Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3255 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Irene Lupo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3255/2024 promossa in grado d'appello DA (C.F. e P.I. PAte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti MARIO OLIVIERI (C.F. P.IVA_2
e GIOVANNI SCALVI (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._2
Milano, via Barozzi n. 1. APPELLANTE CONTRO C.F./P.I. , rappresentata e NTroparte_1 P.IVA_3 difesa dall'avv. ALBERTO BIANCHI (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
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APPELLATA
1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, pretesa, deduzione e istanza, sia di merito sia istruttoria, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Milano (Sez. IV, Giudice Unico Dott. Federico Salmeri)
n. 4729/2024, pubblicata il 3.5.2024, non notificata, resa a definizione del giudizio di primo grado sub R.G.
36829/2021, nei capi e per i motivi tutti indicati in narrativa, e pertanto, anche in accoglimento delle domande rassegnate in primo grado da 1) accertare e dichiarare PAte_1
l'inadempimento di al contratto preliminare di compravendita dell'1.6.2018 NTroparte_1
(Repertorio n. 15633/Raccolta n. 8176) e al contratto preliminare di compravendita del 3.12.2018
(Repertorio n. 15998/Raccolta n. 8412) e, per l'effetto, emettere sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo dei contratti definitivi non conclusi in esecuzione dei predetti contratti preliminari dichiarando trasferita ex art. 2932 c.c. in capo a a) in virtù del contratto preliminare di compravendita NTroparte_1 dell'1.6.2018 (Repertorio n. 15633/Raccolta n. 8176), la piena proprietà della porzione dell' PAte_2
(con le relative pertinenze, accessi e fabbricati, come contrattualmente previsto) ivi definita e specificata nella premessa “A” del contratto, con la precisazione che il trasferimento della proprietà: ➢ delle particelle n. 669 e 684 del foglio 7 dovrà avvenire limitatamente alle unità 2420 e 2422, mentre la proprietà sulla particella n. 385 del foglio 20 dovrà trasferirsi limitatamente alle unità 2589 e 2590 in ragione dell'intervenuto frazionamento di tali particelle sempre ai sensi della premessa “A” del predetto contratto, P
➢ della particella 1263 (ex 1230/b) foglio mappale 18 non dovrà essere pronunciato a favore di per l'intervenuta espropriazione dell'area oggetto di tale particella a favore del notificata a NTroparte_2 Co P
il 15.7.2020, fermo restando che avrà diritto alla detrazione dal prezzo di vendita dell'indennità di esproprio, pari a Euro 55.500, relativa all'area oggetto di detta particella quantificata dal CP_2
. contestualmente condannando al pagamento in favore della
[...] NTroparte_1 conchiudente del relativo prezzo di Euro 75.000.000,00, oltre rivalutazione e interessi anche anatocistici ex
D. Lgs. n. 231/2002 sulla somma rivalutata dal 20.3.2019 al saldo o la diversa misura meglio ritenuta in corso di causa comunque detratta l'indennità di esproprio pari a Euro 55.500 di cui in atti determinata dal
; b) in virtù del contratto preliminare di compravendita del 3.12.2018 (Repertorio n. NTroparte_2
15998/Raccolta n. 8412), la piena proprietà della diversa porzione dell'area (con le relative pertinenze, accessi e fabbricati, come contrattualmente previsto) ivi definita e specificata nella premessa “A” di questo secondo contratto, contestualmente condannando al pagamento in favore della NTroparte_1 conchiudente del prezzo di Euro 90.000,00, oltre rivalutazione e interessi anche anatocistici ex D. Lgs. n.
