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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/10/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I civile
In persona del Giudice dott. ssa ES UA, nel procedimento n. 240/2024
R.G.P.U., per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti, promosso da Parte_1
(C.F. ), per il tramite dell'O.C.C. nella persona del dott.
[...] C.F._1
e dell'Advisor avv. Elena Zamuner Controparte_1 ha emesse la seguente
SENTENZA
La sig.ra , rappresentando di essere “consumatore” in stato di Parte_1 sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 lett. e) CCII, di non essere assoggettabile a liquidazione giudiziale, né ad altre procedure concorsuali diverse da quelle previste dal
Titolo IV, Sez. II, Capo II, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di non aver mai beneficiato dell'esdebitazione, ha presentato, per il tramite dell'OCC presso l'Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova, domanda per l'omologa di un piano di ristrutturazione dei propri debiti nei termini indicati nella relazione del professionista di cui più avanti.
La ricorrente, dato conto delle cause che hanno condotto alla formazione del suo sovraindebitamento, ha proposto ai creditori una soddisfazione in misura superiore a quella che percepirebbero da una procedura liquidatoria, assicurando alla stessa un dignitoso tenore di vita.
In sintesi: la ricorrente non risulta intestataria di beni immobili e di beni mobili registrati. La stessa dal gennaio 1997 gode della pensione che rappresenta la sua unica fonte di reddito;
in particolare, la sig.ra percepisce una pensione mensile netta media Pt_1 di euro 1.173,16 (per tredici mensilità). Il passivo accertato dal gestore ammonta complessivamente a euro 34.704,94 (meglio specificato alle pagine 9-10 del ricorso). Le spese per il sostentamento del nucleo familiare, indicate nella relazione OCC allegata, sono state stimate in euro 747,18 al mese. La ricorrente ha proposto, pertanto, di mettere a disposizione della procedura e dei creditori la somma totale di euro 9.833,88 (da versarsi nel conto della procedura in 8 rate semestrali) derivante integralmente dalla propria 1 pensione, detratte le spese autocertificate necessarie al proprio sostentamento, per un periodo di piano della durata di 4 anni.
Ad avviso del Gestore la proposta di ristrutturazione del debito del consumatore, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può considerarsi fondamentalmente sostenibile e di ragionevole attuazione.
Con decreto depositato in data 14.2.2025 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCII per integrare il contradditorio con i creditori, a cura dell'OCC. Con il medesimo provvedimento il Giudice ha, altresì, disposto ai sensi del comma 4 dell'art. 70, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;
ha rigettato l'istanza di sospensione delle trattenute in essere a titolo di cessione del quinto dello stipendio, poiché questione rimessa all'esito dell'eventuale omologa;
e ha disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore.
L'OCC con nota depositata in data 25.3.2025, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCII, dando atto che in data 10.3.2025 pervenivano osservazioni da parte di che precisava che il suo credito Parte_2 ammontava a euro 14.351,45 e non a euro 16.468,05. L'OCC provvedeva ad aggiornare il piano come di seguito specificato
Contr
A seguito delle modifiche, l ha concluso per la fattibilità del piano e della sua esecuzione, ritenuto sostenibile l'esborso semestrale da parte della ricorrente.
* * * *
La proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII.
Non ricorrono neppure le condizioni ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già
2 beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e, secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
La ricorrente ha chiesto anche la liberazione dal pignoramento presso terzi relativo alla procedura promossa da La procedura esecutiva era già conclusa Parte_2
al momento della presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di sovraindebitamento, essendo già stata emessa l'ordinanza di assegnazione da parte del
Giudice dell'Esecuzione. La tutela della par condicio creditorum, rispetto alla quale rappresenta un naturale corollario il tendenziale principio di universalità del patrimonio destinato ai creditori, giustifica una declaratoria di inefficacia.
