CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 3275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3275 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 22 settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N.1958/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ( ), giusta procura generale alle liti a rogito Notaio C.F._1 Per_1 di Roma REP n. 37875 del 22/03/2024, con domicilio eletto in Napoli presso l'Ufficio legale della Sede di Via A. De Gasperi.
Comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC t. Email_1
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_1
e residente a [...], C.F._2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta separata procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'Avv.to Antonietta Savoia C.F.: e dall'Avv. Rachele Stefania Tortale C.F.: C.F._3 ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di Aversa C.F._4
Via Alfonso D'Aragona n. 28. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria relative al seguente procedimento all'indirizzo PEC: oltre che nelle altre forme previste per Legge. Email_2
1 nonchè
, Controparte_2
Ente pubblico non economico (Corte Cost. 289/2019), p. i. con sede P.IVA_1 legale in Curti (CE) alla Via Fosse Ardeatine n. 1, in persona del Dott.
C.F. Soggetto Liquidatore p.t., Controparte_3 C.F._5 giusta allegato decreto di nomina n. 315/2015, rapp.to e difeso dall'Avv. Veronica Perrone c.f. dall'Avv. Pasquale Galassi C.F. C.F._6
, dall'Avv. Francesco Goglia C.F. C.F._7 CodiceFiscale_8 con gli stessi elettivamente domiciliati presso la sede legale del , ove CP_2 saranno possibili le comunicazioni e/o notificazioni al fax 0823798213 ovvero all'indirizzo email certificato: – Email_3
Email_4
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 15.7.2024, l' ha proposto appello avverso la sentenza n. 3044/2024 pubbl. il Pt_1
07/06/2024, con la quale il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, aveva accolto la domanda proposta dall'appellato in CP_1 epigrafe indicato e condannato esso al pagamento del trattamento di fine Pt_1 servizio pari ad euro 6.615,88 maturato dal ricorrente per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze del Controparte_2
, oltre interessi legali dalla debenza sino al soddisfo.
[...]
L'appellante ha lamentato che il primo Giudice aveva erroneamente ricostruito la disciplina di riferimento ed aveva disatteso l'eccezione di prescrizione proposta da esso , all'esito di erronea valutazione dell'efficacia interruttiva della Pt_1 prescrizione di un atto proveniente da soggetto diverso dal creditore (dal ). CP_2
Ha osservato che i contributi dovuti dal C.U.B. erano ormai prescritti e non più recuperabili e che, pertanto, anche sotto questo profilo, non poteva applicarsi il principio di automatismo applicato dal Tribunale.
Ha osservato ancora che osta all'erogazione della prestazione da parte dell' Pt_1 la mancanza dei dati giuridici e retributivi necessari per il calcolo della prestazione richiesta: i dati annotati nel modello TFR1 elaborato dal CUB non trovano conferma nelle denunce mensili assicurative dovute per legge dallo stesso . CP_2
Ha quindi contestato la quantificazione del credito e la condanna disposta in sentenza, senza alcuna indicazione dei relativi criteri di calcolo.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell'avverso ricorso per intervenuta prescrizione del credito.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato si è costituito ed ha eccepito la inammissibilità ed infondatezza del gravame;
quanto all'eccezione di prescrizione, ha dedotto di avere tempestivamente richiesto il T.F.S. con atti idonei, ad effetto interruttivo. Ha concluso per il rigetto del gravame, vinte le spese.
2 Anche il si è costituito eccependo l'inammissibilità ex Controparte_2 art. 348 bis c.p.c. della domanda di condanna al pagamento della contribuzione e, nel merito, la infondatezza delle avverse censure.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
1.L'appello principale si sottrae alla censura di inammissibilità contenendo l'individuazione dei punti di motivazione in contestazione ed una sufficiente esposizione delle ragioni di critica alla sentenza gravata.
Deve quindi esaminarsi il merito, alla luce delle note depositate dall'appellante che denotano il persistente interesse ad agire (contrariamente a quanto eccepito dagli appellati), atteso che il pagamento del TFS e delle spese legali del primo grado è avvenuto per effetto della sentenza esecutiva e non denota acquiescenza.
