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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2695/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18296/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083341655000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210038276041000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210224535431000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11375/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09720249083341655000, notificata in data 19.10.2024 relativamente a n. 2 cartelle di pagamento aventi ad oggetto la tassa automobilistica per gli anni 2018 e
2019, per un importo totale di € 463,32.
La ricorrente premette che l'intimazione di pagamento n. 09720249083341655000, notificata all'istante in data 19.10.2024, per l'importo di € 22.499,36, attiene a crediti di diversa natura tra cui n. 2 cartelle relative alla tassa automobilistica per gli anni 2018/2019:
1. Cartella n. 09720210038276041000 per l'importo di € 231,38;
2. Cartella n. 09720210224535431000 per l'importo di € 231,94;
MOTIVI
1 – Cartella n. 09720210038276041000 per l'importo di € 231,38 presuntivamente notificata il 29.05.2023, avente ad oggetto crediti derivanti da tassa automobilistica del 2018: le somme non sono dovute per i seguenti motivi: i) difetto di prova della notifica. La cartella richiamata nell'intimazione di pagamento non è mai stata notificata all'istante, salvo prova contraria che dovrà essere fornita dall'Ader; ii) decadenza: l'Ader era decaduta dal diritto di riscossione essendo trascorso il termine del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo;
iii) prescrizione: il credito era già prescritto al momento della presunta notifica, essendo trascorsi ben 5 anni dall'annualità richiesta.
2 – Cartella n. 09720210224535431000 per l'importo di € 231,94, notificata in data 13.04.2023 avente ad oggetto crediti derivanti da tassa automobilistica del 2019. Le somme non sarebbero dovute per i seguenti motivi: i) difetto di prova della notifica;
l cartella richiamata nell'intimazione di pagamento non è mai stata notificata all'istante, salvo prova contraria che dovrà essere fornita dall'Ader; ii) decadenza: l'Ader era decaduta dal diritto di riscossione essendo trascorso il termine del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo;
iii) prescrizione: il credito era già prescritto al momento della presunta notifica, essendo trascorsi ben 4 anni dall'annualità richiesta.
Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita presentando controdeduzioni ed allegando l'estratto di ruolo ed i referti di notifica delle cartelle:
- cartella n. 09720210038276041000 notificata in data 29/05/2023;
- cartella n. 09720210224535431000 notificata in data 13/04/2023.
L'Ufficio invoca la sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020).
Chiede pertanto il rigetto delle censure avversarie con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare destituito di fondamento e deve essere rigettato. Parte resistente ha fornito prova dell'avvenuta notifica delle cartelle nelle date sopra indicate ed in base all'art. 5, comma 51, del D.L. n.
953/1982, l'azione di recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. E' pertanto evidente come il credito in oggetto non sia caduto in prescrizione, trattandosi di importi relativi agli anni 2018 e 2019, per i quali la cartella di pagamento è stata notificata nel 2023, e cioè entro il termine come prorogato dalla disciplina emergenziale del periodo COVID, evidenziata da parte resistente.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 oltre oneri di legge se dovuti. Roma, 7 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
( dott. Giovanni BARONE )
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18296/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083341655000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210038276041000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210224535431000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11375/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese;
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con vittoria di spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09720249083341655000, notificata in data 19.10.2024 relativamente a n. 2 cartelle di pagamento aventi ad oggetto la tassa automobilistica per gli anni 2018 e
2019, per un importo totale di € 463,32.
La ricorrente premette che l'intimazione di pagamento n. 09720249083341655000, notificata all'istante in data 19.10.2024, per l'importo di € 22.499,36, attiene a crediti di diversa natura tra cui n. 2 cartelle relative alla tassa automobilistica per gli anni 2018/2019:
1. Cartella n. 09720210038276041000 per l'importo di € 231,38;
2. Cartella n. 09720210224535431000 per l'importo di € 231,94;
MOTIVI
1 – Cartella n. 09720210038276041000 per l'importo di € 231,38 presuntivamente notificata il 29.05.2023, avente ad oggetto crediti derivanti da tassa automobilistica del 2018: le somme non sono dovute per i seguenti motivi: i) difetto di prova della notifica. La cartella richiamata nell'intimazione di pagamento non è mai stata notificata all'istante, salvo prova contraria che dovrà essere fornita dall'Ader; ii) decadenza: l'Ader era decaduta dal diritto di riscossione essendo trascorso il termine del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo;
iii) prescrizione: il credito era già prescritto al momento della presunta notifica, essendo trascorsi ben 5 anni dall'annualità richiesta.
2 – Cartella n. 09720210224535431000 per l'importo di € 231,94, notificata in data 13.04.2023 avente ad oggetto crediti derivanti da tassa automobilistica del 2019. Le somme non sarebbero dovute per i seguenti motivi: i) difetto di prova della notifica;
l cartella richiamata nell'intimazione di pagamento non è mai stata notificata all'istante, salvo prova contraria che dovrà essere fornita dall'Ader; ii) decadenza: l'Ader era decaduta dal diritto di riscossione essendo trascorso il termine del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo;
iii) prescrizione: il credito era già prescritto al momento della presunta notifica, essendo trascorsi ben 4 anni dall'annualità richiesta.
Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita presentando controdeduzioni ed allegando l'estratto di ruolo ed i referti di notifica delle cartelle:
- cartella n. 09720210038276041000 notificata in data 29/05/2023;
- cartella n. 09720210224535431000 notificata in data 13/04/2023.
L'Ufficio invoca la sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtù della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020).
Chiede pertanto il rigetto delle censure avversarie con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare destituito di fondamento e deve essere rigettato. Parte resistente ha fornito prova dell'avvenuta notifica delle cartelle nelle date sopra indicate ed in base all'art. 5, comma 51, del D.L. n.
953/1982, l'azione di recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. E' pertanto evidente come il credito in oggetto non sia caduto in prescrizione, trattandosi di importi relativi agli anni 2018 e 2019, per i quali la cartella di pagamento è stata notificata nel 2023, e cioè entro il termine come prorogato dalla disciplina emergenziale del periodo COVID, evidenziata da parte resistente.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 oltre oneri di legge se dovuti. Roma, 7 novembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
( dott. Giovanni BARONE )