Trattandosi di pignoramento presso terzi di una quota della pensione, infatti,
l'assegnazione non aveva e non ha tuttora esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto;
di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti esigibili successivamente al decreto di omologa si consentirebbe una soddisfazione parziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva, in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità. Tale interpretazione è coerente con il recente intervento della Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 65/2022) che ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale del previgente art. 8, comma 1-bis l. 3/2012 (ora art. 67, comma 3, CCII) “nella parte in cui non stabilisce che il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, poiché è la stessa ratio dell'art. 8, comma 1-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata”.
3 Quanto, infine, agli effetti della ammissione alla procedura di sovraindebitamento sul credito garantito da cessione del quinto l'ingresso della procedura ne sospende l'efficacia, come per tutte le procedure esecutive pendenti;
tale impostazione è confermata dalla lettera dell'art. 67, comma 3, CCII che ha espressamente previsto in sede di piano del consumatore la possibilità di falcidia e la ristrutturazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, i quali integrano un credito chirografario, come tale soggetto al medesimo trattamento riservato a tale categoria di creditori nell'ambito della procedura.
Ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano va disposta l'omologa del piano e la comunicazione ai creditori.
visto pertanto il settimo comma dell'art. 70 CCII;
P. Q. M.
1. OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti, promosso da (C.F. Parte_1
). C.F._1
2. DISPONE a cura dell'OCC, dott. la comunicazione ai creditori e la Controparte_1 pubblicazione della presente sentenza nel sito web del Tribunale.
3. AUTORIZZA l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura sul quale far confluire la rata semestrale e accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi;
4. DICHIARA chiusa la procedura.
4. MANDA all'OCC perché a) vigili sull'esatto adempimento del piano da parte del debitore, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole ove necessario al giudice;
b) comunichi il decreto di omologa all' ; c) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato CP_3 dell'esecuzione del piano;
c) terminata l'esecuzione, presenti -sentito il debitore- una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso.
Così deciso in Padova, il 28.10.2025
Il Giudice
ES UA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I civile
In persona del Giudice dott. ssa ES UA, nel procedimento n. 240/2024
R.G.P.U., per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti, promosso da Parte_1
(C.F. ), per il tramite dell'O.C.C. nella persona del dott.
[...] C.F._1
e dell'Advisor avv. Elena Zamuner Controparte_1 ha emesse la seguente
SENTENZA
La sig.ra , rappresentando di essere “consumatore” in stato di Parte_1 sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 lett. e) CCII, di non essere assoggettabile a liquidazione giudiziale, né ad altre procedure concorsuali diverse da quelle previste dal
Titolo IV, Sez. II, Capo II, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, di non aver mai beneficiato dell'esdebitazione, ha presentato, per il tramite dell'OCC presso l'Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova, domanda per l'omologa di un piano di ristrutturazione dei propri debiti nei termini indicati nella relazione del professionista di cui più avanti.
La ricorrente, dato conto delle cause che hanno condotto alla formazione del suo sovraindebitamento, ha proposto ai creditori una soddisfazione in misura superiore a quella che percepirebbero da una procedura liquidatoria, assicurando alla stessa un dignitoso tenore di vita.
In sintesi: la ricorrente non risulta intestataria di beni immobili e di beni mobili registrati. La stessa dal gennaio 1997 gode della pensione che rappresenta la sua unica fonte di reddito;
in particolare, la sig.ra percepisce una pensione mensile netta media Pt_1 di euro 1.173,16 (per tredici mensilità). Il passivo accertato dal gestore ammonta complessivamente a euro 34.704,94 (meglio specificato alle pagine 9-10 del ricorso). Le spese per il sostentamento del nucleo familiare, indicate nella relazione OCC allegata, sono state stimate in euro 747,18 al mese. La ricorrente ha proposto, pertanto, di mettere a disposizione della procedura e dei creditori la somma totale di euro 9.833,88 (da versarsi nel conto della procedura in 8 rate semestrali) derivante integralmente dalla propria 1 pensione, detratte le spese autocertificate necessarie al proprio sostentamento, per un periodo di piano della durata di 4 anni.