Nel merito, l'appello è infondato.
2.Giova premettere che è pacifico tra le parti che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del dal 26.4.08 al 1.5.13 con rapporto di CP_2 Controparte_2 lavoro subordinato, inquadrato nel 2B livello del C.C.N.L. Federambiente e che non gli è stato corrisposto il trattamento di fine servizio, risultando omesso il versamento della relativa contribuzione. Altrettanto pacifica è da ritenere la natura pubblicistica del e, come ampiamente argomentato dal CP_2 CP_2 medesimo e sostenuto dallo stesso la parificazione del personale, quanto al Pt_1 regime previdenziale, ai dipendenti degli enti locali.
3.L'appellato aveva diritto, ai sensi della legge 152/1968, all'Indennità Premio Servizio erogata in origine dalla successivamente dall' e di CP_4 CP_5 poi dall' subentrato, ex art. 21 del D.L. 201/2011 convertito in legge, in Pt_1 tutti i rapporti attivi e passivi dell' soppresso a far tempo dal 1 gennaio 2012. CP_5
4.Quanto alla debenza della prestazione da parte dell' , ex art. 2116 c.c., rileva Pt_1 il collegio – richiamando precedenti decisioni rese da questa Corte in analoghe fattispecie – che, se anche nella motivazione della gravata sentenza è stato fatto impropriamente riferimento al D.P.R. 1032/1973 dettato esclusivamente per il trattamento previdenziali dei dipendenti civili e militari dello Stato, non appare revocabile in dubbio l'obbligo gravante sull'odierno appellante subentrato, ex art. 21 del D.L. 201/2011 convertito in legge, in tutti i rapporti attivi e passivi dell' CP_5 soppresso a far tempo dal 1 gennaio 2012.
Nel gravame l' sostiene l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui Pt_1 aveva affermato che, anche per l'Indennità Premio Servizio, qualificata come prestazione previdenziale, fosse applicabile la norma dell'art. 2116 cod. civ..
Secondo un orientamento interpretativo di legittimità assolutamente consolidato (cfr. tra le altre Cass. Sez. un., n. 11329 del 30/05/2005) pur affermandosi, da un lato, la costante funzione previdenziale di tutte le attribuzioni patrimoniali collegate alla cessazione dal servizio e, dall'altro, la sostanza di retribuzione differita, - la natura giuridica previdenziale (o assistenziale) è determinata dal dato strutturale di
3 un'obbligazione posta a carico, ad opera di disposizioni inderogabili di legge, non del datore di lavoro, ma di enti gestori, appunto, di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono finanziati mediante versamento di contributi (a carico dei soggetti del rapporto di lavoro). Ne consegue che tale obbligazione, la indennità di cui alla legge 152/1968, non è inerente al rapporto di lavoro, ma al distinto rapporto previdenziale di cui il primo rappresenta soltanto il presupposto e tale principio è confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 99 e 243 del 1993 e n. 434 del 1997) che, pur valorizzando i profili funzionali, prevalenti, di retribuzione differita (identici a quelli caratterizzanti il trattamento di fine rapporto del settore privato), non ha certamente negato la struttura di prestazione previdenziale posta dalla legge a carico di un ente gestore di previdenza obbligatoria.
Correttamente, dunque, il primo Giudice ha qualificato la erogazione come prestazione previdenziale né possono condividersi le censure dell' quanto Pt_1 alla ritenuta applicazione, anche all' dell'art. 2116 cod. civ.. Pt_1
La norma, come è noto, al primo comma afferma il principio della automaticità delle prestazioni che, dunque, spettano al lavoratore anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza ed assistenza.
Il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 374 del 1997 ha precisato che il sistema delle leggi speciali in materia di previdenza ed assistenza è retto da questa regola generale e che non è richiesta una norma espressa che lo richiami ma per contro è necessaria una disposizione esplicita perché sia possibile ad esso derogare.
La tesi dell' appellante secondo la quale, per contro, il principio in questione Pt_1 necessita di esplicita conferma quando, come nel caso di specie, la prestazione rinvenga la propria fonte in una disciplina peculiare, non merita pertanto condivisione.