231/2002 sulla somma rivalutata dal 20.3.2019 al saldo o la diversa somma meglio ritenuta in corso di causa;
2) in denegato e non creduto subordine rispetto a quanto sopra sub 1) senza accettazione o riconoscimento alcuno e solo per mero tuziorismo, per l'evenienza in cui nonostante quanto in atti si ritenesse non avverata la condizione sospensiva di cui al contratto preliminare di compravendita del
3.12.2018 (Repertorio n. 15998/Raccolta n. 8412), in ogni caso pronunciare la richiesta sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto definitivo non concluso limitatamente al contratto preliminare di cui sopra sub 1.a);
3) disporre la trascrizione e l'annotazione della relativa sentenza sui Registri Immobiliari dando ordine in tal senso alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari in persona del Conservatore pro-tempore esonerandolo da ogni relativa responsabilità;
2 4) accertare e dichiarare che è responsabile ex art. 1223 c.c., dei danni patiti e NTroparte_1 patiendi dalla conchiudente per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare
[...]
a risarcire/rifondere a gli importi di cui in atti a titolo di NTroparte_1 PAte_1 danno emergente, medio tempore pagati dalla predetta società a titolo di spese/costi a causa dell'inadempimento di e complessivamente pari a Euro 3.226.987,56 o alla NTroparte_1 maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, il tutto oltre rivalutazione e interessi anche anatocistici sulla somma così rivalutata, decorsi e decorrenti sull'importo capitale dalla domanda al saldo, nonché tutti gli ulteriori costi che la conchiudente dovrà ancora sostenere sino alla pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c., con riserva di fornire nel corso del giudizio la quantificazione di tali costi e oneri ulteriori nonché ogni necessaria documentazione a supporto;
5) in subordine per il caso in cui per qualsiasi ragione non fosse possibile la pronuncia di cui al punto 1) e/o
2), previo accertamento della risoluzione dei contratti preliminari di cui in narrativa per fatto e colpa di condannare al pagamento in favore della conchiudente NTroparte_1 NTroparte_1 dell'importo di Euro 3.226.987,56 a titolo di risarcimento danni o alla maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, nonché tutti gli ulteriori costi che la conchiudente dovrà ancora sostenere sino alla pronuncia della sentenza di risoluzione, con riserva di fornire nel corso del giudizio la quantificazione di tali costi e oneri ulteriori nonché ogni necessaria documentazione a supporto e pronunciare inoltre sentenza di condanna generica ex art. 278 c.p.c. a carico di per NTroparte_1 il risarcimento di ogni ulteriore danno che la conchiudente ha subito e/o potrà subire a causa della mancata conclusione dei contratti definitivi di cui in atti, con espressa riserva di quantificazione e liquidazione di tali ulteriori danni in separato giudizio;
6) in ogni caso, accertare e dichiarare che è tenuta a rimborsare alla conchiudente NTroparte_1 ogni costo e/o onere, diretto o indiretto, sostenuto per la realizzazione e esecuzione delle Opere di
Urbanizzazione e delle Opere Relative alla Vasca di Laminazione di cui all'art. 3.1.2.(c) del contratto preliminare di compravendita dell'1.6.2018 (Repertorio n. 15633/Raccolta n. 8176) e, per l'effetto, condannare a rimborsare a in aggiunta rispetto agli NTroparte_1 PAte_1 importi che precedono: a) i costi e oneri già sostenuti per Euro 1.864.951 o la diversa maggiore o minore somma emergenda in causa, oltre rivalutazione e interessi anche anatocistici ex D. Lgs. n. 231/2002 sulla somma rivalutata dal pagamento di ciascuna fattura prodotta in atti al saldo;
b) gli ulteriori costi e oneri che dovrà sostenere per completare dette opere, con riserva di fornire in corso di PAte_1 giudizio la quantificazione di tale costi e oneri nonché ogni necessaria documentazione a supporto;
7) in via istruttoria ed anche in via di revoca/modifica dei provvedimenti istruttori già assunti in atti, ferme le prove documentali già dimesse e per la subordinata evenienza in cui la Corte lo ritenesse nondimeno necessario, la conchiudente insiste nel chiedere l'integrale rigetto delle prove orali chieste da
[...] nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c. per tutti i motivi di cui alle note scritte della NTroparte_1 conchiudente del 15.6.2022, in vista dell'udienza del 20.6.2022, ed insiste altresì nei capitoli di prova orale già dedotti in seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. sub § IV.A.
