TAR Salerno, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 463
TAR
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
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TAR
Sentenza 5 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per omessa valutazione delle controdeduzioni

    La Corte ha ritenuto che il parere della Soprintendenza abbia fornito un puntuale riscontro alle osservazioni del privato, richiamando la relazione controdeduttiva e gli elaborati integrativi, e che non sia necessaria una confutazione analitica delle allegazioni, essendo sufficiente che l'amministrazione abbia tenuto conto delle osservazioni nel complesso.

  • Rigettato
    Carenze istruttorie, illogicità e perplessità del parere della Soprintendenza

    La Corte ha ritenuto che la valutazione della Soprintendenza, basata sull'impatto complessivo delle opere e sulla trasformazione del territorio, sia adeguatamente istruita e motivata, evidenziando la significativa cementificazione e la completa eliminazione delle aree verdi rispetto al progetto originario del 1967. È stata esclusa la considerazione atomistica dei singoli interventi, privilegiando una valutazione globale.

  • Rigettato
    Interventi non richiedenti permesso di costruire o autorizzazione paesaggistica

    La Corte ha rigettato le censure, ritenendole in parte riproduttive di quelle già respinte nel ricorso autonomo e in parte infondate per illegittimità derivata. È stata esclusa l'applicabilità delle tolleranze costruttive e ribadita la necessità di una valutazione complessiva degli abusi, che hanno determinato una trasformazione dell'assetto del territorio e richiedono permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    La Corte ha ritenuto che l'ordinanza di demolizione, quale misura sanzionatoria per l'accertamento di abusi edilizi in un procedimento vincolato, non debba essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

  • Rigettato
    Carenza documentale e inidoneità della CILA ai fini della sanatoria

    La Corte ha ritenuto che la motivazione sull'inidoneità della CILA ai fini della sanatoria delle opere sia dirimente e autonomamente rilevante, giustificando il provvedimento. La presentazione di una SCIA/CILA per un intervento che richiede permesso di costruire o è precluso è improduttiva di effetti.

  • Rigettato
    Necessità del permesso di costruire e non di CILA/SCIA

    La Corte ha confermato la necessità del permesso di costruire, in coerenza con la qualificazione complessiva dell'intervento. La presentazione di una CILA/SCIA per un intervento che richiede permesso di costruire è inefficace.

  • Rigettato
    Mancata acquisizione del parere della Soprintendenza prima del diniego della CILA

    La Corte ha ritenuto che, qualora lo strumento utilizzato per la sanatoria (CILA) sia manifestamente inadeguato, il procedimento possa arrestarsi prima della valutazione paesaggistica per ragioni di economia procedimentale.

  • Rigettato
    Scadenza del termine per la demolizione

    La Corte ha confermato la giurisprudenza secondo cui la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità sospende solo temporaneamente l'efficacia dell'ordinanza di ripristino. Alla luce della cronologia degli eventi, il termine per la demolizione era spirato al momento della presentazione della CIL di ripristino.

  • Rigettato
    Qualificazione degli interventi come minori e pertinenziali

    La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione degli interventi come realizzati in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, data la loro natura e l'impatto complessivo. È stata esclusa la scomponibilità degli abusi e confermata la legittimità della sanzione demolitoria, anche in aree vincolate.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dai vizi del ricorso introduttivo

    La Corte ha respinto tale motivo, ritenendolo infondato in quanto i vizi denunciati nel ricorso introduttivo erano già stati respinti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 463
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 463
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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