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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Vincenza Barbalucca Presidente
ER TI CE
Claudia Ummarino CE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 23/06/2025 al n. 1667 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) promosso da
, nato a [...] il [...], , elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv.to DURANTE LUCIA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da
, nata a [...] il Parte_2
17/12/1970, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BRIGNOLA
CARLA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
-RICORRENTI -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
1 CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto iscritto a ruolo in data 23/06/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 25.10.2008, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli (al N 155
, Parte II, serie C, anno 2008).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio non sono nati figli.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 14.07.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 14.07.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “ 1. I coniugi e vivranno separati e nel Parte_2 Parte_1
reciproco rispetto.
2. Entrambi i coniugi provvederanno autonomamente alle proprie esigenze di vita.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente
Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata/o a Parte_1
NAPOLI (NA) il 19/08/1962, e , nato/a a Parte_2
AR DI BI (NA) il 17/12/1970, che hanno contratto matrimonio a NAPOLI il 25.10.2008 (atto n.155 , Parte II, Serie C, anno 2008, );
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
3 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
- spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 16/09/2025
Il CE estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Vincenza Barbalucca Presidente
ER TI CE
Claudia Ummarino CE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 23/06/2025 al n. 1667 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) promosso da
, nato a [...] il [...], , elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv.to DURANTE LUCIA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da
, nata a [...] il Parte_2
17/12/1970, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BRIGNOLA
CARLA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
-RICORRENTI -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
1 CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto iscritto a ruolo in data 23/06/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 25.10.2008, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli (al N 155
, Parte II, serie C, anno 2008).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio non sono nati figli.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 14.07.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 14.07.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
2 “ 1. I coniugi e vivranno separati e nel Parte_2 Parte_1
reciproco rispetto.
2. Entrambi i coniugi provvederanno autonomamente alle proprie esigenze di vita.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente
Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata/o a Parte_1
NAPOLI (NA) il 19/08/1962, e , nato/a a Parte_2
AR DI BI (NA) il 17/12/1970, che hanno contratto matrimonio a NAPOLI il 25.10.2008 (atto n.155 , Parte II, Serie C, anno 2008, );
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
3 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
- spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 16/09/2025
Il CE estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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