8) sempre in via istruttoria e per la subordinata evenienza in cui la Corte lo ritenesse, si insiste nella gradata richiesta di CTU in ordine alla quantificazione del danno in ordine alle voci di costo di cui più ampiamente in atto di citazione (v. §§ III.A.1 e III.A.2) ed alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in atti (v. §
III.1 e III.2), relativamente alle quali e per la denegata evenienza in cui la Corte d'Appello ritenga necessario disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio sulla quantificazione dei danni, si insiste nel quesito già formulato con la seconda memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c sub § IV.B. . Il tutto con la precisazione che trattandosi di consulenza tecnica contabile al CTU dovrà essere consentito acquisire autonomamente presso e/o presso e/o presso terzi la PAte_1 NTroparte_1
3 documentazione tecnica accessoria, inclusa quella eventualmente non prodotta in causa che fosse ritenuta utile onde rispondere ai quesiti;
9) per effetto dell'accoglimento dei motivi di appello formulati con il presente atto, condannare a restituire a l'importo di NTroparte_1 PAte_1
Euro 4.689.800,22 (ovvero la componente di tale importo che non risultasse già ricompresa nel prezzo per i due contratti di cui al punto 1) che precede) oltre a interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla data di notifica del presente appello e sino al saldo effettivo, corrispondente a quanto spontaneamente pagato (senza acquiescenza e con riserva di ripetizione in esito al presente appello) da in PAte_1 favore di in data 31.5.2024, in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza del NTroparte_1
Tribunale di Milano (Sez. IV, Giudice Dott. Federico Salmeri) n. 4729/2024, pubblicata il 3.5.2024, non notificata, resa a definizione del giudizio di primo grado sub R.G. 36829/2021;
10) per effetto dell'accoglimento del settimo motivo di appello formulato con il presente atto, anche nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto degli altri motivi, condannare a restituire NTroparte_1
a l'importo di Euro 850.805,92, corrispondente a quanto spontaneamente PAte_1 pagato da (senza acquiescenza o riconoscimento alcuno) a titolo di interessi - PAte_1 sull'importo capitale di Euro 3.669.000,00 - calcolati al saggio ex art. 1284, c. 4, c.c., erroneamente ritenuto applicabile dalla sentenza del Tribunale di Milano (Sez. IV, Giudice Dott. Federico Salmeri) n. 4729/2024, pubblicata il 3.5.2024, non notificata, resa a definizione del giudizio di primo grado sub R.G. 36829/2021; ovvero il diverso importo ritenuto da questa Ecc.ma Corte come dovuto a PAte_1
11) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, in accoglimento dell'ottavo motivo di appello, disporre la compensazione (totale o parziale) delle spese di lite liquidate in primo grado in favore di e a carico di NTroparte_1 PAte_1
Con espressa riserva di ogni consentita modifica alle prese conclusioni. Con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge”.
