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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/11/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9050/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS TI Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 9050/2025 R.G. promosso da nata a [...] il [...] (CF: ) con Parte_1 C.F._1
l'avv. AC ND
e nato a [...] il [...] (CF: ) con l'avv. Controparte_1 C.F._2
AC ND
RICORRENTI con l'intervento de Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza cartolare del
16.09.2025 le cui conclusioni sono qui di seguito integralmente trascritte:
“A) La casa coniugale sita in Castegnato (BS) via della Pace 34 verrà assegnata alla sig.ra Pt_1 che ivi risiederà unitamente ai tre figli minori.
B) La predetta casa coniugale è condotta in locazione con un canone mensile di circa 500,00 €.
C) La sig.ra provvederà, per l'effetto, al pagamento del canone di locazione mensile del Pt_1 predetto immobile.
D) I figli di anni 16, di anni 14 ed di anni 11, vengono affidati in via condivisa Per_1 Per_2 Per_3 ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre. Il padre, in ogni caso, terrà con sé i figli ogni mercoledì della settimana dalle ore 16.30 alle ore 20.30, con facoltà per le parti di modificare di comune accordo il predetto giorno in altri della settimana, in caso di esigenze lavorative e/o di impegni imprevisti. Il padre, vieppiù, terrà con sé i figli a week-end alternati con la madre e più precisamente dal venerdì alle ore 16.30 alla domenica sera alle 20.30. Ciascun genitore, inoltre, potrà tenere con sé i figli per tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo (luglio-agosto), da concordare di anno in anno entro e non oltre la data del 31 maggio.
E) Durante le vacanze invernali ovvero sia dal 23 dicembre al 7 gennaio, i genitori si alterneranno, una settimana ciascuno, nel tenere presso di loro i minori. Pertanto costoro potranno stare alternativamente un anno, nella settimana di Natale con il papà e in quella di Capodanno con la mamma e viceversa l'anno successivo.
F) Per quanto riguarda le festività pasquali, i minori potranno trascorrerle un anno con la mamma ed un anno con il papà. In ogni caso, salvo diversi accordi presi congiuntamente tra i genitori.
G) Il sig. verserà alla sig.ra un assegno mensile dell'importo di 750,00 € a titolo CP_1 Pt_1 di contributo al mantenimento dei tre figli minori, , ed . Tale assegno sarà Per_1 Per_2 Per_3 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
H) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 70% dalla sig.ra e del 30% dal Sig. Pt_1
CP_1
I) L) Le spese straordinarie utili per i figli verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Brescia.
L) I ricorrenti rinunciano recipocamente a qualsivoglia personale pretesa economica e a qualsivoglia assegno a titolo di personale contributo al mantenimento.
M) I coniugi dichiarano, altresì, di non avere altri beni in comune da suddividere e di non possedere investimenti e/o conti correnti bancari, da dover dividere tra loro.
N) I ricorrenti dichiarano che non esistono, né hanno in corso, procedimenti aventi ad oggetto questioni simili o connesse con il presente procedimento.
O) La sig.ra ed il sig. si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi Pt_1 CP_1 per l'espatrio.
P) Dichiarazione di separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio concordatario celebratosi tra le parti il 14/09/2010 in Manfredonia (FG) - Atto nr. 212 parte I - anno 2010 (doc. 1
– certificato di matrimonio), ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni."
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 14.09.2010, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MANFREDONIA (atto n. 212 parte I anno 2010).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 30.10.2025
Il Presidente Estensore
OS TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS TI Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 9050/2025 R.G. promosso da nata a [...] il [...] (CF: ) con Parte_1 C.F._1
l'avv. AC ND
e nato a [...] il [...] (CF: ) con l'avv. Controparte_1 C.F._2
AC ND
RICORRENTI con l'intervento de Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. per l'udienza cartolare del
16.09.2025 le cui conclusioni sono qui di seguito integralmente trascritte:
“A) La casa coniugale sita in Castegnato (BS) via della Pace 34 verrà assegnata alla sig.ra Pt_1 che ivi risiederà unitamente ai tre figli minori.
B) La predetta casa coniugale è condotta in locazione con un canone mensile di circa 500,00 €.
C) La sig.ra provvederà, per l'effetto, al pagamento del canone di locazione mensile del Pt_1 predetto immobile.
D) I figli di anni 16, di anni 14 ed di anni 11, vengono affidati in via condivisa Per_1 Per_2 Per_3 ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre. Il padre, in ogni caso, terrà con sé i figli ogni mercoledì della settimana dalle ore 16.30 alle ore 20.30, con facoltà per le parti di modificare di comune accordo il predetto giorno in altri della settimana, in caso di esigenze lavorative e/o di impegni imprevisti. Il padre, vieppiù, terrà con sé i figli a week-end alternati con la madre e più precisamente dal venerdì alle ore 16.30 alla domenica sera alle 20.30. Ciascun genitore, inoltre, potrà tenere con sé i figli per tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo (luglio-agosto), da concordare di anno in anno entro e non oltre la data del 31 maggio.
E) Durante le vacanze invernali ovvero sia dal 23 dicembre al 7 gennaio, i genitori si alterneranno, una settimana ciascuno, nel tenere presso di loro i minori. Pertanto costoro potranno stare alternativamente un anno, nella settimana di Natale con il papà e in quella di Capodanno con la mamma e viceversa l'anno successivo.
F) Per quanto riguarda le festività pasquali, i minori potranno trascorrerle un anno con la mamma ed un anno con il papà. In ogni caso, salvo diversi accordi presi congiuntamente tra i genitori.
G) Il sig. verserà alla sig.ra un assegno mensile dell'importo di 750,00 € a titolo CP_1 Pt_1 di contributo al mantenimento dei tre figli minori, , ed . Tale assegno sarà Per_1 Per_2 Per_3 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
H) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 70% dalla sig.ra e del 30% dal Sig. Pt_1
CP_1
I) L) Le spese straordinarie utili per i figli verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Brescia.
L) I ricorrenti rinunciano recipocamente a qualsivoglia personale pretesa economica e a qualsivoglia assegno a titolo di personale contributo al mantenimento.
M) I coniugi dichiarano, altresì, di non avere altri beni in comune da suddividere e di non possedere investimenti e/o conti correnti bancari, da dover dividere tra loro.
N) I ricorrenti dichiarano che non esistono, né hanno in corso, procedimenti aventi ad oggetto questioni simili o connesse con il presente procedimento.
O) La sig.ra ed il sig. si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi Pt_1 CP_1 per l'espatrio.
P) Dichiarazione di separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio concordatario celebratosi tra le parti il 14/09/2010 in Manfredonia (FG) - Atto nr. 212 parte I - anno 2010 (doc. 1
– certificato di matrimonio), ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni."
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 14.09.2010, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MANFREDONIA (atto n. 212 parte I anno 2010).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 30.10.2025
Il Presidente Estensore
OS TI