In altri termini, la mancata previsione nella legge 152/1968 di un meccanismo correttivo per il caso di omissione contributiva ad opera del datore di lavoro non comporta, come sostenuto dall' la inapplicabilità dell'art. 2116 cod. civ. poiché Pt_1
è la deroga al principio dell'automatismo a necessitare di espressa enunciazione.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice, richiamando anche il costante orientamento interpretativo del Giudice di legittimità (Cass. Sez. Lav. n.11329 del 30.5.2005 ed ib. n. 27427 del 1.12.2020) ha condannato l'Istituto al pagamento della prestazione, pur ricorrendo una omissione contributiva del datore di lavoro pubblico.
5.Si controverte poi dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' e rigettata dal Pt_1 primo Giudice che ha riconosciuto la sussistenza di atti idonei, dotati di efficacia interruttiva.
L' ha contestato, nell'atto di gravame, che la prescrizione decorrente dalla Pt_1 cessazione del rapporto di lavoro potesse reputarsi tempestivamente interrotta dal
, mediante la trasmissione all' di (ex Controparte_2 Pt_1 CP_2
Gestione INPDAP) della domanda di liquidazione del lavoratore con modello TFS1.
4 Il ha controdedotto di aver agito dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli Nord nei confronti del per ottenere l'ingiunzione di pagamento per il Pt_2
T.F.R. come da Decreto ingiuntivo n. 134/13 R.G. 1667/2013 del 12.11.2013, emesso dal Tribunale di Napoli Nord –Sezione Lavoro reso provvisoriamente esecutivo, notificato unitamente all'atto di precetto, in data 12.12.2013, non opposto, e successivamente rinotificato con precetto in rinnovazione in data 02.07.2015. In seguito ha evidenziato di aver depositato atto di intervento nella procedura esecutiva recante RGE 3321/2014 Tribunale Napoli Nord terminato con estinzione della procedura esecutiva del 12.02.2016.
Quanto all'estinzione dell'obbligo contributivo per decorso del termine di prescrizione quinquennale, invocata dall' al fine di escludere la applicazione Pt_1 dell'art. 2116 cod. civ., deve precisarsi che il Giudice di legittimità (cfr. Cass. 27427 cit.) ha affermato che anche la limitazione dell'automatismo al solo caso di contributi non prescritti deve essere espressamente stabilita dal legislatore, come nel caso dell'art. 40 della legge 153/1969, e che, per il caso qui in esame, neppure ricorre la ipotesi di prescrizione dei contributi affermata dall' Pt_1
Osserva infatti il collegio che, a norma del comma 10 bis dell'art. 3 della legge n. 335/1995, nel testo vigente all'epoca dell'instaurazione del giudizio, “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' Pt_1 cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Oggi, all'esito di continue proroghe, la norma così dispone: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti Pt_1
i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al ((31 dicembre 2020)) , non si applicano fino al ((31 dicembre 2025)) , fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”..
Con riguardo agli atti in contestazione ed all'efficacia interruttiva della prescrizione, rileva il Collegio che – per effetto della suddetta disciplina - non è maturata la prescrizione con riguardo all'obbligo contributivo che dell'erogazione del T.F.S. costituisce il presupposto. Di conseguenza non può sostenersi la decorrenza del termine di prescrizione del credito relativo alla prestazione invocata dal lavoratore e riconosciuta come dovuta ex art. 2116 c.c..
5 Resta quindi assorbita la questione dell'efficacia interruttiva degli atti in contestazione.
6.Infine va disattesa anche la doglianza relativa alla quantificazione dell'Indennità Premio Servizio.