PER NTroparte_1 si chiede che Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria domanda disattesa e reietta, voglia respingere, perché inammissibili e/o infondate, tutte e singole le domande, istruttorie o di merito, formulate nell'Appello cui si controdeduce e tutte e singole le conclusioni ivi rassegnate, per le considerazioni svolte nella presente comparsa, ivi comprese quelle di cui al paragrafo 21. Con vittoria di spese e compensi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda in esame ha ad oggetto la stipula da parte di PAte_1 NT (di seguito, per brevità, ) e (di seguito, per brevità,
[...] NTroparte_1
) di due contratti preliminari di compravendita1 con cui si impegnava NT all'acquisto da di un'area denominata “Piana di Castello” sita vicino al Comune
Pa 1 il primo contratto preliminare si inserisce in un progetto di volto ad ampliare e potenziare l'aeroporto “Amerigo Vespucci” di riguardo sia alle infrastrutture di volo sia alle strutture e aree accessibili al pubblico. Tale CP_2 contratto preliminare indica un prezzo di vendita dell' di € 75.000.000,00; PAte_2Co Pa
- il secondo contratto preliminare concerne la vendita da a di una porzione di terreno adiacente l' , PAte_2 per un prezzo di € 90.000,00. La conclusione del definitivo è condizionata all'esito della positiva conclusione della vendita dell' oggetto del primo contratto, come si legge nelle premesse alla lett. f). PAte_2
4 NT di Firenze costituita da fabbricati e terreni di proprietà di , subordinata all'avveramento di due condizioni sospensive, l'una rappresentata dalla “definitiva approvazione del Master Plan, in esito alla Conferenza di Servizi o per effetto del
DPR previsto dall'art. 81 del DPR 616/1977 e successive modificazioni”, l'altra
“dall'adozione da parte del Consiglio Comunale della Nuova Variante al PUE di Castello, con indicazione delle destinazioni d'uso delle diverse aree e delle superfici
(SUL) così come previste dalla deliberazione N. 2017/G/00611 di cui alla precedente
Premessa L, nonché degli standard urbanistici da rispettare in relazione a ciascuna porzione di Area”. PA In ragione dell'asserito ingiustificato rifiuto di alla stipula dei contratti definitivi, NT PA con atto di citazione notificato in data 10.9.2021 citava in giudizio , chiedendo la pronuncia di una sentenza ex art.2932 c.c. che tenesse luogo della PA mancata conclusione dei predetti contratti, la condanna di al rimborso in favore di NT
degli oneri e delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere di cui al primo PA contratto, la condanna di al risarcimento dei danni cagionati dal suo PA inadempimento, in subordine la risoluzione dei contratti per fatto e colpa di e la condanna della stessa al risarcimento dei danni. PA NT Si costituiva , chiedendo il rigetto delle domande proposte da e in via riconvenzionale la restituzione delle somme da essa a suo tempo versate a titolo di caparra confirmatoria per i contratti per cui è causa, per l'ammontare di € 3.669.000.
Con sentenza n. 4729/2024, pubblicata il 3.5.2024, il Tribunale di Milano così statuiva:
“1) rigetta le domande di parte attrice;
2) accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
3) condanna parte attrice a corrispondere in favore di parte convenuta la somma di €
3.669.000,00, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal 20 gennaio 2022 al saldo effettivo;
4) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in € 1.686,00 per spese esenti ed € 140.726,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, spese generali al 15%, oltre IVA se
e in quanto dovuta e CPA come per legge”. Con particolare riferimento alla prima delle due condizioni sospensive “definitiva approvazione del Master Plan, in esito alla Conferenza di Servizi o per effetto del
DPR previsto dall'art. 81 del DPR 616/1977 e successive modificazioni”, il Tribunale ha ritenuto che la stessa non si fosse avverata, in ragione della mancanza della positiva Valutazione d'Impatto Ambientale (cd. VIA), presupposto essenziale del progetto (Master Plan) e ha concluso che per “definitiva approvazione del masterplan” deve intendersi approvazione legittima conforme alla legge.
5 Per ciò che riguarda la domanda di risoluzione dei contratti preliminari e le pretese NT patrimoniali avanzate da , ha escluso la debenza delle relative somme richieste, poiché, come previsto dal primo contratto preliminare, in caso di mancato avveramento delle condizioni il contratto sarebbe stato automaticamente inefficace e le parti sarebbero state liberate da qualsiasi obbligo, né sussistendo alcun PA inadempimento in capo a , non essendo la stessa responsabile del mancato avveramento della prima condizione, deve escludersi qualsivoglia risarcimento.
