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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/10/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 301/2023 promossa da:
(CF ) e (CF Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sul figlio minore C.F._2 Per_1
nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dagli Avv.ti
[...] GE NI e MA ZA, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Via G. Fassi n. 11 Carpi
- Appellanti - contro
(P.IVA n. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni P.IVA_1 Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Emilia S. Stefano n. 6 Reggio Emilia
- Appellato–
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Modena n.42 del 12/1/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE
pagina 1 di 4 udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n.56/2025 la Corte di Appello, in riforma della decisione impugnata, ha dichiarato la responsabilità dell'Istituto scolastico appellato ex art 2048 cc per il sinistro occorso in classe durante l'orario scolastico al minore, . Persona_1
Rimessa la causa in istruttoria, è stata disposta ctu medico-legale per procedere all'accertamento delle lesioni subite da . Persona_1
All'esito delle indagini il CTU dott. ha accertato che in data 16/2/2018, in Persona_2 conseguenza di una spinta ricevuta da un compagno di classe, urtò il viso sul Persona_1 banco e riportò la frattura coronale dei due incisivi centrali superiori.
Il ctu ha accertato la compatibilità causale delle lesioni all'evento e ha osservato che non vi erano pregressi stati patologici che hanno inciso sulla fratture riportate e la loro evoluzione.
Ha rilevato, inoltre, che erano già stati eseguiti trattamenti di “incappucciamento pulpare e ricostruzione temporanea” dei denti, per proteggere la polpa esposta e ridare funzione ed estetica,
e era stato eseguito il trattamento endodontico del dente 11 con la ricostruzione coronale dello stesso “mediante un perno endocanalare in fibra di silicio e relativa ricostruzione mediante resina composita” con una spesa documentata di €432,00.
Ha osservato che lo stesso trattamento endodontico dovrà essere eseguito nel futuro prossimo sul dente 21 con una spesa stimata in € 600,00; che occorrerà poi provvedere alla ricopertura del dente
11 e del dente 21 “mediante corone in ceramiche integrale” con una spesa futura di €1.000,00 per ciascun dente;
ha rilevato inoltre la necessità di due ripetizioni delle ricoperture per ciascun dente nel corso della vita, in quanto soggette ad usura, con una spesa di € 2.300,00 per ogni esecuzione .
Il ctu ha osservato che le terapie eseguite e da eseguire, pur emendando in parte il danno procurato, non lo cancellano del tutto in quanto si tratta di denti che hanno perso la loro vitalità, per i quali non
è prevedibile la stessa capacità funzionale e resistenza meccanica dei denti naturali;
i denti ricoperti e trattati endodonticamente, inoltre, “ soprattutto se da uno stadio di partenza di necrosi pulpare, sono per motivi biologici ontologicamente più soggetti a problematiche quali infezioni apicali o periapicali, che potrebbero compromettere la loro durata nel periodo restante di vita”. Ha inoltre osservato che “dal punto di vista parodontale la presenza di corone protesiche determina comunque delle zone particolarmente ricettive per quello che riguarda il deposito di placca batterica, cosa che
pagina 2 di 4 determina normalmente una maggiore suscettibilità all'aggressione da parte degli agenti batterici presenti nel cavo orale e conseguentemente alla gengivite” .
Sulla base di tanto il CTU ha stimato il danno biologico nella misura del 2% , osservando che la valutazione tiene conto anche dell'aspetto psicologico legato al fatto che la presenza di denti comunque non naturali e quindi con un grado di potenziale capacità di resistenza meccanica inferiore ai denti naturali comporta la necessità di adottare particolari precauzioni durante la masticazione e l'eventuale pratica di attività sportiva, e ha stimato il danno biologico temporaneo in
20 giorni al 25%, corrispondente alle sedute per le cure mediche eseguite e da eseguire.
Le spese mediche per le cure eseguite sono state ritenute congrue per l'importo di complessivi
€1.282,00; le spese mediche per i trattamenti futuri sono stati quantificati in complessivi €7.500,00.
L'accertamento medico non è stato fatto oggetto di contestazioni da parte di entrambi i CTP delle parti e viene integralmente condiviso dalla Corte in quanto esaustivo e completo.
Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale, secondo le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano 2024 spettano al danneggiato €3.553,00 per IP (di cui euro 2.842,00 per danno biologico ed euro 711,00 per danno morale) e €575,00 per IT, che devalutati sono pari euro 2.960,83 e per l'IT euro 479,17 .
Dal totale di euro 3.440,00, va detratto l'acconto di euro 850,00 ricevuto dagli appellanti in data
10.3.2020, previa devalutazione alla data del fatto lesivo (euro 840,75) e si perviene così all'importo di complessive € 2.599,25.
Come da espressa domanda del danneggiato, sull'importo totale del risarcimento vanno riconosciuti,
a titolo di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, gli interessi legali maturati sulla somma come annualmente rivalutata dal sinistro ad oggi , e si perviene così a complessive euro 3.457,69.
Il risarcimento del danno morale richiesto dagli appellanti è compreso nella liquidazione tabellare del danno sopra riportata.
Merita accoglimento la domanda di rimborso degli esborsi documentati per spese mediche per complessivi euro 1.282,00 e delle spese del CTP di euro 2.196,00 per la perizia di parte e assistenza
( doc 18 fattura Martini); gli importi vanno rivalutati e aumentati degli interessi compensativi dalla data degli esborsi sino ad oggi, e ammontano ad oggi le spese mediche a euro 1.564,99 e le spese del ctp a euro 2.409,00 per un totale così di complessivi euro 3.973,99 .
Sugli importi tutti come sopra determinati sono dovuti gli interessi moratori dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
pagina 3 di 4 Deve inoltre accogliersi la domanda risarcitoria per gli esborsi da sostenere per i futuri trattamenti indicati dal ctu per un importo di complessivi euro 7.500,00.
In accoglimento della domanda degli appellanti di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, l'Istituto scolastico appellato va infine condannato a corrispondere quanto ricevuto, oltre interessi legali ex art. 1284 c1 cc dal pagamento al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del dm 147/2022 .
P.Q.M.
La Corte
-Vista la sentenza non definitiva n.56/2025, condanna l' Controparte_1 al pagamento in favore degli appellanti della somma complessiva euro 14.931,68 oltre
[...] interessi moratori ex art. 1284 c1 cc dalla data della presente decisione al soddisfo;
-Condanna l' alla restituzione in favore degli Controparte_1 appellanti di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali ex art. 1284 c1 cc dal pagamento al saldo;
- Condanna l' al pagamento in favore degli Controparte_1 appellanti delle spese di entrambi i gradi che si liquidano ai sensi del DM 147/2022 per il primo grado in €264,00 per anticipazioni e €3.000,00 per compensi e per il secondo grado in €382,00 per anticipazioni e €4.000,00 per compensi , oltre 15% spese gen., iva e cpa;
Pone le spese della CTU a carico dell' appellato. CP_1
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 1/10/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
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