Nel ricorso introduttivo, a pag.3, il aveva testualmente allegato: CP_1
“1.Il C.U.B., a riscontro della richiesta inviata, con prot. 1609 del 27.02.2024 inviava, alla sottoscritta procuratrice, modello TFR1 del sig. del Controparte_1
06.11.20218 inviato all' in data 28.06.2019 (Prot. 6869) (all.5); Pt_1
1. Come risulta dal modello TFR1 (all.5) la retribuzione percepita dal ricorrente negli ultimi dodici mesi di servizio, soggetta a contribuzione e da valutare in sede di liquidazione dell'indennità di trattamento di fine rapporto, è stata la seguente:
2008 6.501,67 (:13,5) 448,27
2009 16.207,69 (:13,5) 1.200,57
2010 19.532,76 (:13,5) 1.446,87
2011 20.151,04 (:13,5) 1.492,67
2012 20.528,56 (:13,5) 1.520,63
2013 6.842,84 (:13,5) 506,87
Totale 6.615,88
……………. che ai sensi dell'art.4 L.n.152/1968 l'indennità premio di servizio è pari ad un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio, considerata in ragione dell'80%, per quanti sono gli anni di iscrizione all'istituto. Le frazioni superiori a 6 mesi si computano per anno intero;
- che di-conseguenza, visto il modello TFR1, l'importo dovuto al ricorrente: a titolo di TFR/ indennità premio di servizio (facilmente quantificabile attraverso una mera operazione aritmetica) è pari ad euro 6.615,88 come da tabella di cui sopra”;
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, l'importo richiesto ed oggetto di condanna era il risultato di uno specifico conteggio, secondo un criterio esplicitamente indicato ed applicato nella tabella, sulla base di dati tratti dal modello TFR1 in possesso anche dell' . Né assume alcun rilievo il Pt_1 mancato invio all' da parte del , delle denunce mensili dei Pt_1 CP_2 dipendenti, circostanza questa potenzialmente idonea a ritardare il pagamento in via amministrativa, ma non ad esimere dal pagamento in sede giudiziaria
L'appello va quindi respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell' come da dispositivo in favore del , mentre restano compensate Pt_1 CP_1 con il . CP_2
6 Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie - a far luogo dal 31 gennaio 2013.
La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in favore del nella misura di euro 1.983,00 oltre IVA CPA e rimborso spese Controparte_1 generali con attribuzione alle procuratrici anticipatarie avv. Antonietta Savoia e Rachele Stefania Tortale;
compensa le spese con il;
CP_2
dà atto ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 22 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
7 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 22 settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N.1958/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ( ), giusta procura generale alle liti a rogito Notaio C.F._1 Per_1 di Roma REP n. 37875 del 22/03/2024, con domicilio eletto in Napoli presso l'Ufficio legale della Sede di Via A. De Gasperi.
Comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC t. Email_1
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_1
e residente a [...], C.F._2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta separata procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico, dall'Avv.to Antonietta Savoia C.F.: e dall'Avv. Rachele Stefania Tortale C.F.: C.F._3 ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di Aversa C.F._4
Via Alfonso D'Aragona n. 28. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria relative al seguente procedimento all'indirizzo PEC: oltre che nelle altre forme previste per Legge. Email_2
1 nonchè
, Controparte_2
Ente pubblico non economico (Corte Cost. 289/2019), p. i. con sede P.IVA_1 legale in Curti (CE) alla Via Fosse Ardeatine n. 1, in persona del Dott.
C.F. Soggetto Liquidatore p.t., Controparte_3 C.F._5 giusta allegato decreto di nomina n. 315/2015, rapp.to e difeso dall'Avv. Veronica Perrone c.f. dall'Avv. Pasquale Galassi C.F. C.F._6
, dall'Avv. Francesco Goglia C.F. C.F._7 CodiceFiscale_8 con gli stessi elettivamente domiciliati presso la sede legale del , ove CP_2 saranno possibili le comunicazioni e/o notificazioni al fax 0823798213 ovvero all'indirizzo email certificato: – Email_3
Email_4
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 15.7.2024, l' ha proposto appello avverso la sentenza n. 3044/2024 pubbl. il Pt_1
07/06/2024, con la quale il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, aveva accolto la domanda proposta dall'appellato in CP_1 epigrafe indicato e condannato esso al pagamento del trattamento di fine Pt_1 servizio pari ad euro 6.615,88 maturato dal ricorrente per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze del Controparte_2
, oltre interessi legali dalla debenza sino al soddisfo.
[...]
