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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 13/02/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1073/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1073/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. SATTA ANTONIO FRANCESCO, elettivamente C.F._2 domiciliati in VIA VITTORIO EMANUELE 27 08100 NUOROpresso il difensore avv. SATTA
ANTONIO FRANCESCO
CONVENUTO/I con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- affidare la minore figlia congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente della stessa presso la madre, nella casa familiare di San Teodoro in Largo Colombo civico 18, piano terra;
- assegnare la casa coniugale (di proprietà di e di ) alla madre che Parte_1 Persona_2
ci vivrà con la minore;
Per_1
pagina 1 di 4 - quanto alla regolamentazione del diritto di visita, fino al raggiungimento della maggiore età, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 22,00; durante le vacanze natalizie il padre la potrà tenere con sé - ad anni alterni- dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- il si impegna a concorrere al mantenimento della figlia con Parte_1 Persona_3
un assegno mensile di euro 500,00, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
e si impegna fin da ora a farsi carico delle spese universitarie e di mantenimento della figlia (prossima al diploma di Per_1
scuola superiore);
- il si obbliga altresì a proseguire il mantenimento agli studi del figlio Pt_1 Persona_4
(universitario ad Urbino) nei modi e nella misura concordata direttamente col figlio;
le utenze, le tasse per i servizi e quant'altro relative all'uso della casa familiare di San Teodoro, assegnata alla restano Pt_2
a carico del Pt_1
- il si accolla per intero le spese straordinarie sostenute per i figli purché previamente Pt_1
concordate e debitamente documentate dalla madre, con ciò si intende, a titolo di esempio: acquisto libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
- nella eventualità che venga a cessare il rapporto di lavoro della con la “ASD Maneggio Pt_2
La Cinta”, il si impegna a corrispondere alla a titolo di mantenimento, la somma di € Pt_1 Pt_2
500,00 mensili, rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
- il lascerà la casa coniugale entro sette giorni dall'udienza presidenziale di separazione Pt_1
portando via con sé solo i propri effetti personali;
trascorso tale termine il coniuge è autorizzato a sostituire la serratura del portone di ingresso;
- il saldo esistente sul conto corrente acceso presso il Banco di Sardegna, filiale di San Teodoro,
n° [...], sebbene il rapporto sia intestato ad entrambi, è invece di esclusiva pertinenza del , la ne dà atto e si astiene dal compiere atti di disposizione Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 4 delle somme e provvederà al più presto a rinunciare formalmente presso l'Istituto ad ogni potere e facoltà sul detto conto corrente;
- i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO:
- esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.12.2024, e hanno esposto di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito civile in data 14.4.2001, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Teodoro al n. 1, Parte I, dell'anno 2001; che con atto notarile del 14.12.2007 a rogito Notaio
i coniugi hanno optato per il regime della separazione dei beni;
che dal matrimonio sono nati due Per_5
figli, (in Prato il 3.2.2002) e (in Olbia il 22.6.2007); che Persona_4 Persona_3 Parte_2
è dipendente e socia della “ASD Maneggio La Cinta” mentre è imprenditore agricolo e Parte_1
Presidente della medesima Associazione;
che i coniugi da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale ed è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro;
che è interesse delle parti separarsi consensualmente alle condizioni sopra indicate.
All'udienza del 4.2.2025 le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l 'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all 'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
pagina 3 di 4 Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un 'unione affettiva e sentimentale.
Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l 'intollerabilità della vita coniugale.
Di conseguenza va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione tra i coniugi.
Le condizioni su cui i coniugi hanno trovato l'accordo appaiono corrispondenti all'interessi dei figli.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e alle condizioni indicate Parte_1 Parte_2
nel ricorso e confermate all'udienza del 4 febbraio 2025;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Tiziana Longu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1073/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. SATTA ANTONIO FRANCESCO, elettivamente C.F._2 domiciliati in VIA VITTORIO EMANUELE 27 08100 NUOROpresso il difensore avv. SATTA
ANTONIO FRANCESCO
CONVENUTO/I con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- affidare la minore figlia congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente della stessa presso la madre, nella casa familiare di San Teodoro in Largo Colombo civico 18, piano terra;
- assegnare la casa coniugale (di proprietà di e di ) alla madre che Parte_1 Persona_2
ci vivrà con la minore;
Per_1
pagina 1 di 4 - quanto alla regolamentazione del diritto di visita, fino al raggiungimento della maggiore età, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 22,00; durante le vacanze natalizie il padre la potrà tenere con sé - ad anni alterni- dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- il si impegna a concorrere al mantenimento della figlia con Parte_1 Persona_3
un assegno mensile di euro 500,00, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
e si impegna fin da ora a farsi carico delle spese universitarie e di mantenimento della figlia (prossima al diploma di Per_1
scuola superiore);
- il si obbliga altresì a proseguire il mantenimento agli studi del figlio Pt_1 Persona_4
(universitario ad Urbino) nei modi e nella misura concordata direttamente col figlio;
le utenze, le tasse per i servizi e quant'altro relative all'uso della casa familiare di San Teodoro, assegnata alla restano Pt_2
a carico del Pt_1
- il si accolla per intero le spese straordinarie sostenute per i figli purché previamente Pt_1
concordate e debitamente documentate dalla madre, con ciò si intende, a titolo di esempio: acquisto libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
- nella eventualità che venga a cessare il rapporto di lavoro della con la “ASD Maneggio Pt_2
La Cinta”, il si impegna a corrispondere alla a titolo di mantenimento, la somma di € Pt_1 Pt_2
500,00 mensili, rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
- il lascerà la casa coniugale entro sette giorni dall'udienza presidenziale di separazione Pt_1
portando via con sé solo i propri effetti personali;
trascorso tale termine il coniuge è autorizzato a sostituire la serratura del portone di ingresso;
- il saldo esistente sul conto corrente acceso presso il Banco di Sardegna, filiale di San Teodoro,
n° [...], sebbene il rapporto sia intestato ad entrambi, è invece di esclusiva pertinenza del , la ne dà atto e si astiene dal compiere atti di disposizione Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 4 delle somme e provvederà al più presto a rinunciare formalmente presso l'Istituto ad ogni potere e facoltà sul detto conto corrente;
- i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
CONCLUSIONI PER IL PUBBLICO MINISTERO:
- esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.12.2024, e hanno esposto di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito civile in data 14.4.2001, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Teodoro al n. 1, Parte I, dell'anno 2001; che con atto notarile del 14.12.2007 a rogito Notaio
i coniugi hanno optato per il regime della separazione dei beni;
che dal matrimonio sono nati due Per_5
figli, (in Prato il 3.2.2002) e (in Olbia il 22.6.2007); che Persona_4 Persona_3 Parte_2
è dipendente e socia della “ASD Maneggio La Cinta” mentre è imprenditore agricolo e Parte_1
Presidente della medesima Associazione;
che i coniugi da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale ed è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro;
che è interesse delle parti separarsi consensualmente alle condizioni sopra indicate.
All'udienza del 4.2.2025 le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l 'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all 'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
pagina 3 di 4 Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un 'unione affettiva e sentimentale.
Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l 'intollerabilità della vita coniugale.
Di conseguenza va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione tra i coniugi.
Le condizioni su cui i coniugi hanno trovato l'accordo appaiono corrispondenti all'interessi dei figli.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e alle condizioni indicate Parte_1 Parte_2
nel ricorso e confermate all'udienza del 4 febbraio 2025;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Tiziana Longu
pagina 4 di 4