Da ultimo, il giudice, stante le previsioni dei contratti preliminari secondo cui il mancato avveramento delle condizioni sospensive avrebbe imposto la restituzione in favore del promissario acquirente dell'importo versato a titolo di caparra PA confirmatoria, ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da .
NT Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo, in totale riforma della PA stessa, di dichiarare l'inadempimento di ai contratti preliminari di compravendita per cui è causa e, per l'effetto, di emettere sentenza ex art. 2932 c.c. che tenesse PA luogo della mancata conclusione dei contratti definitivi, di condannare al pagamento della somma di € 75.000.000,00 nonché di quella di € 90.000.00, di PA NT dichiarare la responsabilità di per i danni patiti e patiendi da e, per l'effetto, di condannarla al risarcimento dell'importo di € 3.226.987,56 a titolo di danno emergente, in subordine, di condannarla al pagamento del predetto importo a titolo di risarcimento dei danni;
PA in ogni caso, di dichiarare tenuta al pagamento del rimborso di ogni costo sostenuto per la realizzazione ed esecuzione delle opere di urbanizzazione e delle opere relative alla vasca di laminazione nonché dei costi ed oneri sostenuti per € NT
1.864.951 e di quelli ulteriori che avrebbe dovuto sostenere per il PA completamento di tali opere, di condannare alla restituzione in suo favore della somma di € 4.689.800,22 e della somma di € 850.805,92 corrispondente a quanto pagato a titolo di interessi sull'importo capitale di € 3.669.000,00, nel caso di mancato accoglimento delle domande formulate, di disporre la compensazione delle PA spese di lite liquidate in primo grado in favore di , con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. NT Si è costituita , chiedendo il rigetto del proposto appello, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 27.2.2025 il consigliere istruttore ha disposto la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c., fissando a tale fine l'udienza collegiale del 3.4.2025.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante impugna la sentenza per aver il Tribunale ritenuto non avverata la prima condizione sospensiva contemplata dal primo contratto, criticandola altresì nella parte in cui il giudice ha attribuito rilevanza, ai fini del decisum, alla sentenza del
Consiglio di Stato n. 1164/2020 e agli altri provvedimenti amministrativi menzionati nella sentenza nonché in quella in cui ha ritenuto necessario, ai fini dell'avveramento della prima condizione apposta al primo contratto preliminare, anche il definitivo accertamento della legittimità della . PAte_4
In particolare :
A. l'appellante evidenzia l'erroneità della sentenza per aver confuso il mero interesse PA di volto alla realizzazione dell'ampliamento dell'aeroporto di , con la CP_2 causa concreta, ritenendo che la prima condizione potesse ritenersi avverata solo a seguito della sussistenza e della legittimità di tutti presupposti autorizzativi e amministrativi.
B. l'appellante insiste sul fatto che l'unico presupposto per l'avveramento della condizione è invece “ la definitiva approvazione del masterplan in esito alla conferenza di servizi” ; che la condizione si era verificata in data 15-4-19 con il decreto del ministero delle infrastrutture del 2019 n. 6674, e che le successive vicende relative alla possibilità di portare a compimento le operazioni di ampliamento dell'aeroporto erano irrilevanti gravando il rischio di impresa in capo a PA
. ivi inclusi i rischi connessi ai contenziosi amministrativi pendenti.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 1164/2020 (che ha sancito l'illegittimità della
VIA esperita sul Master Plan) sarebbe, comunque, irrilevante atteso che con successivo decreto n. 9974 del 16-6-20 il ministero ha stabilito che gli effetti del decreto n.6674 sarebbero cessati a far data dal 13-2-20 (data di pubblicazione delle sentenze del consiglio di stato che hanno confermato l'annullamento del decreto Via sul Master plan).
C. l'appellante contesta la decisione del Tribunale che ha ritenuto necessario, ai fini dell'avveramento della prima condizione, l'accertamento della legittimità della VIA.