L'appellante ha lamentato che il primo Giudice aveva erroneamente ricostruito la disciplina di riferimento ed aveva disatteso l'eccezione di prescrizione proposta da esso , all'esito di erronea valutazione dell'efficacia interruttiva della Pt_1 prescrizione di un atto proveniente da soggetto diverso dal creditore (dal ). CP_2
Ha osservato che i contributi dovuti dal C.U.B. erano ormai prescritti e non più recuperabili e che, pertanto, anche sotto questo profilo, non poteva applicarsi il principio di automatismo applicato dal Tribunale.
Ha osservato ancora che osta all'erogazione della prestazione da parte dell' Pt_1 la mancanza dei dati giuridici e retributivi necessari per il calcolo della prestazione richiesta: i dati annotati nel modello TFR1 elaborato dal CUB non trovano conferma nelle denunce mensili assicurative dovute per legge dallo stesso . CP_2
Ha quindi contestato la quantificazione del credito e la condanna disposta in sentenza, senza alcuna indicazione dei relativi criteri di calcolo.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell'avverso ricorso per intervenuta prescrizione del credito.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato si è costituito ed ha eccepito la inammissibilità ed infondatezza del gravame;
quanto all'eccezione di prescrizione, ha dedotto di avere tempestivamente richiesto il T.F.S. con atti idonei, ad effetto interruttivo. Ha concluso per il rigetto del gravame, vinte le spese.
2 Anche il si è costituito eccependo l'inammissibilità ex Controparte_2 art. 348 bis c.p.c. della domanda di condanna al pagamento della contribuzione e, nel merito, la infondatezza delle avverse censure.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
1.L'appello principale si sottrae alla censura di inammissibilità contenendo l'individuazione dei punti di motivazione in contestazione ed una sufficiente esposizione delle ragioni di critica alla sentenza gravata.
Deve quindi esaminarsi il merito, alla luce delle note depositate dall'appellante che denotano il persistente interesse ad agire (contrariamente a quanto eccepito dagli appellati), atteso che il pagamento del TFS e delle spese legali del primo grado è avvenuto per effetto della sentenza esecutiva e non denota acquiescenza.
Nel merito, l'appello è infondato.
2.Giova premettere che è pacifico tra le parti che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del dal 26.4.08 al 1.5.13 con rapporto di CP_2 Controparte_2 lavoro subordinato, inquadrato nel 2B livello del C.C.N.L. Federambiente e che non gli è stato corrisposto il trattamento di fine servizio, risultando omesso il versamento della relativa contribuzione. Altrettanto pacifica è da ritenere la natura pubblicistica del e, come ampiamente argomentato dal CP_2 CP_2 medesimo e sostenuto dallo stesso la parificazione del personale, quanto al Pt_1 regime previdenziale, ai dipendenti degli enti locali.
3.L'appellato aveva diritto, ai sensi della legge 152/1968, all'Indennità Premio Servizio erogata in origine dalla successivamente dall' e di CP_4 CP_5 poi dall' subentrato, ex art. 21 del D.L. 201/2011 convertito in legge, in Pt_1 tutti i rapporti attivi e passivi dell' soppresso a far tempo dal 1 gennaio 2012. CP_5
4.Quanto alla debenza della prestazione da parte dell' , ex art. 2116 c.c., rileva Pt_1 il collegio – richiamando precedenti decisioni rese da questa Corte in analoghe fattispecie – che, se anche nella motivazione della gravata sentenza è stato fatto impropriamente riferimento al D.P.R. 1032/1973 dettato esclusivamente per il trattamento previdenziali dei dipendenti civili e militari dello Stato, non appare revocabile in dubbio l'obbligo gravante sull'odierno appellante subentrato, ex art. 21 del D.L. 201/2011 convertito in legge, in tutti i rapporti attivi e passivi dell' CP_5 soppresso a far tempo dal 1 gennaio 2012.
Nel gravame l' sostiene l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui Pt_1 aveva affermato che, anche per l'Indennità Premio Servizio, qualificata come prestazione previdenziale, fosse applicabile la norma dell'art. 2116 cod. civ..
