Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
2173 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito nella Camera di Consiglio con l'intervento di:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel./est.
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2173/2024 R.G.
promossa da
(C.F.: ), nato GN (PD), il 24.01.1962) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Mattia FIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
- parti ricorrenti -
nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...], (Belgio), il 31.12.1962 Controparte_1 C.F._3
- parte convenuta non costituita -
e con l'intervento di
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Ivrea
- parte interveniente -
Oggetto: interdizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Dichiarare l'interdizione di :
(C.F.: ), nata a [...], il [...] Controparte_1 C.F._3
Nominare tutore: (C.F.: ), nato GN (PD), il Parte_1 C.F._1
24.01.1962);
Per il P.M.:
Accoglimento del ricorso
La parte ricorrente come indicata in epigrafe ha adito il Tribunale chiedendo pronunciarsi l'interdizione per infermità di mente di nata a [...], il [...]. Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto sono stati notificati ritualmente alla persona interdicenda.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
All'udienza del 13.11.2024, tenutasi con strumenti audiovisivi, si è svolto l'esame della persona interdicenda e, la causa, dopo il deposito di note scritte, è stata rimessa al Collegio in data 12.12.2024 per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
* * *
All'esito dell'istruttoria svolta la domanda di interdizione risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Le condizioni psico-fisiche della persona interdicenda sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
La persona interdicenda non è stata in grado di rispondere ad alcuna domanda (ha tenuto gli occhi aperti ma non ha risposto alle domande e non ha proferito parola).
La documentazione medica prodotta comprova lo stato di totale infermità mentale della persona interdicenda (dalla Relazione clinica del 23.8.2024 redatta dall'Azienda Ospedaliero Universitaria – Città della Salute e della Scienza di Torino – e prodotta dai ricorrenti il 17.9.2024 - emerge “Grave alterazione dello stato di coscienza in postumi di emorragia cerebrale da rottura aneurisma ACM sinistro (…..) Stato vegetativo persistente Disfagia Epilessia generalizzata”).
Appare perciò conclamata, sulla base delle risultanze documentali e dell'esame della persona interdicenda, la situazione che impone ai sensi dell'art. 414 c.c. la dichiarazione di interdizione della parte convenuta.
Nella specie, un provvedimento di Amministrazione di Sostegno o di inabilitazione sarebbe infatti del tutto insufficiente a tutelare la parte convenuta in modo adeguato.
Osserva il Collegio, con riferimento alla non applicabilità dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno al caso di specie come, da un lato, all'amministratore non possano essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore (sentenza n. 440\05 Corte Costituzionale) e, dall'altro, come l'amministratore non potrebbe sostituirsi alla persona amministrata nelle decisioni di natura personale essendo esclusa dalle disposizioni di cui all'art 411, comma 1 c.p.c. l'estensione all'amministratore di sostegno dei poteri previsti in capo al tutore dagli artt.. 357, 358 e 371 cc.
In tale contesto ed in applicazione dei criteri posti dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
n. 13584\06), nella vicenda in esame, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla parte convenuta in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdetta senza l'intervento o con l'assistenza del tutore.
Si dà atto che marito della persona interdicenda, già tutore provvisorio, è Parte_1 disponibile ad essere nominato tutore della parte convenuta. Non si pongono le spese di lite a carico della parte convenuta non costituita in giudizio, stante il rapporto di parentela fra le parti e la mancata opposizione alla domanda attorea.
Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al giudice tutelare copia in carta libera della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, viste le conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
- Dichiara l'interdizione di nata a [...], il [...]; Controparte_1
- Nulla in punto spese di lite;
- Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea in data 21.01.2025.
IL PRESIDENTE rel./est.
Alessandro Scialabba