condotta tenuta dall'istante, il quale, stava
3 procedendo mantenendosi sul margine destro della corsia di marcia e proprio in ragione della presenza di numerose ed estese sconnessioni lungo tutto il manto stradale
(circostanza confermata dai testimoni ed evincibile dalle fotografie in atti, raffiguranti un tratto stradale riconosciuto dai suddetti), anche ove le avesse avvistate non avrebbe avuto la possibilità di mutare traiettoria ed incanalarsi in un percorso alternativo integro esente da rischi.
Procediamo, dunque, alla valutazione dei danni riportati dall'attore nonché alla determinazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria.
Il c.t.u., sulla scorta della documentazione e certificazione prodotta ed all'esito della visita eseguita sulla persona del periziando, avente all'epoca del sinistro anni 62, rilevava che il medesimo aveva, effettivamente, riportato, a seguito del sinistro, una “lussazione dell'articolazione acromion claveare sinistra, lesione compatibile con la dinamica dei fatti di cui in citazione, riconoscendo un periodo di inabilità temporanea parziale (al
75%) di giorni 25, un periodo di inabilità temporanea parziale (al 50%) di giorni 20
e un periodo di inabilità temporanea parziale (al 25%) di giorni 25, nonché una percentuale di postumi invalidanti permanenti nella misura del 3%, consistenti in una
“deformità della spalla tipica della lussazione acromion claveare con una lieve limitazione funzionale”.
Per quanto concerne la liquidazione, la Suprema Corte, muovendo dall'assunto secondo cui tra i suoi compiti di giudice della nomofilachia rientra anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, ha, come noto, statuito che, per le lesioni personali, devono essere utilizzati i valori indicati nelle
Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in quanto, essendo i criteri di liquidazione più diffusi sul territorio nazionale, sono gli unici in grado di garantire la parità di trattamento (cfr. Cass., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408).
Dunque, applicando le Tabelle di Milano (aggiornate al 2024) il danno biologico temporaneo va liquidato, tenuto conto che per un giorno di invalidità temporanea totale
è previsto un valore monetario minimo di € 84,00, nella somma di € 2.940,00 di cui €
1.575,00 per I.T.P. al 75% (€ 63,00 × 25 gg), € 840,00 per I.T.P. al 50% (€ 42,00 × 20 gg) ed € 525,00 per I.T.P. al 25% (€ 21,00 × 25 gg).
Il danno biologico permanente, determinato in misura del 3% va, a sua volta, poi, liquidato (tenendo conto che la tabella milanese si basa sul modello del calcolo a punto
4 variabile, ove il valore del punto di danno non patrimoniale varia secondo una precisa funzione matematica, in virtù della quale il valore aumenta con il crescere dell'invalidità
e decresce rispetto all'età del danneggiato) nella somma di € 3.268,00.
Dunque, l'obbligazione risarcitoria a titolo di danno non patrimoniale (danno biologico/dinamico relazionale), ammonta complessivamente ad € 6.208,00, cui si aggiungono interessi legali dalla data del sinistro alla decisione calcolati anno per anno sulla suddetta somma devalutata al momento del fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai, nonché, convertendosi, per effetto della presente sentenza l'obbligazione risarcitoria da debito di valore in debito di valuta, anche gli interessi legali sulla somma come dinanzi determinata dal momento della decisione al soddisfo.
Detto importo comprende in sé il ristoro dovuto non solo per la lesione anatomo- funzionale medicalmente accertata, ma anche per l'incidenza della medesima sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, escluso il valore monetario indicato distintamente nelle Tabelle concernente il danno da sofferenza soggettiva (c.d. danno morale), il quale, invero, non richiesto come autonoma voce di danno.
Per quanto riguarda, invece, il danno materiale subìto dalla bicicletta, la domanda va rigettata, in quanto, non essendo noto il valore commerciale del mezzo ante sinistro, non
è valutabile la convenienza economica di un intervento di riparazione richiedente la sostituzione del telaio (al costo indicato nel preventivo redatto e confermato dal teste
, titolare della ditta “A ruota libera”), essendo, peraltro, a monte, rimasta Testimone_5 indimostrata l'effettiva consistenza dei danni riportati dal mezzo e le specifiche componenti interessate.
Le spese processuali sostenute dall'attore, in virtù del principio della soccombenza gravano sul convenuto e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore CP_1 della controversia (il quale nei giudizi per pagamento di somme è determinato avendo riguardo alla somma effettivamente attribuita) e del livello di complessità della stessa, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147) con distrazione in favore del difensore Avv. Salvatore Musco, dichiaratosi antistatario.
Sono posti definitivamente a carico del convenuto anche gli oneri connessi CP_1 all'espletamento della c.t.u. come già liquidati in separato decreto.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di , in persona del Sindaco pro tempore, ogni contraria Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accertata la responsabilità dell'ente convenuto accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di nella Parte_1 misura di € 6.208,00, cui si aggiungono gli interessi legali dalla data del sinistro alla decisione calcolati anno per anno sulla suddetta somma devalutata al fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai, oltre gli interessi legali sulla somma liquidata dalla decisione al soddisfo;
2. rigetta ogni ulteriore istanza;
3. condanna il alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di Controparte_1 lite pari ad € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge e ad € 264,00 per esborsi, con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore Musco dichiaratosi difensore antistatario;
4. pone gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u., come già liquidati in separato decreto, a carico del soccombente. CP_1
Lecce, 29 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
6