Tanto premesso ritiene la Corte che il motivo di appello non sia fondato.
Dalle premesse del contratto stipulato in data 18-6-18 emerge con chiarezza che il promissario acquirente, società di gestione dello scalo aeroportuale di è CP_2 interessato ad ampliare l'aeroporto; il progetto è descritto nel masterplan aeroportuale predisposto dal promissario acquirente approvato in linea tecnica dall'anac; la giunta del comune di ha proposto una nuova variante sottoposta a valutazione CP_2 ambientale strategica (VAS) e la valutazione di impatto ambientale richiesta in
7 relazione al masterplan si è conclusa con la pubblicazione del decreto ministeriale n.
377/17.
Il prezzo di euro 75.000.000 per un'area prevalentemente destinata alla semina sconta con tutta evidenza il fine sotteso al masterplan con l'avvio di procedure espropriative da parte di per il progetto di ampliamento dell'aeroporto. CP_4
Dunque, l'interesse dell'acquirente, volto all'ampliamento dell'aeroporto, ben lungi dall'essere confinato a motivazione meramente psicologica, assurge a clausola del contratto, assumendo la figura di elemento costitutivo del contenuto contrattuale e configura la condizione sospensiva del contratto che infatti è sospeso fino all'avveramento entro 18 mesi della definitiva approvazione del masterplan in esito alla conferenza dei servizi, che avrebbe reso concreta la possibilità di sviluppare l'aeroporto. Tale approvazione del masterplan (“atto finale conforme alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi”) è sì intervenuta con decreto del 15-4-19 n. 6674, acquisita la positiva ottemperanza alle prescrizioni di cui al DEC VIA n.
377/17, tuttavia era, ancor prima della sua approvazione, connotata da assoluta precarietà, in quanto tale procedura era già interessata, in epoca antecedente alla stipula del contratto preliminare, dal contenzioso avanti al tar pendete tra varie associazioni e comitati, contro il , NTroparte_5 CP_4 NTroparte_1 riguardante il suo iter amministrativo e in particolare l'illegittimità del DEC VIA n. 377/17.
Ciò premesso, considerato l'interesse dell'acquirente sotteso al contratto,
l'approvazione del masterplan da parte della conferenza dei servizi in pendenza di ricorso al tar in relazione ad atti presupposti non soddisfa, con tutta evidenza, quei requisiti di definitività predicati dalla condizione. E infatti è certo che fin dal 2018 e quindi in epoca antecedente alla stipulazione del preliminare erano pendenti ricorsi avanti al tar volti all'annullamento del decreto n.377/17 con il quale era stata decretata la compatibilità ambientale del masterplan.
Sul punto il tar con sentenze del 27-5-19 ha annullato il decreto predetto in quanto il masterplan areoportuale oggetto della VIA “non conteneva quel grado di dettaglio minimo e sufficiente affinchè il ministero addivenisse ad una corretta valutazione di compatibilità ambientale, non essendosi individuate compiutamente le opere da realizzare”. Le sentenze sono state poi confermate dal Consiglio di Stato che con
8 sentenza 13-2-20 ha statuito che l'illegittimità dei provvedimenti impugnati comporta la necessità di rinnovare il procedimento2.
La circostanza, poi, che con successivo decreto n. 9974 del 16-6-20, con pervicacia, il ministero abbia stabilito che gli effetti del decreto n.6674 sarebbero cessati a far data dal 13-2-20 (data di pubblicazione delle sentenze del consiglio di stato) si pone in contrasto con quanto statuito dalle sentenze predette del febbraio 2020 che hanno annullato l'iter procedimentale ex tunc ivi incluso il decreto n. 6674 che dunque è nullo e privo di effetti fin dall'origine.
