Articolo 24 della Legge 2 aprile 1968, n. 481
Articolo 23Articolo 25
Versione
14 maggio 1968
Art. 24. Le entrate ordinarie e straordinarie del
bilancio del fondo di massa del Corpo della
guardia di finanza, accertate nell'esercizio
finanziario 1958 1959, per la competenza
propria dell'esercizio medesimo, sono
stabilite, quali risultano dal conto
consuntivo di detta amministrazione, allegato
al consuntivo del Ministero delle finanze, in L. 2.321.806.073 delle quali furono riscosse e versate....... L. 2.292.169.283
-------------- e rimasero da riscuotere.................... L. 29.636.790
Entrata in vigore il 14 maggio 1968