Ordinanza collegiale 17 aprile 2023
Ordinanza cautelare 19 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/04/2025, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02813/2025REG.PROV.COLL.
N. 02301/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2301 del 2023, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dell’avvocata Jurgina Xhani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Questore della Provincia di Ancona, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione I, 13 gennaio 2023, n. 21, resa tra le parti, concernente il diniego di soggiorno per lavoro subordinato;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione della Questura di Ancona e del Ministero dell’interno;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato dalla commissione di gravi reati contro la persona.
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, la signora -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con cui il Questore di Ancona ha respinto la sua domanda per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato a causa della condanna subita dall’istante con pena su richiesta delle parti ex articoli 444 e 445 c.p.p. per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni personali nei confronti della sua convivente con cui era unita civilmente.
Dopo aver disposto il rinnovo della notifica e del deposito del ricorso con ordinanza collegiale 24 novembre 2022, n. 695, il Tar ha rigettato il ricorso con sentenza in forma semplificata 13 luglio 2022, n. 9681, con la quale ha ritenuto immune dei vizi denunciati il diniego impugnato.
3. Con appello notificato il 9 febbraio 2023 e depositato il 10 marzo successivo, la signora -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la citata decisione di prime cure, affidando il proprio gravame ad un unico motivo di appello, con il quale lamenta:
“ ERROR IN IUDICANDO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER INTRINSECA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE ”: secondo l’appellante, la sentenza sarebbe da riformare, avendo il primo giudice erroneamente valorizzato l’unica condanna subita con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex articoli 444 e 445 c.p.p. per i reati di per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni personali commessi nei confronti della convivente, signora -OMISSIS-, con cui l’appellante era all’epoca unita civilmente.
4. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con atto depositato il 20 aprile 2023 e, con ordinanza 19 maggio 2023, n. 2017, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione di esecutività della sentenza impugnata.
5. Nessuna delle parti ha depositato ulteriori difese e all’udienza del 27 marzo 2025 la causa è passata in decisione.
6. La sentenza impugnata è immune dei vizi denunciati e l’appello non può trovare accoglimento.
7. Condivisibilmente il primo giudice ha ritenuto che, in presenza di reati come quelli commessi dall’appellante, non residui margine alcuno per l’Amministrazione per concedere il rilascio del premesso di soggiorno, non potendo neppure trovare ingresso nella valutazione della pericolosità della richiedente la circostanza che la pena, come nel caso in esame, sia stata sospesa condizionatamente alla partecipazione dell’interessata ad un percorso di recupero presso il Centro nazionale di servizio sociale Aurora.
Da questo punto di vista, il Tar ha correttamente rilevato che “ il disvalore che il legislatore attribuisce ai reati commessi in ambito di violenza domestica è dimostrato anche dalla previsione di cui all’art. 18 bis del d.lgs. n. 286 del 1998, che al comma 4 bis prevede la possibilità che siano disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del medesimo testo unico nei confronti dello straniero che si renda colpevole di uno dei delitti di cui al comma 1 della stessa norma (ovvero i delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583 bis, 605, 609 bis e 612 bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica) ”.
8. A ciò si aggiunga che l’appellante non ha dimostrato di aver acquisito consapevolezza degli atti compiuti neppure durante il percorso di recupero intrapreso.
Come rilevato dal Tribunale territoriale, dalla relazione finale del Centro nazionale di servizio sociale -OMISSIS-del 14 dicembre 2021 prodotta in primo grado dalla stessa ricorrente, risulta che l’appellante si è sì resa “ consapevole del fil rouge che la figura del padre alle relazioni che lei ha intrattenuto ” e che, se l’identità del suo vissuto “ la esponeva al rischio di restare in relazioni critiche molto a lungo, alimentando spesso la disfunzionalità stessa della coppia, tale invischiamento non è da considerarsi doloso, né condizione sufficiente a poterla ritenere persona violenta ”.
E tuttavia dalla stessa relazione è emerso che “ i fatti citati nella denuncia sono da lei disconosciuti in quanto non ritiene di averli commessi ”, negando di “ aver mai segregato la sua ex moglie in casa ” e “ di aver alzato le mani su di lei ”: anzi, “ reputando le altre dichiarazioni non corrispondenti al vero ”, l’appellante ha attribuito alla convivente gli atti violenti che le sono contestati, nel senso, cioè, che ha sostenuto che la ex moglie le avrebbe tolto di mano il coltello col quale minacciava di uccidersi.
Osserva al riguardo il Collegio che, avendo convenuto con la pubblica accusa la pena detentiva, in sede giudiziale l’attuale appellante aveva dimostrato di riconoscere come fondate le circostanze denunciate, pur negandole successivamente durante il percorso riabilitativo cui si è sottoposta per ottenere la sospensione condizionale della pena.
9. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
10. Sussistono, tuttavia, sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 2301/2023), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante e delle altre persone fisiche e giuridiche citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola D'Angelo, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Nicola D'Angelo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.