E' poi da escludere che i rischi connessi a questi contenziosi amministrativi pendenti come si è detto tra varie associazioni e comitati contro il dell' , CP_5 CP_5
e dovesse gravare sul promittente acquirente atteso che CP_4 NTroparte_1 nessuna delle clausole del Primo NTratto dimostra che le parti abbiano voluto che l'alea di un contenzioso in grado di annullare il procedimento di approvazione del masterplan posto a fondamento della condizione e ragione giustificativa del contratto PA fosse posto a carico di .
Infatti, nel contratto al punto 5.1.3 con riferimento ai contenziosi amministrativi è fatto riferimento solo alle facoltà di tutela propria che il promittente venditore, in quanto proprietario dell'area, si riserva nell'ambito di contenziosi amministrativi che riguardino l'area in questione, ma non contempla affatto una allocazione del rischio relativo ai contenziosi già pendenti tra le varie associazioni e comitati contro il e riguardante l' iter NTroparte_5 CP_4 NTroparte_1 amministrativo del masterplan e in particolare l'illegittimità del DEC VIA n. 377/17, alla parte acquirente.
PA Del resto, ritenere che avrebbe accettato di considerare avverata la Prima
Condizione anche in presenza dell'invalidità giurisdizionalmente accertata del masterplan è in contrasto con la comune intenzione delle parti fatta palese fin dalle premesse del contratto, nonché in diametrale contrasto con gli artt. 1367 e 1371 c.c.
Posto dunque che il masterplan oggetto del contratto era inidoneo come statuito dal tar con sentenze del 27-5-19 in quanto “non conteneva quel grado di dettaglio minimo e sufficiente affinchè il ministero addivenisse ad una corretta valutazione di compatibilità ambientale, non essendosi individuate compiutamente le opere da PA realizzare” dalla Relazione al bilancio TA 31.12.2019 si desume l'intenzione di di valutare una nuova e diversa iniziativa di sviluppo aeroportuale, con l'avvio di un percorso procedimentale che contempli un nuovo masterplan e diverso ovviamente da quello contemplato nell'art H delle premesse del contratto, contratto ormai inefficace e al quale potranno, eventualmente, seguire nuovi accordi fondati su un nuovo masterplan.
Quanto al secondo motivo di gravame con cui l'appellante lamenta il rigetto della domanda subordinata di risoluzione dei contratti preliminari per inadempimento di PA
nonché di quello della domanda di risarcimento del danno, questa Corte conferma la correttezza della decisione del Tribunale sul punto. E infatti, la mancanza di PA qualsivoglia inadempimento da parte di e, di conseguenza, l'inesistenza di danni, stante la mancata stipula del contratto a causa del mancato avveramento della condizione sospensiva prevista, come già ampiamente argomentato, impone il rigetto del presente motivo.
L'appellante, con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha statuito la PA NT non debenza da parte di in favore di del rimborso di € 1.864.951 a titolo di costi e oneri sostenuti per la realizzazione ed esecuzione delle opere di urbanizzazione e delle opere relative alla vasca di laminazione previste dal primo contratto, basandosi sulla clausola 4.4 del primo contratto che stabilisce che nel caso di mancato avveramento della condizione le parti saranno liberate da ogni obbligo.
Anche questo motivo di appello non è fondato. Infatti, il contratto all'art.
3.1.2. stabiliva che il corrispettivo della compravendita dovesse includere anche i costi sostenuti dal venditore per le opere di urbanizzazione. Tuttavia, avendo il contratto per cui è causa perso efficacia in ragione del mancato avveramento delle condizioni sospensive previste, gli obblighi contrattuali relativi al prezzo dell'immobile sono NT venuti meno, il terreno è rimasto di proprietà di e le opere di urbanizzazione definitivamente acquisite al proprietario dell'area .
4. Con il quarto motivo di gravame l'appellante critica la sentenza per aver omesso di NT pronunciarsi sulla domanda di avente ad oggetto la condanna di TA al risarcimento dei danni, anche ove il primo contratto non fosse stato dichiarato risolto per inadempimento di TA.