Ad avviso del Gestore la proposta di ristrutturazione del debito del consumatore, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può considerarsi fondamentalmente sostenibile e di ragionevole attuazione.
Con decreto depositato in data 14.2.2025 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCII per integrare il contradditorio con i creditori, a cura dell'OCC. Con il medesimo provvedimento il Giudice ha, altresì, disposto ai sensi del comma 4 dell'art. 70, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;
ha rigettato l'istanza di sospensione delle trattenute in essere a titolo di cessione del quinto dello stipendio, poiché questione rimessa all'esito dell'eventuale omologa;
e ha disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore.
L'OCC con nota depositata in data 25.3.2025, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCII, dando atto che in data 10.3.2025 pervenivano osservazioni da parte di che precisava che il suo credito Parte_2 ammontava a euro 14.351,45 e non a euro 16.468,05. L'OCC provvedeva ad aggiornare il piano come di seguito specificato
Contr
A seguito delle modifiche, l ha concluso per la fattibilità del piano e della sua esecuzione, ritenuto sostenibile l'esborso semestrale da parte della ricorrente.
* * * *
La proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII.
Non ricorrono neppure le condizioni ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già
2 beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e, secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
La ricorrente ha chiesto anche la liberazione dal pignoramento presso terzi relativo alla procedura promossa da La procedura esecutiva era già conclusa Parte_2
al momento della presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di sovraindebitamento, essendo già stata emessa l'ordinanza di assegnazione da parte del
Giudice dell'Esecuzione. La tutela della par condicio creditorum, rispetto alla quale rappresenta un naturale corollario il tendenziale principio di universalità del patrimonio destinato ai creditori, giustifica una declaratoria di inefficacia.
Trattandosi di pignoramento presso terzi di una quota della pensione, infatti,
l'assegnazione non aveva e non ha tuttora esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto;
di conseguenza se l'assegnazione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti esigibili successivamente al decreto di omologa si consentirebbe una soddisfazione parziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva, in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità. Tale interpretazione è coerente con il recente intervento della Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 65/2022) che ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale del previgente art. 8, comma 1-bis l. 3/2012 (ora art. 67, comma 3, CCII) “nella parte in cui non stabilisce che il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, poiché è la stessa ratio dell'art. 8, comma 1-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 ad attrarre, in via ermeneutica, nel contenuto della norma qualunque debito per il quale la modalità solutoria o la garanzia di adempimento siano state affidate alla cessione pro solvendo del credito, ivi inclusa l'ipotesi nella quale la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata”.
3 Quanto, infine, agli effetti della ammissione alla procedura di sovraindebitamento sul credito garantito da cessione del quinto l'ingresso della procedura ne sospende l'efficacia, come per tutte le procedure esecutive pendenti;
tale impostazione è confermata dalla lettera dell'art. 67, comma 3, CCII che ha espressamente previsto in sede di piano del consumatore la possibilità di falcidia e la ristrutturazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, i quali integrano un credito chirografario, come tale soggetto al medesimo trattamento riservato a tale categoria di creditori nell'ambito della procedura.
Ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano va disposta l'omologa del piano e la comunicazione ai creditori.
visto pertanto il settimo comma dell'art. 70 CCII;
P. Q. M.
1. OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti, promosso da (C.F. Parte_1
). C.F._1
2. DISPONE a cura dell'OCC, dott. la comunicazione ai creditori e la Controparte_1 pubblicazione della presente sentenza nel sito web del Tribunale.
3. AUTORIZZA l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura sul quale far confluire la rata semestrale e accantonare sul medesimo conto le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi;
4. DICHIARA chiusa la procedura.
4. MANDA all'OCC perché a) vigili sull'esatto adempimento del piano da parte del debitore, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole ove necessario al giudice;
b) comunichi il decreto di omologa all' ; c) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato CP_3 dell'esecuzione del piano;
c) terminata l'esecuzione, presenti -sentito il debitore- una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso.
Così deciso in Padova, il 28.10.2025
Il Giudice
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