Secondo un orientamento interpretativo di legittimità assolutamente consolidato (cfr. tra le altre Cass. Sez. un., n. 11329 del 30/05/2005) pur affermandosi, da un lato, la costante funzione previdenziale di tutte le attribuzioni patrimoniali collegate alla cessazione dal servizio e, dall'altro, la sostanza di retribuzione differita, - la natura giuridica previdenziale (o assistenziale) è determinata dal dato strutturale di
3 un'obbligazione posta a carico, ad opera di disposizioni inderogabili di legge, non del datore di lavoro, ma di enti gestori, appunto, di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono finanziati mediante versamento di contributi (a carico dei soggetti del rapporto di lavoro). Ne consegue che tale obbligazione, la indennità di cui alla legge 152/1968, non è inerente al rapporto di lavoro, ma al distinto rapporto previdenziale di cui il primo rappresenta soltanto il presupposto e tale principio è confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 99 e 243 del 1993 e n. 434 del 1997) che, pur valorizzando i profili funzionali, prevalenti, di retribuzione differita (identici a quelli caratterizzanti il trattamento di fine rapporto del settore privato), non ha certamente negato la struttura di prestazione previdenziale posta dalla legge a carico di un ente gestore di previdenza obbligatoria.
Correttamente, dunque, il primo Giudice ha qualificato la erogazione come prestazione previdenziale né possono condividersi le censure dell' quanto Pt_1 alla ritenuta applicazione, anche all' dell'art. 2116 cod. civ.. Pt_1
La norma, come è noto, al primo comma afferma il principio della automaticità delle prestazioni che, dunque, spettano al lavoratore anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza ed assistenza.
Il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 374 del 1997 ha precisato che il sistema delle leggi speciali in materia di previdenza ed assistenza è retto da questa regola generale e che non è richiesta una norma espressa che lo richiami ma per contro è necessaria una disposizione esplicita perché sia possibile ad esso derogare.
La tesi dell' appellante secondo la quale, per contro, il principio in questione Pt_1 necessita di esplicita conferma quando, come nel caso di specie, la prestazione rinvenga la propria fonte in una disciplina peculiare, non merita pertanto condivisione.
In altri termini, la mancata previsione nella legge 152/1968 di un meccanismo correttivo per il caso di omissione contributiva ad opera del datore di lavoro non comporta, come sostenuto dall' la inapplicabilità dell'art. 2116 cod. civ. poiché Pt_1
è la deroga al principio dell'automatismo a necessitare di espressa enunciazione.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice, richiamando anche il costante orientamento interpretativo del Giudice di legittimità (Cass. Sez. Lav. n.11329 del 30.5.2005 ed ib. n. 27427 del 1.12.2020) ha condannato l'Istituto al pagamento della prestazione, pur ricorrendo una omissione contributiva del datore di lavoro pubblico.
5.Si controverte poi dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' e rigettata dal Pt_1 primo Giudice che ha riconosciuto la sussistenza di atti idonei, dotati di efficacia interruttiva.
L' ha contestato, nell'atto di gravame, che la prescrizione decorrente dalla Pt_1 cessazione del rapporto di lavoro potesse reputarsi tempestivamente interrotta dal
, mediante la trasmissione all' di (ex Controparte_2 Pt_1 CP_2
Gestione INPDAP) della domanda di liquidazione del lavoratore con modello TFS1.
4 Il ha controdedotto di aver agito dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli Nord nei confronti del per ottenere l'ingiunzione di pagamento per il Pt_2
T.F.R. come da Decreto ingiuntivo n. 134/13 R.G. 1667/2013 del 12.11.2013, emesso dal Tribunale di Napoli Nord –Sezione Lavoro reso provvisoriamente esecutivo, notificato unitamente all'atto di precetto, in data 12.12.2013, non opposto, e successivamente rinotificato con precetto in rinnovazione in data 02.07.2015. In seguito ha evidenziato di aver depositato atto di intervento nella procedura esecutiva recante RGE 3321/2014 Tribunale Napoli Nord terminato con estinzione della procedura esecutiva del 12.02.2016.