10 Questa Corte osserva, invece, che il mancato avveramento della condizione e dunque la mancata stipula del contratto per cause indipendenti dalla volontà di TA determina il venir meno del fondamento della domanda risarcitoria proposta.
5. Con il quinto motivo di gravame l'appellante lamenta il rigetto delle prove testimoniali richieste, evidenziando che le stesse avrebbero fatto riferimento a specifiche circostanze di fatto relative alla negoziazione del contratto, non anche al suo contenuto, nonché che non vi sarebbe stata alcuna valutazione dei testimoni.
Questa Corte ritiene di non ammettere la predetta richiesta, in quanto i capitoli di prova o sono irrilevanti vertendo gli stessi su circostanze documentali, o sono inammissibili in quanto valutativi .
6. Con il sesto motivo di gravame l'appellante impugna il capo della sentenza che ha NT PA ingiunto a di restituire a l'importo di € 3.669.000,00 versato a titolo di caparra confirmatoria, argomentando che in ragione dell'erroneità della sentenza e della conseguente fondatezza dell'appello proposto, la domanda riconvenzionale PA proposta da deve essere rigettata.
Il motivo di appello non può essere accolto. Infatti, a fronte dell'infondatezza del PAt proposto appello in ordine all'avveramento della prima condizione, ha diritto ad ottenere la restituzione dell'importo versato a titolo di caparra, come previsto dell'art.
4.4 lett. b) del contratto, secondo cui la mancata stipula del contratto definitivo per il mancato avveramento delle condizioni sospensive privano di efficacia i contratti oggetto di causa, ma permane l' obbligo di restituzione da parte di NT PA
in favore di delle caparre confirmatorie versate.
7. Con il settimo motivo di gravame l'appellante lamenta l'applicazione degli interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. sulla somma percepita a titolo di PAte_ caparra confirmatoria da restituire a sostenendo che il presupposto per l'applicazione della predetta norma risiede nella mancata determinazione della misura degli interessi ad opera delle parti ed evidenziando che nel caso di specie l'art.
4.4 dei contratti prevedeva l'eventuale restituzione della somma senza il riconoscimento di interessi.
Questa Corte ritiene di condividere le argomentazioni svolte sul punto dal Tribunale, che ha correttamente sostenuto che l'applicazione di interessi è da escludere nel solo caso di restituzione spontanea della caparra, che nel caso di specie non vi è stata, ragion per cui gli interessi saranno applicati a far data dal momento in cui la restituzione non può più considerarsi spontanea, ossia dal deposito della comparsa di PA costituzione e risposta di ove la stessa ha formulato la domanda riconvenzionale.
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8. Con l'ottavo motivo di gravame l'appellante lamenta la condanna al pagamento delle spese di lite con esclusione di qualsiasi compensazione.
Anche questo motivo di appello non è fondato atteso che l'ovvia nonché fisiologica conseguenza del rigetto totale del gravame è la condanna del soccombente alla refusione delle spese di lite.
L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuto al pagamento anche delle spese del secondo grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la PAte_1 sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 4729/24 del 3-5-24 n. 4729/24; condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese NTroparte_1 del grado che liquida in euro 100.000,00 oltre spese generali e oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 09/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Francesco Distefano
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Infatti, l'illegittimità e il conseguente annullamento dell'atto presupposto dà luogo all'illegittimità di quello conseguente, in ragione del venir meno della situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria ai fini della sua legittima esistenza, essendo di tutta evidenza che, trattandosi di atti intimamente legati tra loro, le sorti dell'atto presupposto hanno inevitabilmente delle ripercussioni su quelle dell'atto presupponente. E ciò, a maggior ragione, in virtù dell'annullamento della VIA, quale presupposto essenziale del decreto ministeriale di conclusione della Conferenza di Servizi, con effetto retroattivo.
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