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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/06/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 144/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 144/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: “ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c.”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'11.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, con ricorso proposto da:
, nato a [...] [...] e , nata a Parte_1 Parte_2
Formia (LT) il 27.8.1990, entrambi elettivamente domiciliati a Formia, Traversa Colagrosso n. 7, presso lo studio dell'Avv. Verdone Eliana che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza dell'11.06.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.01.2025, le parti, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio, ormai terminata, da cui sono nati i figli (il 13.12.2020) e il 13.08.2024), Per_1 Per_2
riferivano che: - in data 09.12.2024 sottoscrivevano, unitamente ai rispettivi difensori, convenzione di negoziazione assistita, giungendo a sottoscrivere, in data 15.01.2025, Accordo ex art 6, D.L. n.
132/2014, convertito in L. 162/2014 e succ. mod. per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio;
- che, in data 22.01.2025, il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Cassino non concedeva il nulla osta all'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita rilevando testualmente “...non si ravvisano i presupposti per il rilascio del nullaosta ai sensi dell'art 6, comma 2 DL 132/2014 mancando la garanzia sul mantenimento, atteso che il coniuge che dichiara di provvedere al mantenimento non ha dichiarato di percepire reddito e ha presentato dichiarazione di non aver percepito alcun reddito nel triennio precedente all'accordo”; - che, pertanto, il fascicolo veniva trasmesso al Tribunale per l'ulteriore corso. Ciò posto, precisavano che la sig.ra è operatrice sanitaria, mentre il sig. è un artigiano Pt_2 Parte_1
con lavoro saltuario e che può contare, in ogni caso, sulle entrate della propria famiglia, e che, dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione, sta provvedendo regolarmente a versare il contributo per il mantenimento dei minori.
2. Tanto premesso, chiedevano disporsi l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno (come meglio precisato nel ricorso); disporsi l'obbligo a carico del padre di corrispondere la somma complessiva di euro mensili
300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei minori, da versarsi entro il giorno 5 del mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti rispondano all'interesse morale e materiale dei minori, non ostandovi alcun elemento contrario. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 144 /2025 R.G.V.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara regolati come da ricorso congiunto depositato il 23.01.2025, e confermato dalle parti con note scritte per l'udienza dell'11.06.2025, i rapporti tra i genitori e Parte_1 Parte_2
e i figli.
[...]
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 144/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: “ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c.”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'11.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, con ricorso proposto da:
, nato a [...] [...] e , nata a Parte_1 Parte_2
Formia (LT) il 27.8.1990, entrambi elettivamente domiciliati a Formia, Traversa Colagrosso n. 7, presso lo studio dell'Avv. Verdone Eliana che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza dell'11.06.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.01.2025, le parti, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio, ormai terminata, da cui sono nati i figli (il 13.12.2020) e il 13.08.2024), Per_1 Per_2
riferivano che: - in data 09.12.2024 sottoscrivevano, unitamente ai rispettivi difensori, convenzione di negoziazione assistita, giungendo a sottoscrivere, in data 15.01.2025, Accordo ex art 6, D.L. n.
132/2014, convertito in L. 162/2014 e succ. mod. per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio;
- che, in data 22.01.2025, il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Cassino non concedeva il nulla osta all'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita rilevando testualmente “...non si ravvisano i presupposti per il rilascio del nullaosta ai sensi dell'art 6, comma 2 DL 132/2014 mancando la garanzia sul mantenimento, atteso che il coniuge che dichiara di provvedere al mantenimento non ha dichiarato di percepire reddito e ha presentato dichiarazione di non aver percepito alcun reddito nel triennio precedente all'accordo”; - che, pertanto, il fascicolo veniva trasmesso al Tribunale per l'ulteriore corso. Ciò posto, precisavano che la sig.ra è operatrice sanitaria, mentre il sig. è un artigiano Pt_2 Parte_1
con lavoro saltuario e che può contare, in ogni caso, sulle entrate della propria famiglia, e che, dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione, sta provvedendo regolarmente a versare il contributo per il mantenimento dei minori.
2. Tanto premesso, chiedevano disporsi l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno (come meglio precisato nel ricorso); disporsi l'obbligo a carico del padre di corrispondere la somma complessiva di euro mensili
300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei minori, da versarsi entro il giorno 5 del mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti rispondano all'interesse morale e materiale dei minori, non ostandovi alcun elemento contrario. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 144 /2025 R.G.V.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara regolati come da ricorso congiunto depositato il 23.01.2025, e confermato dalle parti con note scritte per l'udienza dell'11.06.2025, i rapporti tra i genitori e Parte_1 Parte_2
e i figli.
[...]
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno) (dott. Virgilio Notari)