Quanto all'estinzione dell'obbligo contributivo per decorso del termine di prescrizione quinquennale, invocata dall' al fine di escludere la applicazione Pt_1 dell'art. 2116 cod. civ., deve precisarsi che il Giudice di legittimità (cfr. Cass. 27427 cit.) ha affermato che anche la limitazione dell'automatismo al solo caso di contributi non prescritti deve essere espressamente stabilita dal legislatore, come nel caso dell'art. 40 della legge 153/1969, e che, per il caso qui in esame, neppure ricorre la ipotesi di prescrizione dei contributi affermata dall' Pt_1
Osserva infatti il collegio che, a norma del comma 10 bis dell'art. 3 della legge n. 335/1995, nel testo vigente all'epoca dell'instaurazione del giudizio, “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' Pt_1 cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Oggi, all'esito di continue proroghe, la norma così dispone: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti Pt_1
i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al ((31 dicembre 2020)) , non si applicano fino al ((31 dicembre 2025)) , fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”..
Con riguardo agli atti in contestazione ed all'efficacia interruttiva della prescrizione, rileva il Collegio che – per effetto della suddetta disciplina - non è maturata la prescrizione con riguardo all'obbligo contributivo che dell'erogazione del T.F.S. costituisce il presupposto. Di conseguenza non può sostenersi la decorrenza del termine di prescrizione del credito relativo alla prestazione invocata dal lavoratore e riconosciuta come dovuta ex art. 2116 c.c..
5 Resta quindi assorbita la questione dell'efficacia interruttiva degli atti in contestazione.
6.Infine va disattesa anche la doglianza relativa alla quantificazione dell'Indennità Premio Servizio.
Nel ricorso introduttivo, a pag.3, il aveva testualmente allegato: CP_1
“1.Il C.U.B., a riscontro della richiesta inviata, con prot. 1609 del 27.02.2024 inviava, alla sottoscritta procuratrice, modello TFR1 del sig. del Controparte_1
06.11.20218 inviato all' in data 28.06.2019 (Prot. 6869) (all.5); Pt_1
1. Come risulta dal modello TFR1 (all.5) la retribuzione percepita dal ricorrente negli ultimi dodici mesi di servizio, soggetta a contribuzione e da valutare in sede di liquidazione dell'indennità di trattamento di fine rapporto, è stata la seguente:
2008 6.501,67 (:13,5) 448,27
2009 16.207,69 (:13,5) 1.200,57
2010 19.532,76 (:13,5) 1.446,87
2011 20.151,04 (:13,5) 1.492,67
2012 20.528,56 (:13,5) 1.520,63
2013 6.842,84 (:13,5) 506,87
Totale 6.615,88
……………. che ai sensi dell'art.4 L.n.152/1968 l'indennità premio di servizio è pari ad un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio, considerata in ragione dell'80%, per quanti sono gli anni di iscrizione all'istituto. Le frazioni superiori a 6 mesi si computano per anno intero;
- che di-conseguenza, visto il modello TFR1, l'importo dovuto al ricorrente: a titolo di TFR/ indennità premio di servizio (facilmente quantificabile attraverso una mera operazione aritmetica) è pari ad euro 6.615,88 come da tabella di cui sopra”;
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, l'importo richiesto ed oggetto di condanna era il risultato di uno specifico conteggio, secondo un criterio esplicitamente indicato ed applicato nella tabella, sulla base di dati tratti dal modello TFR1 in possesso anche dell' . Né assume alcun rilievo il Pt_1 mancato invio all' da parte del , delle denunce mensili dei Pt_1 CP_2 dipendenti, circostanza questa potenzialmente idonea a ritardare il pagamento in via amministrativa, ma non ad esimere dal pagamento in sede giudiziaria
L'appello va quindi respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell' come da dispositivo in favore del , mentre restano compensate Pt_1 CP_1 con il . CP_2
6 Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie - a far luogo dal 31 gennaio 2013.
La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in favore del nella misura di euro 1.983,00 oltre IVA CPA e rimborso spese Controparte_1 generali con attribuzione alle procuratrici anticipatarie avv. Antonietta Savoia e Rachele Stefania Tortale;
compensa le spese con il;
CP_2
dà atto ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 22 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
7 8